CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di Riassunzione da giudizio di rinvio della Cassazione iscritta a ruolo al n.570/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 8/1/25 e promossa DA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. GUARALDI Bruno ed elett.te dom.to in V. O. Malagodi n.16. Riassumente CONTRO e con l'Avv. Marzio DALLARI, CP_1 Controparte_2 elett.te dom.to in P.zza GALILEI 5 BOLOGNA presso lo studio dello stesso. Appellato
In giudizio di rimessione da Cass. n. 201 del 5 gennaio 2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.
MOTIVI
-Il proponeva davanti al Tribunale di Ferrara Parte_1 opposizione contro l'atto di precetto notificato in data 6- 8/09/2011 da e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo dichiararsi l'inefficacia dello stesso e la
[...] condanna delle alla restituzione di euro 2.000.000,00, CP_1 sostenendo di aver corrisposto, a causa di un errore di calcolo, una somma superiore a quanto dovuto in forza del titolo giudiziario costituito dalla sentenza n. 14062/2010 della Corte di Cassazione. Detta sentenza, in particolare, interveniva a conclusione di un giudizio relativo ad un'occupazione di urgenza, da parte del di un terreno di proprietà delle Parte_1
, la cui illiceità, con conseguente richiesta di CP_1 risarcimento dei danni, aveva costituito oggetto del giudizio dalle stesse promosso, definito dalla S.C. con decisione nel merito.
-Le , costituitesi in giudizio, eccepivano l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal poiché preclusa dal giudicato Pt_1 interno formatosi sul capo della sentenza della Corte d'appello di Bologna n.787/2005.
-Il Tribunale di Ferrara, con sentenza non definitiva n.1883 del 2012, dichiarava l'inefficacia del precetto azionato, ritenendo non dovuti rivalutazioni e interessi sulla voce di danno per occupazione temporanea. Dichiarava, inoltre, dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma da corrispondere per la perdita della proprietà dell'area fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e affidava al CTU il calcolo delle rispettive spettanze delle parti.
-Con sentenza definitiva n.908 del 30/09/2013 il Tribunale di Ferrara, dichiarata tardiva la domanda formulata dalle di CP_1 condanna al pagamento del di ulteriori somme e respinta la Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal , Pt_1 affermava che: “ai sensi del titolo esecutivo formato dalla sentenza di primo grado, confermata in appello e dalla sentenza della S.C. spetta alle opposte, tenuto conto di quanto già versato dal debitore, la somma di euro 122.827,40. Spese di causa compensate tra le parti.”
-Il proponeva appello contro le sentenze Parte_1 n.1183/2012 e 908/2013 del Tribunale di Ferrara, chiedendo di condannare le al pagamento in suo favore della somma di CP_1 euro 2.249.897, 11, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
-In particolare, l'appellante deduceva:
1)Erroneità delle sentenze sopra richiamate nella parte in cui riconoscevano la debenza della rivalutazione monetaria sul valore venale del fondo espropriato a favore delle CP_1
2)Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui riempiva illegittimamente il significato di “rivalutazione monetaria”.
3) Erroneità delle sentenze nella parte in cui violavano il principio di intangibilità del titolo esecutivo procedendo all'eliminazione di una voce di esso, ovvero degli interessi legali sugli acconti versati dal Parte_1
4)Erroneità delle sentenze nella parte in cui non rilevavano la mancata contestazione dei conteggi elaborati dal nelle Pt_1 proprie allegazioni.
5)Erroneità delle sentenze nella parte in cui procedevano all'imputazione dei pagamenti effettuati dal in violazione Pt_1 dell'art. 1194 c.c.
6) Erroneità delle sentenze nella parte in cui accertavano il credito delle senza espressa domanda di parte. CP_1
7)Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui compensava le spese del primo grado di giudizio.
-Si costituivano in giudizio le chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna del al pagamento di una somma residua di Parte_1 euro 1.755.243,30 (superiore a quella precettata) accertata dal CTU o la maggiore o minore somma dovuta secondo giustizia. In particolare, le appellanti incidentali deducevano:
1.Violazione degli artt.112 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato sollevata dalle parti opposte in ordine alla rivalutazione sulla somma dovuta per l'illegittima ablazione del bene e al criterio di imputazione delle somme corrisposte dal a titolo di indennità. Parte_1
2.Violazione e falsa applicazione del giudicato per aver il Tribunale erroneamente interpretato il titolo esecutivo formato dalla sentenza n.385 del 2002, affermando che la Corte di legittimità avrebbe operato una liquidazione equitativa del danno da occupazione temporanea, senza indicare se fossero o meno ricompresi gli interessi.
3.Ulteriore violazione del giudicato per aver il Tribunale affermato, in contrasto con il titolo esecutivo, che la rivalutazione degli interessi andava calcolata sul controvalore del bene al luglio del 1988 fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e che, ove nelle more fossero stati versati acconti, occorreva calcolare la somma dovuta per rivalutazione e interessi fino alla data del versamento dell'acconto, imputare l'acconto prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1994 c.c. e successivamente, sul residuo, continuare a calcolare rivalutazione e interessi.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art.183 per aver il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibili per tardività le domande di condanna del al pagamento del debito residuo, Pt_1 atteso che le avevano chiesto solo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
5.Erronea determinazione del quantum dovuto, avendo il Tribunale liquidato alle una somma inadeguata e in contrasto con le CP_1 risultanze della CTU.
6.Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, avendo il Tribunale compensato per intero le spese di causa nonostante la sostanziale soccombenza del . Parte_1
-La Corte d'Appello di Bologna – rilevata l'esistenza di un secondo atto di precetto per la somma € 122.827,40, notificato successivamente all'emissione della sentenza definitiva 908/2013 del Tribunale – riteneva che fosse sopravvenuta una situazione idonea ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti, interpretando la notifica di tale secondo atto di precetto come rinuncia implicita al precedente, così dichiarando la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
-La sentenza n. 2614/2019, con la quale la Corte d'appello di Bologna dichiarava la cessazione della materia del contendere, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso principale dal e con ricorso incidentale dalle Parte_1
. CP_1 -Con ordinanza n. 201 del 5 gennaio 2023, la Corte di Cassazione – in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti e il ricorso incidentale – cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, rilevando come la rinuncia al primo precetto non esonerasse il giudice dell'opposizione dal provvedere sulla domanda di ripetizione dell'indebito che era stata proposta dal e sui motivi di gravame incidentale già proposti Parte_1 dalle . CP_1
-Il riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte Parte_1 d'Appello di Bologna, chiedendo l'accoglimento integrale delle domande proposte, in primo grado, davanti al Tribunale di Ferrara e, successivamente, con l'atto di appello avverso le sentenze del primo Giudice.
-Si costituivano nel giudizio di rinvio le chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello proposto dal poiché Parte_1 inammissibile e infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna del al pagamento della somma di Pt_1 euro 1.755.243,30 accertata dal CTU o la somma dovuta secondo giustizia a titolo di risarcimento del danno da occupazione usurpativa;
ovvero, in subordine, la residua somma di euro 988.601,54 come accertata dalla CT di parte, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
****
-Preliminarmente va detto che l'odierno giudizio di rinvio è governato dal principio espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, riscontrato un error in procedendo nella sentenza n.2614/2019, senza pronunciarsi sul merito delle questioni controverse, ha disposto una rivalutazione dell'originaria impugnazione proposta, in via principale, dal e, Parte_1 in via incidentale, dalle , sicchè in questa sede riprende CP_1 vita l'originario giudizio di impugnazione e questo Giudice del rinvio deve pronunziare sui motivi principali ed incidentali del gravame all'epoca proposto.
-L'appello proposto dal è infondato e, di Parte_1 conseguenza, deve essere rigettato. a) Il primo motivo è infondato. L'appellante, in particolare, censura le sentenze del Tribunale di Ferrara nella parte in cui- in violazione di quanto disposto sul punto dalla sentenza n. 14062/2010 della Corte di Cassazione- riconoscono a favore delle la rivalutazione monetaria, CP_1 oltre agli interessi, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per ablazione del diritto di proprietà. Secondo l'appellante, infatti, la pronuncia sopra richiamata della Corte di Cassazione, avrebbe eliminato il diritto delle CP_1 alla rivalutazione ed interessi dal luglio del 1988 al saldo, disponendo il pagamento dei soli interessi sulla cifra capitale di euro 1.103.151,94 dal 18.12.85 al saldo. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa: come correttamente osservato dal giudice di primo grado, infatti, la decisione della S.C. si limita a riformare la sentenza n.385 del 2002 nella sola parte in cui quest'ultima escludeva il riconoscimento della voce di danno relativa alla mancata disponibilità del bene immobile prima della sua radicale trasformazione, liquidando il pregiudizio subito in via equitativa. Da quanto sopra osservato deriva, allora, che il titolo esecutivo alla base della pretesa delle è costituito tanto dalla CP_1 sentenza di primo grado, confermata in appello, quanto dalla sentenza della S.C. che riconosce una ulteriore e diversa voce di danno rispetto a quella originariamente stabilita dal Tribunale di Ferrara, e cioè il danno da occupazione temporanea del bene dall'inizio dei lavori fino alla sua radicale trasformazione. Ciò posto, allora, resta fermo quanto disposto dalla sentenza n.385 del 2002, che condannava il a corrispondere Parte_1 euro 1.103.151,94 da sommarsi a rivalutazioni e interessi dalla data del luglio 1988 al saldo. Da quanto sopra osservato consegue che nessun esborso indebito di denaro è avvenuto a carico del essendo Parte_1 quest'ultimo obbligato a corrispondere, in virtù di quanto previsto dalla pronuncia del Tribunale di Ferrara, la rivalutazione monetaria sul valore venale del fondo espropriato.
b) Infondato è il motivo di appello con il quale il Parte_1
lamenta che il giudice di primo grado avrebbe
[...] illegittimamente “riempito” il concetto di rivalutazione monetaria. Come correttamente osservato nella sentenza di primo grado, infatti, fermo restando il divieto di integrazione del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di interpretarlo, allo scopo di tutelare le ragioni che il creditore fa valere mediante il procedimento esecutivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'interpretazione del titolo esecutivo compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo
o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito. (Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10806, Rv. 658033 - 02) Nel caso di specie, allora, ritenere il titolo inattuabile perché indeterminato, significherebbe compromettere il diritto di credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato a favore delle
, vanificando l'attività già svolta nel precedente CP_1 giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono deve condividersi la scelta del primo giudice di utilizzare quale criterio per la rivalutazione monetaria l'indice Istat nazionale base operai impiegati, essendo il parametro maggiormente utilizzato nella prassi giudiziaria. A ciò si aggiunga che nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, riconosce la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per ablazione del diritto di proprietà e, dall'altro, esclude la possibilità di applicare la rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per occupazione temporanea del fondo. Come già osservato, infatti, si tratta di due voci risarcitorie autonome. Con riguardo alla rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà sul bene, il titolo giudiziale (sentenza n.385 del 2002) riconosce espressamente il diritto del creditore alla rivalutazione e agli interessi, pur omettendo di specificare il criterio da adottare nella quantificazione della somma dovuta. Diversamente, per quanto concerne la somma liquidata a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea del fondo, il titolo giudiziale (sentenza n.14062 del 2010) non contiene alcuna pronuncia sulle voci accessorie. Tale omissione non può essere colmata dal giudice dell'esecuzione, cui certamente compete l'interpretazione del titolo esecutivo, ma non già l'eterointegrazione dello stesso.
c) Infondato è il motivo di appello che censura il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte nel corso degli anni dal alle Pt_1 CP_1 Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, il mancato riconoscimento di interessi attivi a favore del Pt_1 sulle somme versate a titolo di acconto consegue all'infondatezza della domanda di restituzione dell'indebito avanzata dall'appellante. L'art. 2033 c.c., infatti, stabilisce che chi ha ricevuto un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto versato, unitamente ai frutti e agli interessi. Nel caso di specie, tuttavia, le somme ricevute dalle CP_1 erano dovute in forza della condanna al risarcimento dei danni da perdita della proprietà del fondo a carico del non Pt_1 costituendo dei pagamenti indebiti.
d) Il motivo di appello che censura l'errato rilievo dato alla non contestazione dei conteggi proposti dal è Parte_1 infondato. In particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale, nonostante la mancata contestazione da parte delle dei conteggi CP_1 allegati e provati dal , disponeva una consulenza tecnica Pt_1 d'ufficio, violando i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova. Al riguardo occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cass. Sez. 3, 31/03/2025, n. 8498, Rv. 674241 - 02). Nel caso di specie, la decisione del giudice di primo grado di disporre la consulenza tecnica d'ufficio trova piena giustificazione nella necessità di affrontare la natura tecnica e la particolare complessità della ricostruzione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti. Peraltro, il giudice di primo grado ha espressamente motivato la scelta di avvalersi del consulente d'ufficio facendo riferimento, da un lato, alla complessità dell'accertamento richiesto e, dall'altro, alla circostanza che le parti avrebbero potuto accordarsi innanzi al CTU.
e) Infondato è il motivo di appello con il quale il Pt_1 contesta l'errata imputazione dei pagamenti effettuati dal
[...]
. Pt_1 In particolare, l'appellante sostiene che, trattandosi nel caso di specie di un debito di valore, l'imputazione dei pagamenti in acconto non avrebbe dovuto avvenire secondo quanto disposto dall'art. 1194 c.c., ossia calcolando la somma dovuta per rivalutazione e interessi fino alla data del versamento dell'acconto, imputando l'acconto prima agli interessi e poi al capitale e, successivamente, calcolando rivalutazione e interessi sul residuo. Al contrario, il pagamento effettuato avrebbe dovuto essere sottratto dal credito risarcitorio “devalutando”, alla data dell'evento dannoso, sia il credito che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. Tuttavia, si osserva come tale ricostruzione ometta di considerare che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, al momento della pubblicazione della sentenza il debito di valore diviene debito di valuta. Ne consegue, allora, che, ove siano stati versati acconti, occorre calcolare la somma dovuta per rivalutazione e interessi fino alla data del versamento dell'acconto e poi imputare l'acconto prima agli interessi e poi al capitale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1194 c.c. La regola sopra richiamata è stata correttamente applicata nel caso di specie, pertanto la censura è infondata.
f) Il motivo di appello volto a lamentare il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale accertato un debito residuo a carico del in assenza di una espressa domanda di parte è Pt_1 infondato. L'accertamento dei reciproci rapporti di dare avere, infatti, è ricompreso nella domanda azionata con l'opposizione a precetto, il cui titolo esecutivo è rappresentato, come rammentato in precedenza, dalle sentenze del Tribunale di Ferrara e dalla Corte di Cassazione. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione al precetto per pagamento di un credito pecuniario, ove sorga questione di imputazione dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore ad uno piuttosto che ad altri crediti, il giudice che, ai soli fini della decisione sull'opposizione, procede all'accertamento dei crediti esistenti fra le parti e all'imputazione ad essi dei pagamenti effettuati, non eccede dai limiti del petitum, segnati dalle richieste e deduzioni non solo dell'opponente ma anche dell'opposto. In tale ipotesi elemento del thema decidendum diventa anche l'accertamento degli altri crediti dedotti dall'opposto (Cass. Sez. 3, 01/06/1974, n. 1572, Rv. 369737 – 01). Sulla base dei principi sopraesposti, allora, la censura volta a lamentare la violazione del principio della domanda risulta priva di fondamento, ben potendo il giudice dell'opposizione accertare il preciso ammontare dell'importo dovuto dalle parti.
-Anche l'appello incidentale proposto dalle è infondato CP_1 e, conseguentemente, deve essere rigettato.
a)Il motivo di appello incidentale volto a rilevare l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato in ordine alla questione della rivalutazione monetaria della somma dovuta per l'illegittima ablazione del bene e al criterio di imputazione delle somme corrisposte dal a titolo di indennità è infondato. Parte_1 Il giudice di primo grado, infatti, ha implicitamente rigettato l'eccezione di giudicato avanzata dalla difesa delle , CP_1 poiché l'interesse del a contestare la Parte_1 rivalutazione monetaria della somma dovuta e la modalità di computo degli acconti ricevuti nasceva dalla autoliquidazione del quantum effettuata dalle nell'atto di precetto e non CP_1 dalla volontà di rimettere in discussione quanto già stabilito dalla sentenza n.787 del 2005. In particolare, l'opponente lamentava che l'importo richiesto dalle creditrici includeva voci accessorie in realtà non dovute in forza del titolo giudiziale e contestava una cattiva imputazione delle somme ricevute a titolo di indennità di esproprio. Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione del giudicato in quanto proprio l'accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato veniva posto dal a fondamento dell'opposizione al Pt_1 precetto. L'ente, infatti, sosteneva che i principi desumibili dal giudicato fossero stati applicati in modo erroneo dalle creditrici nella determinazione della somma dovuta.
b) Il motivo di appello volto a contestare l'erronea interpretazione del titolo esecutivo nella parte in cui il Tribunale di Ferrara affermava che la S.C. avrebbe operato una liquidazione equitativa della voce di danno da occupazione temporanea senza indicare se in detta somma fossero ricompresi o meno gli accessori è infondato. In particolare, le appellanti incidentali sostengono che- contrariamente a quanto affermato nella sentenza definitiva- la Cassazione annullava la sentenza n.385 del Tribunale di Ferrara nella sola parte in cui fissava il termine di decorrenza degli interessi alla data del 1-7-1988 anziché dal 18-12-1985, restando salvo il diritto al riconoscimento di rivalutazione e interessi sul quantum dovuto. Tale ricostruzione non può essere accolta: come correttamente affermato dal giudice di primo grado, infatti, la sentenza della Cassazione ha inteso attribuire alle una autonoma voce di CP_1 danno rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale, vale a dire il danno da occupazione temporanea del bene, facendo richiamo al criterio equitativo da utilizzare per la liquidazione di tale voce. La pronuncia, tuttavia, omette di indicare, con riferimento a tale voce di danno, se la liquidazione comprende anche rivalutazione ed interessi, impendendo al giudice dell'esecuzione di riconoscere una componente accessoria non espressamente prevista nel titolo originario.
c) Anche il motivo di appello incidentale con il quale si contesta la violazione del giudicato nella parte relativa alla rivalutazione monetaria e alla detrazione delle somme corrisposte a titolo di indennità dal nel corso degli anni è infondato. Pt_1 In particolare, le appellanti sostengono che la rivalutazione si sarebbe dovuta calcolare sino al saldo e non sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Per altro verso, le somme corrisposte a titolo di indennità si sarebbero dovute detrarre dall'importo maggiorato di rivalutazione e interessi. Quanto alla rivalutazione della somma dovuta, il giudice di primo grado, conformandosi al titolo esecutivo, afferma correttamente che, trattandosi nel caso di specie di un debito di valore, è necessario calcolare la somma con rivalutazione dalla data del fatto alla data di pubblicazione della sentenza, momento in cui il debito di valore diviene debito di valuta. Alla somma di anno in anno rivalutata si sommano gli interessi nella misura legale, i quali invece maturano fino al saldo. Quanto, invece, alla detrazione delle somme corrisposte a titolo di indennità, le stesse appellanti incidentali affermano che lo scomputo delle somme con i relativi interessi è avvenuto in esatta ottemperanza al dictum del giudice, e cioè imputando i pagamenti ricevuti all'importo risarcitorio liquidato maggiorato di rivalutazione e interessi.
d) La censura con cui le appellanti incidentali lamentano la violazione dell'art. 183 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente dichiarato tardive le domande di condanna al è Parte_1 infondata. Sul punto, occorre osservare che le proponevano domanda CP_1 di condanna al pagamento di una certa somma all'udienza del 4.7.13, avendo fino a quel momento chiesto esclusivamente il rigetto dell'opposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti incidentali, la domanda di condanna non può ritenersi ricompresa nella richiesta del rigetto dell'opposizione, presentando elementi costitutivi diversi. A ciò si aggiunga che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, anche a voler ritenere la domanda di condanna tempestiva, la stessa sarebbe inammissibile posto che l'obbligo del di pagare una certa somma di denaro alle è Pt_1 CP_1 stato già definitivamente accertato, non potendo essere più oggetto di discussione.
e)Il motivo di appello con cui le contestano il quantum CP_1 dovuto è infondato.
Le appellanti, infatti, sostengono che la somma liquidata dal Tribunale sia inadeguata e ottenuta utilizzando criteri difficilmente comprensibili. Tuttavia, la sentenza di primo grado descrive analiticamente i criteri utilizzati nella determinazione del quantum dovuto: sull'importo di € 1.103.151,94 è stata calcolata la rivalutazione monetaria per il periodo dal 1/7/88 alla data 7/5/2002 (data della sentenza di condanna che trasforma il credito di valore a credito di valuta). L'importo rivalutato ammonta a complessivi € 758.955,41. Su tale importo sono stati calcolati gli interessi al tasso legale per il periodo 1/7/88 alla data finale del 7/4/2013 per complessivi € 1.472.453. Gli acconti pagati dal , invece, sono stati imputati prima Pt_1 agli interessi, e quindi al capitale. Poiché', come correttamente osservato dal primo giudice, è maturato prima il credito da risarcimento per occupazione temporanea, gli acconti eccedenti sono stati applicati dapprima sull'importo di € 139.934 (somma individuata dal CTU e corrispondente al calcolo degli interessi legali sulla somma capitale dal 18.12.85 al luglio 88) e solo successivamente sull'importo di € 1.103.151,94. Alla luce delle precedenti considerazioni, il debito residuo del
, alla data del 7/4/13, è stato correttamente individuato Pt_1 nella somma di euro 122.827,40.
-In ordine alle spese di lite, rilevata la reciproca soccombenza delle parti, le spese del secondo grado, comprensive sia del primo giudizio di appello che del presente giudizio di rinvio, devono essere compensate, ed altresì quelle anche quelle del giudizio di cassazione in quanto entrambe le parti avevano proposto ricorso in ordine alle questioni di fatto, rigettate nel presente giudizio di merito.
-Contributo unificato come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
-A) Rigetta l'appello proposto dal e l'appello Parte_1 incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
. Controparte_3
-B) Spese di causa compensate tra le parti.
-C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/11/25 IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di Riassunzione da giudizio di rinvio della Cassazione iscritta a ruolo al n.570/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 8/1/25 e promossa DA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. GUARALDI Bruno ed elett.te dom.to in V. O. Malagodi n.16. Riassumente CONTRO e con l'Avv. Marzio DALLARI, CP_1 Controparte_2 elett.te dom.to in P.zza GALILEI 5 BOLOGNA presso lo studio dello stesso. Appellato
In giudizio di rimessione da Cass. n. 201 del 5 gennaio 2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.
MOTIVI
-Il proponeva davanti al Tribunale di Ferrara Parte_1 opposizione contro l'atto di precetto notificato in data 6- 8/09/2011 da e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo dichiararsi l'inefficacia dello stesso e la
[...] condanna delle alla restituzione di euro 2.000.000,00, CP_1 sostenendo di aver corrisposto, a causa di un errore di calcolo, una somma superiore a quanto dovuto in forza del titolo giudiziario costituito dalla sentenza n. 14062/2010 della Corte di Cassazione. Detta sentenza, in particolare, interveniva a conclusione di un giudizio relativo ad un'occupazione di urgenza, da parte del di un terreno di proprietà delle Parte_1
, la cui illiceità, con conseguente richiesta di CP_1 risarcimento dei danni, aveva costituito oggetto del giudizio dalle stesse promosso, definito dalla S.C. con decisione nel merito.
-Le , costituitesi in giudizio, eccepivano l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal poiché preclusa dal giudicato Pt_1 interno formatosi sul capo della sentenza della Corte d'appello di Bologna n.787/2005.
-Il Tribunale di Ferrara, con sentenza non definitiva n.1883 del 2012, dichiarava l'inefficacia del precetto azionato, ritenendo non dovuti rivalutazioni e interessi sulla voce di danno per occupazione temporanea. Dichiarava, inoltre, dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma da corrispondere per la perdita della proprietà dell'area fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e affidava al CTU il calcolo delle rispettive spettanze delle parti.
-Con sentenza definitiva n.908 del 30/09/2013 il Tribunale di Ferrara, dichiarata tardiva la domanda formulata dalle di CP_1 condanna al pagamento del di ulteriori somme e respinta la Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal , Pt_1 affermava che: “ai sensi del titolo esecutivo formato dalla sentenza di primo grado, confermata in appello e dalla sentenza della S.C. spetta alle opposte, tenuto conto di quanto già versato dal debitore, la somma di euro 122.827,40. Spese di causa compensate tra le parti.”
-Il proponeva appello contro le sentenze Parte_1 n.1183/2012 e 908/2013 del Tribunale di Ferrara, chiedendo di condannare le al pagamento in suo favore della somma di CP_1 euro 2.249.897, 11, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
-In particolare, l'appellante deduceva:
1)Erroneità delle sentenze sopra richiamate nella parte in cui riconoscevano la debenza della rivalutazione monetaria sul valore venale del fondo espropriato a favore delle CP_1
2)Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui riempiva illegittimamente il significato di “rivalutazione monetaria”.
3) Erroneità delle sentenze nella parte in cui violavano il principio di intangibilità del titolo esecutivo procedendo all'eliminazione di una voce di esso, ovvero degli interessi legali sugli acconti versati dal Parte_1
4)Erroneità delle sentenze nella parte in cui non rilevavano la mancata contestazione dei conteggi elaborati dal nelle Pt_1 proprie allegazioni.
5)Erroneità delle sentenze nella parte in cui procedevano all'imputazione dei pagamenti effettuati dal in violazione Pt_1 dell'art. 1194 c.c.
6) Erroneità delle sentenze nella parte in cui accertavano il credito delle senza espressa domanda di parte. CP_1
7)Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui compensava le spese del primo grado di giudizio.
-Si costituivano in giudizio le chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna del al pagamento di una somma residua di Parte_1 euro 1.755.243,30 (superiore a quella precettata) accertata dal CTU o la maggiore o minore somma dovuta secondo giustizia. In particolare, le appellanti incidentali deducevano:
1.Violazione degli artt.112 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato sollevata dalle parti opposte in ordine alla rivalutazione sulla somma dovuta per l'illegittima ablazione del bene e al criterio di imputazione delle somme corrisposte dal a titolo di indennità. Parte_1
2.Violazione e falsa applicazione del giudicato per aver il Tribunale erroneamente interpretato il titolo esecutivo formato dalla sentenza n.385 del 2002, affermando che la Corte di legittimità avrebbe operato una liquidazione equitativa del danno da occupazione temporanea, senza indicare se fossero o meno ricompresi gli interessi.
3.Ulteriore violazione del giudicato per aver il Tribunale affermato, in contrasto con il titolo esecutivo, che la rivalutazione degli interessi andava calcolata sul controvalore del bene al luglio del 1988 fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e che, ove nelle more fossero stati versati acconti, occorreva calcolare la somma dovuta per rivalutazione e interessi fino alla data del versamento dell'acconto, imputare l'acconto prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1994 c.c. e successivamente, sul residuo, continuare a calcolare rivalutazione e interessi.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art.183 per aver il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibili per tardività le domande di condanna del al pagamento del debito residuo, Pt_1 atteso che le avevano chiesto solo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
5.Erronea determinazione del quantum dovuto, avendo il Tribunale liquidato alle una somma inadeguata e in contrasto con le CP_1 risultanze della CTU.
6.Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, avendo il Tribunale compensato per intero le spese di causa nonostante la sostanziale soccombenza del . Parte_1
-La Corte d'Appello di Bologna – rilevata l'esistenza di un secondo atto di precetto per la somma € 122.827,40, notificato successivamente all'emissione della sentenza definitiva 908/2013 del Tribunale – riteneva che fosse sopravvenuta una situazione idonea ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti, interpretando la notifica di tale secondo atto di precetto come rinuncia implicita al precedente, così dichiarando la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
-La sentenza n. 2614/2019, con la quale la Corte d'appello di Bologna dichiarava la cessazione della materia del contendere, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso principale dal e con ricorso incidentale dalle Parte_1
. CP_1 -Con ordinanza n. 201 del 5 gennaio 2023, la Corte di Cassazione – in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti e il ricorso incidentale – cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, rilevando come la rinuncia al primo precetto non esonerasse il giudice dell'opposizione dal provvedere sulla domanda di ripetizione dell'indebito che era stata proposta dal e sui motivi di gravame incidentale già proposti Parte_1 dalle . CP_1
-Il riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte Parte_1 d'Appello di Bologna, chiedendo l'accoglimento integrale delle domande proposte, in primo grado, davanti al Tribunale di Ferrara e, successivamente, con l'atto di appello avverso le sentenze del primo Giudice.
-Si costituivano nel giudizio di rinvio le chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello proposto dal poiché Parte_1 inammissibile e infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna del al pagamento della somma di Pt_1 euro 1.755.243,30 accertata dal CTU o la somma dovuta secondo giustizia a titolo di risarcimento del danno da occupazione usurpativa;
ovvero, in subordine, la residua somma di euro 988.601,54 come accertata dalla CT di parte, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
****
-Preliminarmente va detto che l'odierno giudizio di rinvio è governato dal principio espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, riscontrato un error in procedendo nella sentenza n.2614/2019, senza pronunciarsi sul merito delle questioni controverse, ha disposto una rivalutazione dell'originaria impugnazione proposta, in via principale, dal e, Parte_1 in via incidentale, dalle , sicchè in questa sede riprende CP_1 vita l'originario giudizio di impugnazione e questo Giudice del rinvio deve pronunziare sui motivi principali ed incidentali del gravame all'epoca proposto.
-L'appello proposto dal è infondato e, di Parte_1 conseguenza, deve essere rigettato. a) Il primo motivo è infondato. L'appellante, in particolare, censura le sentenze del Tribunale di Ferrara nella parte in cui- in violazione di quanto disposto sul punto dalla sentenza n. 14062/2010 della Corte di Cassazione- riconoscono a favore delle la rivalutazione monetaria, CP_1 oltre agli interessi, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per ablazione del diritto di proprietà. Secondo l'appellante, infatti, la pronuncia sopra richiamata della Corte di Cassazione, avrebbe eliminato il diritto delle CP_1 alla rivalutazione ed interessi dal luglio del 1988 al saldo, disponendo il pagamento dei soli interessi sulla cifra capitale di euro 1.103.151,94 dal 18.12.85 al saldo. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa: come correttamente osservato dal giudice di primo grado, infatti, la decisione della S.C. si limita a riformare la sentenza n.385 del 2002 nella sola parte in cui quest'ultima escludeva il riconoscimento della voce di danno relativa alla mancata disponibilità del bene immobile prima della sua radicale trasformazione, liquidando il pregiudizio subito in via equitativa. Da quanto sopra osservato deriva, allora, che il titolo esecutivo alla base della pretesa delle è costituito tanto dalla CP_1 sentenza di primo grado, confermata in appello, quanto dalla sentenza della S.C. che riconosce una ulteriore e diversa voce di danno rispetto a quella originariamente stabilita dal Tribunale di Ferrara, e cioè il danno da occupazione temporanea del bene dall'inizio dei lavori fino alla sua radicale trasformazione. Ciò posto, allora, resta fermo quanto disposto dalla sentenza n.385 del 2002, che condannava il a corrispondere Parte_1 euro 1.103.151,94 da sommarsi a rivalutazioni e interessi dalla data del luglio 1988 al saldo. Da quanto sopra osservato consegue che nessun esborso indebito di denaro è avvenuto a carico del essendo Parte_1 quest'ultimo obbligato a corrispondere, in virtù di quanto previsto dalla pronuncia del Tribunale di Ferrara, la rivalutazione monetaria sul valore venale del fondo espropriato.
b) Infondato è il motivo di appello con il quale il Parte_1
lamenta che il giudice di primo grado avrebbe
[...] illegittimamente “riempito” il concetto di rivalutazione monetaria. Come correttamente osservato nella sentenza di primo grado, infatti, fermo restando il divieto di integrazione del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di interpretarlo, allo scopo di tutelare le ragioni che il creditore fa valere mediante il procedimento esecutivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'interpretazione del titolo esecutivo compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo
o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito. (Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10806, Rv. 658033 - 02) Nel caso di specie, allora, ritenere il titolo inattuabile perché indeterminato, significherebbe compromettere il diritto di credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato a favore delle
, vanificando l'attività già svolta nel precedente CP_1 giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono deve condividersi la scelta del primo giudice di utilizzare quale criterio per la rivalutazione monetaria l'indice Istat nazionale base operai impiegati, essendo il parametro maggiormente utilizzato nella prassi giudiziaria. A ciò si aggiunga che nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, riconosce la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per ablazione del diritto di proprietà e, dall'altro, esclude la possibilità di applicare la rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per occupazione temporanea del fondo. Come già osservato, infatti, si tratta di due voci risarcitorie autonome. Con riguardo alla rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà sul bene, il titolo giudiziale (sentenza n.385 del 2002) riconosce espressamente il diritto del creditore alla rivalutazione e agli interessi, pur omettendo di specificare il criterio da adottare nella quantificazione della somma dovuta. Diversamente, per quanto concerne la somma liquidata a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea del fondo, il titolo giudiziale (sentenza n.14062 del 2010) non contiene alcuna pronuncia sulle voci accessorie. Tale omissione non può essere colmata dal giudice dell'esecuzione, cui certamente compete l'interpretazione del titolo esecutivo, ma non già l'eterointegrazione dello stesso.
c) Infondato è il motivo di appello che censura il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte nel corso degli anni dal alle Pt_1 CP_1 Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, il mancato riconoscimento di interessi attivi a favore del Pt_1 sulle somme versate a titolo di acconto consegue all'infondatezza della domanda di restituzione dell'indebito avanzata dall'appellante. L'art. 2033 c.c., infatti, stabilisce che chi ha ricevuto un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto versato, unitamente ai frutti e agli interessi. Nel caso di specie, tuttavia, le somme ricevute dalle CP_1 erano dovute in forza della condanna al risarcimento dei danni da perdita della proprietà del fondo a carico del non Pt_1 costituendo dei pagamenti indebiti.
d) Il motivo di appello che censura l'errato rilievo dato alla non contestazione dei conteggi proposti dal è Parte_1 infondato. In particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale, nonostante la mancata contestazione da parte delle dei conteggi CP_1 allegati e provati dal , disponeva una consulenza tecnica Pt_1 d'ufficio, violando i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova. Al riguardo occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cass. Sez. 3, 31/03/2025, n. 8498, Rv. 674241 - 02). Nel caso di specie, la decisione del giudice di primo grado di disporre la consulenza tecnica d'ufficio trova piena giustificazione nella necessità di affrontare la natura tecnica e la particolare complessità della ricostruzione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti. Peraltro, il giudice di primo grado ha espressamente motivato la scelta di avvalersi del consulente d'ufficio facendo riferimento, da un lato, alla complessità dell'accertamento richiesto e, dall'altro, alla circostanza che le parti avrebbero potuto accordarsi innanzi al CTU.
e) Infondato è il motivo di appello con il quale il Pt_1 contesta l'errata imputazione dei pagamenti effettuati dal
[...]
. Pt_1 In particolare, l'appellante sostiene che, trattandosi nel caso di specie di un debito di valore, l'imputazione dei pagamenti in acconto non avrebbe dovuto avvenire secondo quanto disposto dall'art. 1194 c.c., ossia calcolando la somma dovuta per rivalutazione e interessi fino alla data del versamento dell'acconto, imputando l'acconto prima agli interessi e poi al capitale e, successivamente, calcolando rivalutazione e interessi sul residuo. Al contrario, il pagamento effettuato avrebbe dovuto essere sottratto dal credito risarcitorio “devalutando”, alla data dell'evento dannoso, sia il credito che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. Tuttavia, si osserva come tale ricostruzione ometta di considerare che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, al momento della pubblicazione della sentenza il debito di valore diviene debito di valuta. Ne consegue, allora, che, ove siano stati versati acconti, occorre calcolare la somma dovuta per rivalutazione e interessi fino alla data del versamento dell'acconto e poi imputare l'acconto prima agli interessi e poi al capitale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1194 c.c. La regola sopra richiamata è stata correttamente applicata nel caso di specie, pertanto la censura è infondata.
f) Il motivo di appello volto a lamentare il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale accertato un debito residuo a carico del in assenza di una espressa domanda di parte è Pt_1 infondato. L'accertamento dei reciproci rapporti di dare avere, infatti, è ricompreso nella domanda azionata con l'opposizione a precetto, il cui titolo esecutivo è rappresentato, come rammentato in precedenza, dalle sentenze del Tribunale di Ferrara e dalla Corte di Cassazione. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione al precetto per pagamento di un credito pecuniario, ove sorga questione di imputazione dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore ad uno piuttosto che ad altri crediti, il giudice che, ai soli fini della decisione sull'opposizione, procede all'accertamento dei crediti esistenti fra le parti e all'imputazione ad essi dei pagamenti effettuati, non eccede dai limiti del petitum, segnati dalle richieste e deduzioni non solo dell'opponente ma anche dell'opposto. In tale ipotesi elemento del thema decidendum diventa anche l'accertamento degli altri crediti dedotti dall'opposto (Cass. Sez. 3, 01/06/1974, n. 1572, Rv. 369737 – 01). Sulla base dei principi sopraesposti, allora, la censura volta a lamentare la violazione del principio della domanda risulta priva di fondamento, ben potendo il giudice dell'opposizione accertare il preciso ammontare dell'importo dovuto dalle parti.
-Anche l'appello incidentale proposto dalle è infondato CP_1 e, conseguentemente, deve essere rigettato.
a)Il motivo di appello incidentale volto a rilevare l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato in ordine alla questione della rivalutazione monetaria della somma dovuta per l'illegittima ablazione del bene e al criterio di imputazione delle somme corrisposte dal a titolo di indennità è infondato. Parte_1 Il giudice di primo grado, infatti, ha implicitamente rigettato l'eccezione di giudicato avanzata dalla difesa delle , CP_1 poiché l'interesse del a contestare la Parte_1 rivalutazione monetaria della somma dovuta e la modalità di computo degli acconti ricevuti nasceva dalla autoliquidazione del quantum effettuata dalle nell'atto di precetto e non CP_1 dalla volontà di rimettere in discussione quanto già stabilito dalla sentenza n.787 del 2005. In particolare, l'opponente lamentava che l'importo richiesto dalle creditrici includeva voci accessorie in realtà non dovute in forza del titolo giudiziale e contestava una cattiva imputazione delle somme ricevute a titolo di indennità di esproprio. Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione del giudicato in quanto proprio l'accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato veniva posto dal a fondamento dell'opposizione al Pt_1 precetto. L'ente, infatti, sosteneva che i principi desumibili dal giudicato fossero stati applicati in modo erroneo dalle creditrici nella determinazione della somma dovuta.
b) Il motivo di appello volto a contestare l'erronea interpretazione del titolo esecutivo nella parte in cui il Tribunale di Ferrara affermava che la S.C. avrebbe operato una liquidazione equitativa della voce di danno da occupazione temporanea senza indicare se in detta somma fossero ricompresi o meno gli accessori è infondato. In particolare, le appellanti incidentali sostengono che- contrariamente a quanto affermato nella sentenza definitiva- la Cassazione annullava la sentenza n.385 del Tribunale di Ferrara nella sola parte in cui fissava il termine di decorrenza degli interessi alla data del 1-7-1988 anziché dal 18-12-1985, restando salvo il diritto al riconoscimento di rivalutazione e interessi sul quantum dovuto. Tale ricostruzione non può essere accolta: come correttamente affermato dal giudice di primo grado, infatti, la sentenza della Cassazione ha inteso attribuire alle una autonoma voce di CP_1 danno rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale, vale a dire il danno da occupazione temporanea del bene, facendo richiamo al criterio equitativo da utilizzare per la liquidazione di tale voce. La pronuncia, tuttavia, omette di indicare, con riferimento a tale voce di danno, se la liquidazione comprende anche rivalutazione ed interessi, impendendo al giudice dell'esecuzione di riconoscere una componente accessoria non espressamente prevista nel titolo originario.
c) Anche il motivo di appello incidentale con il quale si contesta la violazione del giudicato nella parte relativa alla rivalutazione monetaria e alla detrazione delle somme corrisposte a titolo di indennità dal nel corso degli anni è infondato. Pt_1 In particolare, le appellanti sostengono che la rivalutazione si sarebbe dovuta calcolare sino al saldo e non sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Per altro verso, le somme corrisposte a titolo di indennità si sarebbero dovute detrarre dall'importo maggiorato di rivalutazione e interessi. Quanto alla rivalutazione della somma dovuta, il giudice di primo grado, conformandosi al titolo esecutivo, afferma correttamente che, trattandosi nel caso di specie di un debito di valore, è necessario calcolare la somma con rivalutazione dalla data del fatto alla data di pubblicazione della sentenza, momento in cui il debito di valore diviene debito di valuta. Alla somma di anno in anno rivalutata si sommano gli interessi nella misura legale, i quali invece maturano fino al saldo. Quanto, invece, alla detrazione delle somme corrisposte a titolo di indennità, le stesse appellanti incidentali affermano che lo scomputo delle somme con i relativi interessi è avvenuto in esatta ottemperanza al dictum del giudice, e cioè imputando i pagamenti ricevuti all'importo risarcitorio liquidato maggiorato di rivalutazione e interessi.
d) La censura con cui le appellanti incidentali lamentano la violazione dell'art. 183 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente dichiarato tardive le domande di condanna al è Parte_1 infondata. Sul punto, occorre osservare che le proponevano domanda CP_1 di condanna al pagamento di una certa somma all'udienza del 4.7.13, avendo fino a quel momento chiesto esclusivamente il rigetto dell'opposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti incidentali, la domanda di condanna non può ritenersi ricompresa nella richiesta del rigetto dell'opposizione, presentando elementi costitutivi diversi. A ciò si aggiunga che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, anche a voler ritenere la domanda di condanna tempestiva, la stessa sarebbe inammissibile posto che l'obbligo del di pagare una certa somma di denaro alle è Pt_1 CP_1 stato già definitivamente accertato, non potendo essere più oggetto di discussione.
e)Il motivo di appello con cui le contestano il quantum CP_1 dovuto è infondato.
Le appellanti, infatti, sostengono che la somma liquidata dal Tribunale sia inadeguata e ottenuta utilizzando criteri difficilmente comprensibili. Tuttavia, la sentenza di primo grado descrive analiticamente i criteri utilizzati nella determinazione del quantum dovuto: sull'importo di € 1.103.151,94 è stata calcolata la rivalutazione monetaria per il periodo dal 1/7/88 alla data 7/5/2002 (data della sentenza di condanna che trasforma il credito di valore a credito di valuta). L'importo rivalutato ammonta a complessivi € 758.955,41. Su tale importo sono stati calcolati gli interessi al tasso legale per il periodo 1/7/88 alla data finale del 7/4/2013 per complessivi € 1.472.453. Gli acconti pagati dal , invece, sono stati imputati prima Pt_1 agli interessi, e quindi al capitale. Poiché', come correttamente osservato dal primo giudice, è maturato prima il credito da risarcimento per occupazione temporanea, gli acconti eccedenti sono stati applicati dapprima sull'importo di € 139.934 (somma individuata dal CTU e corrispondente al calcolo degli interessi legali sulla somma capitale dal 18.12.85 al luglio 88) e solo successivamente sull'importo di € 1.103.151,94. Alla luce delle precedenti considerazioni, il debito residuo del
, alla data del 7/4/13, è stato correttamente individuato Pt_1 nella somma di euro 122.827,40.
-In ordine alle spese di lite, rilevata la reciproca soccombenza delle parti, le spese del secondo grado, comprensive sia del primo giudizio di appello che del presente giudizio di rinvio, devono essere compensate, ed altresì quelle anche quelle del giudizio di cassazione in quanto entrambe le parti avevano proposto ricorso in ordine alle questioni di fatto, rigettate nel presente giudizio di merito.
-Contributo unificato come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
-A) Rigetta l'appello proposto dal e l'appello Parte_1 incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
. Controparte_3
-B) Spese di causa compensate tra le parti.
-C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/11/25 IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)