Decreto cautelare 11 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza breve 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 10/02/2023, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cioni, Emanuele Fusi e Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Lucca via di Sottomonte n. 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale IN pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale trasmesso con comunicazione in data -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque non conosciuto nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente impedendogli di poter svolgere il proprio lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato il-OMISSIS-, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando che “ le disposizioni che limitavano l’accesso al lavoro per i non vaccinati sono state nel tempo ridotte e successivamente eliminate ” e che la Corte Costituzionale si è successivamente espressa riguardo alla legittimità dell'obbligo vaccinale a tutela della salute e agli effetti derivanti dalla sua inosservanza, come reso noto dalla stessa Corte, con comunicato stampa del 1° dicembre 2022;
Rilevato peraltro che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alle parti costituite;
Rilevato ancora che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) - la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì – tenuto conto della novità delle questioni proposte - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.