Articolo 15 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 14Articolo 16
Versione
31 marzo 1991
Art. 15. Collegio nazionale dei maestri di sci 1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonche' da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci e' esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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