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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 822/2023
Il GO avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 assistiti e difesi dall'Avv. BRIZIO LOREDANA
Parte attrice e
C.F. ), CP_1 C.F._3
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._4 assistiti e difesi dall'Avv. PERAZZI ANDREA
Parte convenuta
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._5 assistito e difeso dall'Avv. Teresa Maria Pragliola
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice (come chiarito con la memoria di replica alle conclusionali):
“CONDANNARE i convenuti ad eliminare immediatamente la recinzione di rete e paletti posizionata a ridosso dei confini dei mapp. 666 e mapp.677 fondi serventi, ostacoli che hanno impedito ed impediscono tuttora l'esercizio della servitù di passaggio in favore del fondo dominante di cui al fg37 mapp. 680 e 616 e conseguentemente CONDANNARE i convenuti al ripristino della situazione antecedente alla realizzazione della suddetta recinzione, il tutto con RIFUSIONE delle spese e dei compensi di causa ex D.M. 55/2014”.
per parte convenuta Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni CP_4 contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere le domande tutte proposte dagli attori, perché inammissibili, infondate e non provate. Con condanna alla rifusione delle spese di causa. Con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. per parte convenuta A) in via principale e nel merito, rigettare l'atto di CP_3 citazione in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, perché sfornito di prova e carente in punto di allegazione;
B) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte degli attori e, per l'effetto, condannarli al pagamento dei conseguenti danni, che si quantificano in € 5.000,00 o nell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo. C) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. e la sig.ra convenivano in giudizio i sigg.ri Pt_1 Pt_2 CP_1
e assumendo di essere proprietari di immobili siti in CP_2 CP_3
Cossogno, Via Bottini, individuati al fg. 37, mapp.680, sub 4), mapp. 613, mapp.
614 e mapp. 616; di poter accedere a detti immobili con la propria auto attraverso il mapp. 677 del fg 37, di proprietà dei sigg. in CP_5 un'area già esclusa dalla recinzione della proprietà di questi ultimi, e attraverso il mapp. 666 di proprietà del sig. ; di avere Controparte_3 esercitato il diritto di passo carraio sin dall'acquisto della proprietà nel 2009; che sarebbero altresì autorizzati al passaggio da scrittura privata del 16.09.2015 dei dante causa dei sigg. che oggi detto passaggio sarebbe CP_5 impedito per la presenza di una recinzione realizzata con paletti e rete, posizionata a ridosso dei confini dei mapp. 666 di proprietà del sig.
pag. 2/6 e mapp. 677 di proprietà dei sigg.ri e Controparte_3 CP_1
. CP_2
Si costituivano i sigg.ri e chiedendo il rigetto delle domande CP_1 CP_2 attoree ed evidenziando che il giudizio attuale è il terzo promosso dagli attori, tutti rigettati per mancanza di idoneo possesso: la prima iniziativa del 2020, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del mapp. 602, rigettata con sentenza 334/2022 per la mancanza di possesso uti dominus;
il secondo procedimento, avviato con azione possessoria da parte degli attuali convenuti per spoglio del passaggio pedonale sul mapp. 602 da parte degli attuali attori, si concludeva con ordinanza 23 settembre 2022 per cessazione della materia del contendere e, contestualmente, con rigetto della domanda riconvenzionale e volta a ripristinare il loro passaggio Pt_1 Pt_2 pedonale e con veicoli ed autoveicoli sul mapp. 677, per mancata prova del possesso “della servitù di passaggio violata”, data anche la “ preesistenza della recinzione all'acquisto dell'abitazione” da parte di CP_2 CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_3 formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni subiti a causa delle condotte illegittime dei coniugi , consistite in Controparte_6 lamentate manomissioni dei confini, abusi, violazioni della proprietà privata, rimozioni arbitrarie.
Venivano ammesse le sole prove per interpello relative alla domanda riconvenzionale di parte convenuta e, sulle conclusioni come CP_3 innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è infondata.
Parte attrice formula una domanda di condanna dei convenuti all'eliminazione di una recinzione di rete e paletti posizionata a confine dei mappali 666
pag. 3/6 ( e 677 ( , in quanto ostacolanti una pretesa servitù di CP_3 CP_7 passaggio in favore del fondo dominante mapp. 680 e 616 di proprietà attorea.
Di tale servitù di passaggio, però, non è stata fornita alcuna prova ed anzi è esclusa dalle precedenti statuizioni giudiziarie allegate in atti e non impugnate. L'ordinanza 23.9.2022 RG 230/2022, in merito proprio all'”accesso pedonale e carraio attraverso i mapp. 602, 666 e 677” che gli attuali attori dichiaravano di aver esercitato sin dal 2003, ha accertato la preesistenza della recinzione rispetto all'acquisto dell'abitazione da parte dei convenuti e la conseguente preclusione al passaggio da parte di e alla loro Pt_2 Pt_1 pretesa servitù di passo. A oggi, la situazione di fatto non risulta modificata rispetto alla decisione del Tribunale di Verbania del 23.9.2022, dato che nessuna allegazione in merito è stata fornita.
Neppure i documenti allegati risultano utili alla prova dell'esistenza del presunto diritto degli attori: l'atto di acquisto dei mapp 615 e 616 per notar del 26.03.2009 riporta espressamente una servitù di passaggio sui Per_1 mapp. 602, 603 e 608 senza citare i due mappali 677 e 666 per cui è causa, mentre la scrittura privata del 2015, escludendo evidentemente un precedente passaggio sui mappali 677 e 666, ne concede il transito per motivi espressamente collegati alla ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Merita accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte convenuta
CP_3
Le condotte volte alla rimozione dei confini non sono mai state contestati dagli attori e, in sede di interrogatorio formale, il sig. a confermato di aver Pt_1 rimosso la recinzione “per poter passare perché ci passo dal 2003”.
I costi di ripristino della recinzione, di cui ai docc. 8 e 17, dovranno essere posti a carico degli attori, per un totale di € 1.805,60.
pag. 4/6 Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza degli attori e si liquidano in €
3.830,oo oltre accessori di legge, per ognuna delle parti convenute.
Anche la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 cpc è ammissibile e fondata.
Ammissibile, in quanto gli attori sono risultati integralmente soccombenti, e fondata in quanto dalla documentazione in atti è emerso come gli attori abbiano abusato più volte del diritto di azione e difesa. La condotta abusiva del processo deve essere punita con la condanna ex art. 96 co. 3 cpc.
Considerato che il parametro liquidatorio più frequentemente applicato dalla giurisprudenza ai fini della liquidazione ex art. 96 c.p.c. è quello rappresentato dal compenso di cui al D.M. n. 55 del 2014 (Cass. civ., II, 30.11.2012, n. 21570), si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 c.p.c. in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 3.000 in favore di ciascuna delle parti, non essendo la condanna vincolata all'istanza di parte, ma pronunciabile d'ufficio.
In applicazione dell'art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede che, ove il giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., condanna altresì la parte abusante al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00, condanna parte attrice al a pagare a favore della Cassa delle ammende la somma di € 500,oo, in considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di parte attrice volta alla rimozione della recinzione di rete e paletti posizionata a ridosso dei confini dei mapp. 666 e mapp.677, per mancanza di prova dell'esistenza di servitù di passaggio pag. 5/6 in favore del fondo di cui al fg37 mapp. 680 e 616, né di un possesso attuale di detto presunto passaggio;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto dell'importo di € CP_3
1.805,60;
3. condanna parte attrice alla refusione integrale delle spese della presente causa, che si liquidano in € 3.830,oo oltre 15% per rimborso spese generali forfetario e accessori di legge, per ciascuna delle due parti convenute;
4. condanna parte attrice a pagare, a favore di ciascuna delle due parti convenute, la somma di € 3.000,oo ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
5. condanna parte attrice al pagamento di € 500,oo in favore della
[...]
ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc. CP_8
Così deciso in Verbania, 19 settembre 2025
Il GO
Teresa Martino
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 822/2023
Il GO avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 assistiti e difesi dall'Avv. BRIZIO LOREDANA
Parte attrice e
C.F. ), CP_1 C.F._3
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._4 assistiti e difesi dall'Avv. PERAZZI ANDREA
Parte convenuta
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._5 assistito e difeso dall'Avv. Teresa Maria Pragliola
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice (come chiarito con la memoria di replica alle conclusionali):
“CONDANNARE i convenuti ad eliminare immediatamente la recinzione di rete e paletti posizionata a ridosso dei confini dei mapp. 666 e mapp.677 fondi serventi, ostacoli che hanno impedito ed impediscono tuttora l'esercizio della servitù di passaggio in favore del fondo dominante di cui al fg37 mapp. 680 e 616 e conseguentemente CONDANNARE i convenuti al ripristino della situazione antecedente alla realizzazione della suddetta recinzione, il tutto con RIFUSIONE delle spese e dei compensi di causa ex D.M. 55/2014”.
per parte convenuta Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni CP_4 contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere le domande tutte proposte dagli attori, perché inammissibili, infondate e non provate. Con condanna alla rifusione delle spese di causa. Con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. per parte convenuta A) in via principale e nel merito, rigettare l'atto di CP_3 citazione in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, perché sfornito di prova e carente in punto di allegazione;
B) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte degli attori e, per l'effetto, condannarli al pagamento dei conseguenti danni, che si quantificano in € 5.000,00 o nell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo. C) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. e la sig.ra convenivano in giudizio i sigg.ri Pt_1 Pt_2 CP_1
e assumendo di essere proprietari di immobili siti in CP_2 CP_3
Cossogno, Via Bottini, individuati al fg. 37, mapp.680, sub 4), mapp. 613, mapp.
614 e mapp. 616; di poter accedere a detti immobili con la propria auto attraverso il mapp. 677 del fg 37, di proprietà dei sigg. in CP_5 un'area già esclusa dalla recinzione della proprietà di questi ultimi, e attraverso il mapp. 666 di proprietà del sig. ; di avere Controparte_3 esercitato il diritto di passo carraio sin dall'acquisto della proprietà nel 2009; che sarebbero altresì autorizzati al passaggio da scrittura privata del 16.09.2015 dei dante causa dei sigg. che oggi detto passaggio sarebbe CP_5 impedito per la presenza di una recinzione realizzata con paletti e rete, posizionata a ridosso dei confini dei mapp. 666 di proprietà del sig.
pag. 2/6 e mapp. 677 di proprietà dei sigg.ri e Controparte_3 CP_1
. CP_2
Si costituivano i sigg.ri e chiedendo il rigetto delle domande CP_1 CP_2 attoree ed evidenziando che il giudizio attuale è il terzo promosso dagli attori, tutti rigettati per mancanza di idoneo possesso: la prima iniziativa del 2020, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del mapp. 602, rigettata con sentenza 334/2022 per la mancanza di possesso uti dominus;
il secondo procedimento, avviato con azione possessoria da parte degli attuali convenuti per spoglio del passaggio pedonale sul mapp. 602 da parte degli attuali attori, si concludeva con ordinanza 23 settembre 2022 per cessazione della materia del contendere e, contestualmente, con rigetto della domanda riconvenzionale e volta a ripristinare il loro passaggio Pt_1 Pt_2 pedonale e con veicoli ed autoveicoli sul mapp. 677, per mancata prova del possesso “della servitù di passaggio violata”, data anche la “ preesistenza della recinzione all'acquisto dell'abitazione” da parte di CP_2 CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_3 formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni subiti a causa delle condotte illegittime dei coniugi , consistite in Controparte_6 lamentate manomissioni dei confini, abusi, violazioni della proprietà privata, rimozioni arbitrarie.
Venivano ammesse le sole prove per interpello relative alla domanda riconvenzionale di parte convenuta e, sulle conclusioni come CP_3 innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è infondata.
Parte attrice formula una domanda di condanna dei convenuti all'eliminazione di una recinzione di rete e paletti posizionata a confine dei mappali 666
pag. 3/6 ( e 677 ( , in quanto ostacolanti una pretesa servitù di CP_3 CP_7 passaggio in favore del fondo dominante mapp. 680 e 616 di proprietà attorea.
Di tale servitù di passaggio, però, non è stata fornita alcuna prova ed anzi è esclusa dalle precedenti statuizioni giudiziarie allegate in atti e non impugnate. L'ordinanza 23.9.2022 RG 230/2022, in merito proprio all'”accesso pedonale e carraio attraverso i mapp. 602, 666 e 677” che gli attuali attori dichiaravano di aver esercitato sin dal 2003, ha accertato la preesistenza della recinzione rispetto all'acquisto dell'abitazione da parte dei convenuti e la conseguente preclusione al passaggio da parte di e alla loro Pt_2 Pt_1 pretesa servitù di passo. A oggi, la situazione di fatto non risulta modificata rispetto alla decisione del Tribunale di Verbania del 23.9.2022, dato che nessuna allegazione in merito è stata fornita.
Neppure i documenti allegati risultano utili alla prova dell'esistenza del presunto diritto degli attori: l'atto di acquisto dei mapp 615 e 616 per notar del 26.03.2009 riporta espressamente una servitù di passaggio sui Per_1 mapp. 602, 603 e 608 senza citare i due mappali 677 e 666 per cui è causa, mentre la scrittura privata del 2015, escludendo evidentemente un precedente passaggio sui mappali 677 e 666, ne concede il transito per motivi espressamente collegati alla ristrutturazione dell'immobile degli attori.
Merita accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte convenuta
CP_3
Le condotte volte alla rimozione dei confini non sono mai state contestati dagli attori e, in sede di interrogatorio formale, il sig. a confermato di aver Pt_1 rimosso la recinzione “per poter passare perché ci passo dal 2003”.
I costi di ripristino della recinzione, di cui ai docc. 8 e 17, dovranno essere posti a carico degli attori, per un totale di € 1.805,60.
pag. 4/6 Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza degli attori e si liquidano in €
3.830,oo oltre accessori di legge, per ognuna delle parti convenute.
Anche la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 cpc è ammissibile e fondata.
Ammissibile, in quanto gli attori sono risultati integralmente soccombenti, e fondata in quanto dalla documentazione in atti è emerso come gli attori abbiano abusato più volte del diritto di azione e difesa. La condotta abusiva del processo deve essere punita con la condanna ex art. 96 co. 3 cpc.
Considerato che il parametro liquidatorio più frequentemente applicato dalla giurisprudenza ai fini della liquidazione ex art. 96 c.p.c. è quello rappresentato dal compenso di cui al D.M. n. 55 del 2014 (Cass. civ., II, 30.11.2012, n. 21570), si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 c.p.c. in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 3.000 in favore di ciascuna delle parti, non essendo la condanna vincolata all'istanza di parte, ma pronunciabile d'ufficio.
In applicazione dell'art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede che, ove il giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., condanna altresì la parte abusante al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00, condanna parte attrice al a pagare a favore della Cassa delle ammende la somma di € 500,oo, in considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di parte attrice volta alla rimozione della recinzione di rete e paletti posizionata a ridosso dei confini dei mapp. 666 e mapp.677, per mancanza di prova dell'esistenza di servitù di passaggio pag. 5/6 in favore del fondo di cui al fg37 mapp. 680 e 616, né di un possesso attuale di detto presunto passaggio;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto dell'importo di € CP_3
1.805,60;
3. condanna parte attrice alla refusione integrale delle spese della presente causa, che si liquidano in € 3.830,oo oltre 15% per rimborso spese generali forfetario e accessori di legge, per ciascuna delle due parti convenute;
4. condanna parte attrice a pagare, a favore di ciascuna delle due parti convenute, la somma di € 3.000,oo ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
5. condanna parte attrice al pagamento di € 500,oo in favore della
[...]
ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc. CP_8
Così deciso in Verbania, 19 settembre 2025
Il GO
Teresa Martino
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