Art. 3.
Le pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell'articolo 2, le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e, per la rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sesti.
Le pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell'articolo 2, le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e, per la rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sesti.