Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2105/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dell'Avv.to Francesco Carità ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Ribaudo sito in Palermo in Via
Mariano Stabile 241, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. , funzionario CP_3
del , Controparte_1 Controparte_4
S. Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui
[...]
Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
[...]
, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore;
e
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore;
- RESISTENTI CONTUMACI-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art 700 c.p.c., depositato in data 15.07.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, l , l' Controparte_1 Controparte_4 Controparte_7
, l'
[...] Controparte_5
e l' ,
[...] Controparte_6
chiedendo “previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 50 del
03.03.2021, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell' , del decreto di CP_8
rettifica, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di
3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio complessivo di
40,2 per profilo AA, e 38,95 per CS, o in subordine 17,40 per profilo AA e 16,15 per
CS. - Nel merito, anche ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell' , CP_8 del decreto di rettifica, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio complessivo di 40,2 per profilo AA, e 38,95 per CS, o in subordine 17,40 per profilo AA e 16,15 per CS. - In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 15 1 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del e/o anche dell'Ufficio Scolastico CP_9
Regionale della Sicilia. Con condanna di spese competenze ed onorari di causa” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Al riguardo, la ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024;
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso gli Enti di formazione professionale ed . dal 2006 al 2016; CP_10 CP_10 CP_8
- che, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria d'istituto III fascia per il personale ATA, pubblicata dalla scuola capofila, il servizio prestato presso i suddetti centri di formazione professionale non era stato valutato ai fini giuridici.
Deduceva che erroneamente l'amministrazione scolastica non aveva valutato il possesso dei suddetti titoli di servizio, atteso che, il servizio da egli prestato presso tali
Istituti di Formazione Professionale era inquadrabile, ai sensi del D.M. n. 50/2021, nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
violazione del principio del “ne bis in idem”, attesa l'identità della richiesta avanzata dalla ricorrente con il ricorso ex art. 700 del 06 aprile 2022- R.G. n. 1034/2022, conclusosi con il rigetto della domanda cautelare, stante la mancata produzione in giudizio delle relative certificazioni, o attestazioni equipollenti, comprovanti le prestazioni rese presso gli enti di formazione e , il CP_10 Controparte_11
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché la disintegrità del contradittorio e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Sebbene regolarmente citati non si costituivano in giudizio l'
[...]
e gli Istituti Scolastici, dei quali, pertanto, va dichiarata la Controparte_4
contumacia.
Con ordinanza del 27.08.2022, il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del
Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi - dopo aver rilevato che “è pacifico tra le parti
(oltre che documentato) che parte ricorrente ha proposto analogo ricorso ex art. 700
c.p.c. innanzi al Tribunale di Termini Imerese, conclusosi con ordinanza di rigetto del
15.6.2022 per la omessa produzione in giudizio della certificazione o attestazione equipollente comprovante le prestazioni rese presso gli enti di formazione CP_10
e . Avverso tale provvedimento la ricorrente non ha proposto Controparte_11
reclamo, né, nel corso del giudizio ex art. 700 c.p.c., ha chiesto, stante la mancanza di preclusioni nel rito azionato, di poter integrare la documentazione già depositata. Con il ricorso in esame, poi, la ricorrente ha riproposto tutte le argomentazioni fattuali e giuridiche già prospettate nel corso del primo procedimento, depositando la documentazione precedentemente non prodotta e in assenza della quale la propria istanza cautelare è stata rigettata. Ciò posto per quanto attiene ai fatti di causa, in punto di diritto si rileva che, in linea generale, è noto che, ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino dei mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto…omissis... Ciò posto, si rileva che parte ricorrente ha addotto a fondamento della propria istanza cautelare le stesse ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della prima richiesta cautelare, non allegando, dunque, né un mutamento delle circostanze preesistenti, né la sussistenza di ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla formazione del giudicato cautelare e divenute tuttavia conoscibili da parte della stessa solo in epoca successiva alla definizione del primo giudizio cautelare, conclusosi con un provvedimento di rigetto.
Risulta, inoltre, che la documentazione - prodotta nel presente giudizio ed in assenza della quale il primo ricorso ex articolo 700 c.p.c. è stato rigettato - comprovante le prestazioni rese dalla ricorrente presso gli enti di formazione e CP_10 CP_11
, era, non solo già esistente al momento dell'introduzione del primo
[...]
procedimento cautelare, ma anche nella stessa disponibilità della ricorrente e, tuttavia, da quest'ultima non prodotta nel suddetto giudizio. Ciò, dunque, o per sua stessa volontà o per condotta negligente solo alla medesima imputabile. Tale documentazione, in particolare, reca, quale data di rilascio da parte dell'ente
[...]
, quella del 10 aprile 2019, laddove invece il primo ricorso cautelare risulta CP_11
essere stato depositato in data 07 aprile 2022. A prescindere, inoltre, dalla materiale disponibilità di tale documentazione da parte della ricorrente, è indubbio che quest'ultima avrebbe dovuto/potuto attivarsi – in vista appunto della instaurazione del primo giudizio cautelare – al fine di ottenerne il rilascio da parte degli Enti di formazione di riferimento”- dichiarava inammissibile il ricorso cautelare per violazione del ne bis in idem, rimettendo la regolamentazione delle spese alla fase di merito.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05.02.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** *** In via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente il difetto di giurisdizione del
Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839 25840,
25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn.
25972, 25973) - va ribadito che "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che la ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocata nella graduatoria, nella posizione a lei spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attrice non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024. In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Anche la seconda eccezione preliminare sollevata dal convenuto è infondata.
Questo giudice, infatti, ritiene che nella fattispecie non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario sia perché la modifica della graduatoria costituirebbe soltanto un effetto di fatto dell'accoglimento della pretesa azionata in giudizio, sia perché
l'esame della domanda non richiede alcuna comparazione con gli altri candidati, riguardando esclusivamente una situazione personale della ricorrente.
*** ** ***
In ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo
2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523), nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici. Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato, laddove il ha voluto valorizzare determinate attività, lo ha fatto espressamente, come CP_1
nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS) - nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale (Corte Appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n. 387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali. Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi. Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4).
Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Controparte_4
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che, se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il “sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale (Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Visto il recente mutamento di indirizzo di questo Tribunale, le spese di lite, ivi incluse quelle inerenti la fase cautelare, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo