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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4197-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 novembre 2025, davanti al Giudice IA AN,
chiamata la causa iscritta al n. 4197/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
LA RE, in sostituzione dell'Avv. Volpe, per Controparte_1
e e l'Avv. Paola AN, in sostituzione degli avv.ti
[...] Controparte_2
CA AN e AN, per Controparte_3
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 12:51, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4197/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), Controparte_2 C.F._1
e
( , entrambi rappresen- Parte_1 C.F._2
tati e difesi dall'avv. Ettore Volpe ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponenti -
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CA AN (
[...]
e EO AN (mat- Email_2
per procura allegata alla comparsa Email_3
di costituzione e risposta;
- opposta -
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5332/2022 del Tribunale di Palermo
depositato il giorno 30 dicembre 2022;
2) condanna e al paga- Controparte_2 Parte_1
mento in favore di in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, della somma di € 15.913,39;
3) compensa nella misura di 1/3 le spese del giudizio nei rapporti tra gli opponenti, da un lato, e dall'altro, e con- Controparte_3
danna e , in solido tra Controparte_2 Parte_1
loro, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
nella misura dei restanti 2/3, che liquida in € CP_3
1.693,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di entrambe le parti in ragione di 1/2 per ciascuno.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da e Controparte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 5332/2022 di questo Parte_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Tribunale (depositato il giorno 30 dicembre 2022 e notificato il successivo
17 gennaio 2023), cui si è ingiunto ai predetti – la prima in qualità di ob-
bligato principale e il secondo di coobbligato - il pagamento, in favore di della somma di complessivi € 16.331,22 (di cui € Controparte_3
417,83 per il rapporto di credito n. 23134459514 ed € 15.913,39 per il rapporto di credito n. 12667447) a titolo di saldo del credito scaturente da un contratto di finanziamento (n. 12667447) del 10 luglio 2013 e da una linea di credito concessa il 2 maggio 2013, su carta di credito n.
23134459514 stipulati con (già , Controparte_3 CP_3
oltre interessi legali sulla sorte capitale e spese del procedimento monito-
rio.
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte opposta].
❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (per tutte, Cass. civ, SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo n. 5332/2022 è stato emesso dietro presentazione dei citati contratti [produzione parte opposta], recante la sottoscrizione di e e le speci- Controparte_2 Parte_1
fiche indicazioni del capitale erogato, del numero di rate mensili,
dell'importo di ogni singola rata e dei tassi applicati, del piano di ammor-
tamento e della certificazione ex art. 50 T.U.B.
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa al mancato puntuale paga-
mento delle rate di rimborso (con conseguente diritto della concedente di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi delle condizioni generali di contratto), gli opponenti – lungi dal provare l'intervento di al-
cun fatto estintivo del proprio debito – hanno sollevato alcune eccezioni che colgono nel segno nei limiti di cui infra.
Parzialmente infondata è invero la prima doglianza con la quale parte opponente ha preliminarmente eccepito “l'inidoneità della documentazione
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
prodotta dall'istituto di credito opposto nel procedimento monitorio, a fornire
prova del quantum debeatur. Infatti, i documenti prodotti dalla Banca ai
sensi dell'art. 50 T.U.B., non contengono un completo resoconto delle varie
partite di dare e avere, tale da palesare la fondatezza dell'ammontare del
credito azionato e ciò con riferimento ad entrambi i contratti per cui è causa
… L'istituto di credito opposto ha … prodotto, un documento di mera natura
riassuntiva del debito finale, che rende impossibile per i debitori ingiunti
contestare efficacemente le pretese dell'Istituto di credito” [cfr. Comparsa di co-
stituzione e risposta, pag. 4 e 5].
Invero detta eccezione trova parziale smentita dall'esame della docu-
mentazione prodotta, atteso che l'opposta ha depositato non solo i con-
tratti oggetto del presente giudizio ma anche l'estratto conto certificato dal quale risulta il credito ingiunto con riferimento al rapporto di credito n.
12667447 [cfr. doc. 3, produzione parte opposta].
In ogni caso la doglianza, concernente la (presunta) mancata sussi-
stenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione di un decreto ingiuntivo, è non soltanto infondata, giacché l'estratto conto certificato è sufficiente ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto in-
giuntivo (così Cass. civ. n. 26318/2008), ma pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma ac-
certare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiun-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione (Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n.
1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la doman-
da indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e va-
lidità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizio-
ni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rile-
vanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ.
n. 419/2006).
Al fine di vagliare la fondatezza delle successive doglianze (relative alla
“indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse praticato …
[alla] violazione della forma scritta ab substantiam … [alla] violazione degli
obblighi di trasparenza e di buona fede … nonché nullità ex 125-bis T.U.B.,
… [al] superamento del tasso soglia usura … [e con riferimento al] contrat-
to di apertura di linea di credito … [alla] nullità parziale del contratto per
omessa indicazione del TAN”) è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il Consulente ha preliminarmente precisato che “In ordine alla verifica del rispetto della soglia di usura, il TEG calcolato
per il rapporto finanziario di credito n. 23134459514 è risultato essere infe-
riore alle soglie di usura previste per la categoria “Credito Revolving” nel II
trim. 2013: il TEG calcolato è pari al 17,924% sia con la formula ex art. 644
c.p. che con la formula della Banca d'Italia, mentre la soglia di usura del
periodo è pari a 25,20%.
Per quanto attiene il rapporto finanziario di credito n. 12667447, sia il
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TAEG calcolato considerando le spese assicurative (16,304%) e sia il TAEG
calcolato senza le spese assicurative (14,188%) risultano essere inferiori
rispetto alle soglie di usura previste per la categoria “Prestito personale”
fissate nel III trim. 2013 pari al 19,10%.
Con riferimento alla verifica del tasso di mora convenuto, si rileva che
contrattualmente il saggio moratorio è previsto solo in caso di intervenuta
decadenza dal beneficio del termine (e non in caso di ritardato pagamento
delle rate) in misura pari all'1% mensile, corrispondente al 12% annuo, che
risulta essere inferiore rispetto al tasso soglia di riferimento pari al
19,10%.” [cfr. relazione peritale, dott. , pag. 29]. Persona_1
Il Consulente ha quindi concluso [cfr. relazione peritale cit., pag. 30] che “In
conseguenza di quanto sopra esposto, avendo altresì verificato il rispetto
delle condizioni contrattuali pattuite, lo scrivente CTU conferma che
l'ammontare del debito dei Sig.ri e nei confronti della So- Parte_1 CP_2
cietà finanziaria in ordine al credito n. 12667447 risulta essere di Euro
15.913,39, pari all'importo ingiunto e così suddiviso: Euro 15.747,51 quale
capitale residuo ed Euro 165,88 quale differenza dovuta in ordine alla rata
n. 22 scaduta.
Concludendo, in base alle risultanze ottenute dalle verifiche effettuate, lo
scrivente ha appurato che il credito complessivamente vantato dalla società
nei confronti dei Sig.ri e risulta essere il CP_3 Parte_1 CP_2
seguente:
Rapporto di Credito n. 23134459514 € 417,83
Rapporto di Credito n. 12667447 € 15.913,39
Totale Debito € 16.331,22”
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Va però rilevato che il C.T.U. ha anche evidenziato, con riferimento al rapporto di credito n. 23134459514, che “Poiché non risulta essere allega-
to al fascicolo processuale alcun estratto conto periodico oppure altra do-
cumentazione attestante i movimenti intervenuti periodicamente nel rappor-
to di credito revolving de quo (sia con riferimento all'an che al quantum), lo
scrivente non ha potuto verificare in concreto la corretta applicazione delle
condizioni economiche pattuite contrattualmente e neanche l'andamento fi-
nanziario del rapporto di credito revolving con riferimento agli utilizzi della
carta ed ai successi rimborsi.
Conseguentemente, si rileva che con riferimento al contratto di finanzia-
mento revolving n. 23134459514 non è stato possibile verificare il saldo
debitorio del Sig. nei confronti di che in base al Parte_1 CP_3
D.I. n. 5532/2022 del 30/12/2022, R.G. n.15400/2022, veniva indicato in
Euro 417,83, così suddiviso: Euro 281,71 quale capitale residuo ed Euro
136,12 quali interessi finanziari.
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
5332/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 15.913,39. Controparte_3
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
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Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
❖❖❖
Per ciò che concerne le spese di lite, è bene precisare che nel procedi-
mento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertan-
to, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione tota-
le o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. civ. n. 2217/2007,
n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudi-
zio (e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna degli opponenti al pagamento di un importo inferiore a quello oggetto di ingiunzione), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – in ragione di 1/3 e condannare e , in Controparte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di CP_3
[...]
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, ap-
plicando in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a €
26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della
contro
-
versia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata
In considerazione, infine, della discrepanza tra l'importo ingiunto e quello accertato in sede peritale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definitiva, a carico di entrambe le parti in ra-
gione di metà per ciascuna.
❖❖❖
Così deciso a Palermo in data 11 novembre 2025
Il Giudice
IA AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice IA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
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Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 novembre 2025, davanti al Giudice IA AN,
chiamata la causa iscritta al n. 4197/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
LA RE, in sostituzione dell'Avv. Volpe, per Controparte_1
e e l'Avv. Paola AN, in sostituzione degli avv.ti
[...] Controparte_2
CA AN e AN, per Controparte_3
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 12:51, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4197/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), Controparte_2 C.F._1
e
( , entrambi rappresen- Parte_1 C.F._2
tati e difesi dall'avv. Ettore Volpe ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponenti -
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CA AN (
[...]
e EO AN (mat- Email_2
per procura allegata alla comparsa Email_3
di costituzione e risposta;
- opposta -
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5332/2022 del Tribunale di Palermo
depositato il giorno 30 dicembre 2022;
2) condanna e al paga- Controparte_2 Parte_1
mento in favore di in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, della somma di € 15.913,39;
3) compensa nella misura di 1/3 le spese del giudizio nei rapporti tra gli opponenti, da un lato, e dall'altro, e con- Controparte_3
danna e , in solido tra Controparte_2 Parte_1
loro, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
nella misura dei restanti 2/3, che liquida in € CP_3
1.693,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di entrambe le parti in ragione di 1/2 per ciascuno.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da e Controparte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 5332/2022 di questo Parte_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Tribunale (depositato il giorno 30 dicembre 2022 e notificato il successivo
17 gennaio 2023), cui si è ingiunto ai predetti – la prima in qualità di ob-
bligato principale e il secondo di coobbligato - il pagamento, in favore di della somma di complessivi € 16.331,22 (di cui € Controparte_3
417,83 per il rapporto di credito n. 23134459514 ed € 15.913,39 per il rapporto di credito n. 12667447) a titolo di saldo del credito scaturente da un contratto di finanziamento (n. 12667447) del 10 luglio 2013 e da una linea di credito concessa il 2 maggio 2013, su carta di credito n.
23134459514 stipulati con (già , Controparte_3 CP_3
oltre interessi legali sulla sorte capitale e spese del procedimento monito-
rio.
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte opposta].
❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (per tutte, Cass. civ, SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo n. 5332/2022 è stato emesso dietro presentazione dei citati contratti [produzione parte opposta], recante la sottoscrizione di e e le speci- Controparte_2 Parte_1
fiche indicazioni del capitale erogato, del numero di rate mensili,
dell'importo di ogni singola rata e dei tassi applicati, del piano di ammor-
tamento e della certificazione ex art. 50 T.U.B.
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa al mancato puntuale paga-
mento delle rate di rimborso (con conseguente diritto della concedente di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi delle condizioni generali di contratto), gli opponenti – lungi dal provare l'intervento di al-
cun fatto estintivo del proprio debito – hanno sollevato alcune eccezioni che colgono nel segno nei limiti di cui infra.
Parzialmente infondata è invero la prima doglianza con la quale parte opponente ha preliminarmente eccepito “l'inidoneità della documentazione
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
prodotta dall'istituto di credito opposto nel procedimento monitorio, a fornire
prova del quantum debeatur. Infatti, i documenti prodotti dalla Banca ai
sensi dell'art. 50 T.U.B., non contengono un completo resoconto delle varie
partite di dare e avere, tale da palesare la fondatezza dell'ammontare del
credito azionato e ciò con riferimento ad entrambi i contratti per cui è causa
… L'istituto di credito opposto ha … prodotto, un documento di mera natura
riassuntiva del debito finale, che rende impossibile per i debitori ingiunti
contestare efficacemente le pretese dell'Istituto di credito” [cfr. Comparsa di co-
stituzione e risposta, pag. 4 e 5].
Invero detta eccezione trova parziale smentita dall'esame della docu-
mentazione prodotta, atteso che l'opposta ha depositato non solo i con-
tratti oggetto del presente giudizio ma anche l'estratto conto certificato dal quale risulta il credito ingiunto con riferimento al rapporto di credito n.
12667447 [cfr. doc. 3, produzione parte opposta].
In ogni caso la doglianza, concernente la (presunta) mancata sussi-
stenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione di un decreto ingiuntivo, è non soltanto infondata, giacché l'estratto conto certificato è sufficiente ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto in-
giuntivo (così Cass. civ. n. 26318/2008), ma pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma ac-
certare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiun-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione (Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n.
1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la doman-
da indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e va-
lidità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizio-
ni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rile-
vanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ.
n. 419/2006).
Al fine di vagliare la fondatezza delle successive doglianze (relative alla
“indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse praticato …
[alla] violazione della forma scritta ab substantiam … [alla] violazione degli
obblighi di trasparenza e di buona fede … nonché nullità ex 125-bis T.U.B.,
… [al] superamento del tasso soglia usura … [e con riferimento al] contrat-
to di apertura di linea di credito … [alla] nullità parziale del contratto per
omessa indicazione del TAN”) è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il Consulente ha preliminarmente precisato che “In ordine alla verifica del rispetto della soglia di usura, il TEG calcolato
per il rapporto finanziario di credito n. 23134459514 è risultato essere infe-
riore alle soglie di usura previste per la categoria “Credito Revolving” nel II
trim. 2013: il TEG calcolato è pari al 17,924% sia con la formula ex art. 644
c.p. che con la formula della Banca d'Italia, mentre la soglia di usura del
periodo è pari a 25,20%.
Per quanto attiene il rapporto finanziario di credito n. 12667447, sia il
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TAEG calcolato considerando le spese assicurative (16,304%) e sia il TAEG
calcolato senza le spese assicurative (14,188%) risultano essere inferiori
rispetto alle soglie di usura previste per la categoria “Prestito personale”
fissate nel III trim. 2013 pari al 19,10%.
Con riferimento alla verifica del tasso di mora convenuto, si rileva che
contrattualmente il saggio moratorio è previsto solo in caso di intervenuta
decadenza dal beneficio del termine (e non in caso di ritardato pagamento
delle rate) in misura pari all'1% mensile, corrispondente al 12% annuo, che
risulta essere inferiore rispetto al tasso soglia di riferimento pari al
19,10%.” [cfr. relazione peritale, dott. , pag. 29]. Persona_1
Il Consulente ha quindi concluso [cfr. relazione peritale cit., pag. 30] che “In
conseguenza di quanto sopra esposto, avendo altresì verificato il rispetto
delle condizioni contrattuali pattuite, lo scrivente CTU conferma che
l'ammontare del debito dei Sig.ri e nei confronti della So- Parte_1 CP_2
cietà finanziaria in ordine al credito n. 12667447 risulta essere di Euro
15.913,39, pari all'importo ingiunto e così suddiviso: Euro 15.747,51 quale
capitale residuo ed Euro 165,88 quale differenza dovuta in ordine alla rata
n. 22 scaduta.
Concludendo, in base alle risultanze ottenute dalle verifiche effettuate, lo
scrivente ha appurato che il credito complessivamente vantato dalla società
nei confronti dei Sig.ri e risulta essere il CP_3 Parte_1 CP_2
seguente:
Rapporto di Credito n. 23134459514 € 417,83
Rapporto di Credito n. 12667447 € 15.913,39
Totale Debito € 16.331,22”
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Va però rilevato che il C.T.U. ha anche evidenziato, con riferimento al rapporto di credito n. 23134459514, che “Poiché non risulta essere allega-
to al fascicolo processuale alcun estratto conto periodico oppure altra do-
cumentazione attestante i movimenti intervenuti periodicamente nel rappor-
to di credito revolving de quo (sia con riferimento all'an che al quantum), lo
scrivente non ha potuto verificare in concreto la corretta applicazione delle
condizioni economiche pattuite contrattualmente e neanche l'andamento fi-
nanziario del rapporto di credito revolving con riferimento agli utilizzi della
carta ed ai successi rimborsi.
Conseguentemente, si rileva che con riferimento al contratto di finanzia-
mento revolving n. 23134459514 non è stato possibile verificare il saldo
debitorio del Sig. nei confronti di che in base al Parte_1 CP_3
D.I. n. 5532/2022 del 30/12/2022, R.G. n.15400/2022, veniva indicato in
Euro 417,83, così suddiviso: Euro 281,71 quale capitale residuo ed Euro
136,12 quali interessi finanziari.
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
5332/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 15.913,39. Controparte_3
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
❖❖❖
Per ciò che concerne le spese di lite, è bene precisare che nel procedi-
mento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertan-
to, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione tota-
le o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. civ. n. 2217/2007,
n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudi-
zio (e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna degli opponenti al pagamento di un importo inferiore a quello oggetto di ingiunzione), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – in ragione di 1/3 e condannare e , in Controparte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di CP_3
[...]
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
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Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, ap-
plicando in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a €
26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della
contro
-
versia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata
In considerazione, infine, della discrepanza tra l'importo ingiunto e quello accertato in sede peritale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definitiva, a carico di entrambe le parti in ra-
gione di metà per ciascuna.
❖❖❖
Così deciso a Palermo in data 11 novembre 2025
Il Giudice
IA AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice IA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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