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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12289/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 12289/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo n. 3254/19, emesso dal tribunale di Salerno,
notificato in data 15.11.19.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_1
di mandato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Franco Marruso, telematicamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE
E
con sede in Vallo Controparte_1
della Lucania (SA), Nazionale Contrada Badia, P. IVA: , in persona del P.IVA_2
legale rapp.te pro-tempore, contumace.
OPPOSTA
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La con ricorso depositato in cancelleria in Controparte_1
data 04/11/2019 chiedeva al Tribunale di Salerno ingiungersi all' il CP_2
pagamento della somma di € 12.375,00 oltre interessi moratori quale acconto (90%) per le prestazioni di medicina nucleare effettuate nel mese di agosto 2018. In data
07/11/2019 il Giudice designato del Tribunale di Salerno rendeva il chiesto decreto ingiuntivo, n. 3254/2019, che era notificato alla debitrice in data 15/11/2019 la quale proponeva fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 15.04.2020.
Riconosceva il proprio debito ma riteneva non dover remunerare le prestazioni poiché
la branca di macroarea – ossia l'insieme dei Centri Accreditati - aveva superato il tetto di spesa per l'anno 2018. Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, dichiarata l'interruzione del processo ed operata la riassunzione, in assenza di nuova costituzione della parte opposta, all'udienza cartolare del 10.12.24 le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Contr Le doglianze come sollevate dall' opponente possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, al riguardo è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma pagina 2 di 8 dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e
638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02,
n. 528/75).
Va, dunque effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di medicina nucleare inerenti alla mensilità di agosto 2018.
La qualità in capo alla opposta di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) e,
comunque, documentalmente dimostrata.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi circostanza
Cont non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che le stesse abbiano determinato il superamento del limite di spesa assegnato alla per l'anno 2018, con CP_2
conseguente applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.).
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, pagina 3 di 8 con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità
o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle
Cont prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul
Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
pagina 4 di 8 Questo Tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito
Cont azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n.
17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al
Cont principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di
Cont comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto medicina nucleare in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di accreditamento esistente
Contr con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non
Contr essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagina 5 di 8 pagamento di prestazioni erogate nell'agosto 2018, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del
Contr tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra
Contr l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621;
Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al
Contr superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
pagina 6 di 8 Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun
Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni
Contr effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei centri che operano
Contr in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra
Contr Contr
da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni
Contr effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'
Contr Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Contr all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che
Contr l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_2
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
pagina 7 di 8 In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né́, tantomeno, di richiesta di emissione di nota di credito
Cont da parte dell' al centro opposto, dovendosi dare comunque atto che risulta depositata in data 24.04.19 la nota di credito emessa il 23.04.19.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 12289/19 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 3254/19
munito di esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese, che si liquidano in € 2500,00 CP_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 12289/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo n. 3254/19, emesso dal tribunale di Salerno,
notificato in data 15.11.19.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_1
di mandato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Franco Marruso, telematicamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE
E
con sede in Vallo Controparte_1
della Lucania (SA), Nazionale Contrada Badia, P. IVA: , in persona del P.IVA_2
legale rapp.te pro-tempore, contumace.
OPPOSTA
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La con ricorso depositato in cancelleria in Controparte_1
data 04/11/2019 chiedeva al Tribunale di Salerno ingiungersi all' il CP_2
pagamento della somma di € 12.375,00 oltre interessi moratori quale acconto (90%) per le prestazioni di medicina nucleare effettuate nel mese di agosto 2018. In data
07/11/2019 il Giudice designato del Tribunale di Salerno rendeva il chiesto decreto ingiuntivo, n. 3254/2019, che era notificato alla debitrice in data 15/11/2019 la quale proponeva fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 15.04.2020.
Riconosceva il proprio debito ma riteneva non dover remunerare le prestazioni poiché
la branca di macroarea – ossia l'insieme dei Centri Accreditati - aveva superato il tetto di spesa per l'anno 2018. Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, dichiarata l'interruzione del processo ed operata la riassunzione, in assenza di nuova costituzione della parte opposta, all'udienza cartolare del 10.12.24 le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Contr Le doglianze come sollevate dall' opponente possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, al riguardo è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma pagina 2 di 8 dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e
638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02,
n. 528/75).
Va, dunque effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di medicina nucleare inerenti alla mensilità di agosto 2018.
La qualità in capo alla opposta di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) e,
comunque, documentalmente dimostrata.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi circostanza
Cont non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che le stesse abbiano determinato il superamento del limite di spesa assegnato alla per l'anno 2018, con CP_2
conseguente applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.).
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, pagina 3 di 8 con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità
o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle
Cont prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul
Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
pagina 4 di 8 Questo Tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito
Cont azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n.
17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al
Cont principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di
Cont comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto medicina nucleare in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di accreditamento esistente
Contr con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non
Contr essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagina 5 di 8 pagamento di prestazioni erogate nell'agosto 2018, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del
Contr tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra
Contr l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621;
Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al
Contr superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
pagina 6 di 8 Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun
Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni
Contr effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei centri che operano
Contr in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra
Contr Contr
da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni
Contr effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'
Contr Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Contr all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che
Contr l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_2
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
pagina 7 di 8 In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né́, tantomeno, di richiesta di emissione di nota di credito
Cont da parte dell' al centro opposto, dovendosi dare comunque atto che risulta depositata in data 24.04.19 la nota di credito emessa il 23.04.19.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 12289/19 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 3254/19
munito di esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese, che si liquidano in € 2500,00 CP_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8