Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice designato, dott. Francesca Incandela, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n.2220 del Registro Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
) elettivamente domiciliata inVIA SS Parte_1 CodiceFiscale_1
SALVATORE, 9 90018 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. COSENTINO ANNA
RITA che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in PIAZZA DUOMO TERMINI Controparte_1
IMERESE presso lo studio degli avv. VALVO CRUCIANO giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo
RESISTENTE
***
Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.03.2025
OSSERVA
1.Fatti controversi.
Con ricorso depositato in data 23.07.2021 il ricorrente, assumendo di aver ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Termini Imerese dal 2009 al 2016, ha dedotto di essere creditore di detto comune a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale r.g.n.r. 1444/2016, r.g.n. 1047/2015, risoltosi con assoluzione perché “il fatto non sussiste” ed ha, conseguentemente, chiesto la condanna del
[...]
al pagamento di € 23.637,74, comprensivo di iva e c.p.a, somma che Controparte_1 aveva già corrisposto al suo legale Avv. Francesco Paolo Sanfilippo che lo aveva assistito nel suddetto procedimento penale.
Al riguardo ha censurato l'offerta del di corrispondergli soltanto la somma di € CP_1
9.849,07, pari ai minimi della tariffa forense, e a tal fine ha invocato a sostegno della sua prospettazione il disposto dell'art. 86 comma 5 del dl.gs. 267/2000 che consente di riconoscere all'amministratore dell'ente locale, assolto in un procedimento penale per fatti
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Il ricorrente ha, quindi, chiesto: preliminarmente, la disapplicazione nei confronti del della deliberazione n. 57 del 22 aprile 2020 del Commissario Parte_1
Straordinario del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...] al rimborso delle spese legali interamente sostenute pari ad € 23.637,74, Controparte_1 comma già comprensiva di iva e cpa, per il procedimento penale r.g.n.r. 1444/2016,
r.g.n. 1047/2015, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 706/2019; con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 20.10.2021, si costituiva il Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'organo giudiziario
[...] adito, essendo la controversia appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo;
in secondo luogo, nel merito, sostenendo l'infondatezza della pretesa, sussistendo un conflitto di interessi tra la posizione del e quella dell'ex Controparte_1 sindaco ricorrente circa i fatti contestati a quest'ultimo, tale da rendere inammissibile la richiesta di ripetizione delle spese sostenute per la difesa richiesta, tra l'altro, ritenuta eccessiva. Per quanto esposto, il chiedeva di ritenere e Controparte_1 dichiarare il difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 16.07.2024 il G.I. formulava una proposta conciliativa nei seguenti termini: “- pagamento, entro 60 gg dalla conclusione dell'accordo, da parte de
[...]
in favore d dell'importo complessivo di Controparte_1 Parte_1
€ 14.500,00 (da intendersi comprensivo di spese generali, iva e c.p.a); con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti” .
Stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del ricorrente, la causa veniva assunta in riserva per la decisione.
2. Questioni pregiudiziali e/o preliminari.
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, l'eccezione è infondata.
L'oggetto della controversia tra il ricorrente e l'amministrazione riguarda una somma di denaro che il primo ritiene che gli sia dovuta dall'amministrazione a titolo di rimborso integrale delle spese legali, che ha sostenuto per difendersi, nell'ambito di un procedimento penale, da accuse per fatti avvenuti mentre era sindaco del di CP_1
Pagina 2 di 7 Termini Imerese. Si tratta, quindi, di una controversia che riguarda diritti soggettivi, ovvero la pretesa patrimoniale del ricorrente a percepire una somma di denaro, che l'amministrazione gli nega, senza per questo ricorrere all'emanazione di atti di carattere autoritativo o che siano frutto di valutazioni discrezionali, che operino la comparazione di interessi pubblici o di questi con interessi privati e senza fare riferimento a precedenti provvedimenti di carattere generale, che abbia in precedenza emanato per disciplinare la materia (v. Cass civ., SS.UU., 13.1.2006 n. 478).
Al Tribunale non sfugge che il caso è venuto all'esame tanto della Suprema Corte di
Cassazione che del giudice amministrativo.
Innanzi tutto va evidenziato come, alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema
Corte, non risultano condivisibili le ragioni addotte in motivazione dalla sentenza del Tar
Catania n. 732/2012, citata dal convenuto. Pronuncia, peraltro, riformata dal CP_1
Consiglio di Giustizia Amministrativa sez. giurisd., con sentenza n. 222 depositata il
05/03/2015, la quale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
A risolvere le incertezze in merito alla giurisdizione si è recentemente espressa la Suprema
Corte a Sezioni Unite con Ordinanza n. 3887 del 17/02/2020, enunciando il seguente principio di diritto: “La controversia concernente la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario onorario - nella specie, Sindaco di un Comune
- per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l'ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale. Ne consegue che è irrilevante, al fine della soluzione della questione di giurisdizione, accertare se i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati in epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore dell'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo di determinati parametri, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma si ricollega al riscontro di requisiti previsti da normativa di fonte primaria;
né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di
Pagina 3 di 7 rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.”
In adesione a tale principio di diritto, applicabile al caso di specie, va ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente adito dal ricorrente, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dal resistente. CP_1
3. Merito della lite.
Ritenuta la propria giurisdizione, giova analizzare il merito della vicenda.
Preliminarmente, per una migliore intelligenza della causa, appare opportuna una breve disamina della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
In ambito nazionale, la giurisprudenza consolidata conferma che in tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato previsto con la disposizione di cui all'art.
7-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del
2000, il quale, in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva,
e va quindi applicato solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge (Cass., 08/03/2019, n. 6745; Cass.,
20193/2014).
Con riguardo alla normativa regionale, viene invece in rilievo la disposizione di cui all'art. 39 della legge reg. Sicilia n. 145 del 1980, oggi estesa ai pubblici amministratori per effetto dell'art. 24 L.R. Sicilia n. 30/2000.
La domanda del ricorrente, di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale nel quale è stato imputato per fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio quale Sindaco presso il Comune di
Termini Imerese, può essere inquadrata nell'ambito l'art. 39 L.R. Sicilia n. 145/1980, oggetto di interpretazione autentica per effetto dell'art. 24 L.R. Sicilia n. 30/2000.
Sul punto, si ricorda che l'art. 24 LR 30/2000 (normativa sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia) ha previsto che “l'art. 39 della LR 145/1980 si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”. La norma ha, quindi, interpretato l'art. 39 in modo estensivo, includendo tra i soggetti destinatari della disciplina anche i pubblici amministratori, nel cui novero si ricomprendono, evidentemente, i sindaci.
Pagina 4 di 7 Da tale assimilazione discende l'applicabilità al sindaco delle norme dettate per i dipendenti degli enti locali, appena menzionata.
Prevede, in particolare, la disposizione anzidetta che ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento del servizio e dei compiti d' ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità.
Ebbene, la circostanza che il procedimento penale indicato in ricorso si sia concluso con sentenza assolutoria che ha dichiarato il ricorrente esente da responsabilità perché “il fatto non sussiste”, determina l'accoglimento della domanda.
Risulta, in primo luogo, indubbio che le spese legali sostenute da siano Parte_1 derivate dal procedimento penale promosso in relazione a fatti connessi all'incarico di sindaco del Comune di Termini Imerese, risalenti al periodo di espletamento del mandato elettorale tra settembre 2009 e maggio 2016, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Ora, il fatto che il potere sindacale sia stato esercitato dal con modalità esenti Parte_1 da censure (oltre che non penalmente rilevanti) esclude l'esistenza di un conflitto di interessi con il nei fatti oggetto del giudizio penale. Invero, dalla lettura del CP_1 dispositivo della sentenza n. 706/2019 resa dal Tribunale di Termini Imerese sez. penale, emerge come l'assoluzione dell'imputato sia stata statuita con formula assolutoria piena
“perché il fatto non sussiste”; formula che esclude anche la sussistenza del dolo o della colpa grave.
D'altronde, la condotta contestata all'imputato per il delitto p. e p. dall'art. 328 c.p.
“rifiuto e omissione di atti d'ufficio” consisteva in presunti atti omissivi mai posti in essere dal sindaco, il quale risulta essersi immediatamente attivato, per quanto in suo potere, come emerge dalla sentenza 703/19 in più punti ( vds. sent. n. 703/19, pagg. 19, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33).
La posizione processuale delle parti non era, pertanto, confliggente, come peraltro ammesso dallo stesso resistente con nota del 06.05.2020 (in atti), ove ad essere CP_1 contestato era solo il quantum della richiesta, ritenuta eccessiva.
Sussistono, in definitiva, tutti i presupposti previsti per il rimborso delle spese legali a favore del . Parte_1
Pagina 5 di 7 Va poi chiarito come, nel caso in esame, non possa applicarsi la deliberazione n. 57 del 22 aprile 2020, esecutiva a far data 1 maggio 2020, del Commissario Straordinario, avente ad oggetto “regolamento rimborso delle spese legali da corrispondere ad amministratori e dipendenti”, semplicemente perché successiva al fatto generatore della richiesta di rimborso delle spese legali, maturato a favore del dott. il 24 settembre 2019, Parte_1 data in cui la pronuncia penale è divenuta irrevocabile;
in verità pure l'istanza di rimborso formalizzata in data 16 gennaio 2020 è antecedente al cennato regolamento comunale.
Il ricorso va quindi accolto, essendo la richiesta formulata secondo le tariffe ufficiali e contenuta entro il limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 aggiornati al D.M. vigente all'epoca della richiesta ed essendo l'esborso documentato mediante fatture quietanzate dal difensore.
4. Spese di lite.
Tenuto conto dell'oggetto della causa e della condotta processale delle parti, del fatto che il ricorrente non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dall'ufficio, si reputano sussistenti i presupposti per disporre compensazione parziale delle spese di lite per ½ nei rapporti tra le parti processuali e di condannare il comune resistente al pagamento della residua metà in favore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso;
-Condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma di euro €23.637,74, già comprensiva di iva e c.p.a, a titolo di rimborso l'assistenza legale del ricorrente nel procedimento penale r.g.n.r. 1444/2016, r.g.n. 1047/2015, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 706/2019 del Tribunale di Termini Imerese;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna il a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese di giudizio residue che si Parte_1 liquidano in € 1.776,95, oltre spese al 15 % e IVA e CPA se dovute e nelle misure di legge.
Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 03/04/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 6 di 7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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