Sentenza breve 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 18/09/2023, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Di Giovine e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
il sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare,
dell'ordinanza -OMISSIS-, notificata alle sig.re -OMISSIS- il 16 maggio 2023 e successivamente conosciuta dal sig. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Campobasso ha irrogato una sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 per inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti ereditavano dalla sig.ra -OMISSIS- un terreno sito in Campobasso, alla contrada -OMISSIS-, distinto in catasto al -OMISSIS-
Nella narrativa dei fatti del presente ricorso i medesimi rappresentavano che la predetta dante causa nominò in data 1° settembre 1997 suo procuratore il sig. -OMISSIS-, affinché il medesimo vendesse (anche a sé stesso) il summenzionato terreno.
2. Più di recente, il Comune di Campobasso ordinava la demolizione di fabbricati abusivi siti su diversi terreni, tra cui quello di proprietà dei ricorrenti, con provvedimento n. -OMISSIS-.
3. Il sig. -OMISSIS-, possessore ormai ultraventennale del terreno, rappresentava ai ricorrenti che avrebbe provveduto egli stesso alla rimozione delle opere abusive.
4. Sennonché, le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- si vedevano notificare il 16 maggio 2023 dal Comune l’ordinanza -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione irrogava, a loro e ad altri tre soggetti in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 di € 33.659,00 in ragione della inottemperanza all’ordinanza demolitoria.
Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- veniva a conoscenza della predetta sanzione solo dopo, in quanto non gli era stata notificata.
5. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato per mezzo posta ordinaria il 14 luglio 2023, per mezzo del quale i ricorrenti, premessa la narrativa appena sunteggiata, impugnavano quest’ultimo provvedimento sanzionatorio affidandosi ai seguenti motivi di censura:
“I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL DPR 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE -OMISSIS-; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. SVIAMENTO DI POTERE;
II) VIOLAZIAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 CO. 4 BIS DEL DPR 380/2001”.
In estrema sintesi, per mezzo della prima doglianza i ricorrenti eccepivano la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001, per avere il provvedimento impugnato irrogato una sanzione pecuniaria ben al di sopra del limite legale massimo posto dalla norma.
Al contempo, il secondo motivo di ricorso censurava il provvedimento in quanto, non avendo i ricorrenti la disponibilità dell’area, e non essendo loro stessi gli autori dell’abuso, non avrebbero potuto essere destinatari della sanzione irrogata.
6. Il Comune di Campobasso si costituiva in giudizio con memoria del 1° settembre 2023 chiedendo che il TAR dichiarasse la cessazione della materia del contendere in forza del sopravvenuto provvedimento dirigenziale prot. -OMISSIS- di annullamento d’ufficio della gravata ordinanza -OMISSIS-.
Il nuovo provvedimento giustificava l’annullamento in autotutela in quanto “ per mero errore di trascrizione nella parte ordinatoria della stessa non è stato riportato il nominativo dell’esecutore delle opere abusive Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (Cod. Fisc. -OMISSIS-), nato a -OMISSIS- l’-OMISSIS- e residente Campobasso in C.da -OMISSIS- n. -OMISSIS-, sebbene ritenuto corresponsabile in solido con gli altri soggetti proprietari catastalmente dei terreni su cui insistono detti manufatti abusivi, anch’essi destinatari della medesima ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ”.
La difesa comunale depositava, altresì, copia delle notifiche dell’ordinanza ai ricorrenti, da cui si evinceva il mancato recapito della notifica per mezzo postale nei confronti del ricorrente sig. -OMISSIS-.
7. All’udienza camerale del 6 settembre 2023 la difesa di parte ricorrente, facendo seguito al predetto deposito documentale dell’intervenuto atto di ritiro, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, stante, comunque, il sopraggiunto annullamento dell’atto impugnato, e ha concluso chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, con la condanna alle spese dell’Amministrazione.
La difesa comunale, per contro, ha insistito per la compensazione delle spese.
Dato, quindi, avviso alle parti stesse della possibilità di una definizione integrale della controversia ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il Tribunale osserva che sussistono i presupposti per la definizione della causa facendo applicazione della norma di rito appena citata.
9. Ciò premesso, il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuto annullamento d’ufficio del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Il Collegio osserva, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
Ebbene, l’intervenuto annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, come dichiarato in giudizio dalla stessa parte ricorrente, ha comportato l'inutilità di una pronuncia di merito di questo Tribunale sulla legittimità della specifica ordinanza oggetto d’impugnativa.
10. Nondimeno, detto annullamento non arreca ai ricorrenti un’integrale soddisfazione del proprio interesse sostanziale, tale da poter fondare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto invece dal Comune resistente nelle proprie conclusioni.
Esso, infatti, risulta essere stato adottato solo in ragione di un “ mero errore di trascrizione nella parte ordinatoria della stessa ”, e perciò, almeno all’apparenza, senza che siano state espressamente superate dal Comune le valutazioni di merito a base del provvedimento sanzionatorio impugnato invise ai ricorrenti.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato semplicemente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato, ormai già annullato in autotutela dall’Amministrazione.
11. Ciò posto, siffatta declaratoria in rito non preclude al Collegio una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata al limitato fine della pronuncia sulle spese secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2018, n. 400; id. sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 492; id. sez. V, 17 maggio 2013, n. 2684; id. sez. III, 7 gennaio 2013, n. 15).
Il Collegio ritiene, in proposito, che il ricorso esprima elementi di fondatezza quantomeno sul primo motivo di censura, atteso che il provvedimento impugnato irroga una sanzione per euro 33.659,00 superiore al massimo del quantum di euro 20.000,00 previsto dall’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001, eccedenza vieppiù rilevabile alla luce della circostanza che la proprietà formalmente imputabile ai ricorrenti non ricomprenderebbe che una parte degli abusi investiti dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Per quanto esposto deve essere pronunciata la condanna dell’Amministrazione, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Campobasso al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 700 (settecento) per compensi, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Roberto Ferrari, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO