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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 692/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 351 del 26.9.2024, notificata l'1.10.2024; avente ad oggetto: iscrizione alla Cassa geometri, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi Pt_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto in
Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fiorella Ceroni ed Parte_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza – appellante posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, in Parte_2 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver svolto, a partire dall'1.10.1979, attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM), deducendo di aver svolto, nello stesso tempo, a partire dall'1.1.1993, anche attività di agricolo giornaliero dipendente, accumulando così, per taluni anni, due distinte contribuzioni (per lavoro agricolo autonomo e dipendente).
Maturati i requisiti, l'interessato aveva presentato l'1.9.2022 domanda di pensione, liquidata con decorrenza dall'1.11.2022, pensione Cat. VR N.
30026990, per l'importo lordo di € 714,39.
Il 4.1.2024 l'Istituto aveva comunicato la riliquidazione per trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, presentando l'interessato il 25.1.2024 domanda di ricostituzione per motivi contributivi, che veniva respinta dall' in data 31.1.2024. Pt_1
Alla comunicazione di liquidazione della pensione del 4.1.2024 era allegato un documento riportante l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. Nel medesimo documento, in cui erano riepilogate le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti, non venivano indicate, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente, le settimane effettivamente lavorate ma venivano indicate come “acquisite” 52 settimane ogni anno (“Per fare un esempio, nell'anno 2016 il ricorrente lavorava come Agricolo dipendente, come risulta dall'estratto conto allegato riportato a pagg. 3/9, 41 giorni (equivalenti a n. 14 settimane), percependo retribuzione per € 3.302,96; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 235,92. Per lo stesso anno 2016, nel medesimo documento di riliquidazione della pensione da provvisoria a definitiva vengono invece indicate, a pag. 4/9, come lavorate 52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito (ancorché rivalutato) per 52, risulta assolutamente inferiore (€ 66,48”). Ciò evidenziava l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente.
Riferiva l'interessato, nel ricorso introduttivo, che “La pensione dei lavoratori dipendenti si compone infatti di una quota A) (relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992) e di una quota B) (relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993). Per la determinazione
2 della quota A) si considera la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate, per la quota B) e delle ultime 520 settimane lavorate. Per portare ad un risultato equo ed attendibile, oltre che conforme al disposto dell'art. 15 L. 153/1969, la retribuzione considerata deve essere quella corrispondente alle settimane effettivamente lavorate, e non deve essere invece
“spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria”.
Chiedeva la parte al Tribunale di Ravenna di:
“accertare e dichiarare che per il periodo oggetto di causa l' con Pt_1 riferimento al calcolo della quota complessiva a carico della gestione obbligatoria dipendenti, erroneamente applicava l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente;
accertare e dichiarare che con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti deve essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione, e per l'effetto condannare l' a rideterminare Pt_1
l'importo della pensione VR 30026990 in godimento al Sig. e Parte_2
a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così riliquidata, ammontante, come da simulazione del calcolo pensionistico allegata, in € 731,17 mensili lordi, ovvero da determinarsi tramite CTU, sin dalla corresponsione della prima pensione erogata, con condanna altresì dell'Istituto al versamento, in favore dell'istante, delle relative differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
L' resisteva al ricorso, dando atto della fondatezza dal punto di vista Pt_1 meramente matematico del conteggio avversario.
Il Tribunale di Ravenna, rigettata l'eccezione di prescrizione, evidenziava quanto segue: “Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo (subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n.
153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi
3 agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo
9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
Il Giudice, richiamate le argomentazioni rese in caso analogo dal Tribunale
Modena, nella sentenza n. 208/2011, precisava che “al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Il conteggio del ricorrente, come detto, è confermato (in linea teorica) da
Pt_1
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 731,17 lordi (in luogo dei circa 714,00 euro liquidati da ”. Pt_1
Il Tribunale, pertanto, così statuiva: “1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 731,17 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla Pt_1
4 corresponsione degli arretrati, con gli accessori di legge;
2) condanna a Pt_1 rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,0 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Pt_1 riforma, con rigetto dell'originaria domanda.
L'interessato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo (“Errata applicazione dell'art. 15 l. 153/1969 violazione art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale errata applicazione dell'art. 15 l. 153/1969 Violazione art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale”), l'Istituto censura la correttezza dell'interpretazione che della riportata normativa ha dato il Giudice, rilevando che “un'interpretazione organica e funzionale della normativa dettata in materia, avrebbe dovuto portare al rigetto del ricorso applicando alla fattispecie oggetto di giudizio il 4° comma dell'art. 15 della Legge n. 153/1969 che esclude espressamente l'applicazione del precedente 3° comma nei casi come quelli oggetto di giudizio. Infatti il dato testuale del predetto 4° comma prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa, come nella fattispecie, e non può essere limitato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Ravenna ed ancor prima da quello di Modena, alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie, da coltivatore diretto”. Rileva l' che l'interpretazione fatta propria dal Giudice “appare in Pt_1 palese contrasto con l'art. 12 delle disposizioni sulla Legge in Generale. Nelle specifico, le giornate agricole sono state valorizzate come previsto dalla normativa vigente (legge 233/1990), e cioè trasformando in settimane la contribuzione agricola e moltiplicando le giornate per il coefficiente 0,333. Pertanto, la quota a carico del FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) è stata correttamente calcolata in relazione alla contribuzione agricola dipendente in presenza di contestuale contribuzione autonoma. Come ampiamente esposto nel corso del primo grado di giudizio giammai l'Istituto avrebbe potuto applicare l'art. 15 comma 3 della L. 153/1969 … Il suddetto art.15 comma 3 della L.153/69 fissa il principio in base al quale ogni lavoratore agricolo ha diritto all'accredito di 156 giornate annue (se uomo) o 104 giornate annue (se donne) ai fini del calcolo della misura della retribuzione pensionabile. Ciò vuol dire, per esemplificare, che se un lavoratore ha svolto una sola giornata di lavoro in un dato anno, la retribuzione pensionabile di quell'anno viene calcolata come se avesse lavorato un anno intero con almeno 156 o 104 giornate a seconda se uomo o donna. Supponiamo che il lavoratore giornaliero agricolo possa far valere nell'anno agrario, dieci contributi giornalieri obbligatori. L'Istituto allora procede a tale operazione: divide 10 giornate per 52 settimane che compongono l'anno agrario. Il risultato è 0,19, ovvero la sua prestazione lavorativa spalmata sulle 52 settimane. Nell'arco dell'anno agrario, se il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati è inferiore a 3, l'Istituto riconosce 3 giornate per ogni settimana dell'anno agrario, e quindi moltiplicando 3 per 52 si ottiene 156 che è il numero delle giornate sulla cui base l'Istituto elabora poi il conteggio della retribuzione giornaliera (questi dati numerici, 156 o 104 giornate, 3 giornate per l'uomo e 2 giornate per le donne e i ragazzi, emergono “in base ai rapporti desumibili dall'art.9, sub art.2 della L. 4 aprile 1952, n.218”, come espresso dall'art. 15 sopra richiamato. Il suindicato metodo di calcolo non può essere applicato all'odierno appellato. Infatti, come già detto, il calcolo del trattamento pensionistico nei confronti di chi ha l'anno solare coperto da sola contribuzione agricola obbligatoria, rispetto al calcolo che viene elaborato per chi ha l'anno già coperto da contribuzione autonoma e obbligatoria, è diverso.
5 L'odierno appellato ha già la copertura nelle Gestioni del lavoro autonomo (coltivatore diretto) ed ha poi un numero limitato di giornate in qualità di bracciante agricolo. Il comma 4 dell'art.15 L.30/4/1969 prevede espressamente che: “La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”. Orbene il comma 4 dell'art. 15 suindicato è la norma dirimente per il giudizio. La legge non permette la parificazione dei giornalieri agricoli puri a quelli che, oltre all'iscrizione nell'FPLD come giornalieri agricoli, erano iscritti in una delle tre gestioni del lavoro autonomo (CD, ART, COM)… L'art 15 comma 4, prevede che: “La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.” La disposizione appena richiamata comporta, quale conseguenza, che il comma 3 dell'art. 15 non risulti applicabile ai periodi di doppia contribuzione, trovando, invece, applicazione il comma 1. Tale meccanismo ha, come logico esito, che le giornate rilevanti a fini pensionistici debbano essere necessariamente distribuire proporzionalmente nell'anno (52 settimane), conformemente a quando asserito dal primo comma della norma. Questo è esattamente quanto è avvenuto nella fase di liquidazione della prestazione di cui gode il sig. Pt_2 Ed in vero, a parte appellata, non spetta alcuna “integrazione” alle giornate da bracciante agricolo, in quanto presente già contribuzione per l'intero anno in qualità di coltivatore diretto e, dunque, non spetta alcuna rideterminazione della prestazione pensionistica … Il Giudice di Modena, citato nella Sentenza del Tribunale di Ravenna oggi appellata, sostiene che il comma 4 dell'art 15 L. 153/1969 debba intendersi applicato solo nell'ipotesi di altra contribuzione da lavoro dipendente non agricolo e non anche nel caso di contribuzione da lavoro autonomo (in questo caso CDCM). Lo stesso argomenta questa interpretazione estensiva della legge sostenendo che all'epoca dell'emanazione le gestioni autonome erano soggette a calcolo contributivo e non retributivo, quindi il legislatore col termine “contribuzione diversa” intendeva “contribuzione da diverso lavoro dipendente” e non “ogni tipo di diversa contribuzione”… In sintesi il Giudice di Modena, richiamato nella sentenza emessa dal Giudice di Ravenna, a parere della scrivente difesa, interpreta erroneamente ed estensivamente (in violazione dell'art. 12 delle Preleggi) la volontà espressa dal Legislatore nel comma 4 dell'art 15 L. 153/1969, adducendo motivazioni infondate;
in quanto la restrizione alle sole altre contribuzioni da FPLD non è esplicitata nell'articolo e non è nemmeno successivamente richiamata quando anche le gestioni Autonome sono entrate nel sistema di calcolo retributivo. Pt_1 Quindi l'interpretazione del Giudice di I cure appare forzata alla luce delle norme vigenti, in quanto pretende di leggere ciò che non è previso dalla norma, e risulta del tutto arbitraria alla luce delle regole successive che prevedono il sistema retributivo anche per le gestioni Autonome. Tra l'altro la sentenza appellata si pone in contrasto con i principi già da tempo espressi dalla Corte di Cassazione la quale ha espressamente escluso l'applicazione del terzo comma dell'art. 15 L. 153/69 ai casi, come quello oggetto del presente giudizio, in cui in un medesimo periodo risultino versati contributi per lavoro agricolo dipendente e contributi per lavoro agricolo autonomo (CD/CM)”.
Con il secondo motivo, l'Istituto censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
4. L'appello è infondato.
Richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le chiare linee argomentative svolte in un caso analogo dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. lavoro, nella sentenza del 21.3/29.4.2024, n. 180, rileva il Collegio che la Corte di
Cassazione (sentenza n.12218 del 2004) ha chiarito che il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, prevede la “elevazione” della contribuzione da
6 lavoro dipendente ai fini del calcolo della relativa pensione, sino alla soglia del parametro che garantisce una copertura integrale del periodo. Ossia, qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, e cioè non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. Si tratta di una norma, che introducendo una sorta di contribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica.
Il successivo comma prevede un'ipotesi nella quale la “elevazione” prevista dal comma 3 non opera: “4 la disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Il Tribunale di Grosseto, citando a sua volta una decisione del Tribunale di
Modena, ha ritenuto che: Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 L. 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall' … a sostegno della inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola“ sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto. È vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicazione del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni di lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole prestazioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò appare avvalorato dal tenore dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo sulla contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' comprendendo nella dizione
“contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni.
L'intera disposizione di cui all' art. 15 sembra riferirsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico, e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4 è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di
7 contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”.
Questa impostazione merita di essere condivisa.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/1994), occupandosi della norma a monte, ossia dell'art. 3 comma 8 della legge 297/82, ha chiarito che: “Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria.
L'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice ed in termini più generali.
Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27 aprile 1968 n.
488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia.
Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - "che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo
(in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini
8 della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria
(non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione.
Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite” (si veda anche la successiva sentenza n. 82 del 2017).
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 1994, ha ritenuto peraltro superata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., portata alla sua attenzione insieme a quella relativa all'art. 3 della legge 297/1982, proprio in esito alla decisione assunta in ordine a tale ultima norma.
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è chiaro;
è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità"
(sentenza n. 421 del 1991) - che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto.
Stabiliti questi parametri, e ritenuto che l'ipotesi prevista dal comma 4 del più volte citato art. 15 non riguardi i contributi diversi da quelli da lavoro dipendente, sembra alla Corte che la soluzione adottata nella sentenza appellata sia la sola capace di riportare a coerenza il sistema. I contributi giornalieri versati come lavoratore dipendente agricolo possono essere elevati ad integrare altrettanti contributi settimanali ma non possono coprire l'intero periodo preso in considerazione dalla legge 297/1982 art.
3. Ai fini della pensione, per quanto
9 riguarda la parte connessa al lavoro dipendente, devono quindi essere presi in considerazione gli altri contributi, anche se più risalenti nel tempo.
La Corte di Appello di Firenze, nella sentenza le cui motivazioni sono qui richiamate, evidenzia che anche il Tribunale di Ancona (sentenza n.161 del 2021) ha ritenuto che: “la tesi dell'secondo cui, anche nel caso di contribuzione versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l'anno ma tale norma va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, ragion per cui vanno integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate.
5. L'appello va allora respinto, con conferma della sentenza impugnata
(anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, con rigetto del secondo motivo di appello).
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida per Pt_1 compensi in € 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice di parte appellata dichiaratasi antistataria;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 692/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 351 del 26.9.2024, notificata l'1.10.2024; avente ad oggetto: iscrizione alla Cassa geometri, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi Pt_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto in
Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fiorella Ceroni ed Parte_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza – appellante posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, in Parte_2 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver svolto, a partire dall'1.10.1979, attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM), deducendo di aver svolto, nello stesso tempo, a partire dall'1.1.1993, anche attività di agricolo giornaliero dipendente, accumulando così, per taluni anni, due distinte contribuzioni (per lavoro agricolo autonomo e dipendente).
Maturati i requisiti, l'interessato aveva presentato l'1.9.2022 domanda di pensione, liquidata con decorrenza dall'1.11.2022, pensione Cat. VR N.
30026990, per l'importo lordo di € 714,39.
Il 4.1.2024 l'Istituto aveva comunicato la riliquidazione per trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, presentando l'interessato il 25.1.2024 domanda di ricostituzione per motivi contributivi, che veniva respinta dall' in data 31.1.2024. Pt_1
Alla comunicazione di liquidazione della pensione del 4.1.2024 era allegato un documento riportante l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. Nel medesimo documento, in cui erano riepilogate le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti, non venivano indicate, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente, le settimane effettivamente lavorate ma venivano indicate come “acquisite” 52 settimane ogni anno (“Per fare un esempio, nell'anno 2016 il ricorrente lavorava come Agricolo dipendente, come risulta dall'estratto conto allegato riportato a pagg. 3/9, 41 giorni (equivalenti a n. 14 settimane), percependo retribuzione per € 3.302,96; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 235,92. Per lo stesso anno 2016, nel medesimo documento di riliquidazione della pensione da provvisoria a definitiva vengono invece indicate, a pag. 4/9, come lavorate 52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito (ancorché rivalutato) per 52, risulta assolutamente inferiore (€ 66,48”). Ciò evidenziava l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente.
Riferiva l'interessato, nel ricorso introduttivo, che “La pensione dei lavoratori dipendenti si compone infatti di una quota A) (relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992) e di una quota B) (relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993). Per la determinazione
2 della quota A) si considera la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate, per la quota B) e delle ultime 520 settimane lavorate. Per portare ad un risultato equo ed attendibile, oltre che conforme al disposto dell'art. 15 L. 153/1969, la retribuzione considerata deve essere quella corrispondente alle settimane effettivamente lavorate, e non deve essere invece
“spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria”.
Chiedeva la parte al Tribunale di Ravenna di:
“accertare e dichiarare che per il periodo oggetto di causa l' con Pt_1 riferimento al calcolo della quota complessiva a carico della gestione obbligatoria dipendenti, erroneamente applicava l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente;
accertare e dichiarare che con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti deve essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione, e per l'effetto condannare l' a rideterminare Pt_1
l'importo della pensione VR 30026990 in godimento al Sig. e Parte_2
a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così riliquidata, ammontante, come da simulazione del calcolo pensionistico allegata, in € 731,17 mensili lordi, ovvero da determinarsi tramite CTU, sin dalla corresponsione della prima pensione erogata, con condanna altresì dell'Istituto al versamento, in favore dell'istante, delle relative differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
L' resisteva al ricorso, dando atto della fondatezza dal punto di vista Pt_1 meramente matematico del conteggio avversario.
Il Tribunale di Ravenna, rigettata l'eccezione di prescrizione, evidenziava quanto segue: “Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo (subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n.
153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi
3 agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo
9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
Il Giudice, richiamate le argomentazioni rese in caso analogo dal Tribunale
Modena, nella sentenza n. 208/2011, precisava che “al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Il conteggio del ricorrente, come detto, è confermato (in linea teorica) da
Pt_1
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 731,17 lordi (in luogo dei circa 714,00 euro liquidati da ”. Pt_1
Il Tribunale, pertanto, così statuiva: “1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 731,17 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla Pt_1
4 corresponsione degli arretrati, con gli accessori di legge;
2) condanna a Pt_1 rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,0 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Pt_1 riforma, con rigetto dell'originaria domanda.
L'interessato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo (“Errata applicazione dell'art. 15 l. 153/1969 violazione art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale errata applicazione dell'art. 15 l. 153/1969 Violazione art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale”), l'Istituto censura la correttezza dell'interpretazione che della riportata normativa ha dato il Giudice, rilevando che “un'interpretazione organica e funzionale della normativa dettata in materia, avrebbe dovuto portare al rigetto del ricorso applicando alla fattispecie oggetto di giudizio il 4° comma dell'art. 15 della Legge n. 153/1969 che esclude espressamente l'applicazione del precedente 3° comma nei casi come quelli oggetto di giudizio. Infatti il dato testuale del predetto 4° comma prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa, come nella fattispecie, e non può essere limitato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Ravenna ed ancor prima da quello di Modena, alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie, da coltivatore diretto”. Rileva l' che l'interpretazione fatta propria dal Giudice “appare in Pt_1 palese contrasto con l'art. 12 delle disposizioni sulla Legge in Generale. Nelle specifico, le giornate agricole sono state valorizzate come previsto dalla normativa vigente (legge 233/1990), e cioè trasformando in settimane la contribuzione agricola e moltiplicando le giornate per il coefficiente 0,333. Pertanto, la quota a carico del FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) è stata correttamente calcolata in relazione alla contribuzione agricola dipendente in presenza di contestuale contribuzione autonoma. Come ampiamente esposto nel corso del primo grado di giudizio giammai l'Istituto avrebbe potuto applicare l'art. 15 comma 3 della L. 153/1969 … Il suddetto art.15 comma 3 della L.153/69 fissa il principio in base al quale ogni lavoratore agricolo ha diritto all'accredito di 156 giornate annue (se uomo) o 104 giornate annue (se donne) ai fini del calcolo della misura della retribuzione pensionabile. Ciò vuol dire, per esemplificare, che se un lavoratore ha svolto una sola giornata di lavoro in un dato anno, la retribuzione pensionabile di quell'anno viene calcolata come se avesse lavorato un anno intero con almeno 156 o 104 giornate a seconda se uomo o donna. Supponiamo che il lavoratore giornaliero agricolo possa far valere nell'anno agrario, dieci contributi giornalieri obbligatori. L'Istituto allora procede a tale operazione: divide 10 giornate per 52 settimane che compongono l'anno agrario. Il risultato è 0,19, ovvero la sua prestazione lavorativa spalmata sulle 52 settimane. Nell'arco dell'anno agrario, se il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati è inferiore a 3, l'Istituto riconosce 3 giornate per ogni settimana dell'anno agrario, e quindi moltiplicando 3 per 52 si ottiene 156 che è il numero delle giornate sulla cui base l'Istituto elabora poi il conteggio della retribuzione giornaliera (questi dati numerici, 156 o 104 giornate, 3 giornate per l'uomo e 2 giornate per le donne e i ragazzi, emergono “in base ai rapporti desumibili dall'art.9, sub art.2 della L. 4 aprile 1952, n.218”, come espresso dall'art. 15 sopra richiamato. Il suindicato metodo di calcolo non può essere applicato all'odierno appellato. Infatti, come già detto, il calcolo del trattamento pensionistico nei confronti di chi ha l'anno solare coperto da sola contribuzione agricola obbligatoria, rispetto al calcolo che viene elaborato per chi ha l'anno già coperto da contribuzione autonoma e obbligatoria, è diverso.
5 L'odierno appellato ha già la copertura nelle Gestioni del lavoro autonomo (coltivatore diretto) ed ha poi un numero limitato di giornate in qualità di bracciante agricolo. Il comma 4 dell'art.15 L.30/4/1969 prevede espressamente che: “La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”. Orbene il comma 4 dell'art. 15 suindicato è la norma dirimente per il giudizio. La legge non permette la parificazione dei giornalieri agricoli puri a quelli che, oltre all'iscrizione nell'FPLD come giornalieri agricoli, erano iscritti in una delle tre gestioni del lavoro autonomo (CD, ART, COM)… L'art 15 comma 4, prevede che: “La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.” La disposizione appena richiamata comporta, quale conseguenza, che il comma 3 dell'art. 15 non risulti applicabile ai periodi di doppia contribuzione, trovando, invece, applicazione il comma 1. Tale meccanismo ha, come logico esito, che le giornate rilevanti a fini pensionistici debbano essere necessariamente distribuire proporzionalmente nell'anno (52 settimane), conformemente a quando asserito dal primo comma della norma. Questo è esattamente quanto è avvenuto nella fase di liquidazione della prestazione di cui gode il sig. Pt_2 Ed in vero, a parte appellata, non spetta alcuna “integrazione” alle giornate da bracciante agricolo, in quanto presente già contribuzione per l'intero anno in qualità di coltivatore diretto e, dunque, non spetta alcuna rideterminazione della prestazione pensionistica … Il Giudice di Modena, citato nella Sentenza del Tribunale di Ravenna oggi appellata, sostiene che il comma 4 dell'art 15 L. 153/1969 debba intendersi applicato solo nell'ipotesi di altra contribuzione da lavoro dipendente non agricolo e non anche nel caso di contribuzione da lavoro autonomo (in questo caso CDCM). Lo stesso argomenta questa interpretazione estensiva della legge sostenendo che all'epoca dell'emanazione le gestioni autonome erano soggette a calcolo contributivo e non retributivo, quindi il legislatore col termine “contribuzione diversa” intendeva “contribuzione da diverso lavoro dipendente” e non “ogni tipo di diversa contribuzione”… In sintesi il Giudice di Modena, richiamato nella sentenza emessa dal Giudice di Ravenna, a parere della scrivente difesa, interpreta erroneamente ed estensivamente (in violazione dell'art. 12 delle Preleggi) la volontà espressa dal Legislatore nel comma 4 dell'art 15 L. 153/1969, adducendo motivazioni infondate;
in quanto la restrizione alle sole altre contribuzioni da FPLD non è esplicitata nell'articolo e non è nemmeno successivamente richiamata quando anche le gestioni Autonome sono entrate nel sistema di calcolo retributivo. Pt_1 Quindi l'interpretazione del Giudice di I cure appare forzata alla luce delle norme vigenti, in quanto pretende di leggere ciò che non è previso dalla norma, e risulta del tutto arbitraria alla luce delle regole successive che prevedono il sistema retributivo anche per le gestioni Autonome. Tra l'altro la sentenza appellata si pone in contrasto con i principi già da tempo espressi dalla Corte di Cassazione la quale ha espressamente escluso l'applicazione del terzo comma dell'art. 15 L. 153/69 ai casi, come quello oggetto del presente giudizio, in cui in un medesimo periodo risultino versati contributi per lavoro agricolo dipendente e contributi per lavoro agricolo autonomo (CD/CM)”.
Con il secondo motivo, l'Istituto censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
4. L'appello è infondato.
Richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le chiare linee argomentative svolte in un caso analogo dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. lavoro, nella sentenza del 21.3/29.4.2024, n. 180, rileva il Collegio che la Corte di
Cassazione (sentenza n.12218 del 2004) ha chiarito che il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, prevede la “elevazione” della contribuzione da
6 lavoro dipendente ai fini del calcolo della relativa pensione, sino alla soglia del parametro che garantisce una copertura integrale del periodo. Ossia, qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, e cioè non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. Si tratta di una norma, che introducendo una sorta di contribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica.
Il successivo comma prevede un'ipotesi nella quale la “elevazione” prevista dal comma 3 non opera: “4 la disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Il Tribunale di Grosseto, citando a sua volta una decisione del Tribunale di
Modena, ha ritenuto che: Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 L. 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall' … a sostegno della inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola“ sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto. È vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicazione del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni di lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole prestazioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò appare avvalorato dal tenore dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo sulla contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' comprendendo nella dizione
“contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni.
L'intera disposizione di cui all' art. 15 sembra riferirsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico, e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4 è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di
7 contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”.
Questa impostazione merita di essere condivisa.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/1994), occupandosi della norma a monte, ossia dell'art. 3 comma 8 della legge 297/82, ha chiarito che: “Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria.
L'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice ed in termini più generali.
Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27 aprile 1968 n.
488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia.
Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - "che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo
(in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini
8 della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria
(non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione.
Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite” (si veda anche la successiva sentenza n. 82 del 2017).
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 1994, ha ritenuto peraltro superata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., portata alla sua attenzione insieme a quella relativa all'art. 3 della legge 297/1982, proprio in esito alla decisione assunta in ordine a tale ultima norma.
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è chiaro;
è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità"
(sentenza n. 421 del 1991) - che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto.
Stabiliti questi parametri, e ritenuto che l'ipotesi prevista dal comma 4 del più volte citato art. 15 non riguardi i contributi diversi da quelli da lavoro dipendente, sembra alla Corte che la soluzione adottata nella sentenza appellata sia la sola capace di riportare a coerenza il sistema. I contributi giornalieri versati come lavoratore dipendente agricolo possono essere elevati ad integrare altrettanti contributi settimanali ma non possono coprire l'intero periodo preso in considerazione dalla legge 297/1982 art.
3. Ai fini della pensione, per quanto
9 riguarda la parte connessa al lavoro dipendente, devono quindi essere presi in considerazione gli altri contributi, anche se più risalenti nel tempo.
La Corte di Appello di Firenze, nella sentenza le cui motivazioni sono qui richiamate, evidenzia che anche il Tribunale di Ancona (sentenza n.161 del 2021) ha ritenuto che: “la tesi dell'secondo cui, anche nel caso di contribuzione versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l'anno ma tale norma va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, ragion per cui vanno integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate.
5. L'appello va allora respinto, con conferma della sentenza impugnata
(anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, con rigetto del secondo motivo di appello).
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida per Pt_1 compensi in € 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice di parte appellata dichiaratasi antistataria;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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