CA
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/07/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. TE AF Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2031/2023 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuele LI e Parte_5
GI LI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma,
Via G.B. Tiepolo 21;
APPELLANTI
APPELLATI INCIDENTALI
E rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Berretta con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
1162/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, non notificata. CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'adita Corte di Appello, adversis reiectis, in accoglimento del presente ricorso in appello e per le motivazioni tutte in esso contenute, riformare la sentenza impugnata accogliendo in tutto o in parte le conclusioni formulate nel ricorso e, dunque:
I – accertare e dichiarare che ciascun ricorrente, in quanto ha prestato per tutto il periodo di cui è causa indicato in ricorso un turno lavorativo superiore alle sei ore giornaliere, ha diritto a fruire di una pausa di almeno dieci minuti dopo le sei ore di turno giornaliero per il necessario recupero delle energie psico-fisiche;
II – per l'effetto, condannare l' al risarcimento del danno subito da ciascun CP_1 ricorrente per tutto il periodo in cui non ha goduto della pausa di dieci minuti nella misura di euro 3.102,08 quanto al ricorrente di euro 3.982,40 Parte_1 quanto al ricorrente , di euro 4.275,84 quanto al ricorrente Parte_2 Parte_3 di euro 3.730,88 quanto al ricorrente di euro 3.269,76 quanto al Parte_4 ricorrente il tutto come specificamente quantificato nel ricorso ovvero Parte_5 in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa, oltre interessi come per legge;
III – condannare, infine, la resistente alla refusione delle spese del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni e da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI APPELLATA: - in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie in virtù dell'inapplicabilità della norma sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti, in quanto “lavoratori discontinui” in forza della deroga ex art. 17, comma 2, lett.
C), n. 3), d. lgs. n. 66/2003 e art. unico, n. 21, r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657;
- in ogni caso, respingere l'appello principale proposto ex adverso, perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e diritto
1. LE , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 ricorrevano, in data 7 novembre 2022, al giudice del lavoro del Tribunale di
[...]
Roma contro l' (d'ora in poi solo per Controparte_1 CP_1 chiedere l'accertamento del diritto di ciascun ricorrente a fruire di una pausa di dieci minuti dopo le sei ore di turno giornaliero per il recupero delle energie psico-fisiche e,
2 per l'effetto, la condanna dell' al risarcimento del danno da “usura psico- CP_1 fisica” subito da ciascun ricorrente per tutto il periodo di mancato godimento del suddetto diritto. In particolare, avvalendosi della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per il lavoro straordinario quale parametro per il risarcimento del danno, chiedevano i seguenti importi: a) quanto alla ricorrente
[...] la somma di € 3.102,08; b) quanto al ricorrente la somma di € 3.982,40; Pt_1 Pt_2
c) quanto alla ricorrente la somma di € 4.275,84; d) quanto alla ricorrente Pt_3
la somma di € 3.730,88; e) quanto alla ricorrente la somma di € Parte_4 Pt_5
3.269,76.
I ricorrenti premettevano:
- di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato dell' con la qualifica di CP_1 collaboratore professioni sanitarie e di svolgere l'attività lavorativa di infermiere presso la postazione 118 di via Treviso in Roma;
- di avere svolto la propria prestazione lavorativa con turni di 12 ore giornaliere dalle ore
7.00 alle ore 19.00, ovvero dalle ore 19.00 alle ore 7.00. In particolare, la ricorrente
[...] da aprile 2016 a maggio 2022; il ricorrente da luglio 2014 a maggio Pt_1 Pt_2
2022; la ricorrente da gennaio 2014 a giugno 2022; la ricorrente da Pt_3 Parte_4 dicembre 2014 ad aprile 2022; la ricorrente a gennaio 2016 a giugno 2022; Pt_5
Con
- che a tutti i rapporti di lavoro intrattenuti dai ricorrenti con ARES veniva applicato il CCNL del comparto sanità nella versione vigente ratione temporis;
- che l'orario di lavoro era di 12 ore continuative per tutti i ricorrenti in quanto, anche nei brevi periodi in cui non venivano chiamati per un'emergenza sanitaria, svolgevano attività volte a garantire il corretto funzionamento dei presidi, delle attrezzature e delle apparecchiature senza mai potersi allontanare dalla postazione lavorativa.
In diritto richiamavano l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 che imponeva una pausa di minimo dieci minuti dopo sei ore di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali. Sottolineavano, inoltre, come non fossero state previste deroghe a tale disciplina né dalla contrattazione collettiva, né da decreti ministeriali, così come richiesto dall'art. 17 della normativa citata e che l'attività lavorativa svolta non rientrasse nelle eccezioni previste dal suddetto articolo in quanto continuativa.
2. Si costituiva contestando tutto quanto sostenuto da parte ricorrente e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
3 In particolare, la resistente sosteneva l'infondatezza dell'assunto, dedotto da parte attorea, secondo cui il risarcimento domandato conseguisse all'inosservanza dell'obbligo di assicurare ai lavoratori una pausa di dieci minuti dopo sei ore continuative di lavoro ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003. Ciò in quanto i lavoratori ricorrenti svolgevano un'attività lavorativa che la richiamata normativa, nonché il R.D. n. 2657/1923, riconducevano al c.d. “lavoro discontinuo”. Difatti, la disposizione citata prevedeva una pausa lavorativa – la cui modalità di fruizione era rimessa alla contrattazione collettiva e che, in difetto di questa, doveva intendersi di durata almeno pari a dieci minuti – per i lavoratori che osservavano un orario di lavoro superiore a sei ore giornaliere. Tuttavia, deduceva tale disciplina era soggetta a deroghe ai sensi dell'art. 17, comma 2 del CP_1 medesimo d.lgs., la cui regolamentazione era rimessa alla contrattazione collettiva o, in mancanza, ad un decreto ministeriale, con riguardo anche ai “servizi di ambulanza” (art. 17, comma 2, lett. c). Precisava, sul punto, che in assenza di un'attuazione del regime derogatorio da parte della contrattazione collettiva o di un decreto ministeriale, la disposizione di cui al menzionato art. 17 doveva interpretarsi ai sensi del R.D. n.
2657/1923, il quale nella tabella allegata comprendeva tra i lavoratori discontinui il
“personale addetto ai posti di pubblica assistenza” a cui doveva ricondursi anche il personale in attività nelle ambulanze.
Oltre a quanto già osservato, la resistente allegava ulteriormente che i ricorrenti osservavano un orario di lavoro di sei ore, come da allegati in atti, e che dunque già solo per questa circostanza non dovevano essere compresi nella categoria dei lavoratori di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003. Inoltre, sosteneva che l'utilizzo dei “buoni pasto” in sostituzione del servizio mensa nelle giornate in cui i turni superavano le 8 ore lavorative da parte dei ricorrenti, in conformità con la richiamata normativa e con l'art. 29 del
CCNL integrativo del comparto Sanità del 7 aprile 1999, avrebbe provato l'osservanza della pausa minima durante il turno di lavoro.
In subordine, deduceva sull'erronea qualificazione del danno da parte dei ricorrenti in quanto, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, il danno “da usura psico- fisica” discende dalla sistematica violazione del diritto al godimento del riposo settimanale mentre non sussiste in caso di inosservanza dell'obbligo di concessione dell'intervallo di pausa di almeno 10 minuti in corso di turno. Peraltro, sottolineava la mancanza di allegazione di qualsiasi elemento probatorio, da parte dei lavoratori, in ordine al danno concretamente subìto.
4 Deduceva, infine, sull'esclusione, prevista dal CCNL Comparto Sanità 2016/2018 e confermata dal successivo 2019/2021, del personale “turnante” dal beneficio della pausa di almeno 30 minuti mentre eccepiva, per il restante e precedente periodo, l'intervenuta prescrizione data la natura retributiva dell'asserito credito. Contestava, infine, i conteggi formulati dai ricorrenti relativi al preteso danno.
3. Ad esito di istruttoria documentale il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Il giudice a quo così motivava la decisione: < può essere accolto.
Come condivisibilmente statuito da questo Tribunale, in fattispecie analoga a quella oggetto dell'odierno contendere (sent. n. 4476/2020 del 28.8.2020 – rgn. 7089/2019), alla cui motivazione espressamente si richiama “l'eccezione relativa al fatto che i ricorrenti sarebbero “lavoratori discontinui” e ad essi si applicherebbe la deroga sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti di cui all'art. 17, comma 2, lettera c), n. 3,
d.lgs. 66/03 è infondata;
-che l'infondatezza discende dal disposto dei commi 1 e 2 dello stesso art. 17, che stabilisce (come d'altronde non nega la stessa convenuta) che le deroghe in questione debbono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, da un decreto ministeriale, ma tale disciplina non è stata emanata e dunque le deroghe (tra cui effettivamente rientrerebbero i “servizi di ambulanza”) non possono essere applicate;
-che la qualificazione di “lavoratori discontinui” in capo ai ricorrenti non può essere desunta per analogia dalla pur vigente classificazione di cui all'art. unico del r.d. 2657/1923 (secondo la convenuta il personale delle ambulanze dovrebbe rientrare tra il “personale addetto ai posti di pubblica assistenza”) perché detta classificazione, tenendo anche conto che risale a circa 100 anni or sono, deve essere ritenuta tassativa (così la costante giurisprudenza della S.C., cfr., ex plurimis: Cass., 4 giugno 2004, n.10669); -che, peraltro, la domanda dei ricorrenti è infondata nel merito, per mancanza di prova della sussistenza di una rilevante reiterazione del mancato riposo giornaliero di 10 minuti a turno e della conseguente sussistenza di un significativo e risarcibile danno da usura psico-fisica; -che, in primo luogo, la copiosa giurisprudenza della S.C. richiamata dai ricorrenti in ordine alla presunzione della sussistenza di un danno non patrimoniale (sub specie di danno da usura psico-fisica) laddove il datore di lavoro non consenta la fruizione dei riposi, non è pertinente per due ordini di ragioni: a) perché riguarda riposi giornalieri e settimanali (di ben altro significato rispetto ai 10
5 minuti in corso di turno, tanto che i primi trovano copertura specifica nell'art. 36 della
Costituzione: cfr., tra le più recenti: Cass., 15 luglio 2019, n.18884); b) perché, al contrario, la stessa giurisprudenza della S.C. (cfr., fra le ult. ed ex multis: Cass., 28 marzo 2017, n. 7921) più volte ha statuito che "il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione
e prova, anche attraverso presunzioni semplici." (Cass. 10/2/2014 n. 2886; Cass.
15/05/2013 n. 11727; Cass.28/06/2011 n. 14288). Il ricorso alla prova presuntiva, peraltro, esige una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, che, unitariamente valutati, consentano di risalire dal fatto noto a quello ignoto. Non è, quindi, sufficiente fare leva solo sulla condotta inadempiente, occorrendo, invece, che la parte onerata della prova fornisca elementi ulteriori che, sia pure attraverso il ragionamento presuntivo, siano idonei a dimostrare il pregiudizio risarcibile. Altrimenti si finirebbe per ritenere il danno in re ipsa, smentendo
l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno, invece, osservato che il risarcimento ha la finalità di ristorare la perdita sofferta dal danneggiato e che
l'attribuzione di una somma di denaro in considerazione del solo inadempimento
«finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento» ( Cass. S.U. 24/3/2006 n. 6572 e negli stessi termini Cass. S.U.
11/11/2008 n. 26972)”; -che, viceversa, in causa non è stata raggiunta la prova (né diretta né presuntiva) di una reiterata e significativa privazione, in danno dei lavoratori, del riposo di 10 minuti per turno, dal che consegue la mancata prova dell'esistenza di un danno risarcibile, (non senza dimenticare che far riposare un lavoratore per 10 minuti su 12 ore equivale più che altro a prevedere un momento di distrazione piuttosto che non un effettivo e consistente ristoro delle energie psico-fisiche logorate dalla prestazione lavorativa, ben diversamente, ad esempio, dal non lavoro nel settimo giorno della settimana di cui all'art. 36 della Costituzione e dovrebbe dunque configurarsi, per poter accogliere le doglianze dei ricorrenti, un'ablazione veramente intensa e ripetuta del riposo in questione)”.
Anche nel caso di specie, infatti, non risulta configurabile un danno da usura-psico fisica, atteso che dalle produzioni attoree, non risulta che i ricorrenti abbiano svolto turni
6 superiori alle sei ore in maniera continuativa e ripetuta nell'arco temporale dedotto in ricorso (cfr. estratti presenza ricorrenti).
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Attesa la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.>>.
4. Avverso tale decisione propongono l'odierno appello Parte_1 Pt_2
, e sulla base di tre motivi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
d'impugnazione.
4.1.Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui il giudice di prime cure ha fatto proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., le motivazioni contenute nella precedente sentenza del medesimo Tribunale n. 4476/2020 perché non analoga al caso di specie.
Gli odierni appellanti sostengono, infatti, che dalle produzioni attoree risulti inequivocabilmente lo svolgimento, da parte dei lavoratori, di turni superiori alle sei ore in maniera continuativa e ripetuta nel tempo. In particolare, i tabulati presenza – prodotti in atti – non solo attestano l'orario svolto, ma anche la totale mancanza di pausa durante il turno.
Sottolineano, poi, la circostanza che nei momenti in cui i lavoratori non escono con le ambulanze, gli stessi sono sempre a disposizione in sede e svolgono attività necessaria a garantire il corretto funzionamento delle ambulanze, dei presidi, delle attrezzature e apparecchiature in genere, senza mai potersi allontanare dalla postazione, escludendo nei fatti la configurabilità di un lavoro discontinuo anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n. 66/2003, il quale attribuisce rilievo non solo al tempo della prestazione lavorativa effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza nei luoghi di lavoro.
4.2. Con il secondo motivo d'impugnazione, gli appellanti impugnano il capo della decisione con la quale il giudice a quo ha ritenuto non provato lo svolgimento di turni superiori alle sei ore da parte dei ricorrenti nonostante la non specifica contestazione da parte dell' appellata, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. CP_1
È la stessa controparte, deducono gli appellanti, ad ammettere la circostanza allegata dai lavoratori di svolgimento di turni di 12 ore;
a pag. 2 della memoria di costituzione in primo grado di infatti, si legge: “L'orario di attività della postazione è CP_1 articolato in 24 ore (cioè attiva nell'intera giornata senza soluzione di continuità) con
7 una turnazione del personale per l'Assistenza Sanitaria Infermieristica o in 24 ore
(07.00-19.00/19.00-07.00) o in 12 ore (07.00-19.00)”.
In subordine, gli appellanti lamentano la non applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 421 c.p.c. poiché lo stesso ben avrebbe potuto ammettere d'ufficio l'ulteriore documentazione istruttoria necessaria per colmare la ritenuta carenza di prova.
4.3. Con il terzo e ultimo motivo d'impugnazione, gli appellanti ripropongono le argomentazioni addotte in primo grado relative al danno da usura psico-fisica subìto dai lavoratori a seguito della mancata concessione di almeno 10 minuti di pausa giornaliera, tema non trattato dal Tribunale a seguito del rigetto della domanda principale.
5. Si costituisce proponendo, prima di tutto, appello incidentale CP_1 sull'inapplicabilità della norma sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti, in quanto
“lavoratori discontinui” in forza della deroga ex art. 17, comma 2, lett. c), n. 3), del d.lgs.
n. 66/2003 e art. unico, n. 21, r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto di non accogliere le obiezioni mosse da in ordine al “carattere discontinuo dell'attività lavorativa” in questione, CP_1 perché “la classificazione di cui art. unico del r.d. 2657/1923[…] deve essere ritenuta tassativa”, nonostante, come dallo stesso rilevato, tale classificazione sia datata perché risalente “a circa 100 anni or sono”.
Evidenzia che, proprio perché tale norma risale a quasi 100 anni fa, la stessa vada adattata al contesto storico-sociale attuale.
Osserva, quindi, che il Tribunale sarebbe incorso in una errata interpretazione dell'art. unico del R.D. n. 2657/1923, recante l'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo ove, al n. 21 della tabella ivi allegata, viene indicato il “personale addetto ai
(…) posti di pubblica assistenza”.
Rileva che tale disposto, da un lato, vada correttamente interpretato come includente il personale che opera a bordo di ambulanze, essendo del tutto evidente che queste siano
“posti mobili di pubblica assistenza”; d'altro canto, evidenzia che il richiamo in tabella debba essere letto in relazione al disposto dell'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3 del d.lgs. n.
66/2003, laddove individua fra le attività per cui si può derogare, fra l'altro, alla disposizione sul diritto alla pausa giornaliera (ex art. 8 d.lgs. n. 66/2003) i “servizi di ambulanza” in quanto riconducibili al più ampio genus delle “attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione”.
8 Osserva, inoltre, che la discontinuità della prestazione lavorativa può essere o “tabellata”
(come si è detto supra), ovvero desunta dal giudice del merito sul piano fattuale.
Deduce, quindi, che il giudice del merito debba valutare se tali lavoratori non siano comunque “ontologicamente discontinui”, in forza di una valutazione in concreto delle attività svolte, anche alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui ove le attività non rientrino testualmente all'interno della tabella del 1923, “la discontinuità delle mansioni può affermarsi se risulta da una verifica in concreto compiuta caso per caso, rendendosi necessario un accertamento della effettiva natura discontinua (…) di tali mansioni” (Cass. 24164/2015).
5.1. Contesta, poi, i motivi d'impugnazione proposti dagli appellanti rilevandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
6. In quanto intimamente connessi tra loro, i tre motivi dell'appello principale e l'appello incidentale vanno trattati congiuntamente.
L'appello principale è parzialmente fondato, mentre deve essere respinto quello incidentale.
Giova preliminarmente richiamare la disciplina relativa all'orario di lavoro prevista dal d.lgs. n. 66/2003 che attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
6.1. L'art. 1, comma 2, lett. a) del citato d.lgs. prevede che, per “orario di lavoro”, debba intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Dunque, rientrano nella nozione di orario di lavoro anche quei periodi di “mera attesa” più o meno prolungati in cui il lavoratore, sul posto di lavoro, rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle proprie mansioni.
La suddetta conclusione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dell'interpretazione del diritto dell'Unione effettuata dalla Corte di giustizia UE.
In proposito, la Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi sulla questione se il c.d. “tempo tuta” rientri nell'orario di lavoro, dopo avere ribadito il proprio consolidato orientamento per cui <ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo
9 compimento non dev'essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev'essere retribuito>>, ha affermato i seguenti principi: <La soluzione
è coerente con la previsione contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dall'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923 n. 692, art. 3.
I criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria. Il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza EL e a.,
C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.>> (Cass. 1352/2016; conforme anche la più recente
Cass. 20784/2024).
È pacifico che gli odierni ricorrenti, anche nei momenti in cui non sono impegnati in interventi con le ambulanze, siano comunque a disposizione del datore di lavoro, essendo fisicamente presenti nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a disposizione del medesimo per fornire immediatamente la propria prestazione in caso di bisogno, nonché comunque tenuti ad eseguire le istruzioni e disposizioni impartite da CP_1
Quest'ultima, pur sostenendo che i lavoratori godrebbero di pause fra un intervento e l'altro, non ha mai allegato che in tali momenti gli stessi potessero allontanarsi dal luogo di lavoro, circostanza peraltro incompatibile con la necessità di un intervento immediato in caso di improvvisa chiamata o segnalazione.
Ciò dimostra, in maniera inconfutabile, che anche i tempi di attesa fra un intervento e l'altro rientrano, a pieno titolo, nel concetto di orario di lavoro e non possono essere
10 ascritti agli intervalli per pausa di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che, invece, non rientrano nell'orario di lavoro, come stabilito dal terzo comma del medesimo articolo, e che per tale ragione non sono retribuiti.
Una diretta conferma di tale conclusione perviene sempre dai principi affermati dalla
Corte Suprema con riferimento alla misurazione dell'orario di lavoro, laddove ha affermato che <Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne deriva che i tempi di attesa degli autisti, durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi>> (Cass. 20694/2015).
La disponibilità del lavoratore durante i tempi di attesa e la sua presenza obbligata sul luogo di lavoro conducono, quindi, inevitabilmente a ricomprendere i suddetti tempi nell'orario di lavoro oggetto di retribuzione.
6.2. Il successivo art. 2 del d.lgs. 66/2003 delinea il campo di applicazione delle disposizioni nel medesimo contenute prevedendo che le stesse <si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE>> e le ulteriori eccezioni previste ai commi 2 e 3 fra le quali non è indicato il personale sanitario.
L'assenza di qualsivoglia richiamo, fra le eccezioni, al personale sanitario implica, per l'effetto, l'applicazione della normativa in questione alla suddetta categoria di lavoratori.
6.3. L'art. 8 del decreto disciplina le pause dall'attività lavorativa prevedendo che: “1.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei
11 limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956,
e successive integrazioni.”.
La norma detta una serie prescrizioni fondamentali: il lavoratore, dopo aver lavorato sei ore, matura il diritto ad una pausa dall'attività lavorativa;
tale pausa dev'essere disciplinata dalla contrattazione collettiva;
in mancanza di specifica disciplina da parte della contrattazione collettiva, la stessa non può essere inferiore ai 10 minuti;
la pausa può essere fruita sul luogo di lavoro o altrove, comunque la stessa non viene computata come orario di lavoro, né retribuita.
Dalle produzioni documentali dei cartellini dei ricorrenti (doc. 1B – doc. 2B Parte_1
– ; doc. 3B – ; doc. 4B – ; doc. 5B – , emerge Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 inequivocabilmente, in particolare dalla colonna “ore lavorate”, che tutti gli odierni appellanti hanno effettuato turni di lavoro superiori alle 6 ore in maniera continuativa nei periodi indicati nel ricorso introduttivo.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli stessi affermano di avere effettuato una media di 16 turni al mese, affermazione che però appare eccessiva sia alla luce dell'esame dei già menzionati cartellini, sia perché i ricorrenti effettuano un orario settimanale di 36 ore;
quindi, con tre turni a settimana coprono l'intero orario settimanale e con circa 12 turni al mese quello mensile (150 ore).
Comunque, giova sottolineare che la stessa in entrambi i gradi di giudizio, CP_1 non ha contestato lo svolgimento dei turni da parte dei ricorrenti, in proposito affermando che: “L'orario di attività della postazione è articolato in 24 ore (cioè attiva nell'intera giornata senza soluzione di continuità) con una turnazione del personale per
l'Assistenza Sanitaria Infermieristica o in 24 ore (07.00 – 19.00/19.00-07.00) o in 12 ore
(07.00-19.00)”.
Dalle sopra indicate produzioni documentali emerge, altresì, che l'orario dei turni è continuativo, senza intervalli per la pausa che avrebbero dovuto essere registrati, trattandosi di segmenti temporali che non rientrano nell'orario di lavoro e non sono soggetti a retribuzione, come previsto dall'art. 8, comma 3 del d.lgs. 66/2003.
Ciò dimostra che i ricorrenti non hanno fruito, durante l'effettuazione dei turni oggetto di causa, della prevista pausa lavorativa.
Deduce che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. 66/2003 la pausa può essere CP_1 fruita anche sul posto di lavoro.
12 A tale rilievo si osserva che, comunque, anche se fruita sul posto di lavoro, la stessa dovrebbe risultare dal cartellino marcatempo, non rientrando nell'orario di lavoro: ciò sia a garanzia della libertà del lavoratore, che potrebbe decidere di fruirla sul posto di lavoro come al di fuori di esso, sia a garanzia del datore di lavoro di non dover retribuire un periodo temporale non compreso nell'orario di lavoro.
A nulla rileva, quindi, come già in precedenza osservato, l'argomentazione di parte appellata in relazione alla messa a disposizione di luoghi di ristoro all'interno delle postazioni lavorative, dove i lavoratori avrebbero potuto godere della pausa nei tempi di attesa tra un servizio in ambulanza e l'altro. Come sopra richiamato, infatti, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, ricomprende all'interno della definizione di “orario di lavoro” anche quei periodi di “mera attesa” in cui i lavoratori, sul luogo di lavoro, rimangono a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento delle proprie mansioni.
Parimenti irrilevante è la deduzione di che gli odierni appellanti avrebbero CP_1 percepito il buono pasto nelle giornate in cui la prestazione lavorativa superava le 8 ore: infatti, a fronte delle risultanze dei cartellini – documento proveniente dal datore di lavoro e, come tale, costituente prova contro di lui – che non prevedono la sospensione dell'orario di lavoro per l'intervallo dedicato alla pausa di 10 minuti, anche il fatto che i lavoratori abbiano percepito il buono pasto non esclude l'inadempimento del datore di lavoro che avrebbe dovuto garantire comunque l'effettuazione della pausa nell'arco dell'orario di lavoro superiore alle 6 ore.
6.4. Alla disciplina generale sulla pausa nel corso dell'orario di lavoro, prevista dal citato art. 8, deroga il successivo art. 17 che stabilisce che sia possibile escludere l'intervallo per particolari tipologie di attività lavorativa. Per quanto qui d'interesse, i commi 1 e 2 prevedono che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
13 adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: … c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: … 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
…”.
La disposizione in commento, prevede espressamente che, al fine di poter legittimamente derogare la disciplina prevista dall'art. 8, in materia di pausa dall'attività lavorativa, sia necessaria una specifica disposizione a livello di contrattazione collettiva. In mancanza di tale previsione in ambito contrattuale, tale regime deve essere previsto da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, per il pubblico impiego, dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su richiesta “delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro” ed emesso dopo aver sentito, sul testo, il parere delle stesse organizzazioni ed associazioni.
La norma è, dunque, chiara nel limitare la possibilità di deroga alla disciplina generale: quest'ultima, infatti, non può subire restrizioni a meno che queste non siano espressamente previste dalla contrattazione collettiva oppure, in mancanza, da decreti ministeriali ma, in tale ultimo caso, nelle sole ipotesi espressamente previste dalle lettere da a) a g) del secondo comma.
Fra queste ultime il comma 2, lett. c), n. 3), comprende anche “i servizi di ambulanza”, in quanto riconducibili al più ampio genus delle “attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione”.
Ebbene, al riguardo si osserva che è pacifico tra le parti che la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, non ha previsto alcuna deroga al diritto all'intervallo per la pausa previsto dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003 per quanto riguarda i servizi di ambulanza, né è stato adottato alcun decreto in materia dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Ciò comporta la piena applicazione al settore della disciplina dell'art. 8 del d.lgs.
66/2003 relativa all'intervallo per pausa.
6.5. Su tale aspetto si incentra l'appello incidentale di che ritiene che la CP_1 disposizione dell'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3) debba essere letta unitamente al R.D. n.
2657/1923, recante l'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo ove,
14 al n. 21 della tabella ivi allegata, viene indicato il “personale addetto ai (…) posti di pubblica assistenza”.
Rileva che tale disposto vada correttamente interpretato come includente il personale che opera a bordo di ambulanze, essendo del tutto evidente che queste siano “posti mobili di pubblica assistenza”.
La tesi è infondata.
In primo luogo, il Collegio osserva che l'art. unico del RD. 26571923 prevede che “È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto – legge 15 marzo 1923, n. 692”.
La disciplina dettata dal RD. 2657/1923, quindi, deroga rispetto a quella all'epoca vigente dell'art. 1 del d.l. 692/1923 che prevedeva la durata massima normale giornaliera dell'orario di lavoro degli operai ed impiegati nella misura di 8 ore al giorno ed a quella settimanale di 48 ore di lavoro effettivo.
La tabella che indica le lavorazioni a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia, quindi, rileva sulla durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale, non sulla disciplina dell'intervallo per pausa.
Comunque, anche volendo tenere in disparte l'osservazione che precede, il Collegio osserva che, a fronte dell'esaustiva disciplina della pausa dettata dagli artt. 8 e 17 del d.lgs. 66/2003, non vi è spazio per l'applicazione di una normativa dettata ottanta anni prima dell'emanazione del suddetto decreto legislativo e, come tale, del tutto superata dai principi eurounitari e dalla diversa conformazione dei rapporti economico – sociali.
L'art. 8 del d.lgs. 66/2003, infatti, detta una disciplina che – anche in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto – trova applicazione nei confronti di tutte le categorie di lavoratori, con le sole deroghe previste dall'art. 17.
Ebbene, come già in precedenza richiamato, l'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3), prevede espressamente la possibilità di derogare all'art. 8, per i servizi di ambulanza, esclusivamente tramite la disciplina collettiva o tramite decreti ministeriali adottati su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La volontà delle parti sociali di non derogare, per i servizi di ambulanza, alla generale disciplina dell'art. 8 emerge chiaramente dalla circostanza che non solo non vi è traccia
15 di deroga alcuna nella contrattazione nazionale ed in quella decentrata, ma anche dal fatto che le parti sociali non hanno mai richiesto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, al Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di dettare la disciplina derogatoria della pausa per i dipendenti addetti ai servizi di ambulanza, quali sono gli odierni appellanti.
Alla luce di tali considerazioni, richiamare una normativa di oltre un secolo fa (rispetto alla data odierna) appare un'operazione interpretativa non condivisibile, tenuto conto che la disciplina dettata dal decreto legislativo attuativo delle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro rimette l'iniziativa per la deroga alla pausa, nelle ipotesi legislativamente previste, interamente nelle mani delle parti sociali, o tramite la previsione diretta in sede di contrattazione collettiva, o tramite la richiesta ai ministri competenti, sicché in difetto di tale iniziativa trova applicazione la norma generale dell'art. 8 che si estende a tutte le categorie di lavoratori ed a tutte le tipologie di prestazioni lavorative.
Da ultimo, si condivide l'osservazione del giudice di prime cure che l'elenco delle lavorazioni previste nella tabella allegata al RD. 2657/1923 deve intendersi tassativo
(Cass. 10669/2004), sicché non essendo esplicitamente ricompreso nello stesso il personale sanitario che presta servizio di ambulanza, quest'ultimo non può ritenersi assoggettabile, neppure per analogia, all'ambito applicativo della norma.
L'appello incidentale deve, quindi, essere respinto.
6.6. Da ultimo, ARES 118 rileva che l'art. 27 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto sanità 2016-2018 (la cui disciplina trova applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) esclude espressamente il personale “turnante” dal beneficio della pausa di almeno 30 minuti. Tale esclusione è stata ribadita anche dall'art. 43 del
C.C.N.L. relativo al periodo 2019/2021 la cui disciplina trova applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
Osserva, quindi, che con le disposizioni sopra citate è intervenuta l'espressa disciplina derogatoria che lo stesso art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 affida alla contrattazione collettiva.
Anche tale affermazione non merita di essere condivisa.
L'art. 27, comma 4 del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016 – 2018 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del
16 pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”.
Identico è il tenore dell'art. 43, comma 4 del CCNL per il triennio 2019 – 2021.
Come già rilevato da questa Corte in altre pronunce, concernenti controversie proposte da lavoratori turnisti per il pagamento del buono pasto, la disposizione richiama chiaramente la disciplina dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione, considerato che il predetto decreto legislativo è stato emanato per dare attuazione, nell'ordinamento interno, alle direttive comunitarie 93/104 e
2000/34, e quindi contiene disposizioni di particolare rilievo intese ad uniformare il diritto nazionale ai principi dell'Unione europea in tema di salute e tutela dei lavoratori, ed in tal senso devono essere interpretate ed applicate.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio – ad esempio, non necessariamente dopo sei ore e non necessariamente della durata di 30 minuti - ma non esclusa. Sarà, infatti, l' a definire “La durata della pausa e la sua collocazione CP_1 temporale, … in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.”.
Ciò, peraltro, è confermato espressamente dalla disposizione contrattuale collettiva che rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 che rimette alle aziende la scelta sulle modalità di gestione del servizio – ha CP_1 scelto, in proposito, come dalla stessa allegato, la gestione mediante il versamento del buono pasto - ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non le facoltizza
17 ad abrogare il diritto dei lavoratori a fruire della pausa e del pasto, una volta che il servizio sia istituito, in relazione alla tipologia di orario assegnato.
6.7. Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, si deve quindi affermare il diritto di ciascun ricorrente di fruire di una pausa di almeno dieci minuti dopo sei ore di turno giornaliero per il necessario recupero delle energie psico-fisiche.
In tali limiti merita quindi accoglimento la prima domanda di accertamento avanzata dai ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio, riproposta con l'odierno atto d'appello.
Correlativamente, deve invece essere respinto l'appello incidentale di CP_1
7. Da respingere, invece, è l'ultimo motivo d'impugnazione relativo alla seconda domanda proposta con il ricorso introduttivo, reiterata con l'atto d'appello, avente ad oggetto la condanna dell' appellata al risarcimento del danno da usura psico- CP_1 fisica asseritamente subìto dai lavoratori a seguito del mancato riconoscimento della pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore di lavoro continuativo.
È bene mettere in evidenza che gli odierni appellanti non chiedono il pagamento della retribuzione per i 10 minuti di lavoro svolto in luogo della pausa (retribuzione che hanno pacificamente ricevuto), né chiedono il pagamento del buono pasto (che pure hanno pacificamente ricevuto in caso di svolgimento di orario superiore a 8 ore giornaliere), ma chiedono il risarcimento del danno per l'usura psico – fisica che sarebbe loro derivata dal non avere potuto fruire della pausa di 10 minuti, dopo 6 ore di lavoro, nei giorni in cui sono stati in turno.
In proposito si osserva che, tenendo conto dell'effettuazione di 12 turni mensili, il lavoro svolto in luogo della dovuta pausa ammonta a 120 minuti al mese;
anche volendo prendere per buona l'affermazione di parte appellante di una media di 16 turni mensili, il lavoro ammonta a 160 minuti al mese.
Nella sostanza, si discute dell'usura psico – fisica che sarebbe derivata agli appellanti dallo svolgimento di 30 – 40 minuti di lavoro a settimana in luogo del godimento della pausa.
Così delimitata la reale portata della vicenda oggetto di causa, appare evidente che il dedotto danno da usura psico – fisica si inquadra nell'ambito dei danni - conseguenza che non derivano ipso iure dall'inadempimento del datore di lavoro, ma che debbono essere specificamente allegati e provati da coloro che li rivendicano.
Gli odierni appellanti, tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio nulla hanno allegato circa l'esistenza del dedotto danno, né hanno chiesto di provare alcunché al riguardo.
18 Ritengono, infatti, gli stessi che il dedotto danno da usura psico – fisica sia in re ipsa per il solo fatto dell'avvenuta violazione, da parte di della norma del contratto di CP_1 lavoro relativo alla pausa e richiamano, al riguardo, la sentenza della Suprema Corte n.
14710/2015, anche per il conseguente risarcimento quantificato utilizzando come parametro la retribuzione per il lavoro straordinario.
La richiamata pronuncia, però, lungi dal confortare le deduzioni di parte appellante, ne costituisce una chiara smentita.
Afferma, al riguardo, la Suprema Corte: <
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
10.Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000, Rv.534580).
11. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie
l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie -per le quali siffatta copertura non sussiste-, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall' art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138-, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
19 12.Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato -in violazione dei limiti di legge- l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento).
La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex at.36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese).
La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.>> (Cass. n. 14710/2015).
20 Ad identiche conclusioni è pervenuta anche la successiva pronuncia della Suprema Corte
n. 18884/2019 che ha affermato il principio che <La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.>> (conforme la successiva Cass. 16711/2020).
Solo il danno da usura psico – fisica conseguente all'inadempimento da parte del datore dei precetti dell'art. 36, commi 2 e 3 Cost. (violazione della normativa relativa alla durata massima della giornata lavorativa, al diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali) è, quindi, presunto, qualora il comportamento venga reiterato nel tempo, ma identica presunzione non assiste il danno che si pretende derivare dalla violazione della pausa giornaliera di 10 minuti.
Quest'ultimo, pertanto, deve essere, secondo i principi generali, espressamente allegato e provato e, in difetto di tali presupposti, la relativa domanda non può che essere respinta.
8. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto dichiarando il diritto di ciascun ricorrente a fruire di una pausa di almeno dieci minuti dopo sei ore di turno giornaliero per il necessario recupero delle energie psico-fisiche, mentre deve essere respinto per quanto concerne la riproposta domanda di condanna al risarcimento del danno.
Deve essere integralmente respinto, invece, l'appello incidentale di CP_1
Il parziale accoglimento dell'appello principale impone a questa Corte di procedere, anche d'ufficio, alla revisione dell'onere delle spese di lite dell'intero giudizio.
Al riguardo, tenuto conto che l'esito finale della lite evidenzia una reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del processo.
Considerato che il Tribunale già aveva compensato le spese di lite del primo grado, con la presente pronuncia si procede alla compensazione integrale anche di quelle del secondo grado.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante incidentale, dell'ulteriore
21 importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta e dichiara che ciascun ricorrente ha diritto a fruire di una pausa di almeno dieci minuti dopo sei ore di turno giornaliero per il necessario recupero delle energie psico-fisiche.
Respinge l'appello incidentale dell' . Controparte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite anche dell'odierno grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
TE AF
22