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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5854/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to ALBORA VALERIA, giusta Parte_1 mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti LOIACONO ANTONELLA e
NI VA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 23.10.2023 il ricorrente esponeva di svolgere la propria attività lavorativa, sin dall'1.01.2017, alle dipendenze della società Controparte_1
in virtù di contratto a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni di operatore di
[...] esercizio di cui al CCNL Autoferrotranvieri, addetto alla guida di autobus di linea su tratte urbane ed extraurbane. Rappresentava di essere stato assegnato al deposito di Vallo della
AN (Sa) dal quale partono servizi regolari di linea aventi percorrenze superiori ai 50 km;
di lavorare a rotazione sulle linee relative al comprensorio di Vallo, evidenziando che tutte le tipologie di turno, in fasce orarie diverse e su diverse linee, dalla partenza al capolinea, superavano complessivamente i 50 km, oltre a comprendere, quasi sempre, singole corse di lunghezza superiore ai 50 km;
che il suo orario lavorativo si svolgeva su 39 ore distribuite su 6 giornate lavorative con una di riposo di 24 ore senza nessun riposo compensativo. Assumeva il suo diritto a godere di ulteriori tre giornate di riposo sulla scorta della corretta applicazione del regolamento CE n. 561/2006 che, per le percorrenze superiori ai 50 km, prevede un riposo settimanale di almeno 45 ore, e ciò a partire dall'11.04.2017.
Precisava di aver inoltrato all'uopo reclamo gerarchico in data 18.01.2022 chiedendo il riconoscimento della differenza delle ore di riposo spettanti con ristoro dei connessi elementi retributivi maturati e maturandi, ricorso rimasto senza riscontro. Riferiva di aver patito, pertanto, un danno da usura psico-fisica la cui esistenza asseritamente si presumeva in considerazione del fatto che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale trova una diretta copertura nell'art. 36 della Costituzione, sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato.
Asseriva che, in relazione alla quantificazione del suddetto risarcimento, occorreva moltiplicare il numero delle ore di riposo mensile non godute per i mesi lavorati in ciascun anno, moltiplicando il risultato per l'importo della retribuzione oraria maggiorata poi del 10% previsto per il lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla messa in mora al saldo, o in via equitativa secondo la misura che il Giudice avesse ritenuto più opportuna. Evidenziava, pertanto, di essere creditore della somma totale di € 15.888,87. Per i suddetti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente, addetto alla conduzione di autobus di linea del Trasporto pubblico locale aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, dal 1/01/2017 fino a settembre 2023, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento
n.561/2006/CE. 2) Per l'effetto condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del risarcimento danni “da usura psicofisica” subito in conseguenza al mancato godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento n. 561/2006/CE, mediante la corresponsione di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito per complessivi euro
15.888,87 in favore di ovvero nella maggiore o minore misura che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa che il Giudice riterrà opportuno oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 3) Condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio ,
IVA e CPA, oltre spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società convenuta e deduceva di aver applicato al rapporto lavorativo dei propri dipendenti le norme del R.D. n. 148/31, del
CCNL Autoferrotranvieri e dell'A.A. del 18.02.2015. Specificava che il ricorrente è assegnato alla residenza di servizio di Vallo della AN e osserva la rotazione 6+1 di cui all'art. 34 del suddetto accordo aziendale, dunque con orario distribuito su 6 giorni e riposo settimanale nella giornata della domenica. Esponeva che le linee erano quelle previste dai programmi di esercizio allegati ai contratti di servizio e che i dipendenti svolgevano anche corse non corrispondenti alla singola linea, ma solo ad una porzione di essa. Precisava che il ricorrente utilizzava in via principale mezzi adibiti allo svolgimento di corse/linee sotto i 50 km e solamente in via occasionale servizi sopra i 50 km, con conseguente non operatività del Reg. n. 561/2006. Deduceva che la domanda avversa risulta infondata e sprovvista di prova, attesa l'omessa produzione dei turni effettivi, dei fogli di corsa e della documentazione idonea a dimostrare l'identità del mezzo sociale utilizzato, riferendo che il ricorrente non era mai stato comandato allo svolgimento in via principale di turni con linee superiori a 50 km, quelli per i quali trova applicazione la direttiva CE invocata e che non prevede la promiscuità del servizio svolto su linee sopra e sotto i 50 km. Affermava la correttezza del contegno aziendale che, pertanto, escludeva l'inadempimento e il conseguente sorgere a carico della società di un'obbligazione di natura risarcitoria.
Lamentava l'erroneità dei conteggi sviluppati con criteri approssimativi e teorici e senza tener conto delle assenze dal servizio del lavoratore in ragione di ferie, malattia o altri eventi. Asseriva altresì che nei casi di disponibilità non era detto che il lavoratore avesse espletato attività di guida. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposto, su istanza del lavoratore, un ordine di esibizione dei fogli di turnazione del ricorrente e del programma di esercizio relativo a siffatta turnazione nel periodo dal
1.01.2017 al 30.09.2023, risultandone necessaria l'acquisizione al processo, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.12.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
1.SUI FATTI DI CAUSA
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quelli previsti dal Regolamento n. 561/2006/CE, sull'assunto di aver coperto prevalentemente turni di servizio con percorrenze superiori, dal punto di partenza al capolinea, ai 50 km, e solo occasionalmente turni di servizio con percorrenze inferiori ai 50 km, godendo solo di un riposo settimanale di 24 ore senza nessun riposo compensativo.
Di contro, la società convenuta sostiene che il servizio dalla medesima esplicato non includa, in via principale, corse oppure linee superiori a 50 km e che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che la dedotta prevalenza dell'attività impiegata su corse oltre i 50 km sussistesse nell'arco di 26 settimane, ovvero il periodo che la norma collettiva (art. 27 CCNL del 28.11.2015) prescrive di tenere in considerazione per calcolare l'orario cd normale medio di lavoro dei lavoratori del settore nel periodo di cui è causa.
Ciò premesso, giova preliminarmente rilevare che il sistema di preclusioni del processo civile comporta per le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Ciò suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (cfr Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21847). Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, le allegazioni del lavoratore non sono né difettose, né generiche;
invero con l'atto introduttivo il ricorrente ha allegato che dal mese di gennaio 2017 è assegnato al deposito di Vallo della
AN ed è stato sempre addetto alla guida di autobus di linea su tratte urbane ed extraurbane aventi percorrenze superiori ai 50 Km, indicando specificamente le tratte a cui era adibito. Ha precisato, altresì, che soltanto occasionalmente era stato comandato a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, ma senza alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali era stato adibito alla guida su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
che alcune delle tratte indicate prevedevano più corse consecutive con zero minuti di sosta con superamento comunque dei 50 Km. Infine, il lavoratore ha dedotto di lavorare con orario settimanale di 39 ore distribuite su sei giornate lavorative, godendo esclusivamente di un riposo settimanale di 24 ore, ai sensi del CCNL di categoria, del R.D. 148/31 e dell'art. 8 l. 138/1958, in violazione del Regolamento (CE) n.
561/2006.
Pertanto, nonostante la parte resistente avesse depositato un prospetto turni (all. 3) già comprovante la ricostruzione del ricorrente secondo la quale le linee percorse quotidianamente dal medesimo autista avevano un percorso complessivo superiore ai 50
Km, lo scrivente ha anche disposto un ordine di esibizione dei fogli di turnazione e del programma di esercizio relativo a siffatta turnazione nel periodo dal 1.01.2017 al 30.09.2023
e ciò non ha reso necessari ulteriori approfondimenti istruttori, pur richiesti dalla parte attrice.
Sul punto, rammenta lo scrivente che i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., nel ricorrere i presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.) (cfr Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, n.32265; Cass 4195/2021).
Ed è per tale ragione che è stato disposto il sollecitato ordine di esibizione, pur non avendo la parte ricorrente, di propria iniziativa, richiesto direttamente alla società datrice di lavoro la documentazione in esame per produrla in giudizio, come più volte evidenziato dalla società datrice di lavoro. In tal modo non è stata sollevata la parte gravata dai propri oneri probatori, ma, alla luce delle allegazioni attoree e del quadro probatorio in atti, vi è stato il mero esercizio dei poteri- doveri che l'ordinamento attribuisce al giudice del lavoro al fine di decidere, prima di applicare la regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., in aderenza alla verità materiale dei fatti di causa, acquisendone la consistenza con i mezzi a disposizione.
Ebbene, il documento che indica il “tipo turnazione” prodotto dal ricorrente (cfr doc. 4), dimostra che le varie linee alle quali era prevalentemente addetto – non specificamente contestate dalla resistente e comunque confermate dal prospetto turni dalla medesima depositato e poi anche dai fogli di turnazione oggetto dell'ordine di esibizione - superavano i 50 km complessivi e, addirittura, alcune di tali linee comprendevano singole tratte intermedie che da sole superavano i 50 km (come per i turni nn. VA003, VA006, VA010,
VA018, VA019). In alcuni casi, invero, il percorso complessivo superava i 50 Km, sebbene lo stesso si componeva di più tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuamente dal medesimo autista, con fermate finalizzate esclusivamente alla salita e discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa del conducente (turno n. VA001,
VA007, VA011, VA012, VA017).
Il richiamato documento riporta, per ciascun turno, le linee coperte e, per ciascuna linea, la lunghezza in km del percorso dalla partenza al capolinea. Vengono altresì distinti, per ciascun turno, i percorsi di guida “fuori servizio” (Guida FS), senza passeggeri a bordo, ed i percorsi di guida “in linea” (Guida IL), con passeggeri a bordo.
Solo esemplificativamente si indicano alcuni dei turni svolti dal nel periodo in Pt_1 esame.
Risulta che il “turno VA003” comincia alle 6:00 e termina al capolinea alle 15:40 coprendo un totale di km 209,52 e comprende varie tratte intermedie di cui due di 51,83 e 52,09 km;
il “turno VA006” comincia alle ore 4:35 e termina al capolinea alle 17:05, coprendo un totale di 19934 km e comprende tratte intermedie di cui una di 52,42 km;
il “turno VA010” comincia alle ore 5:25 e termina al capolinea alle ore 16:29, coprendo un totale di 180,56 Km e comprende tratte intermedie di cui due rispettivamente di 51,50 e 53,26 Km;
il “turno VA018” comincia alle 6:20 e termina al capolinea alle 15:35, coprendo un totale di km 225,7 e comprende tre tratte intermedie di cui due rispettivamente di 99,13 e 101, 85 KM;
il “turno
VA0019” comincia alle 13:15 e termina al capolinea alle 20:55 coprendo un totale di km
226,00 e comprende tre tratte intermedie di cui due rispettivamente di 100, 78 , 101, 85 e
23,61 km. Risulta poi che il turno VA001 comincia alle 5:20 e termina al capolinea alle 11:00. Esso comprende tratte, inferiori ai 50 km, ma effettuate continuamente dal medesimo autista, con fermate finalizzate esclusivamente alla salita e discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa del conducente, tali da superare i 50 km (nello specifico dalle 7:00 alle 8:14 percorre km 50,75). Trattasi invero di un percorso di guida in linea, dunque, con passeggeri a bordo, come risulta dal richiamato documento. Analoghe considerazioni valgono per i turni
VA007 (in cui dalle 12:45 alle 15:40 percorre 86,75 km), VA011 (in cui dalle 5:15 alle 7:10 percorre 69,8 km e dalle 13:40 alle 15:20 73,4 km), VA012 e VA017.
Dal confronto tra le turnazioni tipo esibite dal ricorrente e i turni di servizio svolti dallo stesso nel periodo in esame, risulta confermata la prevalente adibizione quotidiana del lavoratore a linee di lunghezza superiore ai 50 km, considerato che le tipologie di turno, dalla partenza al capolinea, superavano complessivamente i 50 km, comprendendo tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuamente dal medesimo autista, con fermate finalizzate esclusivamente alla salita e discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa del conducente (turno n. VA001, VA004, VA007, VA011, VA012, VA017), oltre a prevedere, in molti casi, singole tratte di lunghezza superiore ai 50 km (come per i turni nn. VA003, VA006,
VA010, VA018, VA019).
Su sedici tratte, a ben vedere, le uniche ad essere inferiori a km 50 erano cinque – di cui, il turno VA020 percorso solo negli ultimi due anni di causa - e sono relative ai turni nn. VA008,
VA009, VA015, VA016 e VA020, ma dalla disamina dei fogli turno risultano effettuate solo occasionalmente dal anche volendo considerare l'arco di 26 settimane Pt_1 consecutive come ritenuto dalla convenuta.
2. SUL REGOLAMENTO CE N. 561/2006 E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE
Giova a tal punto delineare la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa.
L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento CE n. 561/2006 : “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.
L'art. 2 precisa, per quel che interessa, che il regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (oltre che al trasporto di merci) e (prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato) all'interno della OM RO (nonché nella Svizzera e nello Spazio economico Europeo).
L'art. 3, lett. a), inoltre, delimita il campo di applicazione della disciplina e, in particolare, esclude i trasporti stradali effettuati a mezzo di "veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri".
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
… f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il
«periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
«periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative”
L'art. 8, infine, prevede “1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali
[…]
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”
Come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia UE, la portata del regolamento deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento stesso (cfr. in tal senso sentenza CGUE 7.7.2022, C-13/21 e ivi numerosi rinvii, punto 31). In particolare, la Corte di giustizia non ha trascurato di ricordare che, conformemente al suo considerando 17 e al suo art. 1, il regolamento ha come obiettivi l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza relative al settore stradale e il miglioramento delle condizioni di lavoro nonché della sicurezza stradale (sentenza 21.11.2019, C-203/18 e C-374/18; sentenza 7.2.2019,
C231/18).
Ad avviso della Suprema Corte l'interpretazione sistematica del regolamento e, in specie, dei passaggi innanzi riportati (ove, da una parte, si indicano le finalità della disciplina e, dall'altra, si individua precisamente il campo di applicazione), dimostra con estrema chiarezza ed evidenza che il regolamento si applica inequivocabilmente a tutte le imprese del settore "trasporti su strada" che operano all'interno della OM RO (e, quindi, del territorio nazionale) in modo da raggiungere il fine specifico di imporre delle condizioni minime di svolgimento dell'attività che tutelino sia gli operatori di esercizio di dette imprese sia i terzi impegnati nella circolazione stradale. Il campo di applicazione del regolamento (artt. 2 e 3) è dettato in maniera analitica e specifica, mentre i singoli considerando e le finalità esplicitate dal legislatore comunitario nell'art. 1 non contengono enunciati di carattere normativo e svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, consistenti, nell'intento di armonizzare, ossia uniformare, le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, proprio al fine di evitare abusi e distorsioni di mercato (che portino a favorire, nell'aggiudicazioni degli appalti, imprese che ottengano minori costi di produzione grazie al mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'ambito della circolazione stradale): quindi, a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui si trova ad operare l'impresa (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio e monopolio), il legislatore Europeo ha inteso imporre delle condizioni comuni di esercizio del trasporto su strada non solo al fine di evitare abusi ma anche per rendere sicura la circolazione stradale, regole direttamente applicabili in ogni
Stato membro (considerata la natura dell'atto normativo comunitario) sin dal 2006 e la cui violazione fonda la domanda risarcitoria dei lavoratori.
La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di Giustizia del
9.9.2021 (in causa C-906/19), resa sulla domanda pregiudiziale di interpretazione dell'art. 3, lett. a) del regolamento (proposta dalla Corte di Cassazione della Francia), sentenza la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione "veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via esclusiva (a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che "adottare un'interpretazione dell'art. 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizione sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale regolamento di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, rendendo inapplicabile il regolamento n. 561/2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'art. 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento n. 3821/85"
(punto 38).
In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua a tratte sia inferiori che superiori ai 50 chilometri (cfr Cass. 12249/2023; Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023,
n.15223).
Alla Corte di Giustizia è stato poi chiesto di precisare quale fosse la nozione di "percorso che non superi i 50 chilometri", e la stessa ha fornito un'interpretazione rigorosamente calibrata sul testo del Regolamento, rilevando intanto che quest'ultimo non contiene alcun riferimento alla distanza effettivamente percorsa da un singolo conducente nella giornata lavorativa, che dunque non è parametro per l'applicazione della normativa unionale, evidenziando come il termine "percorso" designi un "itinerario o un tragitto ... che collega un punto di partenza a un punto di arrivo" e che il termine "linea" designa "un tratto continuo che collega tali punti", aggiungendo che l'itinerario rilevante per il Regolamento deve riguardare il trasporto passeggeri "nell'ambito di servizi regolari al quale il veicolo di cui trattasi è adibito".
La Corte unionale ha quindi richiamato l'art. 2, punto 2, del Regolamento n. 1073/2009 secondo cui per "servizi regolari" si intendono "i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite" (sentenza del 9.11.2023
Causa C-477/2022).
Ha dunque concluso che la nozione di "percorso (di linea che) non supera i 50 chilometri", propria dell'art. 3 lett. a) del Regolamento e finalizzata ad escludere dall'applicazione di esso, "corrisponde all'itinerario stabilito dall'impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell'ambito del servizio regolare cui è adibito".
In altre parole, ciò che conta è l'itinerario di linea, inteso come tratta predeterminata dall'impresa del servizio di trasporto, destinata ad intercorrere tra un punto di partenza ad un punto di arrivo, con o senza fermate intermedie per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
(cfr Cass. 15815/2024).
Il parametro di individuazione dell'applicabilità o meno del Regolamento, comporta che è
l'esistenza di un percorso superiore ai 50 Km a determinare l'applicazione delle regole di salvaguardia relative ad orari e riposi, su base giornaliera, settimanale, bisettimanale etc. ,
a seconda della cadenza con cui quei percorsi siano coperti dal conducente.
Se dunque la finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i 50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza (cfr in tal senso Corte Appello di
Napoli: tra le tante: sentenza n. 3829/2024; n. 1161/2025).
Ed è ciò che si è verificato nella fattispecie che ci occupa, come sopra evidenziato.
A ciò va ad aggiungersi che in molte delle tipologie di turni previsti dalla resistente (come risultanti dal prospetto in atti) le linee (intese come il percorso complessivo, comprensivo di varie tratte) prevedono, come detto, singole tratte superiori a 50 chilometri.
Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio, la datrice di lavoro ha palesemente violato tale norma nel periodo dedotto, poiché il Pt_1 risulta essere stato assegnato alle linee indicate nel ricorso introduttivo e specificamente risultanti dai turni di servizio, ognuna delle quali avente una percorrenza complessiva, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km, e molte delle stesse composte quasi sempre da almeno una tratta parziale superiore ai 50 km. Infine, il lavoratore ha fruito dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958 (ossia 24 ore settimanali),
e non secondo il dettato del reg. 561/2006.
In ordine a tale ultima circostanza, va sottolineato che con la memoria difensiva le società non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla deduzione del ricorrente di aver goduto solo di 24 ore di riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958.
Solo alla prima udienza ha dedotto che il ricorrente avrebbe goduto di 35 ore settimanali di riposo (ossia 11 riposo consecutivo giornaliero + 24 settimanali) e delle ulteriori 10 ore nella terza settimana successiva, alla stregua del dettato normativo secondo cui “Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”. Ebbene , trattasi di una deduzione sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, ricadendo sull'impresa datrice la prova del fatto impeditivo del determinarsi del pregiudizio da usura psicofisica quale la specifica concessione di riposi compensativi (cfr Cass. 18884/2019;
Cass, 18390/2024).
Occorre poi aggiungere che la Suprema Corte, sulla scorta della normativa comunitaria e dello paragrafo 7 dell'art. 8 del Reg. CEE secondo cui “Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”, ha precisato che il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti e che la fruizione intempestiva di riposi, anche in prosecuzione di altri, diventa quindi inutile e si pone appunto in contrasto con la normativa dell'Unione. Né è pensabile che il riposo compensativo possa essere frazionato e concesso a piacimento quando il riposo giornaliero e/o settimanale superi di qualche ora quello previsto dalla normativa di riferimento, perché la regolamentazione CEE sul regime delle compensazioni
è esplicita nel richiedere la continuità del riposo compensativo, da aggiungersi nella sua interezza a un riposo ordinario e nel distinguere l'uno dall'altro (cfr Cass. 18390/2024 cit.).
3.SUL DANNO DA USURA PSICOFISICA
Tanto accertato, occorre verificare se da tale violazione scaturisce un diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento dei riposi spettanti.
La società ha eccepito la mancata prova da parte del ricorrente circa la sussistenza di un danno risarcibile. Tale doglianza va disattesa.
Giova sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui nel caso di mancata fruizione del riposo spettante al lavoratore in considerazione dei turni lavorativi svolti, lo stesso subisce una usura psicofisica a causa della maggiore penosità della prestazione svolta in un giorno destinato al riposo settimanale.
Tale danno da usura psicofisica deve ritenersi presunto, in quanto consegue alla violazione di un principio costituzionale, dettato dall'art 36 Cost., posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.
Il danno da usura psicofisica va dunque accertato sulla base di una valutazione che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte in controversie di analogo contenuto (cfr.
Cass. n. 14710/2015), tiene conto della gravosità della prestazione, apprezzata con riguardo alla frequenza dei mancati tempestivi riposi ed alla durata del complessivo periodo di riferimento. È stato affermato in particolare che “La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale”.
Con ordinanza n. 12538 del 10/05/2019 è stato chiarito che “In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr ex plurimis Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013;
n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016). In termini si sono pronunciate anche Cass. n.
24212/20; Cass. n. 25135 del 2019; Cass. n.14710 del 2015; cfr. altresì Cass. nn. 25067,
25068, 25069 del 2015; e Cass. 28177/2021; Cass. 18390/2024; da ultimo Cass.
20246/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, nell'arco temporale di quasi sei anni, ha indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per il lavoratore di ricostituire le energie psicofisiche.
Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente e, nel caso in esame, tale prova deriva, si ripete, dalla circostanza che il ricorrente settimanalmente - per quasi sei anni - ha goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbero avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
Risulta dunque dimostrata una lesione della sfera giuridica del lavoratore che, essendosi protratta negli anni senza soluzione di continuità, può essere qualificata in concreto come idonea a produrre un pregiudizio significativo stante la gravità dell'inadempimento.
4.SUL QUANTUM
In ordine alla quantificazione delle ore di riposo non godute mensilmente indicate in 19,5
(ossia orario giornaliero pari a 6,5 X 3 giorni) la stessa non viene condivisa dallo scrivente il quale richiama sul punto – in quanto ampiamente condivise - le argomentazioni espresse nelle già citate pronunce della Corte di Appello di Napoli secondo cui “nella determinazione del numero di ore di riposo stimate come perse dai lavoratori mensilmente non ha tenuto conto che nel corso degli anni dedotti in giudizio i ricorrenti hanno goduto di ferie, permessi, si sono assentati dal lavoro per ragioni diverse, laddove il riconoscimento di 19,5 ore mensili implicherebbe che tutti i mesi del periodo dedotto in giudizio i ricorrenti avrebbero lavorato sempre, maturando sempre il diritto a 45 ore di riposo settimanale in luogo delle 24, con una differenza di 21 ore. La riduzione operata dai ricorrenti soltanto di 1 h e 30 minuti non appare realistica. Si ritiene quindi congruo stimare il numero di ore di riposo mensili non godute dai ricorrenti in 13 ore mensili, pari a due giorni lavorativi di 6,5 ore. Moltiplicando tale valore per il numero di mesi lavorati ciascun anno del periodo dedotto in ricorso da ognuno dei ricorrenti oggi appellati, e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione oraria con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro cd. Straordinario – criterio che non solo non è mai stato contestato in primo grado dalle società oggi appellanti, ma è assolutamente condivisibile, considerando che il comportamento illegittimo del datore ha comportato che i ricorrenti hanno lavorato nei giorni destinati al riposo […]”.
Pertanto, moltiplicando le ore di riposo mensili non godute pari a 13 ore (6,5 x 2 giorni lavorativi) per i mesi lavorati dal 1.1.2017 a settembre 2023 (74, quale media di 11 mesi l'anno) e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione oraria (10,01) con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro straordinario, il ricorrente avrà diritto, a titolo di risarcimento danno, alla somma pari ad euro 10.592,58 oltre interessi legali dalla messa in mora (ricorso gerarchico del 18.01.2022) al saldo.
Il ricorso pertanto trova accoglimento nei limiti sopra precisati.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la parziale reciproca soccombenza, la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano anche orientamenti difformi, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa.
PQM
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...] in persona del legale rapp. te pt, al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo risarcitorio, della somma pari ad euro 10.592,58 oltre Parte_1 interessi legali dalla messa in mora del 18.01.2022 al saldo;
- compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino