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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1543/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Ester Ferrari Morandi
ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
BA UB
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato e depositato l'istante, contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Si procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, Dott. in fase di Per_1
opposizione.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Il ricorso è fondato, non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_2
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003). Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati non risultano/risultano soddisfatti nel caso di specie.
Ed invero il consulente ha riconosciuto con motivazione esauriente e specifica, soprattutto con attinenza ai certificati medici in atti, la sussistenza dei requisiti richiesti fin dalla domanda amministrativa.
Le spese complessive dei due giudizi seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza dei due giudizi sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente dalla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue abitudini a meno di un terzo a decorrere dalla data della domanda;
condanna l al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in complessivi € CP_1
3000,00 oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore anti statario;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica dei due giudizi CP_1
liquidate con separato decreto.
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
TA OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1543/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Ester Ferrari Morandi
ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
BA UB
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato e depositato l'istante, contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Si procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, Dott. in fase di Per_1
opposizione.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Il ricorso è fondato, non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_2
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003). Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati non risultano/risultano soddisfatti nel caso di specie.
Ed invero il consulente ha riconosciuto con motivazione esauriente e specifica, soprattutto con attinenza ai certificati medici in atti, la sussistenza dei requisiti richiesti fin dalla domanda amministrativa.
Le spese complessive dei due giudizi seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza dei due giudizi sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente dalla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue abitudini a meno di un terzo a decorrere dalla data della domanda;
condanna l al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in complessivi € CP_1
3000,00 oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore anti statario;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica dei due giudizi CP_1
liquidate con separato decreto.
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
TA OT