Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – assegno invalidità promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Bat- tiato, Ivano Marcedone, per procura generale alle liti –
Appellante
contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.ta Lucia Lavinia Luciano, giusta procura in atti –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 235 del 4.3.2022, il Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , volto ad ottenere il riconosci- CP_1 mento dell'assegno d'invalidità civile e/o in via subordinata della pensione di inabilità, in esito alla sentenza n. 451/2020 che aveva riconosciuto la sussisten- za del requisito sanitario.
Il tribunale rigettava l'eccezione dell relativa alla incompatibilità tra la Pt_1 prestazione assistenziale richiesta e la titolarità in capo al ricorrente della rendi- ta n. 10311163, in quanto «il divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma CP_2
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43, della l. n. 335 del 1995 fra assegno di invalidità erogato dall e rendita Pt_1 vitalizia erogato dall previsto dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. CP_2
335, opera soltanto quando le prestazioni siano state liquidate in relazione al medesimo evento invalidante e solo fino a concorrenza della rendita (Cass. sez. lav., 29/07/2004, n. 14438)».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso del 18.3.2022. Resi- steva l'appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 13.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante, con un unico motivo di gravame, lamenta la violazione dell'art. 3, comma 1, della L. 407/1990.
Osserva che il cumulo delle prestazioni previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, tra la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965
e le pensioni di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità liquidati a ca- rico dell'assicurazione generale obbligatoria in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha come presupposto le sole prestazione previ- denziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non anche le pre- stazioni assistenziali.
Siccome all'appellato è stata riconosciuta la prestazione assistenziale di invali- dità, non avendo egli optato per il «trattamento economico più favorevole» tra la rendita e la provvidenza assistenziale, facoltà concessa dal citato art. CP_2
3, comma 1 della L. 407/1990, le due prestazioni sono incompatibili e non cumulabili.
L'istituto, altresì, avanza domanda restitutoria di quanto pagato in esecuzione della decisione di primo grado.
1.1. L'appello è fondato.
L'art 3 della L. 407/1990 (rubricato "Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili") - come modificato dall'art. 12 della L. n. 412/1991 (in materia di "Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") - prevede che «Le prestazioni pensionistiche erogate dal con esclusione di Controparte_3
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quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono com- patibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale ob- bligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È co- munque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole».
Dunque, sancisce l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito d'invalidità CP_3 contratte per causa di guerra, ovvero contratte per causa di lavoro o di servizio
(come nel caso della rendita vitalizia erogata dall ), nonché con le pen- CP_2 sioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
Fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pen- sionistiche erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. lavoro, Sent. n.
3240 del 10.02.2011), «vanno escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione d'inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assisten- za per i sordomuti di cui alla L. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del
1980), ricade, invece, nella previsione d'incompatibilità (e, perciò stesso
d'incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia».
Precisa ulteriormente la Corte di legittimità che l'art 3 della legge sopra ri- chiamata «prescinde da qualsiasi "distinguo" in ordine alla identità o meno de- gli eventi invalidanti».
E anche recentemente la Suprema Corte è tornata sulla questione (cfr. Cass.
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civ. n. 6054 del 13/03/2018) ribadendo che «è ormai consolidato
l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assisten- ziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle ecce- zioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, con- cesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e presta- zioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento me- nomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per
l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione pre- scinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile un'interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del
1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della ren- dita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligato- ria e non anche le prestazioni assistenziali».
La rendita vitalizia già percepita dall'odierno appellato, dunque, è totalmente incompatibile con la richiesta dell'assegno di invalidità civile.
2. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la do- manda proposta Da deve essere rigettata. CP_1
3. Va altresì accolta la domanda di restituzione di quanto ricevuto dall'appellato in esecuzione provvisoria della sentenza, anche a titolo di spese, competenze ed oneri di competenza, domanda debitamente formulata dall nella conclusioni dell'appello. Pt_1
4. Le spese di entrambi i gradi vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellato reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposte da;
CP_1 condanna l'appellato a restituire all quanto ricevuto in esecuzione della Pt_1
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sentenza di primo grado anche a titolo di spese, competenze ed oneri di compe- tenza;
spese di entrambi i gradi irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
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