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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, formato da:
CI Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice rel.
Maurizio Drigani Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 461/2025 V.G., avente ad oggetto: Adozione di maggiorenne promosso da:
(C.F. ), nato alla Spezia in data 06.09.1970, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Termine nei confronti di
(C.F. ) nato a Nehoiu (Romania) in [...] Controparte_1 C.F._2
07.08.2005 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
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CONCLUSIONI
Per il ricorrente: Come in atto introduttivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 ha dedotto: di non avere figli;
di essere Parte_1
divorziato; di voler adottare il figlio della sua attuale compagna, di aver Controparte_1 convissuto con l'odierno adottando e la di lui madre, , sin dal maggio del 2011; di Persona_1
essere sempre stato presente nella sua vita (avendone condiviso la quotidianità per oltre 13 anni); di aver quindi instaurato un forte legame affettivo, acquisendo il ruolo di genitore di fatto;
che l'adottando non ha più rapporti effettivi con il padre da quando, all'età di cinque anni, ha lasciato la
Romania insieme alla madre (alla quale era stato affidato, in forza della sentenza di divorzio tra i genitori); di non conoscere la residenza in Romania dell'uomo, che in tutti questi anni si è comunque sempre disinteressato al figlio, non contribuendo in alcun modo anche dal punto di vista economico.
E' stata data rituale comunicazione al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 13.03.2025. All'udienza delegata del 07.05.2025 sono comparsi personalmente adottante e adottando che, confermando le suesposte circostanze, hanno espresso il loro consenso all'adozione.
Alla solita udienza la madre dell'adottando ha assentito.
La causa viene ora in decisione.
In termini generali, va premesso che nel corso degli anni l'adozione di persone di maggiore età ha assunto finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie, anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale (in ossequio non solo agli artt. 2, 3 e 30 della
Costituzione, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).
Si è così giunti a ritenere che l'istituto “non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. sez.
I n. 2426 del 03.02.2006).
Possono quindi richiamarsi: Corte Cost. 19.05.1988, n. 557, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni (ritenendo dunque non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro); Corte Cost. 20.07.2004, n. 245, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291
c.c. nella parte in cui prevede che l'adozione di maggiorenne non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti;
Cass. sez. I sent. n.
7667 del 03.04.2020, che ha consentito l'adozione anche in deroga ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c., al fine tutelare situazioni consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris.
Tanto detto e venendo al caso di specie, sussistono senz'altro le condizioni di cui agli artt. 291 e 296
c.c.
Quanto, poi, all'assenso dei genitori dell'adottando, esso è stato manifestato solo dalla madre.
E' mancato quello del padre, Persona_2
Ora, è da considerare che l'adozione può comunque pronunciarsi: sia, ai sensi dell'art. 297, u.c., c.c., quando è impossibile ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo;
sia, come affermato dalla giurisprudenza, quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse (morale e patrimoniale) dell'adottando.
Ebbene, nel nostro caso, come detto, da anni l'adottando non ha notizie del padre, nel periodo completamente disinteressatosi a lui.
Non risultano, d'altro canto, elementi sulla cui base poter eventualmente compiere una valutazione negativa della personalità dell'adottante o della posizione economica dello stesso. Può conseguentemente ritenersi che, anche laddove il genitore fosse venuto a conoscere della pendenza del presente procedimento e avesse rifiutato di assentire all'adozione richiesta, tale dissenso non sarebbe stato di ostacolo all'accoglimento della domanda in esame, valutato l'interesse dell'adottando, comparata la sua situazione familiare, attuale e futura.
L'adozione è, infatti, senz'altro conveniente per l'adottando, essa rispondendo all'esigenza di dare formalizzazione ad una situazione di fatto ormai consolidata e a una solida relazione affettiva e di unità familiare.
La domanda, conclusivamente, è meritevole di accoglimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando così decide:
Fa luogo all'adozione di nato a [...] in data [...], da CP_1 CP_1
parte di , nato alla Spezia in data 06.09.1970, con ogni conseguenza di legge. Parte_1
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le trascrizioni previste dall'art. 314 c.c.
Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI BE CI ST