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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3073/2023 promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'AVV. BELTRAMI SANDRA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'AVV.CALCAGNO DANIELA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
MOTIVAZIONE pagina 1 di 9 1. e hanno avuto Parte_1 CP_1 CP_1 una relazione sentimentale, ora terminata, dalla quale in data 28.6.2019 è nato il figlio Persona_1
La ricorrente in data 15 maggio 2023 ha presentato il presente ricorso chiedendo una disciplina per la regolamentazione della prole nata fuori dal matrimonio e formulando in via d'urgenza una richiesta di ordine di protezione dei confronti del resistente, con prescrizione di cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti della stessa e del figlio e con divieto di avvicinamento alla casa familiare in ragione di comportamenti intimidatori posti in essere dallo stesso nei suoi confronti.
In particolare, la ricorrente ha allegato una serie di denunce, dalla stessa effettuate nei confronti del resistente, per i reati di stalking, maltrattamenti, danneggiamento autovettura;
la stessa ha anche riferito di aver formulato una richiesta di ammonimento nei confronti del resistente ed ha precisato che, nei confronti dello stesso, era stata emessa un divieto di avvicinamento in sede penale in data 13 febbraio 2023.
Nel merito la ricorrente ha chiesto disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con conseguente collocazione del piccolo presso la stessa, con previsione di visite protette per il tramite dei Servizi Sociali e determinazione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento ordinario del minore ammontante ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
Con particolare riguardo alla richiesta di affidamento super esclusivo la ricorrente ha allegato: che dal dicembre 2022 il resistente si era totalmente disinteressato del minore, lasciando in capo alla stessa ogni onere economico, che il resistente è un soggetto instabile emotivamente e pericoloso.
2. Con provvedimento del 17 maggio 2023, ricorrendone i presupposti, è stato emesso inaudita altera parte un ordine di protezione nei confronti di
[...] con ordine di cessare immediatamente la condotta CP_1 pregiudizievole tenuta nei confronti della ricorrente e del minore e divieto Per_1
pagina 2 di 9 per lo stesso di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal figlio, nonché alla casa familiare.
3. Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'insussistenza di rischi concreti per l'incolumità della ricorrente e del minore e, per l'effetto, revocare il decreto del Tribunale di Modena del
17.05.2023.
Nel merito il resistente ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, previsione di un calendario di visite padre-figlio e determinazione, a suo carico, di un assegno di mantenimento a favore del figlio minore da quantificarsi in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo in atto presso il
Tribunale di Modena.
4. In una prima relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 5.6.2023, è stato rappresentato che il nucleo familiare era noto ai Servizi Sociali poiché nel gennaio del 2023 era pervenuta al Servizio una segnalazione di sospetto reato ai danni del minore da parte della Dr.ssa del Servizio di neuropsichiatria Persona_2 infantile che ha in carico il minore (al quale era stata effettuata diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo con compromissione comportamentale e comunicativa). Dopo una descrizione della figura materna, paterna e del minore, nelle conclusioni, è stato evidenziato che: i genitori avevano mostrato una buona adesione alle richieste dell'equipe scrivente, che i compiti di cura sembrano essere maggiormente delegati alla madre, mentre il padre era parso meno presente per questioni lavorative. È stata quindi prospettata dagli operatori del servizio una ripresa dei rapporti padre-figlio in modo costante, compatibilmente con l'ordine di protezione in atto, nonché con i fratelli del minore (nati da una precedente relazione del padre), con necessità di approfondire la relazione padre- figlio.
5. L'ordine di protezione è stato confermato con provvedimento dell'otto giugno
2023 con previsione di incontri protetti padre-figlio delegati ai Servizi Sociali di
Modena e richiesta di relazione da parte di quest'ultimi.
pagina 3 di 9 6. All'udienza fissata per il merito dell'undici ottobre 2023 la ricorrente ha dichiarato: “il è in carcere in custodia cautelare perché non rispetta il CP_1 divieto di avvicinamento;
gli incontri sono andati abbastanza bene ma Persona_3
ha ripreso alcune stereotipie che ero riuscita ad eliminare. Prosegue Per_1 comunque anche privatamente la logopedia”. Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 9 novembre 2023 fissata in modalità telematica alla quale, tuttavia, il resistente non ha preso parte. E' stato quindi disposto un nuovo rinvio all'udienza del 20 dicembre 2023 con le modalità di cui al 127 ter c.p.c.
Vale la pena evidenziare che il resistente non ha rispettato il divieto di avvicinamento emesso in sede penale (per il reato di cui all'art. 572 c.p.), allo stesso è stata quindi applicata la misura degli arresti domiciliari, parimenti violata con conseguente disposizione della custodia cautelare in carcere e sospensione degli incontri padre-figlio.
In data 3 novembre 2023 sono stati depositati in atti, dal difensore di parte resistente, gli esiti dell'esame tossicologico effettuato nei confronti dello stesso aventi esito negativo. Nella medesima data il difensore di parte ricorrente ha depositato relazione clinica sul minore nella quale, per quanto qui di
Per_1 interesse, è stato rappresentato: “… in un periodo che non riesco a definire con precisione nel tempo perché non l'ho documentato nella cartella informatica del mio assistito durante una visita del primo anno di vita è emerso lotte di
Per_1 aveva avuto un violento attacco di ieri ha rivolto alla materia in casa la
Per_1 presenza del figlio la signora mi aveva raccontato che capitava dal compagno si ubriacasse…nell'aprile 2023 la madre di mi ha contattata per esprimere una
Per_1 forte angoscia perché da quando aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale con il compagno quest'ultimo aveva intensificato gli eccessi di ira si ubriacava sempre più frequentemente ed era arrivato più volte a minacciarla”.
7. Nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 10 novembre 2023 è stata rappresentata la presenza di una buona relazione padre-figlio (“Da quanto osservato durante l'incontro sembra essere presente una relazione affettiva tra minori e il padre il minore da una mostrato difficoltà nel rivedere il padre ha subito interagito con lui cercando nella vicinanza fisica appunto. La diade ha
pagina 4 di 9 trascorso gli incontri giocando aperto divertito ha cercato il contatto fisico Per_1 con il padre il quale ha risposto in maniera adeguata e richiesta di minore punto il padre ha portato in occasione degli incontri reali e ci può adeguati che minori apprezzato punto lo stesso si è mostrato affettuoso con mio figlio la baciato e abbracciato ricordando momenti trascorsi insieme punto ha mostrato interesse per la vita del figlio buona ponendo domande sulla scuola gli amici le attività svolte a casa appunto il minore ha cercato di ricongiungere la coppia genitoriale proponendo di svolgere attività insieme”).
8. Con provvedimento del 20.2.2024 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- Dispone l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, che eserciterà la Per_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i figli (affidamento cd. “super-esclusivo);
- DELEGA il Servizio Sociale territorialmente competente, con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulla minore e sulla relazione genitori-figli, riferendo ogni elemento utile in merito a: affidamento della prole;
determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori;
provvedimenti eventualmente da adottare per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole al figlio. Ai Servizi va altresì demandato di proseguire nell'organizzazione degli incontri tra padre e figlio, in forma protetta, compatibilmente con le misure cautelari inflitte al padre, con facoltà dei Servizi stessi di interromperli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per il minore.
- Invita ad intraprendere un percorso di Controparte_1 verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza presso il servizio pubblico
Dipendenze Patologiche dell' con cui i Servizi sono autorizzati a rapportarsi Pt_2 direttamente al fine di acquisirne gli esiti. Assegna, per la Relazione termine sino alla data del 30.08.2024.
- Dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...]
pagina 5 di 9 mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. Nella relazione depositata dai Servizi Sociali in data 29 settembre 2024 è stato evidenziato che: “Il padre negli incontri protetti è parso in grado di relazionarsi adeguatamente al bimbo ed anche..di rispondere ai suoi bisogni primari”. È stata quindi rappresentata l'opportunità di proseguire con gli incontri in forma protetta per accompagnare il piccolo nella ripresa della relazione con il padre dopo tanti mesi di interruzione, tenuto anche conto delle fragilità del minore. Tra i fattori di rischio per il minore è stato evidenziato il conflitto e la violenza all'interno della coppia, nonché l'interruzione die rapporti con il padre e i rapporti limitati.
Nella relazione di aggiornamento, depositata dai Servizi Sociali in data 14 aprile
2025, è stato riferito che, a seguito della scarcerazione del avvenuta CP_1 nel febbraio 2025, era stata organizzata una ripresa degli incontri padre figlio, accolta con entusiasmo dal minore (“ è apparso entusiasta e si è mostrato Per_1 desideroso di rivedere il padre”).
Nelle conclusioni della relazione è stata evidenziata la sussistenza di una relazione affettiva tra il minore e il padre (“il minore non ha mostrato difficoltà nel rivedere il padre e ha subito interagito con lui ricercandone la vicinanza fisica.. è Per_1 apparso divertito e ha cercato il contatto fisico con il padre, il quale ha risposto in maniera adeguata alle richieste del minore. Lo stesso si è mostrato affettuoso con il figlio l'ha baciato e l'ha abbracciato. Ha mostrato interesse per la vita del figlio ponendo domande sulla scuola e le attività svolte. Permane la richiesta del padre di non avere nessun tipo di contatto con la madre di ”. Per_1
9. Il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
10. Affidamento del minore.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistano i presupposti per disporre l'affidamento condiviso, dovendo confermarsi l'affido super esclusivo del minora alla madre, apparendo tale regime allo stato maggiormente rispondente agli interessi dello stesso.
pagina 6 di 9 Rileva il Collegio che la manifestata volontà del resistente non avere contatti con la ricorrente costituisce un sicuro ostacolo al regime di affido condiviso del figlio minore, presupponendo questo una totale condivisione delle scelte educative dei figli e una fattiva collaborazione dei coniugi per indirizzare, programmare e seguire con sollecitudine la vita dei figli. Inoltre, la lunga assenza del padre dalla vita del figlio, a seguito delle misure penali alle quali è stato sottoposto, impone un percorso graduale di riavvicinamento tra padre e figlio.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento in via monogenitoriale del minore alla madre, con concentrazione di tutte le competenze genitoriali in capo alla stessa in modo da escludere la necessità di concordare con l'altro genitore anche le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative ai minori (cd. affido super esclusivo). Nel caso di specie, l'affido
(super)esclusivo alla madre è tanto più opportuno quanto necessario per evitare che, per le questioni di maggiore interesse per la vita del minore, la rappresentanza degli interessi del minore possa essere in concreto pregiudicata dall'assenza di comunicazioni tra i genitori.
11. Regime frequentazione padre-figli.
Il Servizio Sociale competente del Comune di Modena avrà il compito di continuare nell'opera di monitoraggio del nucleo familiare, predisponendo incontri vigilati e protetti padre-figli, con facoltà di ampliarli gradualmente, sino a trasformarli in forma libera e di interromperli se disturbanti e con onere di relazione al Giudice tutelare presso il Tribunale di Modena, secondo le indicazioni contenute in parte dispositiva.
12. Mantenimento del figlio minore.
Deve ricordarsi che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147,
148 c.c.
Con riguardo agli aspetti strettamente economici la ricorrente ha allegato di essere assunta presso la Bosch RE Oil Control Spa con sede in Nonantola
(Mo) con la qualifica di impiegata e di percepire una retribuzione netta mensile pagina 7 di 9 pari ad € 1.600,00 circa, con rata per il mutuo ammontante ad euro 355,80 mensili.
Il resistente, di contro, ha allegato in comparsa di essere occupato con mansioni di operaio presso la IA IMPIANTI SRL a Campogalliano (MO) e di percepire una retribuzione mensile di euro 1.300,00 cui andavano detratti euro 400,00,
(per il mantenimento di due figli nati da una precedente relazione) ed euro
300,00 mensili (per la rata mensile per l'acquisto di un garage).
Il Collegio quindi, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, delle esigenze del minore, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, reputa equo determinare, a carico del resistente, un assegno di mantenimento, ammontante ad euro 200,00 mensili, con determinazione delle spese straordinarie al 50% a carico dei genitori, secondo quanto indicato nel protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
13. Spese di lite.
Le spese del procedimento seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (sole fasi di studio della controversia e introduzione del procedimento non essendo stata svolta attività istruttoria, e senza fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m., trattandosi di procedimento avente natura contenziosa, per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha Parte_1 Controparte_1 disposto nel seguente modo:
1) Affida il figlio minore in via “super esclusiva” alla madre, con la quale Per_1 il minore avrà collocamento e residenza abituale. Anche le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione,
pagina 8 di 9 alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere decise dalla madre in via esclusiva;
2) Manda al Servizio Sociale del Comune di Modena per l'organizzazione di incontri protetti tra padre e figli, secondo quanto indicato in motivazione al punto 11;
3) Dispone che il Servizio Sociale competente inoltri, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione di aggiornamento al Giudice tutelare presso il Tribunale di Modena riferendo sull'andamento della relazione padre-figli, sull' eventuale ampliamento delle visite paterne, con le relative ragioni, su ogni circostanza relativa a rischi di eventuale pregiudizio per il minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio, mediante la corresponsione a favore di
[...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di Parte_1 euro 200 mensili rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il
Tribunale di Modena, da intendersi qui integralmente trascritte,
5) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi anche al Servizio Sociale del Comune di Modena.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 maggio 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3073/2023 promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'AVV. BELTRAMI SANDRA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'AVV.CALCAGNO DANIELA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
MOTIVAZIONE pagina 1 di 9 1. e hanno avuto Parte_1 CP_1 CP_1 una relazione sentimentale, ora terminata, dalla quale in data 28.6.2019 è nato il figlio Persona_1
La ricorrente in data 15 maggio 2023 ha presentato il presente ricorso chiedendo una disciplina per la regolamentazione della prole nata fuori dal matrimonio e formulando in via d'urgenza una richiesta di ordine di protezione dei confronti del resistente, con prescrizione di cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti della stessa e del figlio e con divieto di avvicinamento alla casa familiare in ragione di comportamenti intimidatori posti in essere dallo stesso nei suoi confronti.
In particolare, la ricorrente ha allegato una serie di denunce, dalla stessa effettuate nei confronti del resistente, per i reati di stalking, maltrattamenti, danneggiamento autovettura;
la stessa ha anche riferito di aver formulato una richiesta di ammonimento nei confronti del resistente ed ha precisato che, nei confronti dello stesso, era stata emessa un divieto di avvicinamento in sede penale in data 13 febbraio 2023.
Nel merito la ricorrente ha chiesto disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con conseguente collocazione del piccolo presso la stessa, con previsione di visite protette per il tramite dei Servizi Sociali e determinazione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento ordinario del minore ammontante ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
Con particolare riguardo alla richiesta di affidamento super esclusivo la ricorrente ha allegato: che dal dicembre 2022 il resistente si era totalmente disinteressato del minore, lasciando in capo alla stessa ogni onere economico, che il resistente è un soggetto instabile emotivamente e pericoloso.
2. Con provvedimento del 17 maggio 2023, ricorrendone i presupposti, è stato emesso inaudita altera parte un ordine di protezione nei confronti di
[...] con ordine di cessare immediatamente la condotta CP_1 pregiudizievole tenuta nei confronti della ricorrente e del minore e divieto Per_1
pagina 2 di 9 per lo stesso di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal figlio, nonché alla casa familiare.
3. Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'insussistenza di rischi concreti per l'incolumità della ricorrente e del minore e, per l'effetto, revocare il decreto del Tribunale di Modena del
17.05.2023.
Nel merito il resistente ha chiesto: l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, previsione di un calendario di visite padre-figlio e determinazione, a suo carico, di un assegno di mantenimento a favore del figlio minore da quantificarsi in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo in atto presso il
Tribunale di Modena.
4. In una prima relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 5.6.2023, è stato rappresentato che il nucleo familiare era noto ai Servizi Sociali poiché nel gennaio del 2023 era pervenuta al Servizio una segnalazione di sospetto reato ai danni del minore da parte della Dr.ssa del Servizio di neuropsichiatria Persona_2 infantile che ha in carico il minore (al quale era stata effettuata diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo con compromissione comportamentale e comunicativa). Dopo una descrizione della figura materna, paterna e del minore, nelle conclusioni, è stato evidenziato che: i genitori avevano mostrato una buona adesione alle richieste dell'equipe scrivente, che i compiti di cura sembrano essere maggiormente delegati alla madre, mentre il padre era parso meno presente per questioni lavorative. È stata quindi prospettata dagli operatori del servizio una ripresa dei rapporti padre-figlio in modo costante, compatibilmente con l'ordine di protezione in atto, nonché con i fratelli del minore (nati da una precedente relazione del padre), con necessità di approfondire la relazione padre- figlio.
5. L'ordine di protezione è stato confermato con provvedimento dell'otto giugno
2023 con previsione di incontri protetti padre-figlio delegati ai Servizi Sociali di
Modena e richiesta di relazione da parte di quest'ultimi.
pagina 3 di 9 6. All'udienza fissata per il merito dell'undici ottobre 2023 la ricorrente ha dichiarato: “il è in carcere in custodia cautelare perché non rispetta il CP_1 divieto di avvicinamento;
gli incontri sono andati abbastanza bene ma Persona_3
ha ripreso alcune stereotipie che ero riuscita ad eliminare. Prosegue Per_1 comunque anche privatamente la logopedia”. Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 9 novembre 2023 fissata in modalità telematica alla quale, tuttavia, il resistente non ha preso parte. E' stato quindi disposto un nuovo rinvio all'udienza del 20 dicembre 2023 con le modalità di cui al 127 ter c.p.c.
Vale la pena evidenziare che il resistente non ha rispettato il divieto di avvicinamento emesso in sede penale (per il reato di cui all'art. 572 c.p.), allo stesso è stata quindi applicata la misura degli arresti domiciliari, parimenti violata con conseguente disposizione della custodia cautelare in carcere e sospensione degli incontri padre-figlio.
In data 3 novembre 2023 sono stati depositati in atti, dal difensore di parte resistente, gli esiti dell'esame tossicologico effettuato nei confronti dello stesso aventi esito negativo. Nella medesima data il difensore di parte ricorrente ha depositato relazione clinica sul minore nella quale, per quanto qui di
Per_1 interesse, è stato rappresentato: “… in un periodo che non riesco a definire con precisione nel tempo perché non l'ho documentato nella cartella informatica del mio assistito durante una visita del primo anno di vita è emerso lotte di
Per_1 aveva avuto un violento attacco di ieri ha rivolto alla materia in casa la
Per_1 presenza del figlio la signora mi aveva raccontato che capitava dal compagno si ubriacasse…nell'aprile 2023 la madre di mi ha contattata per esprimere una
Per_1 forte angoscia perché da quando aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale con il compagno quest'ultimo aveva intensificato gli eccessi di ira si ubriacava sempre più frequentemente ed era arrivato più volte a minacciarla”.
7. Nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 10 novembre 2023 è stata rappresentata la presenza di una buona relazione padre-figlio (“Da quanto osservato durante l'incontro sembra essere presente una relazione affettiva tra minori e il padre il minore da una mostrato difficoltà nel rivedere il padre ha subito interagito con lui cercando nella vicinanza fisica appunto. La diade ha
pagina 4 di 9 trascorso gli incontri giocando aperto divertito ha cercato il contatto fisico Per_1 con il padre il quale ha risposto in maniera adeguata e richiesta di minore punto il padre ha portato in occasione degli incontri reali e ci può adeguati che minori apprezzato punto lo stesso si è mostrato affettuoso con mio figlio la baciato e abbracciato ricordando momenti trascorsi insieme punto ha mostrato interesse per la vita del figlio buona ponendo domande sulla scuola gli amici le attività svolte a casa appunto il minore ha cercato di ricongiungere la coppia genitoriale proponendo di svolgere attività insieme”).
8. Con provvedimento del 20.2.2024 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- Dispone l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, che eserciterà la Per_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i figli (affidamento cd. “super-esclusivo);
- DELEGA il Servizio Sociale territorialmente competente, con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulla minore e sulla relazione genitori-figli, riferendo ogni elemento utile in merito a: affidamento della prole;
determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori;
provvedimenti eventualmente da adottare per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole al figlio. Ai Servizi va altresì demandato di proseguire nell'organizzazione degli incontri tra padre e figlio, in forma protetta, compatibilmente con le misure cautelari inflitte al padre, con facoltà dei Servizi stessi di interromperli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per il minore.
- Invita ad intraprendere un percorso di Controparte_1 verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza presso il servizio pubblico
Dipendenze Patologiche dell' con cui i Servizi sono autorizzati a rapportarsi Pt_2 direttamente al fine di acquisirne gli esiti. Assegna, per la Relazione termine sino alla data del 30.08.2024.
- Dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...]
pagina 5 di 9 mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. Nella relazione depositata dai Servizi Sociali in data 29 settembre 2024 è stato evidenziato che: “Il padre negli incontri protetti è parso in grado di relazionarsi adeguatamente al bimbo ed anche..di rispondere ai suoi bisogni primari”. È stata quindi rappresentata l'opportunità di proseguire con gli incontri in forma protetta per accompagnare il piccolo nella ripresa della relazione con il padre dopo tanti mesi di interruzione, tenuto anche conto delle fragilità del minore. Tra i fattori di rischio per il minore è stato evidenziato il conflitto e la violenza all'interno della coppia, nonché l'interruzione die rapporti con il padre e i rapporti limitati.
Nella relazione di aggiornamento, depositata dai Servizi Sociali in data 14 aprile
2025, è stato riferito che, a seguito della scarcerazione del avvenuta CP_1 nel febbraio 2025, era stata organizzata una ripresa degli incontri padre figlio, accolta con entusiasmo dal minore (“ è apparso entusiasta e si è mostrato Per_1 desideroso di rivedere il padre”).
Nelle conclusioni della relazione è stata evidenziata la sussistenza di una relazione affettiva tra il minore e il padre (“il minore non ha mostrato difficoltà nel rivedere il padre e ha subito interagito con lui ricercandone la vicinanza fisica.. è Per_1 apparso divertito e ha cercato il contatto fisico con il padre, il quale ha risposto in maniera adeguata alle richieste del minore. Lo stesso si è mostrato affettuoso con il figlio l'ha baciato e l'ha abbracciato. Ha mostrato interesse per la vita del figlio ponendo domande sulla scuola e le attività svolte. Permane la richiesta del padre di non avere nessun tipo di contatto con la madre di ”. Per_1
9. Il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
10. Affidamento del minore.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistano i presupposti per disporre l'affidamento condiviso, dovendo confermarsi l'affido super esclusivo del minora alla madre, apparendo tale regime allo stato maggiormente rispondente agli interessi dello stesso.
pagina 6 di 9 Rileva il Collegio che la manifestata volontà del resistente non avere contatti con la ricorrente costituisce un sicuro ostacolo al regime di affido condiviso del figlio minore, presupponendo questo una totale condivisione delle scelte educative dei figli e una fattiva collaborazione dei coniugi per indirizzare, programmare e seguire con sollecitudine la vita dei figli. Inoltre, la lunga assenza del padre dalla vita del figlio, a seguito delle misure penali alle quali è stato sottoposto, impone un percorso graduale di riavvicinamento tra padre e figlio.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento in via monogenitoriale del minore alla madre, con concentrazione di tutte le competenze genitoriali in capo alla stessa in modo da escludere la necessità di concordare con l'altro genitore anche le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative ai minori (cd. affido super esclusivo). Nel caso di specie, l'affido
(super)esclusivo alla madre è tanto più opportuno quanto necessario per evitare che, per le questioni di maggiore interesse per la vita del minore, la rappresentanza degli interessi del minore possa essere in concreto pregiudicata dall'assenza di comunicazioni tra i genitori.
11. Regime frequentazione padre-figli.
Il Servizio Sociale competente del Comune di Modena avrà il compito di continuare nell'opera di monitoraggio del nucleo familiare, predisponendo incontri vigilati e protetti padre-figli, con facoltà di ampliarli gradualmente, sino a trasformarli in forma libera e di interromperli se disturbanti e con onere di relazione al Giudice tutelare presso il Tribunale di Modena, secondo le indicazioni contenute in parte dispositiva.
12. Mantenimento del figlio minore.
Deve ricordarsi che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147,
148 c.c.
Con riguardo agli aspetti strettamente economici la ricorrente ha allegato di essere assunta presso la Bosch RE Oil Control Spa con sede in Nonantola
(Mo) con la qualifica di impiegata e di percepire una retribuzione netta mensile pagina 7 di 9 pari ad € 1.600,00 circa, con rata per il mutuo ammontante ad euro 355,80 mensili.
Il resistente, di contro, ha allegato in comparsa di essere occupato con mansioni di operaio presso la IA IMPIANTI SRL a Campogalliano (MO) e di percepire una retribuzione mensile di euro 1.300,00 cui andavano detratti euro 400,00,
(per il mantenimento di due figli nati da una precedente relazione) ed euro
300,00 mensili (per la rata mensile per l'acquisto di un garage).
Il Collegio quindi, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, delle esigenze del minore, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, reputa equo determinare, a carico del resistente, un assegno di mantenimento, ammontante ad euro 200,00 mensili, con determinazione delle spese straordinarie al 50% a carico dei genitori, secondo quanto indicato nel protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
13. Spese di lite.
Le spese del procedimento seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (sole fasi di studio della controversia e introduzione del procedimento non essendo stata svolta attività istruttoria, e senza fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m., trattandosi di procedimento avente natura contenziosa, per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha Parte_1 Controparte_1 disposto nel seguente modo:
1) Affida il figlio minore in via “super esclusiva” alla madre, con la quale Per_1 il minore avrà collocamento e residenza abituale. Anche le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione,
pagina 8 di 9 alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere decise dalla madre in via esclusiva;
2) Manda al Servizio Sociale del Comune di Modena per l'organizzazione di incontri protetti tra padre e figli, secondo quanto indicato in motivazione al punto 11;
3) Dispone che il Servizio Sociale competente inoltri, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione di aggiornamento al Giudice tutelare presso il Tribunale di Modena riferendo sull'andamento della relazione padre-figli, sull' eventuale ampliamento delle visite paterne, con le relative ragioni, su ogni circostanza relativa a rischi di eventuale pregiudizio per il minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio, mediante la corresponsione a favore di
[...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di Parte_1 euro 200 mensili rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il
Tribunale di Modena, da intendersi qui integralmente trascritte,
5) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi anche al Servizio Sociale del Comune di Modena.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 maggio 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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