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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4448 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Joseph Splendido
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Vocale
Resistente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 01.06.1996 in Foggia con da cui Controparte_1 si era separato consensualmente in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 10-
11.03.2021 e che dalla cui unione erano nati i figli (il 14.10.1998) e (il Per_1 Per_2
03.07.2002) – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge;
di assegnare la casa coniugale alla CP_1 affinché continuasse ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
di porre a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento dei due figli, da versarsi alla moglie, pari a complessivi euro 450,00, oltre al concorso alle spese straordinarie dei predetti figli nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'importo del mantenimento come quantificato dallo stesso ricorrente per il figlio chiedendo, tuttavia, che l'assegno a Per_1 carico del ricorrente per il mantenimento della figlia maggiorenne , fosse aumentato ad Per_2 euro 400,00.
Deduceva all'uopo: che la resistente era una insegnante;
che per la casa coniugale, ove la resistente viveva con i figli, pagava un canone di locazione di € 540,00 mensili;
che il ricorrente era operaio presso la “FIAT” di Melfi e, dal 2017 era percettore anche di pensione IR;
che le esigenze economiche della figlia erano aumentate dal momento studiava presso Per_2
l'Università di Bari dove aveva preso una casa in affitto.
Con ordinanza riservata del 06.11.2022 il Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “• autorizza i coniugi a continuare a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ed , Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente non indipendenti conviventi con la madre, versando alla moglie la somma di €.
450,00 mensili (€. 225,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, oltre il 50% dell'A.U.U., da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio
2 dell'Ordine degli Avvocati di Foggia”; inoltre, nominava il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
All'udienza del 10.02.2023 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
- il Giudice, constatata l'assenza di istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.04.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
– le parti precisavano le conclusioni e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico
Ministero in sede, il quale, con nota in atti del 22.04.2025, rassegnava le proprie conclusioni.
******
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa n. 3683/2021 del 10-11.03.2021 del Tribunale di Foggia, non reclamato, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e . Per_1 Per_2
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore dei figli maggiorenni formulata da parte resistente, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio
3 maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
In ordine al contributo al mantenimento in favore di figli maggiorenni, occorre tenere conto dei recenti arresti della Cassazione in ordine al riparto dell'onere della prova relativa al raggiungimento dell'autosufficienza dei figli maggiori di età.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I , 14/08/2020, n. 17183 e Cass. N. 26875 del
20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez. VI , 29/12/2020, n.
29779 con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo
4 adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ. n. 26825/2023).
Per quanto riguarda la figlia , il ricorrente non ha mai contestato la non autosufficienza Per_2 economica della figlia, ma ha chiesto di revocare il mantenimento in suo favore soltanto in sede di comparsa conclusionale;
tale nuova istanza deve ritenersi inammissibile atteso che, come noto, le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere ampliamenti o modifiche del “thema decidendum”, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al Collegio (Cass. Civ. Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5478).
Essendo incontestata la non autosufficienza economica della figlia, così come anche la sua convivenza con la madre (circostanza, peraltro, documentata anche dalle certificazioni anagrafiche agli atti) deve essere confermato il diritto della già riconosciuto CP_1 dall'ordinanza presidenziale, di ottenere dal un assegno mensile quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia maggiorenne . Per_2
In ordine al quantum dell'assegno di mantenimento per la figlia va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, valutata la situazione reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
Il ricorrente è un operaio e ha dichiarato un reddito annuo per gli anni di imposta 2016, 2017,
2018, 2021 e 2022 pari rispettivamente a circa € 21.600,00, € 25.500,00, € 27.200,00, € 27.000,00 ed € 26.200,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
La resistente è un'insegnante e ha dichiarato un reddito annuo per gli anni di imposta 2019,
2020 e 2021 pari rispettivamente a circa € 25.500,00, € 26.500,00 ed € 26.200,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti); ha rappresentato, inoltre, di pagare un canone di locazione per l'immobile ove vive con i figli di euro 540,00 mensili.
5 Alla luce della descritta situazione economica e reddituale delle parti, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione all'età e considerato che non sono emersi elementi di sostanziale novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale, appare equo confermare l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia , mediante la corresponsione alla parte resistente, entro il giorno 27 di ciascun Per_2 mese, della somma di € 225,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del
50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia da individuarsi sulla base del
Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
Per quanto riguarda la posizione del figlio parte ricorrente se, in sede di ricorso aveva Per_1 chiesto di porre a suo carico un assegno per il mantenimento del figlio, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di revocare il mantenimento in suo favore, atteso che il figlio svolgerebbe adesso dei lavori precari e saltuari con i quali sarebbe in grado di mantenersi, come da dichiarazione resa dal figlio e depositata telematicamente.
A fronte di tale richiesta di revoca, parte resistente si è opposta, ma non ha fornito, come era suo onere, alcuna allegazione o prova circa la sussistenza di elementi, come richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata, consoni a giustificare il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico del padre nei riguardi del figlio prossimo a compiere 27 anni Per_1
e, dunque, ampiamente maggiorenne.
Deve, dunque, revocarsi a partire dalla data della presente sentenza, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite - nella misura liquidata in dispositivo ex
D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori dello scaglione di riferimento e considerata l'attività in concreto espletata - devono porsi a carico della resistente nella misura di 1/3 e compensate per il restante 2/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
6 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data
01.06.1996 tra e (atto n. 200, parte II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 1996);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- revoca l'obbligo del contributo paterno al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento dell'assegno mensile alla resistente;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante il versamento a
[...]
entro il giorno 27 di ogni mese, della somma di € 225,00 rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
- condanna la resistente al pagamento, nella misura di 1/3, delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di € 1.412,33 per compensi ed € 32,66 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge;
dichiara compensate le spese per la restante parte.
Foggia, 15.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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