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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2005/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), eredi di , elettivamente domiciliate in C.F._2 Persona_1
Catanzaro, alla Via Broussard n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gisella Gigliotti, rappresentate e difese dall'avv. Mario Mari giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. – P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Controparte_2
Piazza Gullo n. 6, presso lo studio dell'avv. IN EI, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 5 febbraio 1990, in proprio e quale erede del fratello Persona_1
IN, ha convenuto in giudizio il davanti al Tribunale di Castrovillari, Controparte_1
al fine di chiedere la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a un fondo sottoposto a procedimento ablativo per la realizzazione di un edificio scolastico.
Ha fatto presente che, con decisione della Corte di Appello di Catanzaro depositata in data 5 gennaio 1981, è stato già affermato il diritto dei due proprietari alle indennità di esproprio e di occupazione, da liquidarsi ai sensi dell'art. 2 della L. n. 385 del 1980.
1 Il Tribunale adito, rigettata con sentenza non definitiva l'eccezione del per il quale CP_1
l'indennità in questione doveva essere determinata ai sensi della L. n. 385 del 1980, con decisione del 22 novembre 2001 ha condannato il al pagamento della somma di euro Controparte_1
997,98.
Con sentenza n. 869/2010 del 14 ottobre 2010, la Corte di Appello di Catanzaro, avendo già dichiarato, con decisione depositata il 21 ottobre 2008, la nullità delle sentenze di primo grado, ha determinato l'indennità di espropriazione in euro 228.820,71 e quella di occupazione in euro
19,664,32, aderendo - previo giudizio di irricevibilità delle osservazioni a firma del responsabile tecnico dell'Ufficio comunale - alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, fondate sulla natura edificabile del suolo.
Avverso la suddetta decisione, il ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Controparte_1
Corte.
Disatteso il primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 25404/16 depositata il 12 dicembre 2016, ha accolto la seconda doglianza relativa alla mancata valutazione, da parte del Giudice di Appello, della effettiva natura dell'area espropriata, censurando la decisione in ordine alla ritenuta carenza di dimostrazione della sua qualità “non edificabile” in ragione della mancata allegazione di documentazione tanto escludente da parte del
CP_1
Sul punto, ha precisato che le previsioni urbanistiche dovevano esser verificate a cura del giudice
“indipendentemente dalle produzioni documentali delle parti” e richiamando il proprio orientamento consolidato sul tema, ha applicato al caso di specie la tesi secondo la quale la destinazione di aree ad edilizia scolastica configura “un tipico vincolo conformativo… e determina il carattere di non edificabilità delle relative aree… giacché l'edilizia scolastica riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato”.
Sulla scorta delle suddette ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza resa nel giudizio di secondo grado e ha rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2017, hanno agito in riassunzione e eredi a loro volta di Parte_1 Parte_2 Persona_1
invocando l'applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte e, conseguentemente,
l'accertamento della effettività indennità dovuta in loro favore.
2 Incardinato il procedimento n. 457/2017 R.G.A.C., con comparsa depositata telematicamente si è costituito il chiedendo la determinazione del valore dell'area appellata, Controparte_1
tenendo in considerazione la sua destinazione agricola e, in ogni caso, il valore effettivo dell'area.
La Corte, con ordinanza del 28 febbraio 2018, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento della CTU.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 25 settembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1929/2019, pubblicata il 9/10/2019, la Corte di Appello di Catanzaro in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, ha dichiarato l'obbligo del di versare in favore di e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2
somma di euro 85.996,84, oltre interessi dalla data di pubblicazione della odierna decisione al saldo. Inoltre, ha condannato il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
a) delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 5.846 per onorari;
b) delle spese del primo giudizio di appello, che liquida in euro 300 per spese vive e in 5.731 per onorari;
c) delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.733 per onorari;
d) delle spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 400 per spese ed euro 5.846 per onorari;
oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Infine, ha posto a carico del le spese di CTU per come liquidate in corso di Controparte_1
causa.
Avverso la suddetta sentenza n. 1929/2019, pubblicata il 9/10/2019, il ha Controparte_1
proposto ricorso per Cassazione affidandolo a un unico motivo articolato in 4 sub profili, denunciando la violazione o la falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di computo degli interessi sull'indennità di espropriazione, nonché la violazione degli artt. 1277, 1284, 1224,
2697 c.c. e 115 c.p.c. Nello specifico e in sintesi, il motivo proposto dal ricorrente ha avuto a oggetto la rivalutazione monetaria delle indennità di espropriazione e occupazione disposta dalla
Corte di Appello di Catanzaro che, dopo aver preso le mosse dalla determinazione delle relative somme a opera del CTU con riferimento alla data del 19/04/1974 (indennità di espropriazione) e alla data 19/05/1973 (indennità di occupazione), ha ritenuto di dover procedere alla quantificazione della somma liquidabile all'attualità e alla necessita di rivalutare monetariamente il debito (di valuta) per reintegrare totalmente il patrimonio del creditore (in sostituzione del danno presunto nella misura degli interessi legali) senza il cumulo degli interessi sulla somma rivalutata
(altrimenti locupletante) sino alla data della liquidazione con sentenza.
3 In estrema sintesi, i quattro sub – profili possono essere così riassunti: 1) assenza di richiesta della rivalutazione monetaria da parte delle attrici;
2) rivendicazione della natura di valuta del debito relativo alle indennità di espropriazione e occupazione;
3) violazione del giudicato interno;
4) risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. ristorato dalla Corte di Appello di
Catanzaro con la statuizione di attualizzazione degli importi dovuti.
Con ordinanza n. 25666/2021 depositata il 22 settembre 2021, ha dichiarato inammissibile il primo profilo di doglianza e manifestamente infondati il secondo e il terzo profilo della censura. Ha accolto, invece, il quarto profilo della doglianza evidenziando quanto segue.
In relazione, dunque, al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. accordato dalla
Corte di Appello di Catanzaro, la Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il suo orientamento secondo cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in rutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza con superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, ha l 'onere di provare l'esistenza e l 'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore ha I
'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale”.
Ciò posto, ha poi ritenuto che i suddetti principi siano stati violati dalla Corte di Appello perché
“ha attualizzato il credito, senza alcun riferimento ai citati parametri, presuntivamente avuto riguardo alla svalutazione monetaria, neppur allegando gli indici di rilevazione utilizzati, per tutto il lunghissimo arco di tempo considerato (dagli anni '70 del secolo scorso al 20'19), senza rapportarsi né alla misura pro tempore vigente dell'interesse legale, per vero variata numerose volte e significativamente, né al criterio di commisurazione residuale del pregiudizio espresso dal saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi”.
4 Per le suddette ragioni, ha rimesso le parti davanti a questa Corte in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda.
e hanno riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
di Catanzaro con atto di citazione regolarmente notificato al in data Controparte_1
16/12/2021 rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 marzo 2022 si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, rassegnando le conclusioni riportate Controparte_1
in epigrafe.
Pervenuto solo il fascicolo del precedente procedimento n. 457/2017 R.G.A.C., incardinato dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro a seguito del rinvio disposto con la sentenza n.
25404/2016 depositata il 12/12/2016, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 27 marzo 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato tali note e con provvedimento pubblicato il 3/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
In data 24/06/2024, il ha depositato la memoria di replica. Controparte_1
Con successiva ordinanza del 25/07/2024, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo rilevando che:
- la verifica rimessa alla Corte in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione necessita dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio e tanto anche in ragione della data di decorrenza del credito e della impossibilità per la Corte di reperire in via autonoma i dati afferente alla remuneratività dei titoli di stato per procedere poi al confronto con il tasso degli interessi legali relativi a ciascun periodo;
- tuttavia, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio comporta una ulteriore protrazione dei tempi di definizione della presente vicenda giudiziaria con ulteriore aggravio di spese vive;
- pertanto, considerata la natura di giudizio chiuso della presente fase di rinvio e, quindi, la precisa delimitazione del thema decidendum e l'agevole previsione degli esiti possibili, appare opportuno prima di procedere alla nomina del consulente invitare le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa alla luce di tutti i dati ormai noti;
- la causa va quindi rimessa sul ruolo per tale adempimento e, in difetto, per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Per le suddette ragioni, la causa è stata rinviata al 23/10/2024.
In siffatta udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti hanno rappresentato che tra le stesse pendono trattative per un bonario
5 componimento. Di conseguenza, hanno chiesto un breve rinvio della causa per formalizzare l'eventuale transazione.
Con ordinanza del 25/10/2024, depositata in data 30/10/2024, la causa è stata rinviata all'11/12/2024.
Nella suddetta udienza, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta e, pertanto, con ordinanza del 13/12/2024, il Collegio ha provveduto ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. all'assegnazione di nuovo termine perentorio per il deposito telematico di note di trattazione fino al 12 febbraio 2025, con l'avvertimento che, in difetto di note, si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo.
All'udienza del 12/02/2025, con le note di trattazione scritta depositate in data 11/02/2025 il ha rappresentato di aver raggiunto un accordo sulla somma da versare in Controparte_1 favore delle controparti ma in attesa dell'emissione del mandato di pagamento ha chiesto un breve rinvio.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 11/02/2025, le attrici in riassunzione hanno fatto presente che nelle more il ha provveduto a emettere il mandato per il Controparte_1
pagamento della somma concordata in via transattiva. Di conseguenza, hanno chiesto l'estinzione del giudizio per carenza di interesse.
Con provvedimento del 14/02/2025, il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 26/03/2025, considerato che: 1) ai fini dell'estinzione del giudizio è necessario che la rinuncia agli atti e la sua accettazione siano formalizzate con atti sottoscritti dai procuratori speciali o dalle parti personalmente;
2) occorre consentire alle parti di formalizzare correttamente la rinuncia agli atti o di conseguire l'estinzione mediante il meccanismo della mancata partecipazione all'udienza.
All'udienza del 26/03/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato le note e, pertanto, il Collegio ha assegnato un nuovo termine, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. quarto comma, fino al 28/05/2025
Neanche in detto termine sono state depositate le note di trattazione scritta.
La decisione della controversia deve avvenire sulla base del combinato disposto dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. che prevede che, se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine assegnato, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e dell'art 307, quarto comma, c.p.c. che prevede che «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda proposta da IN EI e proseguita dai suoi eredi nei confonti di così provvede: Controparte_1
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio
Così deciso il 4 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
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