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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5365 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili in unico grado di merito riunite, iscritte ai nn. 2572 e 3584 del ruolo per gli affari civili contenziosi dell'anno 2024, trattenute in decisione all'udienza del 04.07.2025 e vertenti
T R A
Causa n. 2572/2024 RG:
, Parte_1
con sede legale in Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein, in persona del director Sig. e nato in [...] il Parte_2 Parte_2
05.10.1982, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro Uva e Cecilia
Uva
RICORRENTI
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Gianfranco Randisi e Antonia Giallongo
RESISTENTE
Causa n. 3584/2024 RG:
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 1 ( – , Parte_1 Parte_1 CodiceFiscale_1
con sede legale in Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein, in persona del director Sig. e nato in [...] il Parte_2 Parte_2
05.10.1982, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro Uva e Cecilia
Uva
RICORRENTI
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Gianfranco Randisi e Antonia Giallongo
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso ex art. 195 comma 4 D.L.vo 58/1998 e succ. mod.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti)
Causa n. 2572/2024 RG:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso ex art. 195, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) e in totale riforma del provvedimento sanzionatorio impugnato:
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità della delibera n. 22992 del 31/01/2024, illegittimamente notificata solo alla in data 5 marzo 2024, con cui la Parte_1
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB ha irrogato nei confronti della la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250.000,00 e nei Parte_1
confronti del sig. pari ad euro 50.000,00, per mancata notifica del Parte_2
provvedimento sanzionatorio al Director della , Sig. in Parte_1 Parte_2
proprio, e per illegittimità della notifica del provvedimento sanzionatorio alla società
, con conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria ex art. 14 della Parte_1
Legge n. 689/198;
Nel merito, in subordine,
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 2 per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle su spiegata eccezione preliminare di nullità,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 22992 del 31/01/2024, per i motivi esposti nel presente atto di opposizione,
- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 22992 del 31/01/2024 e, per
l'effetto, rideterminare le sanzioni amministrative pecuniarie nella minor misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Causa n. 3584/2024 R.G.)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso ex art. 195, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) e in totale riforma del provvedimento sanzionatorio impugnato:
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità della delibera n. 22992 del 31/01/2024, illegittimamente notificata solo alla in data 8 maggio 2024, con cui la Parte_1
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB ha irrogato nei confronti della la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250.000,00 e nei Parte_1
confronti del sig. pari ad euro 50.000,00, per mancata notifica del Parte_2
provvedimento sanzionatorio al Director della , Sig. in Parte_1 Parte_2
proprio, e per illegittimità della notifica del provvedimento sanzionatorio alla società
, con conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria ex art. 14 della Parte_1
Legge n. 689/198;
Nel merito, in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della su spiegata eccezione preliminare di nullità,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 22992 del 31/01/2024, per i motivi esposti nel presente atto di opposizione,
- In via ulteriormente subordinata,
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 3 accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 22992 del 31/01/2024 e, per
l'effetto, rideterminare le sanzioni amministrative pecuniarie nella minor misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Per la resistente)
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello adita, dichiarare con riguardo:
- al ricorso sub R.G. 2572/2024, in via preliminare, la sua inammissibilità, stante
l'intervenuta decadenza dalla facoltà di opposizione, dovuta all'inosservanza del termine di notifica della stessa all'Autorità, in violazione, peraltro, della procedura di cui all'art.
195, comma 4, TUF, secondo cui detta notifica avrebbe dovuto precedere e non seguire il suo deposito presso la Cancelleria di codesta ecc.ma Corte;
- al ricorso sub R.G. 3584/2024, oggi riunito al succitato R.G. 2572/2024, in via preliminare, la sua inammissibilità, non costituendo la seconda notifica della Delibera gravata, compiuta in data 8.05.2024, atto idoneo a rimettere in termini la controparte incorsa nella decadenza dalla facoltà di opposizione;
- nel merito, rigettare i ricorsi suddetti perché infondati in fatto e in diritto, confermando nell'an e nel quantum la sanzione applicata dalla con la Delibera CP_1
22992 del 31.01.2024.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie. Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La , con sede nel Principato del Liechtenstein Parte_3
(Herrengasse 30, 9490 Vaduz), e il suo legale rappresentante Parte_2
con ricorso depositato il 17.05.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il 30.05.2024 (iscritto al n. 2572/2024 RG) hanno proposto opposizione ex art. 195 comma 4 D.L.vo 58/1998 (TUF) avverso la Delibera
n. 22992 del 31.01.2024 (d'ora in poi, la Delibera o il provvedimento CP_1
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 4 sanzionatorio), che aveva irrogato alla la sanzione amministrativa Parte_1
pecuniaria di Euro 250.000,00 e al Sig. la sanzione Parte_2
amministrativa pecuniaria di Euro 50.000,00 per la violazione del combinato disposto dell'art. 3 del Regolamento Prospetto e dell'art. 94 D.Lgs. n. 58/1998
(TUF), per avere nel periodo compreso tra il 26.02.2021 e il 20.07.2022 condotto un'attività consistente nell'offerta al pubblico tramite internet e social media di strumenti finanziari, rappresentati da token (“Enercom Tokens”), rivolta a soggetti residenti in Italia e promossa tramite il sito internet, per la quale era stato pubblicato un prospetto informativo, approvato dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein, la Financial Market Authority (FMA), valido però sino al 20.11.2020 e mai notificato a e comunque non più CP_1
valido all'epoca in cui si sono verificati i fatti accertati.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
1) omessa notificazione della Delibera al Sig. in quanto Parte_2
eseguita in un Paese diverso (Liechtenstein) da quello di residenza del destinatario (Lettonia), e nullità della notificazione della Delibera nei confronti della , in quanto mancante della traduzione Parte_1
certificata dell'atto da notificare;
2) violazione dei termini di applicazione della sanzione amministrativa e di conclusione del procedimento sanzionatorio, per avere CP_1
presuntivamente notificato il provvedimento sanzionatorio il 05.03.2024, oltre i termini stabiliti dall'art. 195 comma 1 TUF e dall'art. 4 comma 2 del
Regolamento sul procedimento sanzionatorio, essendo la lettera di contestazione degli addebiti stata notificata il 25.05.2023;
3) insussistenza della violazione contestata, non essendovi obbligo di prospetto, dal momento che il token di non è riconducibile alla Pt_1
categoria delle securities, non essendo liberamente trasferibile ed essendo l'offerta rivolta a qualified investors;
4) difetto di proporzionalità delle sanzioni irrogate, non essendovi per ammissione della stessa evidenze del fatto che il Sig. CP_1 Pt_2
avesse conseguito vantaggi economici dall'operazione e non corrispondendo il controvalore dei tokens al vantaggio economico realizzato r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 5 dalla società, che al 31.12.2019 presentava a bilancio un attivo di soli Euro
21.925,56.
2. Con successivo identico ricorso notificato a il 12.06.2024 (iscritto CP_1
al n. 3584/2024 RG), la Società e il suo legale rappresentante p.t. Parte_1
Sig. hanno proposto opposizione ex art. 195 comma 4 TUF al Parte_2
medesimo provvedimento sanzionatorio, avendo per scrupolo, in CP_1
ragione dell'esito della prima notificazione eseguita nei confronti dello
(l'atto non era stato ritirato dal destinatario), richiesto all'Ambasciata Pt_2
d'Italia a Berna di effettuare una nuova notificazione della Delibera n. 22992 del
31.01.2024 nei confronti del legale rappresentante di . Pt_1
3. si è costituita in data 22.11.2024 in entrambi i procedimenti, ha CP_1
eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto notificati oltre il termine decadenziale di cui all'art. 195 comma 4 TUF, e ne ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito per la loro infondatezza.
All'udienza del 06.12.2024, i due procedimenti sono stati riuniti, mentre, dopo l'assegnazione alle parti di termini per il deposito di note e di repliche, all'udienza del 04.07.2025 le cause riunite sono state trattenute in decisione.
4. Assume rilievo pregiudiziale la delibazione dell'eccezione di inammissibilità delle opposizioni, la cui fondatezza è legata all'accertamento della validità delle notificazioni della Delibera, perfezionatesi il 05.03.2024 nei confronti della società e il 04.03.2024 nei confronti del Sig. Parte_2
Occorre premettere che il Principato del Liechtenstein non ha aderito alla
Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, siglata a Strasburgo il 24.11.1977 e ratificata dall'Italia con la legge n. 149/1983 (c.d. Convenzione di Strasburgo), sicché è fuor di luogo contestare la violazione di detta Convenzione (come invece ha ritenuto di fare parte opponente), e non rientra nemmeno tra i Paesi non aderenti alla
Convenzione di Strasburgo che ammettono l'invio diretto dell'atto tramite posta raccomandata con avviso di ricezione.
Ne consegue che la notificazione del provvedimento sanzionatorio va eseguita per il tramite della Rappresentanza diplomatica e/o consolare italiana territorialmente competente, nel caso di specie l'Ambasciata d'Italia in Svizzera, con sede a Berna. L'autorità italiana richiedente la notifica deve così inviare r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 6 l'atto direttamente alla sede (diplomatica e/o consolare) competente in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso. Dal canto suo, l'Ambasciata o il Consolato aditi provvedono,
“direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni (…)” (art. 37 comma 1 lett. a) D.L.vo 71/2011). Appare evidente che nel caso di specie, non essendo il Liechtenstein Stato membro dell'Unione Europea né avendo siglato con l'Italia convenzioni in materia di notificazione di atti, assume rilievo unicamente il parametro della conformità dell'attività notificatoria alle leggi dello Stato in cui detta attività deve essere svolta.
5. Nel caso di specie, come già aveva fatto per le lettere di CP_1
contestazione degli addebiti, regolarmente notificate tanto ad quanto Pt_1
al Sig. ha inviato il 19.02.2024 all'Ambasciata d'Italia a Berna due Pt_2
distinte richieste di procedere alla notificazione del provvedimento sanzionatorio e dell'atto di accertamento, corredate dalla traduzione di tali atti in lingua tedesca, alla società e al suo legale rappresentante presso l'indirizzo di
HERRENGASSE 30, 9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN), corrispondente alla sede legale di (cfr. all. 1 doc. 30, dep. dall'Autorità opposta). Parte_1
Obietta parte opponente che la normativa processuale del Principato del
Liechtenstein richieda per gli atti provenienti da altri Paesi non la semplice traduzione ma la traduzione legalizzata (rectius, certificata) in lingua tedesca.
Senonché, l'art. 14 della legge 22.10.2008 di quel Paese, il cui testo è stato riprodotto per esteso dagli stessi opponenti, è così formulato:
“Consegna nazionale di documenti esteri
1) Le consegne di documenti da parte di autorità straniere all'interno del Paese devono essere effettuate in conformità con gli accordi internazionali esistenti o con le pratiche internazionali, o in mancanza di queste, in conformità con la presente legge.
Tuttavia, una richiesta di conformità di una procedura specifica che si discosta da questa può essere soddisfatta se tale consegna è compatibile con i valori fondamentali dell'ordinamento giuridico del Liechtenstein.
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 7 2) La consegna di un documento straniero, in lingua straniera, non accompagnato da una traduzione certificata in lingua tedesca è consentita solo se il destinatario è disposto ad accettarla. Ciò è presunto se egli non dichiara entro 14 giorni all'autorità che ha notificato l'atto di non essere disposto ad accettarlo. Questo periodo inizia al momento della consegna e non può essere prolungato. Il destinatario deve essere informato di questo diritto.
3) Se la dichiarazione di cui al comma 2 è tardiva o inammissibile, deve essere respinta. In caso contrario l'autorità dovrà attestare che la consegna del documento in lingua straniera è da considerarsi come non avvenuta per mancata accettazione da parte del destinatario”.
6. Ora, la notificazione del provvedimento sanzionatorio, corredato della sua traduzione in lingua tedesca, nei confronti di si è ritualmente Parte_1
perfezionata, giacché, come attestato dalla Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia a
Berna con nota dell'11.03.2024 cui è allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata debitamente sottoscritto (cfr. all. 2 doc. 30), l'atto, trasmesso per la notifica dalla nostra autorità diplomatica all'Ambasciata del Principato del
Liechtenstein a Berna, è stato recapitato presso la sede legale della società ed ivi ricevuto in data 05.03.2024. Nessun rifiuto di ricevere l'atto perché non corredato da traduzione certificata in lingua tedesca è stato formulato dalla ricevente né al momento della consegna né nei quattordici giorni successivi, sicché deve presumersi, ai sensi del soprarichiamato art. 14 comma 2 legge
22.10.2008, che il destinatario sia stato disposto ad accettarlo.
Ne consegue che il primo ricorso in opposizione, peraltro irritualmente notificato il 30.05.2024 a dopo il suo deposito (v. art. 195 comma 4 CP_1
secondo periodo TUF: “Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica”), è inevitabilmente tardivo e dunque inammissibile, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della Delibera (venuto a scadere il 04.05.2024).
Al riguardo, ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione, occorre avere riguardo non alla data di deposito del ricorso (comunque sempre r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 8 successiva nel caso in esame alla decorrenza del termine) ma alla data della notifica dello stesso (unitamente al decreto che ha fissato l'udienza), non potendo l'opponente nemmeno invocare il ritardo dell'ufficio nel fissare l'udienza, essendo a lui imputabile l'errore nella vocatio in jus del contraddittore
(v. Cass. n. 21406/2014, Cass. n. 12413/2017, Cass. n. 1023/2018, che riguardo proprio ai giudizi di opposizione avverso deliberazioni della ha statuito CP_1
l'irrilevanza dell'assegnazione con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di un termine per la notifica con scadenza ulteriore rispetto a quella fissata dalla legge a pena di decadenza nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il ricorso sia stato prima depositato e solo successivamente notificato).
7. Naturalmente, la sanzione processuale prevista dall'art. 195 comma 4 TUF colpisce ancor di più il secondo ricorso in opposizione di , Parte_1
notificato a il 12.06.2024. L'Autorità aveva infatti richiesto il CP_1
19.04.2024 all'Ambasciata d'Italia a Berna di rinotificare il provvedimento sanzionatorio al solo legale rappresentante di , il Sig. Pt_1 Pt_2
(cfr. all. 2 doc. 30), e non alla società e lo aveva fatto “per suo massimo
[...]
scrupolo” (pag. 19 memoria difensiva dep. 25.11.2024), in ragione dell'esito della prima notificazione (di cui tra breve si dirà), come riportato dalla
Rappresentanza diplomatica compulsata, che nell'intestazione della nota del
04.04.2024, nella quale dava conto di come il plico fosse stato depositato presso l'ufficio competente del servizio di consegna ma non fosse stato ritirato dal destinatario, aveva utilizzato (impropriamente, v. infra) la locuzione “mancata notifica” (cfr. all. 4 doc. 30). A nulla rileva dunque che poi il plico, sempre con la collaborazione dell'Ambasciata del Liechtenstein a Berna, fosse stato recapitato ad presso la sua sede legale in data 08.05.2024, giacché la Parte_1
rinnovazione del procedimento sanzionatorio riguardava il solo e la Pt_2
notificazione della Delibera nei confronti della società si era già ritualmente perfezionata il 05.03.2024.
8. Venendo ora per l'appunto a valutare la notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita nei confronti del Sig. direttore e Parte_2
legale rappresentante p.t. di , la Corte innanzitutto respinge Parte_1
l'eccezione di inesistenza sollevata da parte opponente sul (solo) presupposto che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso la residenza anagrafica r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 9 dello (ubicata in Lettonia). Invero, gli opponenti non si sono Pt_2
nemmeno premurati di indicare quale norma (dello Stato di destinazione) preveda la più grave sanzione processuale nell'ipotesi in cui l'attività notificatoria non fosse stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica ma, come accaduto nel caso di specie, presso il luogo di dimora o di domicilio del destinatario. Tale era infatti il luogo nel quale era ubicata la sede legale della società commerciale di cui lo era non solo direttore e legale Pt_2
rappresentante ma anche il principale azionista.
Ed invero, che una stabile relazione tra il soggetto di nazionalità lituana e la capitale del Principato del Liechtenstein vi fosse è chiaramente evincibile: (i) dall'esito positivo delle notifiche della lettera di contestazione degli addebiti e della nota di risposta inviata da in esito alla richiesta di audizione CP_1
(cfr. doc. 25 e 27), inviate entrambe alla sede legale di Vaduz della , Parte_1
che hanno regolarmente raggiunto lo il quale oltre a non manifestare Pt_2
la volontà di essere raggiunto presso un luogo diverso, in particolare la sua residenza anagrafica, ubicata in altro Paese, ha effettivamente partecipato al procedimento sanzionatorio non solo attraverso la trasmissione di deduzioni e controdeduzioni ma anche con la sua diretta audizione;
(ii) dall'esito della rinnovazione della notificazione del provvedimento sanzionatorio, che si è perfezionata per l'appunto l'08.05.2024 per il tramite della consegna dell'atto al direttore di presso la sede legale di quest'ultima (cfr. all. 5 doc. Parte_1
30).
Come si evince dalla già menzionata nota dell'Ambasciata d'Italia nella
Capitale svizzera del 04.04.2024 e dai relativi allegati (all. 4 doc. 30), il provvedimento sanzionatorio e l'atto di accertamento, con la traduzione in lingua tedesca sono stati inviati per il tramite della Rappresentanza diplomatica del Liechtenstein del Paese elvetico presso il luogo di dimora dello (la Pt_2
sede legale di ), ma il destinatario non ha provveduto al ritiro della Pt_1
raccomandata. Nell'allegata lettera del Regierungskanzlei (Cancelleria del
Governo del Principato del Liechtenstein) si dà atto che “dopo l'avvenuta consegna ci permettiamo di restituire i documenti che non sono stati ritirati”, mentre nell'avviso allegato sempre alla nota che reca l'intestazione “Notifica del deposito di un documento ufficiale” si legge: “Anche se voi non ritirate il documento, possono
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 10 verificarsi gli effetti legali del servizio (ad esempio, la decorrenza del termine): - In linea di principio, l'atto si considera notificato il giorno in cui viene reso disponibile per il ritiro” (cfr. sempre all. 4 doc. 30).
Ed effettivamente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge del Liechtenstein
22.10.2008, l'atto che non è stato possibile consegnare al destinatario presso il punto di consegna e che per tale motivo è rimasto depositato presso l'ufficio competente del servizio di consegna (o presso l'amministrazione comunale o presso l'autorità di consegna), con notifica dell'avvenuto deposito al destinatario, rimane disponibile per il ritiro per almeno 14 giorni, termine che decorre dal giorno in cui il documento è stato reso disponibile per la prima volta per il ritiro, e l'atto depositato si considera consegnato il primo giorno di questo periodo. A sua volta, l'art. 21 comma 1 della stessa legge stabilisce che:
“Gli atti che non possono essere notificati né trasmessi o che sono stati notificati mediante deposito ma non ritirati sono restituiti all'autorità”.
Dalle norme che precedono si evince che la notificazione della Delibera nei confronti del Sig. si è perfezionata il 04.03.2024, il primo Parte_2
giorno in cui il provvedimento sanzionatorio è rimasto depositato presso l'ufficio competente del servizio di consegna, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della richiamata legge del 22.10.2008 dello Stato di destinazione che doveva essere necessariamente osservata ai sensi del già citato art. 37 comma 1 lett. a) D.L.vo
71/2011, restando così irrilevante, alla luce di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 della stessa legge, il mancato ritiro del plico, da non interpretarsi certamente come “mancata notifica”.
Il ricorso in opposizione al provvedimento sanzionatorio proposto dallo notificato a il 30.05.2024, è pertanto tardivo e Pt_2 CP_1
inammissibile, per essere al momento della notifica (per il vero, anche al momento del deposito che irritualmente ha preceduto il compimento dell'attività notificatoria) già decorso il termine (60 giorni dalla notifica della
Delibera, intervenuta, come detto, il 04.03.2024) stabilito a pena di decadenza dall'art. 195 comma 4 TUF.
8. La sanzione processuale di inammissibilità investe chiaramente anche il secondo ricorso in opposizione dello notificato il 12.06.2024, non Pt_2
essendo la rinnovazione della notificazione, comunque disposta per mero r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 11 scrupolo, affatto necessaria, in considerazione del rituale perfezionamento della prima notificazione degli atti (provvedimento sanzionatorio e atto di accertamento).
9. I ricorsi in opposizione riuniti vanno dunque dichiarati inammissibili e, in applicazione del criterio della soccombenza, gli opponenti vanno condannati a rifondere a le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano come CP_1
indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibili i ricorsi;
2) Condanna i ricorrenti in solido a rifondere a Consob – Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in complessivi Euro 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 25.09.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. nn. 2572/2024 + 3584/2024 12