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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunziato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. 69 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2025, promossa da:
1. – – residente in [...], CP_1 C.F._1
2. - – residente in [...], Parte_1 C.F._2
in qualità di erede di deceduto il 15 luglio 2006; Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Guaraldi e dall'avv. Filippo Capellini in forza di procure speciali allegate al ricorso, con domicilio eletto in
Ravenna, nello studio dell'avv. Filippo Capellini, in Via G. Pasolini n.18;
OPPONENTI contro
, in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di P.IVA_1
Cagliari, domiciliata ex lege presso gli Uffici di via Dante n. 23, Cagliari;
OPPOSTO
******
Con ricorso alla Corte d'Appello di Cagliari pervenuto telematicamente in data 18.7.2024, e nella sua CP_1 Parte_1
qualità di erede di chiedevano la condanna del Persona_1 [...]
al risarcimento dei danni, a titolo di equa riparazione, per Controparte_2
l'eccessiva durata della procedura fallimentare avviata a seguito della sentenza del 27.11.1979, con la quale il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento di procedura definita con decreto depositato Persona_2
3.1.2024. Con decreto n. 25/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025, la Corte
d'Appello adita rigettava il ricorso proposto da non avendo Parte_1
egli documentato la sua qualità di erede di e accoglieva il Persona_1
ricorso di per quanto di ragione. CP_1
Rilevato che dalla documentazione prodotta non si rilevava la data di presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare, collocava l'inizio del procedimento presupposto alla data di verifica dello stato passivo, ossia il 15.2.1980.
Rilevato che la procedura aveva ecceduto di 37 anni il termine di ragionevole durata, il Consigliere delegato, premesso che la sua misura doveva essere individuata in euro 500,00 per ogni anno di ritardo, liquidava, stante il disposto dell'art. 2 bis L. n. 89/2001, all' un indennizzo pari ad CP_1
euro 4.344,90, somma pari al credito ammesso al passivo (lire 8.412.881), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso il predetto decreto hanno proposto opposizione CP_1
e con ricorso pervenuto il 31 marzo 2025. Parte_1
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza del reclamo.
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I. censura il decreto per non aver il Consigliere delegato Parte_1
ritenuto provata la sua qualità di erede di alla luce dello stato Persona_1
di famiglia prodotto in atti, depositando nel presente giudizio anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il motivo è fondato.
La produzione dello stato di famiglia dal quale risulta il rapporto di filiazione è prova sufficiente della legittimazione ad agire di Parte_1
quale erede di in quanto chiamato all'eredità a titolo di Persona_1
successione legittima, che ha accettato, quanto meno tacitamente, l'eredità, costituendo atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.
Poiché lo stato di famiglia è stato prodotto unitamente al ricorso introduttivo sono inconferenti le deduzioni del di cui alla comparsa CP_2 di costituzione laddove evidenzia l'onere del ricorrente ex art. 3 L. n.89/2001 di produrre con il ricorso i documenti volti a provare la fondatezza della domanda. In ogni caso, lette le difese del , non pare fuor d'opera CP_2 ricordare che “In tema di procedimento per l'equa riparazione, l'art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 640 c.p.c. richiamato dall'art. 3 cit., invitare la parte a rimediare all'insufficienza della prova.”
(Cass., n. 24181/2019).
Essendo deceduto il 15.7.2006, la procedura Persona_1
fallimentare è durata per costui dal 15.2.1980 (dies a quo indicato nel decreto e non oggetto di reclamo) al 15.7.2006, ovvero 26 anni 5 mesi 7 giorni, eccedendo il termine di ragionevole durata di vent'anni, non dovendo essere computate le frazioni inferiori ai sei mesi.
Ferma la misura dell'indennizzo indicata dal Consigliere delegato per la sua liquidazione in favore dell' pari ad euro 500,00 per ogni anno, CP_1 somma più volte ritenuta adeguata dalla Suprema Corte nell'ipotesi di procedure fallimentari di lunga durata (Cass., ord. n. 22646/2018; Cass., sent.
n.12864/2016 e sentenze in essa richiamate;
n. 462/2020; 2034/2023), ad sarebbe spettata la somma di euro 10.000,00 (euro 500,00 x Persona_1
20), al cui pagamento, oltre gli interessi legali dalla data del presente decreto al saldo, in favore di suo erede, deve essere condannato il Parte_1
. CP_2
Riguardo agli interessi si richiama Cass., n. 10096/2023: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.”
Letta la comparsa di costituzione dell'opposto deve evidenziarsi che, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'indennizzo deve essere liquidato per l'intero e non pro quota, come in essa sostenuto, per il vero richiamando il precedente orientamento della Suprema Corte. Oltre le pronunce richiamate dall'opponente (Cass., nn. 14858/2022;
16011/2023; 16123/2023) si richiama il passo motivazionale di Cass., n.
16213/2023: “Come rilevato dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di affermare che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti, e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007 - Rv. 600532 – 01, confermata da numerose altre pronunce: v. di recente Cass. Sez. 2, n. 14858 del 2022, non massimata)”.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo si evince che ha azionato l'intero credito ereditario comune. Parte_1
Essendo stato ammesso al passivo per l'importo di Persona_1
lire 14.463.070 in privilegio e lire 27.822.106 in chirografo, per un totale di euro 21.838,47, nessuna questione si pone in relazione all'applicazione dell'art. 2 bis L. n. 89/2001, oggetto dell'opposizione riguardo alla posizione di come si viene di seguito ad esporre. CP_1
II. censura il decreto lamentando l'errata valutazione del “valore CP_1 della causa” in suo danno e la violazione dell'art. 2 bis, comma 3, L.
n.89/2001.
L'opponente censura la decisione del Consigliere delegato laddove quale valore della causa, limite della misura dell'indennizzo ai sensi della suddetta norma, aveva considerato euro 4.344,90, corrispondente all'ammontare del credito ammesso al passivo, senza valutare che, trattandosi di credito privilegiato per essere esso ricorrente dipendente del fallito, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, dovevano essere computati sia la rivalutazione fino alla data di definitività dello stato passivo sia gli interessi legali che maturano dopo la dichiarazione di fallimento e fino al saldo, talché il suo credito, ai fini dell'individuazione del valore della causa, doveva essere quantificato in euro 12.574,04 come da indicazione del curatore in sede di riparto finale.
Deve premettersi che “Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della
Corte Costituzionale sui crediti di lavoro del dipendente di imprenditore dichiarato fallito, è dovuta anche d'ufficio la rivalutazione monetaria altresì in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo (Cass., sez. L,
18 settembre 2015, n. 18405; Cass., sez. L, 24 luglio 2014, n. 16929; Cass.,
1 giugno 2005, n. 11692).” (così in motivazione Cass., n. 4403/2024).
La computabilità della rivalutazione e degli interessi a fronte di crediti di lavoro ammessi al passivo fallimentare ai fini della individuazione del limite della misura dell'indennizzo è pacifico principio della giurisprudenza di legittimità (Cass., nn. 18576/2022; 21064/2021).
Non conduce ad una diversa conclusione la giurisprudenza richiamata dal Ministero nella comparsa di costituzione che affronta la diversa questione dell'individuazione del valore della causa che nella procedura fallimentare deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.
Nel caso scrutinato l'opponente ha fatto riferimento al riparto finale nel quale il curatore ha riconosciuto evidentemente, stanti gli importi, la rivalutazione e gli interessi legali sul credito privilegiato originario (cfr.
Cass., n.10483/2025), che costituisce il limite dell'indennizzo astrattamente riconoscibile, euro 18.500,00 (euro 500,00 x 37), al cui pagamento va condannato il oltre gli interessi dalla data del presente decreto, CP_2
richiamandosi sul punto quanto esposto riguardo alla posizione di Pt_1
[...]
III. In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il deve essere condannato a corrispondere a CP_2 CP_1
a somma di euro 12.574,04 e a quale erede di
[...] Parte_1 Per_1
la somma di euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del
[...]
presente decreto al saldo
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo lo scaglione euro 5.201,00 - euro
26.000,00, individuato sulla base del valore complessivo della domanda, applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale, con l'aumento del 30% per la pluralità di parti e del
30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Si evidenzia che Cass., n.5994/2024 ha ribadito che “l'opposizione ex art.
5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove – come nel caso di specie - venga accolta l'opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all'intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio della soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass. n. 9728/2020)” e che la liquidazione deve essere effettuata con “esclusiva applicazione della tabella n. 12 (si tratta appunto di una complessiva liquidazione ex novo, per cui non entra più in considerazione la tabella n. 8, relativa alla sola fase monitoria).”
Si dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Cagliari
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025;
2. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
quale erede di della somma di euro 10.000,00 e di
[...] Persona_1
ella somma di euro di euro 12.574,04 a titolo di equa riparazione CP_1
oltre gli interessi legali dalla data del presente decreto al saldo;
3. condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore dei ricorrenti in solido che liquida in complessivi euro 4817,60 oltre euro 27,00 per spese vive spese generali, Iva e cpa, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Cagliari del 29 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru