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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 28/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 2012/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Liberati)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Tortato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1329 del'1/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 397 2023 0014178680 000, notificato il 27/12/2023, disattendendo la tesi dell'opponente, ad avviso del quale quest'ultimo non aveva superato il reddito utile per il pagamento dei contributi IVS sul CP_ minimo quale amministratore di società e che era errato quanto rilevato dall in risposta alla sua domanda di spiegazioni, in cui l'Ente sosteneva che la contribuzione era stata calcolata su un reddito di €
30.108,00, provvedendo, quindi, al recupero di contribuzione gestione commercianti a titolo di “Contributi
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale” per l'anno di competenza 2017, pari a € 4.946,01.
L proponeva gravame. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il presente appello, l' riproponendo le argomentazioni svolte nel ricorso del primo grado Pt_1 di giudizio, adduce l'erroneità dell'avviso di addebito stante il mancato superamento del minimale del reddito d'impresa distinto e separato dal reddito dal medesimo prodotto, e come tale denunciato alla Gestione
Separata, a titolo di compensi per amministratore di due società. CP_ Con la memoria di costituzione, l rileva che, “a seguito di un attento esame della posizione contributiva dell' che l'Ufficio amministrativo ha svolto in sede di istruttoria dell'avverso ricorso in Pt_1 appello, e dall'esame della documentazione ex adverso prodotta, l'Ufficio amministrativo ha rilevato un errore nella determinazione dell'imponibile contributivo nella gestione commercianti riferito all'anno 2017 ed ha proceduto alla sua correzione ed al conseguente sgravio dell'avviso di addebito opposto”.
Pertanto, in riforma della gravata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio - a cui l'appellante non ha rinunciato - seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale, attesa la fondatezza della tesi attorea, e vengono liquidate in dispositivo, compensandole per 1/3 considerando la condotta collaborativa dell'Istituto e ponendo la restante parte - da distrarre - a carico dell . CP_1
P.Q.M.
a - dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b - compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l alla refusione della restante parte, che si liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in € 1.500,00 e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 28/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE ES)