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31 marzo 1991
31 marzo 1991
Art. 15. Collegio nazionale dei maestri di sci 1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonche' da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci e' esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci e' esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
Commentario • 1
- 1. Privati ed enti pubblici economici - Riconoscimento del titolo di maestro di sci da parte di cittadini stranieri - 4 marzo 1999 [41095]Garante Privacy · 4 marzo 1999 · 19.259722
[…] Anche il collegio nazionale maestri di sci, istituito ai sensi dell´art. 15 della legge n. 81/1991, ha natura giuridica di soggetto privato. […]
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