Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione 1 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3265/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, e (CF Parte_2
con il patrocinio degli avv. CAPITANIO GIORGIO e C.F._1
PANZA OMAR del foro di Bergamo;
OPPONENTI
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
GHISALBERTI TOMMASO e GUALANDRIS ARIANNA ANGELA FRANCESCA del foro di Bergamo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza ex art. 189 cpc del
20.2.25, che qui si intendono richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11572/24 emesso il 28 Aprile
2024 da questo Tribunale veniva ingiunto agli odierni opponenti , Parte_1
pagina 1 di 12
documentazione indicata in ricorso e in particolare 1) del rendiconto con valenza fiscale relativo agli esercizi 22 e 23, 2) dei registri Iva esercizio 2022, 3) delle dichiarazioni Iva esercizio 2022, e 4) del libri cespiti della società agricola aggiornato al 31 maggio 2023, veniva ingiunto alla sola società l'ulteriore consegna immediata di tre diversi i nuovi documenti e cioè il rendiconto con valenza fiscale relativo agli anni 2014, 2015, 2016
,2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, i registri Iva relativi agli stessi anni e la dichiarazione
Iva per tali esercizi , con la condanna alle spese dell'ingiunzione.
Con citazione in opposizione al decreto, debitamente notificata, gli opponenti formulavano le conclusioni seguenti:” In via pregiudiziale : revocare o, in , sospendere l'esecuzione provvisoria concessa al decreto ingiuntivo n. 1157/2024 – RG 1720/2224 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 28 Aprile 2024 a favore del signor Parte_4
nel merito dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 1157/2024 ….
[...]
pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 28 Aprile 2024 contro la Controparte_2
e la dott.ssa e respingere in ogni caso le domande
[...] Parte_2
formulate dal signor con il ricorso per ingiunzione” Controparte_1
Gli opponenti ricordavano quanto l'ingiungente aveva asserito in seno al ricorso per ingiunzione circa l'esercizio del suo recesso dalla società agricola per giusta causa e quindi di come egli era stato fino al 31 maggio 2023 socio , essendosi occupato in tal veste di ogni aspetto di tipo tecnico-produttivo, del suo conseguente diritto alla liquidazione della propria quota cui ricollegava il diritto di poter avere in consegna i documenti contabili per gli anni dal 2014 al 2021 per “sospette operazioni bancarie” e quindi per verificare “la regolarità dell'operato dell'ex socio , anche al fine di poter avere la dovuta cognizione di causa per l'esercizio dei propri diritti in sede penale” dolendosi tuttavia di come, proprio per la normativa in atto per le società agricole semplici nessuno di loro aveva il possesso del rendiconto con valenza fiscale relativo agli anni dal 2014 al 2023 e del libro cespiti aggiornato al 2023 per come richiesto essendo documentazione non obbligatoria o richiesta dalla legge. In tal senso pagina 2 di 12 richiamando il dato testuale dell' art. 2135 cc e dell'art. 32 del DPR 916/1986 in base a cui il reddito di una società agricola semplice si calcola su base catastale attraverso il solo reddito fondiario calcolato e determinato catastalmente non producendosi invece redditi d'impresa e , di conseguenza , la società opponente dichiarava solo l'importo dei redditi agrari rivalutati dei terreni presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente poi all'attività di agriturismo connessa all'attività agricola ed effettivamente svolta essi richiamavano la legge 413 /1991 che stabiliva un particolare regime forfettario in base al quale “dal punto di vista delle imposte sui redditi il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi derivanti dall'attività turistica un coefficiente di redditività pari al 25% con ulteriore precisazione che non sono deducibili costi e che non concorrono a formare il reddito né le plusvalenze le minusvalenze”. Da ciò sottolineavano quindi che l' non era obbligata né alla redazione della Parte_5
prima nota né alla tenuta del libro giornale o alla tenuta dei libri inventari o al registro dei beni ammortizzabili mentre, da un punto di vista fiscale, in materia di scritture contabili essa quindi era tenuta esclusivamente alla registrazione delle fatture d'acquisto, alle ricevute all'emissione della fattura di vendita, all'adempimento degli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto e alla tenuta dei soli libri Iva e pertanto non potevano vi erano i documenti richiesti con la procedura monitoria. Si soffermavano, per giustificare ancor di più quando dedotto , sulla normativa speciale che prevedeva il conteggio delle imposte dirette senza la necessità di avere un confronto tra componenti positivi e negativi di reddito, come invece avveniva nell'ambito di altri settori e così infine ribadendo la stessa inesistenza dei rendiconti richiesti o del libro cespiti, neppure quest'ultimo previsto dalla normativa, assumendo così l'infondatezza e la pretestuosità di quanto richiesto in consegna. Assumevano di essere in possesso dei soli registri Iva e le dichiarazioni Iva dalla dagli anni relativi agli esercizi 2014/ 2022 mentre la commercialista aveva i registri Iva per l'esercizio 2022 e le dichiarazioni iva esercizio
2022: Gli opponenti sollevavano altresì dal punto di vista giuridico la fondatezza dello stesso diritto alla consegna di documentazione contabile in capo al socio receduto,
pagina 3 di 12 richiamando in tal senso giurisprudenza di merito in base alla quale la natura ricettizia della dichiarazione di recesso di un socio ha effetti immediati nei confronti della società
e pertanto , dal detto momento, questi resta titolare del solo diritto alla liquidazione della quota sociale, eventualmente potendo richiedere a tal fine anche la nomina di un esperto all'AGO, ma non ha alcun altro diritto di controllo da poter esercitare nei confronti della società stessa, divenendo così il socio figura assimilabile al creditore. Evidenziavano, peraltro , come la società agricola era formata pro quota in pari misura dai due fratelli e OR e, a differenza di quanto era stato indicato, era proprio lo stesso che CP_1 CP_1
aveva avuto diretta conoscenza di qualsivoglia operazione sociale avendo partecipato anche all'attività amministrativa contabile finanziaria della società ed avendo sempre avuto libero accesso a tutta la documentazione sociale e bancaria della società, potendo quindi prendere visione o estrarre copia dei documenti : traevano peraltro prova di ciò dal dato per cui, in sede di mediazione, proprio l'ingiungente aveva descritto ben 40 operazioni bancarie attuate tra il giugno 2014 e il Febbraio 2023 . Gli opponenti instavano peraltro anche con apposita istanza per ottenere immediatamente la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Concludevano come sopra letteralmente riportato.
Si costituiva l'opposto che, preliminarmente, eccepiva la nullità della procura del secondo mandato assumendo l'esistenza di conflitto di interessi tra i due opponenti per avere la commercialista, dott.ssa dato seguito con la notifica del decreto Parte_2
ingiuntivo alla consegna dei documenti richiesti, e nel merito instando per il rigetto dell'opposizione ciò sia per l'esistenza anche per il socio receduto del diritto alla consegna dei documenti contabili societari sia per riferire, nel merito, come le operazioni riferite in sede di mediazione e contestate dagli opponenti quali prova della diretta conoscenza della situazione bancaria/contabile della società agricola , fosse, di fatto, solo collegata all'esame degli estratti conto richiesti alla banca . Si soffermava altresì sul principio di buona fede relativamente alla indicazione precisa dei documenti contabili, contestati dagli opponenti, assumendo che occorreva che la controparte pagina 4 di 12 comprendesse il significato sostanziale di quanto richiesto piuttosto che contestare se il singolo documento veniva o meno indicato con il nome tecnico esatto. Si opponeva alla richiesta preliminare di sospensione della esecutorietà e nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto con la conseguente conferma del d.i. opposto, in subordine, comunque la condanna della documentazione richiesta e, in virtù del principio di buona fede, la consegna , oltre ai registri /dichiarazioni IVA esercizio 2022, anche delle a) fatture di acquisto ricevute dalla società e fatture di vendita relative agli esercizi dal
2014 al 2021, dei registri/libri IVA e delle dichiarazioni IVA per lo stesso periodo
2014/2021.
Fissata apposita udienza per la discussione sulla richiesta di sospensiva il giudice, con ordinanza del 11.9.2024, rigettava tale richiesta . Nel merito , depositate le memorie ex art. 171ter cpc non si ammettevano le prove orali, ritenute irrilevanti ai fini di causa, ed il giudizio veniva ai sensi dell'articolo 189 c pc per la discussione e la rimessione in decisione della causa .
Preliminarmente occorre evidenziare come le richieste prove orali di parte opposta appaiono effettivamente irrilevanti ai fini del presente giudizio essendo , di fatto, tese alla rappresentazione reale delle incombenze che i due soci avevano nell'ambito della gestione della società semplice: l'irrilevanza, già pronunciata di tale richiesta, è collegata al dato per cui i motivi per i quali la documentazione contabile richiesta si ricollega non è necessaria, semmai potendo discutere solo sulla titolarità semmai di tale diritto in capo all'ingiungente (come peraltro contestato dagli opponenti)
Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccepita nullità della procura di uno dei due opponenti perché, a dire dell'opposto, in conflitto di interessi tra loro e da qui la conseguente inammissibilità della stessa opposizione svolta.
L'ingiungente ha in tal senso richiamato la consegna attuata dalla dott.ssa Parte_2
dopo la notifica dell'ingiunzione e da ciò fa conseguire una diversa posizione sostanziale con interessi evidentemente confliggenti , vista appunto la consegna attuata.
pagina 5 di 12 Si ritiene di dover confermare l'indicazione già data sul tema nell'ambito dell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensiva dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e cioè come, nella presente fattispecie, nessun tipo di conflitto di interessi possa essere ipotizzato tra la società agricola ed il commercialista opponente, non potendosi ritenere “conflittuale” il solo dato per cui alcuni documenti sono in possesso della sola società e non di entrambi, come asserito in atti. Vale ricordare che
«l'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia» non solo «qualora vi sia un conflitto», ma anche nel caso in cui sussista «il serio rischio di un conflitto tra gli interessi di tali clienti»: non si coglie quali possano essere sostanzialmente gli interessi in conflitto tra la società ed il commercialista della stessa nell'ambito della presente controversia.
Né in tal senso appare rilevante l'argomento della consegna attuata dalla commercialista relativamente in data 6.5.24 del Libro IVA 2022 e della Dichiarazione IVA 2023
(relativa all'anno 2022), documenti la cui consegna era stata richiesta appunto alla stessa: l'aver infatti consegnato la documentazione a seguito della notifica del d.i. non vale di per sé infatti a fondare alcun tipo di conflitto di interessi, avendo ben potuto la parte consegnare la documentazione solo alla luce della esistenza del titolo esecutivo , senza in altre parole e necessariamente presupporre che il soggetto condivida le ragioni sottese al titolo cui dà esecuzione.
Tale eccezione pertanto si deve rigettare.
Nel merito vale osservare quanto segue.
Con il decreto oggi opposto veniva imposta la consegna – rispettivamente ad entrambi gli attuali opponenti - i) rendiconto con valenza fiscale relativo agli esercizi 2022 e 2023
(sino alla data del 31 maggio 2023 – data in cui è stato esercitato il recesso); ii) registri
IVA esercizio 2022; iii) dichiarazioni IVA esercizio 2022; iv) libro cespiti della aggiornato al 31 maggio 2023 (data in cui è stato esercitato il recesso) Parte_3
e , alla sola società agricola, - i) rendiconto con valenza fiscale relativo agli esercizi
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; - ii) registri IVA esercizi 2014, 2015,
pagina 6 di 12 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; e -iii) dichiarazioni IVA esercizi 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 20l21.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 30 aprile 2024 in uno con il relativo precetto
Come sopra ricordato in data 6.5.24 consegnava Libro IVA 2022 e Parte_2
della Dichiarazione IVA 2023 (relativa all'anno 2022).
Si aggiunga altresì che : - i registi Iva relativi agli esercizi dagli anni 2014 a 2021 e le relative dichiarazioni sono state consegnate dalla Società opponente in data 19 settembre 2024 a seguito del rigetto dell'istanza cautelare formulata, nonché a ridosso dell'udienza di comparizione (celebratasi in data 20 settembre 2024) nel procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. n. 1295/2024 R.G.E. del Tribunale di Bergamo, Giudice dott.
Rossi, pendente per inadempimento agli obblighi di consegna;
- le fatture d'acquisto e ricevute relative agli anni 2014 – 31 maggio 2023 sono state consegnate ovvero messe a disposizione dalla Società attrice opponente a seguito vuoi forse del formale invito del Giudice dell'Esecuzione dott. Rossi come risultante dal verbale dell'udienza di comparizione del 20 settembre 2024 nel quale, per l'appunto, il
G.E. invitava “le parti esecutate [odierne attrici opponenti] alla trasmissione delle fatture richieste ed elenco dei beni” – cfr. doc. 12 , vuoi spontaneamente in data 16.12.2024 (si precisa infatti che le fatture elettroniche relative agli esercizi 2019 – 2023 sono state consegnate dalla Società su supporto chiavetta usb, mentre le fatture cartacee relative agli esercizi 2014 – 2018 sono state messe a disposizione dalla Società per l'estrazione di copia).
Ciò significa pertanto che , di fatto, sia addirittura cessata la materia del contendere per essere stati, in corso di causa consegnati i documenti esistenti presso gli opponenti.
Ecco allora che oggi occorre soltanto verificare se era ammissibile e valido il decreto ingiuntivo emesso, indipendentemente dalle ragioni per le quali esso è stato richiesto
(che si ricorda essere quello relativo alla quantificazione della quota di liquidazione pagina 7 di 12 piuttosto che la verifica di per come indicato dall'ingiungente in seno al ricorso per d.i.)
Di fatto allora occorre soltanto verificare se l'opposto aveva o meno, nella sua qualità di socio receduto, il diritto alla consegna di tali documenti.
Sono pacifici sia a) il dato secondo cui in data 31 maggio 2023 abbia Controparte_1
receduto dalla società semplice nella quale era socio al 50% col fratello e sia che b) non vi è stata ad oggi la liquidazione della quota sociale a suo favore.
L'unica reale contestazione che occorre superare proprio per la verifica della legittima richiesta del d.i. è capire se il socio receduto poteva o meno avere diritto ad ottenere la documentazione contabile richiesta.
Secondo la tesi degli opponenti tali diritto il socio receduto non l'avrebbe, richiamando a fondamento di ciò la tesi, seppure minoritaria, per la quale il recesso, dichiarazione unilaterale recettizia, ha efficacia immediata facendo perdere la qualifica di socio che assume, di fatto, una posizione equiparabile al terzo creditore della società dunque senza alcun tipo di diritto o qualifica per controllare i documenti societari contabili (tranne se non nell'iniziare la causa per responsabilità). A fondamento di tale tesi viene ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il recesso, diritto potestativo esercitato dal socio senza necessità di accettazione da parte della società comporta, non può che comportare la perdita della qualifica di socio nel momento in cui esso viene portato a conoscenza degli organi societari, da tale momento colui che lo ha esercitato è equiparato ai creditori sociali che hanno nei confronti della società un preciso credito
(che si concreta nella quota di liquidazione spettantegli. - in tal senso vale la pena ricordare la sentenza n. 661 del 26.4.23 del Tribunale delle Imprese di Catanzaro).
Giova rammentare che l'art. 2476 c.c. per le srl riconosce ai soci il diritto "di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Detto diritto, fondamentale all'esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione,
pagina 8 di 12 e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede (cfr. per tutte, Trib. Roma
20.01.2020).
Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, in particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extrasociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l'ordinaria attività dell'ente; in tal caso,
l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione (cfr. Trib. Roma 20.01.2020; Trib.
Venezia 20.06.2018).
Per le società semplici vale l'art. 2261 cc (“I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti …“).
Ebbene secondo la scrivente, anche laddove volesse applicarsi in modo assoluto la predetta impostazione appare piuttosto difficile la verifica del reale recesso nell'ambito della detta società. Nella presente fattispecie, infatti, la società agricola – evidentemente assoggettata alla legislazione semplificata richiamata dagli opponenti dal punto di vista fiscale – è formata dai due soci, fratelli tra loro, ed entrambi amministratori: oggi la
è ancora in essere , cosa che non collima con il recesso Parte_1
dell'ingiungente.
pagina 9 di 12 In altre parole il recesso del socio il cui effetto dovrebbe essere di tipo Controparte_1
immediato - essendo stato attuato per “giusta causa” e dunque non necessitante di per sé del periodo di preavviso di tre mesi - non sembra sia stato neppure effettivamente recepito dalla società che, in quanto società semplice formata dai due fratelli Pt_1
avrebbe dovuto, dopo sei mesi dal recesso (avvenuto il 31.5.2023) e dunque dal mese di novembre 2023 , in assenza di ricostituzione della pluralità dei soci, intraprendere la fase della messa in liquidazione. In altre parole l'esistenza della detta società semplice odierna opponente rende sufficientemente certi della posizione, quantomeno da parte della società opponente , della presenza del socio dell'ingiungente e ciò proprio per l'assenza delle necessarie modifiche che la società avrebbe dovuto porre in essere a seguito del recesso stesso e dunque per es. per la nuova configurazione unipersonale della società, o la sua messa in liquidazione.
Anche laddove tale ricostruzione non sia condivisa, comunque la legittimazione dell'ingiungente appare esservi alla luce del fatto che “il socio receduto non ancora liquidato è ancora titolare della quota di partecipazione del capitale sociale e quindi deve ritenersi che possa esercitare le facoltà in essa incorporate” (Tribunale Imprese Milano
10.7.2023)ed ancora come chiaramente riportato nella decisione, condivisa dalla scrivente, del Tribunale Imprese di Genova (ordinanza del 28 aprile 2017) secondo cui :
“Quando cessa il rapporto societario occorre domandarsi se l'ex socio possa esercitare ugualmente il proprio diritto di avere copia/ispezione dei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando era socio o se l'esercizio di questo diritto sia precluso dal momento della cessazione del rapporto con la società. Il caso può porsi per l'esclusione, ma anche allo stesso modo per il recesso: la posizione – a questo collegio – appare simile a quella del cliente della banca e del diritto di avere copia. In quel caso, è unanimemente riconosciuto che “i diritti documentativi” perdurino anche dopo la cessazione del rapporto. La giurisprudenza, probabilmente proprio avvertendo la necessità di consentire l'esercizio di questo diritto al socio receduto, ha procrastinati talvolta il perdurare della qualità di socio fino al termine del procedimento liquidatorio pagina 10 di 12 della quota. Appare a questo Collegio più semplice riconoscere che in capo al socio sorga un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari, e che questo diritto possa essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza, la società potrà opporre un rifiuto quando si tratti di richieste abusive;
come peraltro ha fatto osservare attenta dottrina, ciò ricorre solo nel caso di atti meramente emulativi da parte del socio oppure quando la finalità perseguita sia illecita
(si pensi ad un illecito concorrenziale)”.
Nella fattispecie la procedura di recesso non si è conclusa visto il mancato versamento della quota di liquidazione e comunque la richiesta della documentazione contabile è avvenuta entro il periodo di prescrizione senza che ad essa possa essere attribuito alcun fine defatigatorio o emulativo in quanto la documentazione stessa viene richiesta vuoi per la quantificazione della quota di liquidazione vuoi per la migliore comprensione di operazioni che si ritengono abusive o illecite poste in essere dal coamministratore.
Alla luce di quanto finora detto allora non sembra possano esservi dubbi circa la legittimazione attiva dell'ingiungente alla richiesta della documentazione contabile per come effettuata attraverso il ricorso monitorio.
Altra situazione che viene assunta dagli opponenti è l'inesistenza di alcuni dei documenti richiesti in particolare per il libro cespiti e per il rendiconto con valenza fiscale relativo agli esercizi 2014/2023 .
Tale situazione tuttavia più che individuare una inammissibilità crea, semmai, problemi di tipo esecutivo .
Ebbene allora se, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto come nella presente fattispecie, travolge anche il medesimo pagina 11 di 12 decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
Da ciò allora il decreto esecutivo opposto n. 11572/24 emesso il 28 Aprile 2024 va revocato visto che l'ottenimento dei documenti per come avutasi dopo l'inizio del presente giudizio.
Le spese di lite, tuttavia , devono essere delibate e stante la fondatezza della richiesta del decreto stesso e dunque la soccombenza virtuale degli opponenti devono essere posti a carico di questi ultimi, sia quelli della fase monitoria che questi del presente giudizio di opposizione (causa di valore indeterminabile , di bassa complessità , ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca, per i motivi di cui in motivazione , il decreto ingiuntivo n. 11572/24 emesso già esecutivo emesso il 28 Aprile 2024;
- Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposto che si liquidano in € 2.779,22 per la fase monitoria ed € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase iniziale, € 903,00 per la fase istruttoria ed €
1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15%.
Bergamo, lì 26.5.2025. il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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