Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 359/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Monfalcone in Corso del Popolo n.4 presso lo studio dell'avv. BANDELLI
ROBERTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Gorizia in Corso CP_1 C.F._2
Italia n.75 presso lo studio dell'avv. GRAPULIN LIVIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“ • rimane affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Persona_1
Per
• Il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di la somma di € 250,00 mensili, rivalutata annualmente in base agli indici Istat come per legge, somma da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
alla madre sarà interamente devoluto l'Assegno Unico previsto dalla normativa in vigore ed il padre con il presente atto esprime il relativo consenso;
1
• Il padre potrà trattenere con sé il figlio ogni due settimane, dalle ore 19,00 del venerdì sera alle ore 18 della domenica ed ogni mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 ove fosse libero da impegni lavorativi, rimanendo disponibile a Per trattenere con sè se e qualora la mamma non potesse farlo per impegni lavorativi;
Per
- durante le vacanze estive rimarrà con il padre per dieci giorni, in due periodi di cinque giornate ciascuno;
- durante le vacanze natalizie 2024 il minore resterà dal padre dal 23 dicembre al 31 dicembre e per quelle successive dal 31 dicembre al 6 gennaio e così alternardosi le festività di Natale e Capodanno tra i genitori;
- il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua 2025 e quello del Lunedì dell'Angelo, mentre le festività successive le trascorrerà con la madre e così di seguito in alternanza tra i genitori;
- le ulteriori festività saranno suddivise tra i genitori in alternanza;
- i genitori garantiscono l'un l'altro una videochiamata giornaliera da farsi al minore quando questi starà con l'uno o con l'altro;
- nei periodi di permanenza con il padre durante tutto l'arco dell'anno questi provvederà ai necessari ricambi di vestiario;
• I ricorrenti si danno reciprocamente consenso al rilascio dei documenti di espatrio interessanti il minore.”
Conclusione del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver intrapreso una relazione nel corso della quale è nato CP_1 Persona_1
a Monfalcone il 12/03/2018, hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ai contributi economici in favore di questo, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 12/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
2 - Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ai contributi economici in favore di questo, come sopra riportati.
- Si dà atto che le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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