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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Cristina Bandiera giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 1566/2025 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 PYCE (Bulgaria), il 12/11/1981 con l'avv. ARIANNA MESTRINER
e
(c.f. ), nato/a a OWERRI Controparte_1 C.F._2 EBEIRI (Nigeria), il 5/10/1957 con l'avv. ALBERTO LEONCINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 14/03/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo
[...] Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate – che tengono conto dell'affidamento etero-familiare della figlia minore (nata a Persona_1 Treviso, il 30.11.2012), già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia
– appaiono congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PYCE (Bulgaria), il 12/11/1981 Parte_1 e
, nato/a a OWERRI EBEIRI (Nigeria), il Controparte_1 5/10/1957, uniti in matrimonio il 26/01/2016, in Nigeria, con atto non trascritto nei Registri dello Stato Civile italiano, alle seguenti condizioni:
“[…] C. i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare in piena autonomia la propria residenza ove meglio creda;
D. la figlia rimane in affido etoerofamiliare come Persona_1 da disposizione del Tribunale per i minorenni di Venezia;
E. spese di lite compensate”;
2 2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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