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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano GIOTTI ed elettivamente domiciliato nel suo studio a ID (BO), in Via G. Garibaldi n. 48;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia PICCONI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via Boldrini, n. 5/2; RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 19 maggio 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale. Dal rapporto è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori. La coppia ha fissato la propria residenza in un appartamento a Loiano, Via Nazionale, n.12, condotto in locazione.
pagina 1 di 5 Nel mese di febbraio 2023 la relazione è terminata e il signor si è trasferito Pt_1
a ID e la IG , col minore, in altra abitazione a Loiano. CP_1
2. Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 il signor ha chiesto che: Pt_1
- il figlio sia affidato in forma condivisa ai genitori e collocato presso la madre;
- sia disposto che il figlio stia con lui: a) a week end alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) nelle settimane con weekend di competenza materno uno o più pomeriggi, anche non consecutivi, con pernottamento presso di lui o dalla nonna paterna;
c) nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nelle festività pasquali a Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo; e) in occasione delle ulteriori festività secondo l'ordinaria regola di frequentazione;
f) in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando alla madre l'importo mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che gli assegni familiari siano percepiti al 50% da ciascun genitore, come di legge;
- sia acconsentito al rilascio dei documenti per l'espatrio.
Si è costituita in giudizio la IG , la quale non si è opposta alle CP_1 conclusioni come rassegnate dal ricorrente. Nell'udienza del 19 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte depositate telematicamente l'8 maggio 2025. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorda richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
pagina 2 di 5
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro istruzione, educazione, formazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta fermo con obbligo di comunicare senza indugio all'altro la decisione presa e le relative motivazioni. Entrambe le parti dovranno seguire nelle attività scolastiche, informandosi Per_1 puntualmente sulle stesse e se qualora i contatti con gli insegnati siano tenuti separatamente, ciascuno dovrà riferirne all'altro il contenuto;
2) colloca il figlio, con residenza anagrafica, presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere il minore:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio -prelevandolo dalla sua abitazione e/o da scuola nel periodo scolastico- fino alla domenica sera allorquando la condurrà presso la casa materna entro le 21:00;
- nelle settimane in cui non terrà con sé nel weekend, il signor lo Per_1 Pt_1 terrà per due pomeriggi dalle 17,30 alle 21,00 (o anche per la notte nei periodi di vacanza scolastica), cenando con lui, pomeriggi che le parti concorderanno sulla base dei turni di lavoro della IG , con riaccompagnamento presso la casa CP_1 materna;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo l'opportunità di prevedere tempi più lunghi e/o differenti di frequentazione in considerazione degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
- nelle vacanze pasquali alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle altre festività religiose e/o civili secondo l'ordinaria regola di frequentazione;
- in estate 15 giorni, che potranno suddividere anche in due parti, previo accordo tra i genitori;
tali periodi andranno concordati entro il 30 maggio di ogni anno;
4) prende atto che le parti hanno concordato che potrà pernottare col padre sia Per_1 presso la residenza di quest'ultimo che presso quella della nonna paterna;
5) prende atto che ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, si impegna a curare gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Per_1
6) prende atto che, in ragione dei loro rispettivi orari di lavoro, le parti hanno concordato che i nonni (materni e paterni) continueranno ad occuparsi del nipote anche in sostituzione degli stessi ma nel pieno rispetto delle modalità e condizioni di visita stabilite;
7) prende atto che il signor e la IG hanno concordato che, Pt_1 CP_1 qualora durante le festività natalizie e pasquali, uno dei due abbia l'opportunità di fare pagina 3 di 5 un viaggio col figlio, le turnazioni sopra concordate potranno essere modificate di comune accordo;
8) prende atto che i genitori hanno concordato che nel caso di malattia del figlio, previo accordo telefonico, ciascuno potrà liberamente fargli visita presso il luogo in cui si trovi in quel momento;
9) prende atto che le parti hanno concordato che in estate frequenterà i campi Per_1 scuola in zona;
10) prende atto che la parti hanno concordato che:
- ogni qualvolta le stesse o i nonni si allontanino con dalle residenze Per_1 abituali, si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze, favorendo i contatti telefonici genitore/figlio;
- durante i periodi di ferie il “diritto di visita” dell'altro genitore si intenderà sospeso ma ciascuno, se richiesto, dovrà consentire all'altro almeno una visita settimanale al figlio, nel luogo dove esso si trovi;
11) a partire dalla data del deposito del ricorso pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG , entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 somma di 250,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT (prima rivalutazione anno 2026), purché l'indice sia positivo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 12) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
13) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla IG;
CP_1
14) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso all'eventuale emissione del passaporto individuale di , e/o alla sua iscrizione sul passaporto di ciascuno, Per_1 fermo restando che eventuali gite del figlio all'estero, anche se accompagnato da uno solo dei genitori e /o nonni, devono essere preventivamente concordate da entrambi o, in caso di mancato accordo, dovranno essere autorizzate dal Giudice Tutelare;
15) come da concorde richiesta delle parti compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano GIOTTI ed elettivamente domiciliato nel suo studio a ID (BO), in Via G. Garibaldi n. 48;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia PICCONI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via Boldrini, n. 5/2; RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 19 maggio 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale. Dal rapporto è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori. La coppia ha fissato la propria residenza in un appartamento a Loiano, Via Nazionale, n.12, condotto in locazione.
pagina 1 di 5 Nel mese di febbraio 2023 la relazione è terminata e il signor si è trasferito Pt_1
a ID e la IG , col minore, in altra abitazione a Loiano. CP_1
2. Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 il signor ha chiesto che: Pt_1
- il figlio sia affidato in forma condivisa ai genitori e collocato presso la madre;
- sia disposto che il figlio stia con lui: a) a week end alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) nelle settimane con weekend di competenza materno uno o più pomeriggi, anche non consecutivi, con pernottamento presso di lui o dalla nonna paterna;
c) nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nelle festività pasquali a Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo; e) in occasione delle ulteriori festività secondo l'ordinaria regola di frequentazione;
f) in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando alla madre l'importo mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che gli assegni familiari siano percepiti al 50% da ciascun genitore, come di legge;
- sia acconsentito al rilascio dei documenti per l'espatrio.
Si è costituita in giudizio la IG , la quale non si è opposta alle CP_1 conclusioni come rassegnate dal ricorrente. Nell'udienza del 19 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte depositate telematicamente l'8 maggio 2025. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorda richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
pagina 2 di 5
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro istruzione, educazione, formazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta fermo con obbligo di comunicare senza indugio all'altro la decisione presa e le relative motivazioni. Entrambe le parti dovranno seguire nelle attività scolastiche, informandosi Per_1 puntualmente sulle stesse e se qualora i contatti con gli insegnati siano tenuti separatamente, ciascuno dovrà riferirne all'altro il contenuto;
2) colloca il figlio, con residenza anagrafica, presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere il minore:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio -prelevandolo dalla sua abitazione e/o da scuola nel periodo scolastico- fino alla domenica sera allorquando la condurrà presso la casa materna entro le 21:00;
- nelle settimane in cui non terrà con sé nel weekend, il signor lo Per_1 Pt_1 terrà per due pomeriggi dalle 17,30 alle 21,00 (o anche per la notte nei periodi di vacanza scolastica), cenando con lui, pomeriggi che le parti concorderanno sulla base dei turni di lavoro della IG , con riaccompagnamento presso la casa CP_1 materna;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo l'opportunità di prevedere tempi più lunghi e/o differenti di frequentazione in considerazione degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
- nelle vacanze pasquali alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle altre festività religiose e/o civili secondo l'ordinaria regola di frequentazione;
- in estate 15 giorni, che potranno suddividere anche in due parti, previo accordo tra i genitori;
tali periodi andranno concordati entro il 30 maggio di ogni anno;
4) prende atto che le parti hanno concordato che potrà pernottare col padre sia Per_1 presso la residenza di quest'ultimo che presso quella della nonna paterna;
5) prende atto che ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, si impegna a curare gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Per_1
6) prende atto che, in ragione dei loro rispettivi orari di lavoro, le parti hanno concordato che i nonni (materni e paterni) continueranno ad occuparsi del nipote anche in sostituzione degli stessi ma nel pieno rispetto delle modalità e condizioni di visita stabilite;
7) prende atto che il signor e la IG hanno concordato che, Pt_1 CP_1 qualora durante le festività natalizie e pasquali, uno dei due abbia l'opportunità di fare pagina 3 di 5 un viaggio col figlio, le turnazioni sopra concordate potranno essere modificate di comune accordo;
8) prende atto che i genitori hanno concordato che nel caso di malattia del figlio, previo accordo telefonico, ciascuno potrà liberamente fargli visita presso il luogo in cui si trovi in quel momento;
9) prende atto che le parti hanno concordato che in estate frequenterà i campi Per_1 scuola in zona;
10) prende atto che la parti hanno concordato che:
- ogni qualvolta le stesse o i nonni si allontanino con dalle residenze Per_1 abituali, si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze, favorendo i contatti telefonici genitore/figlio;
- durante i periodi di ferie il “diritto di visita” dell'altro genitore si intenderà sospeso ma ciascuno, se richiesto, dovrà consentire all'altro almeno una visita settimanale al figlio, nel luogo dove esso si trovi;
11) a partire dalla data del deposito del ricorso pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG , entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 somma di 250,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT (prima rivalutazione anno 2026), purché l'indice sia positivo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 12) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
13) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla IG;
CP_1
14) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso all'eventuale emissione del passaporto individuale di , e/o alla sua iscrizione sul passaporto di ciascuno, Per_1 fermo restando che eventuali gite del figlio all'estero, anche se accompagnato da uno solo dei genitori e /o nonni, devono essere preventivamente concordate da entrambi o, in caso di mancato accordo, dovranno essere autorizzate dal Giudice Tutelare;
15) come da concorde richiesta delle parti compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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