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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2397/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2397/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. VIGLIOTTI GABRIELLO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. VIGLIOTTI GABRIELLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, e Parte_1 esponevano che in data 30/07/1998 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
13/2025 pubbl. il 14/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in FRANCAVILLA AL
MARE il 30/07/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA AL MARE, nell'anno 1998 atto numero 6 parte I,
pagina 2 di 3 serie -, alle condizioni convenute e confermate dai coniugi in sede di separazione e recepite nella Sentenza n. 13/2025 pubbl. il 14/01/2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2397/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. VIGLIOTTI GABRIELLO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. VIGLIOTTI GABRIELLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, e Parte_1 esponevano che in data 30/07/1998 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
13/2025 pubbl. il 14/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in FRANCAVILLA AL
MARE il 30/07/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA AL MARE, nell'anno 1998 atto numero 6 parte I,
pagina 2 di 3 serie -, alle condizioni convenute e confermate dai coniugi in sede di separazione e recepite nella Sentenza n. 13/2025 pubbl. il 14/01/2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3