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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 11/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 213/22
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Pinacchio, nel procedimento n. 213/22 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Salvatore, 27, C.F. , elettivamente domiciliato a Chieti in via della C.F._1
Liberazione,1, presso lo studio dell'avv. Antonello D'Aloisio, del foro di Chieti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- ATTORE -
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1 [...]
, con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 L'Aquila, C.F.: , rappresentata e CP_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Federico Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio stesso in Roma Via Antonio Bertoloni 55, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTA-
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e 2052 c.c.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la CP_1
dinanzi il Tribunale di Sulmona, per accertare la responsabilità extracontrattuale
[...]
della convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione: - condannare, per le ragioni su esposte, la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati in Euro 19.375,25 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia (oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo); - con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che il giorno 28/11/2019 alle ore 20.10, il sig. alla guida dell'autovettura Audi A4 Avant targata DA610DR percorreva Parte_1
regolarmente e a velocità moderata la s.s. 17 con direzione di marcia Roccaraso – Sulmona, quando, all'altezza del Km 126+900, nel tratto di strada ricadente nel comune di Rocca Pia
(AQ), un cervo adulto maschio di grandi dimensioni balzava improvvisamente sulla carreggiata dalla destra del conducente che, stante la repentina azione dell'animale, complice anche il buio che avvolgeva la zona, non poteva evitare di investirlo.
A causa dell'urto, il cervo veniva sbalzato fuori dalla sede stradale e l'autovettura del sig. riportava nell'impatto danni tali da renderne necessaria la successiva Parte_1
rottamazione. Il conducente scivolava con il corpo in avanti andando con i piedi al di sotto dei pedali, riportando conseguentemente significativi traumi alla caviglia sinistra ed al ginocchio destro. Al momento del sinistro si trovavano a percorrere la stessa strada, a bordo dell'autovettura di servizio e con direzione di marcia opposta rispetto a quella seguita dall'attore, il Sov. e l' che assistevano Controparte_3 Controparte_4
personalmente all'accaduto ed intervenivano provvedendo a soccorrere il danneggiato e a redigere il rapporto dell'incidente.
In data 30/11/2019 l'attore si recava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Chieti dove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico non commotivo, contusione avampiede sin con sospetto mallet finger III dito piede sin., contusione da contraccolpo anca dx in riferito incidente stradale” con prognosi di giorni quindici. Seguivano ulteriori accertamenti, come si evince dalla documentazione allegata.
L' invito alla negoziazione assistita nei confronti della aveva esito Controparte_1 negativo.
Con comparsa del 4.11.22 si costituiva in giudizio la , chiedendo di Controparte_1
“rigettare tutte le domande così come formulate dall' attore nei confronti della Controparte_1 perché assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate. In via subordinata,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsivoglia responsabilità della
liquidare in favore dell'attore i soli danni che risulteranno dovuti perché in nesso Controparte_1 di causa con l'evento descritto in citazione ed ascrivibili ad eventuale colpa della P.A. tenuto conto, comunque, del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. I comma ascrivibile al Sig. Franceschelli. Con la vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio”.
In seguito all'assegnazione della controversia alla scrivente, espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei testi e l'espletamento di CTU in merito alla dinamica del sinistro e al danno lamentato, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, occorre premettere che alla luce dell'attuale normativa la responsabilità per gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica e dei pregiudizi lamentati dagli utenti della strada è della Occorre considerare, infatti, in primo luogo, l'art. 14 della CP_1
legge 8 giugno 1990, n. 142 (ed attualmente l'art. 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) sulle autonomie locali che attribuisce alle province le funzioni amministrative che attengono a determinate materie, fra cui la protezione della fauna selvatica (comma 1, lett. f), nelle zone che interessino in parte o per intero il territorio provinciale e che la legge 11 febbraio 1992,
n. 157, destinata a regolare la protezione della fauna selvatica, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” (art. 1, comma 1) e dispone che le province attuano la disciplina regionale “ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f)” (art. 1, comma 3), cioè in virtù dell'autonomia ad esse attribuita dalla legge statale e non per delega delle regioni;
in secondo luogo, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle regioni poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica che si affiancano, in posizione sovraordinata, a quelli riconosciuti alle province in materia di caccia e protezione faunistica dalle citate disposizioni e che sono stati ribaditi dalla legislazione regionale di dettaglio. La
dunque, è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna CP_1
selvatica protetta arrechi danni a terzi e a verificare la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti gestori.
Ciò premesso, in via generale, la giurisprudenza sul tema ha ritenuto applicabile l'art. 2052
c.c. per danni provocati ai veicoli in circolazione dagli animali selvatici.
La responsabilità prevista da tale disposizione non si fonda sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzo dell'animale. In particolare, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 sono parte del patrimonio indisponibile dello
Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ribadendo quanto premesso circa i soggetti responsabili e tenuti a mettere in atto le misure necessarie per prevenire il danno, applicando il regime di cui all' art. 2052
c.c., spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre alla compete fornire la prova liberatoria del caso fortuito. CP_1
In altri termini, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all' art. 2052 cod. civ., in ipotesi di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno. Non è sufficiente dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo il danneggiato tenuto - ai sensi dell'art. 2054, primo comma, cod. civ. - a dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale si evinca che lo stesso aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida
(cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il comportamento dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno ( Cassazione civile , sez. III , 30/10/2023 , n. 30072) .
Applicando tali coordinate al caso di specie con particolare riguardo alla dinamica dell'incidente, ritiene la scrivente che tale onere probatorio non sia stato assolto da parte attrice.
Come si evince dall'istruttoria svolta e dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente tecnico incaricato e rassegnate nell'elaborato peritale in atti, nonché dall'esame della documentazione in atti, in assenza di misure, non acquisite dalle Forze dell'Ordine, non è stato possibile effettuare alcun calcolo analitico per conoscere la velocità del veicolo protagonista.
Nei confronti della Abruzzo, andrebbe accertato, ai sensi dell'art.14 CdS, se la CP_1
strada e/o il tratto di strada in argomento, sia stata oggetto di valutazione in concreto per l'installazione di recinzioni protettive per l'invasione di animali sulla carreggiata. Tale accertamento non è stato svolto e, in ogni caso, è emerso che il sinistro si verificava sulla
SS 17, in un tratto di strada rettilineo, all'altezza della progressiva chilometrica 126+900 circa, nel territorio extraurbano del Comune di Rocca Pia [AQ]. Il conducente dell'autovettura A4 AVANT targata DA610DR percorreva la succitata SS 17, con senso di marcia Roccaraso/Sulmona, pressoché pianeggiante ovvero in presenza di una modesta salita. La carreggiata, in corrispondenza del luogo del sinistro, misura circa 8,00 metri di larghezza ed è divisa in due corsie larghe rispettivamente 3,95 metri, quella percorsa dal veicolo protagonista oltre ad una banchina transitabile, asfaltata, larga circa 0,50 metri, mentre quella opposta è larga 4,05 metri, oltre ad una banchina transitabile, asfaltata, larga
0,50 metri. Dal controllo effettuato, è emerso che il piano viabile, in prossimità ed in corrispondenza del luogo del sinistro, è risultato essere asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, senza anomalie, a doppio senso di circolazione, rettilineo, pressoché pianeggiante e con segnaletica verticale indicante: Animali selvatici vaganti, con cartello aggiuntivo: continua – Strada sdrucciolevole con cartello aggiuntivo in caso di pioggia e/o neve – e limite di velocità di 50 Km/h – Animali selvatici vaganti con segnaletica luminosa e scritta rallentare – Limite di velocità 50 Km/h e divieto di sorpasso fra autoveicoli – Dosso e animali domestici vaganti – Intersezione a “T” con una strada subordinata che s'immette dalla destra –
Animali selvatici vaganti [Segnale risultato scolorito] e limite di velocità di 50 Km/h.
Ciò posto, alcuna prova è stata fornita dall'attore circa la condotta di guida assunta nell'occasione, il rispetto dei limiti di velocità e del rischio debitamente segnalato del possibile attraversamento di animali selvatici.
Conseguentemente, applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, alcuna responsabilità appare ascrivibile alla convenuta la quale non può essere ritenuta CP_1 responsabile per effetto della sola presenza dell'animale sulla strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo le tariffe medie previste per i procedimenti del valore corrispondente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, restano a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice;
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della Parte_1
da liquidarsi in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e C.p.a.; Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di CTU liquidate come da Parte_1 separati decreti;
Così deciso in Sulmona il 11.4.25
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pinacchio