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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5457 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to ANTONIO RICCIARDELLI;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GIANLUCA Controparte_1
VOCCA;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa RI CA VE Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7.1.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.09.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Caserta il 14.09.2013 con parte resistente, dalla cui unione è nata, il 14.12.2013, la figlia . Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili per la figlia.
Si costituiva in data 07.12.2024 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione e chiedeva l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, dichiarandosi disponibile a versare mensilmente in favore della figlia un assegno pari ad euro 200,00 mensili.
Con istanza congiunta del 12.12.2024, i procuratori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e chiedevano fissarsi l'udienza a trattazione scritta.
All'udienza del 7.1.2025, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
RI CA VE (CE) il 24/05/1985;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 73, Parte
II, serie A, anno 2013);
Così deciso in S. RI CA VE nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5457 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to ANTONIO RICCIARDELLI;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GIANLUCA Controparte_1
VOCCA;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa RI CA VE Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7.1.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.09.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Caserta il 14.09.2013 con parte resistente, dalla cui unione è nata, il 14.12.2013, la figlia . Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili per la figlia.
Si costituiva in data 07.12.2024 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione e chiedeva l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, dichiarandosi disponibile a versare mensilmente in favore della figlia un assegno pari ad euro 200,00 mensili.
Con istanza congiunta del 12.12.2024, i procuratori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e chiedevano fissarsi l'udienza a trattazione scritta.
All'udienza del 7.1.2025, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
RI CA VE (CE) il 24/05/1985;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 73, Parte
II, serie A, anno 2013);
Così deciso in S. RI CA VE nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio