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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/01/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2142/2018 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro quale titolare della ditta individuale (CF CP_1 Organizzazione_1
, p. iva ), con il patrocinio dell'avv. DANERI MAURIZIO C.F._1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 20/06/2023:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «in via istruttoria, insiste, occorrendo, per Parte_1
l'ammissione della prova per testi richiesta in corso di causa e non ammessa, così come articolata nella seconda memoria autorizzata ex art. 183/VI co. c.p.c. […] nel merito, conclude riportandosi alle conclusioni formulate nella prima memoria autorizzata ex art. 183/VI co. c.p.c. (formulazione ante riforma), che qui di seguito si ritrascrivono: voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa
e/o contraria istanza e, comunque, respinta ogni avversa domanda e/o richiesta: - Nel merito, in ogni caso: accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in atti, anche per l'illegittimità e/o infondatezza delle richieste avanzate ex adverso;
- Nel merito ed anche in via riconvenzionale, anche previo accertamento del parziale inadempimento della di alle obbligazioni assunte Org_1 CP_1 contrattualmente e, comunque, preso atto anche degli acconti pacificamente versati da Pt_1 dichiarare che nulla deve la alla stessa per le causali di cui alla fattura posta a Parte_1 Org_1 base del decreto ingiuntivo opposto, anche per l'illegittimità e/o infondatezza delle richieste avanzate ex
pagina 1 di 9 adverso; - Sempre nel merito, anche in via riconvenzionale ed in ogni caso, sempre anche previo accertamento del parziale inadempimento della di alle obbligazioni assunte Org_1 CP_1 contrattualmente, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Org_1 CP_1 subendi dalla che vengono indicati – riguardo alle spese vive affrontate - in € 4.100,00, o Parte_1 comunque in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, anche con liquidazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- In ipotesi denegata, compensare tra le parti le rispettive poste attive e passive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con vittoria altresì di spese di CTU e CTP».
Il procuratore di a concluso chiedendo: «previa ammissione delle Organizzazione_1 istanze istruttorie non ammesse, tutte, ed in particolare i cap. nn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 22 e 28 della seconda memoria istruttoria, e relative controprove, nonché della richiesta di chiarimenti alla CTU non ammessa, In via principale e nel merito: respingere la domanda avversaria, anche in via riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previo accertamento della corretta e completa esecuzione delle prestazioni pattuite, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, condannando la società al pagamento dell'importo di € 7.420,24, ovvero Parte_1 al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, comprensiva di spese, rimborsi ed interessi., con vittoria di spese di giudizio, CTU e CTP».
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale titolare della ditta individuale ha ottenuto CP_1 Organizzazione_1 dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel Parte_1 termine di 40 gg., della somma di € 7.420,24 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Org_1
- di aver eseguito, in favore di «una serie di prestazioni aventi ad oggetto lo smontaggio Pt_1 di un macchinario presso un magazzino della debitrice, sito in Prato, e il conseguente rimontaggio (e start-up […]) dello stesso presso gli stabilimenti di una impresa sedente nella
Repubblica Popolare Cinese»;
- che era stato concordato il corrispettivo di € 8.000,00;
- che era stata corrisposta la minor somma di € 5.000,00;
- che, oltre alla somma di € 3.000,00, ulteriori costi sostenuti per la realizzazione della prestazione
(viaggi aerei, trasferimenti, vitto e alloggio in Cina) erano a carico della , come da Pt_1 accordi;
- di essere creditrice della somma complessiva di € 7.420,24;
Ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale, , deducendo ed eccependo: Parte_1
- che le parti si erano accordate per il “costo complessivo massimo” di € 8.000,00;
- che l'operazione di rimontaggio era durata quattro giorni, in luogo degli otto preventivati, e non era stato effettuato lo “start-up”;
pagina 2 di 9 - di essersi impegnata soltanto al rimborso dei voli e dei trasferimenti, ciò che aveva fatto prenotando i biglietti di indicati da;
Org_1
- che le prestazioni di rimontaggio non erano state terminate, essendo stati riscontrati “problemi sul pettine”;
- che erano stati riscontrati problemi al pettine e alla cantra, contestati via pec il 10.7.17;
- che i lavori non completati erano stati svolti da altre ditte, con una spesa complessiva di
€ 4.100,00;
- che le parti si erano accordate oralmente perché il montaggio fosse terminato entro la metà di giugno 2017, ma ciò non era avvenuto;
- che non erano dovute le somme correlate alle voci “giornata lavorativa per recarsi a Prato da Ns. legale” e “Km percorsi A/R per recarsi a Prato da Ns. legale” in quanto frutto di scelta della
, “giornata lavorativa persa a Kaunas”, “pernottamento perso a Kaunas” e “ticket Org_1 aereo Shanghai Vilnius” perché le tratte e le compagnie erano state scelte dalla e, Org_1 pertanto «eventuali “disguidi” e/o ritardi nei voli non [potevano] essere addebitati legittimamente alla , e “spese sostenute per Vs. conto” (biglietti treno, trasferimenti, vari, Pt_1 pernottamenti, pasti) non erano dovute per i medesimi motivi;
- che la somma di € 3.000,00 non era dovuta non solo in ragione degli inadempimenti, ma anche
«perché non oggetto di specifica pattuizione/approvazione»;
ha, quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione che nulla era Pt_1 dovuto alla controparte, e la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella somma di € 4.100,00, o la diversa somma, anche con liquidazione equitativa, con compensazione, in denegata ipotesi, dei crediti rispettivamente vantati.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: CP_1
- che i corrispettivi richiesti attenevano alle sole prestazioni oggetto di preventivo «e non già per
l'integrale messa in funzione e collaudo del macchinario», in quanto l'operazione di start-up consisteva unicamente nell'accessione del macchinario e nella verifica del corretto funzionamento;
- che, rifiutata da parte del cliente cinese la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuto intervento, era emerso che questo si era accordato con la anche per «la messa in funzione Pt_1
e il collaudo del macchinario», non oggetto del contratto con la;
Org_1
- che le operazioni di montaggio del macchinario si erano svolte per meno giornate, sia in ragione del mutamento del volo di andata (per questioni attinenti alla impossibilità di fare scalo in Russia), sia per la disorganizzazione della società destinataria, il che non aveva, comunque, impedito l'esecuzione integrale delle prestazioni pattuite;
- che, ad onta dei danni riscontrati al momento dell'apertura dell'imballaggio, il macchinario era stato correttamente montato ed avviato;
- che, al momento dell'imbarco sul volo di ritorno, era risultato che il biglietto del tecnico Org_
era stato bloccato dall' da parte di soggetto che aveva disponibilità dei codici di Per_1
pagina 3 di 9 prenotazione ( o l'agenzia di viaggi), il che aveva reso necessario l'acquisto di biglietti Pt_1 alternativi per entrambi i tecnici, il che legittimava l'addebito degli ulteriori costi alla;
Pt_1
- che non v'era effettiva prova del sostenimento da parte di di spese. Pt_1
L'opposta ha, quindi, chiesto la reiezione delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi e CTU sul seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa: dica quale sia il costo di ripristino del riscontrato difetto al “pettine” (di cui ai docc. 29 fascicolo e 13 fascicolo Brosatex) del macchinario per cui è causa;
quantifichi il costo Pt_1 di montaggio del macchinario . Org_3
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 20/06/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposta, attrice sostanziale, ha chiesto, originariamente in via monitoria, per un verso, il Org_ pagamento del saldo del corrispettivo che afferma dovuto per l'attività di smontaggio (in ) e rimontaggio (in Cina) del macchinario tessile e, per altro verso, il rimborso di ulteriori spese di viaggio, vitto e alloggio. L'opponente, convenuta sostanziale, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'opposta, in via riconvenzionale, al risarcimento dei “danni subiti e subendi”, quantificati, con riferimento alle sole spese vive, in € 4.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Le domande proposte da in sede monitoria risultano, all'esito del giudizio di CP_1 opposizione, solo parzialmente fondate, dal che consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma che, all'esito dell'istruttoria, si accerta, come segue, dovuta.
2.1. La domanda volta al pagamento del residuo corrispettivo è fondata e meritevole, pertanto di accoglimento.
Il contratto tra le parti è pacifico, avendo l'opponente ammesso la pattuizione di un “costo complessivo massimo di € 8.000,00” così come è pacifico che la prestazione sia stata eseguita, seppur, nella prospettiva dell'opponente, in modo inesatto, e che sia stato versato un corrispettivo di € 5.000,00 a titolo di acconto. La deduzione che difettasse una “specifica pattuizione/approvazione” per l'ulteriore importo di € 3.000,00 (p. 10 del medesimo atto di citazione) risulta, quindi, contraddittoria rispetto alle precedenti argomentazioni difensive.
Irrilevante è la circostanza, evidenziata dall'opponente, che fossero stati preventivati otto giorni per il rimontaggio del macchinario, avendo il contratto — da qualificarsi come appalto, risultando l'organizzazione di mezzi da parte dell'opposta — ad oggetto lo smontaggio e il rimontaggio del macchinario, e non essendo dedotta in contratto una prestazione da svolgere a ore o a giorni.
L'opponente poi, avversa la domanda di pagamento, affermando che concerna «prestazione non effettuate, o effettuate solo parzialmente». Sul punto, deve osservarsi la previsione, nel contratto di pagina 4 di 9 appalto, quale rimedio in caso di difetti, del diritto di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore, oppure la riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa, oppure ancora, se le difformità o i vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla destinazione, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto;
la disciplina generale codicistica — applicabile nel caso in cui non vengano in rilievo vizi o difetti — invece, prevede la risolubilità per inadempimento, ove questo sia di non scarsa importanza, salvo, comunque, il risarcimento del danno.
Nel caso di specie, non risulta richiesta né la risoluzione del contratto, né l'eliminazione dei vizi, né la riduzione del corrispettivo dovuto (che appare prospettata unicamente in sede di comparsa conclusionale) essendo stata formulata soltanto domanda di risarcimento del danno — da reputarsi, peraltro, parzialmente fondata, come argomentato in prosieguo — dal che consegue che non può disattendersi la domanda volta alla corresponsione del residuo corrispettivo pattuito, giacché, diversamente opinando,
si troverebbe in una condizione migliore di quella in cui si sarebbe trovata in caso di esatto Pt_1 adempimento, ottenendo tanto la neutralizzazione del danno patito, sub specie di costi sostenuti per far fronte all'inadempimento della controparte (nei limiti di quanto allegato e provato) tanto il vantaggio economico determinato dalla riduzione del corrispettivo originariamente pattuito.
La domanda di volta al pagamento del residuo corrispettivo di € 3.000,00 deve, CP_1 pertanto, trovare accoglimento.
2.2. La domanda concernente il pagamento delle ulteriori somme sostenute è, invece, infondata.
Nella prospettazione dell'opposta svolta in comparsa di costituzione, si tratterebbe di spese di viaggio e vitto che è stato necessario sostenere a causa della condotta della (o dell'agenzia di viaggi Pt_1 incaricata), che avrebbe bloccato il biglietto di ritorno Shanghai-Vilnius di uno dei due tecnici.
Dall'esame della fattura prodotto dall'opposta (doc. 3 fascicolo monitorio), emergono tuttavia voci relative a trasferimenti tra prato e tra Massa e l , il pernottamento in Hotel a Shanghai, Org_4
i pasti ivi sostenuti, i biglietti aerei Shanghai-Vilnius, la “giornata lavorativa persa a Kaunas”, il
“pernottamento perso a Kaunas”, la “giornata lavorativa per recarsi a Prato da ns legale”, i “km percorsi a/r per recarsi a Prato da ns legale”: si tratta, pertanto, di voci di varia natura, che appaiono ripartibili in tre gruppi.
Un primo gruppo è rappresentato dalla i trasferimenti Prato/Viareggio e Stazione Org_5
. Si tratta di spese addebitate sulla base di un accordo in forza del quale Organizzazione_6
l'opponente si sarebbe fatta carico delle spese di viaggio. Tale accordo, tuttavia non consta nei termini indicati dall'opposta — e spettava all'attrice sostanziale, trattandosi del titolo della pretesa — risultando dal preventivo (doc. 1 fasc. monitorio) che si fosse fatta dei “giorni di viaggio, voli, Pt_1 trasferimenti, hotel e mangiare per 2 tecnici”, dal che è consentito desumere che i trasferimenti rilevanti fossero quelli nel parere di destinazione (accennandosi ai trasferimenti dopo la menzione dei voli), e non quelli per raggiungere l'aeroporto. Deve, poi, osservarsi che, trattandosi di appalto, v'è una attività assunta con organizzazione di mezzi, e il prezzo pattuito, in difetto di determinazione, deve ritenersi comprensivo anche delle spese per lo spostamento del personale.
Un altro gruppo di spese concerne la “giornata lavorativa per recarsi a Prato da ns legale”. Si tratterebbe, in questo caso, di una posta di natura risarcitoria, sui cui fatti costituitivi del cui diritto nulla si dice, neppure indicandosi a quale soggetto si riferisca: la relativa domanda non può, quindi, trovare pagina 5 di 9 accoglimento.
Il terzo gruppo di spese appare, in effetti, legato alle problematiche riscontrate al momento del ritorno in Org_
, quando il biglietto del tecnico , nella prospettazione della parte opposta, risultava Per_1
“bloccato”. Venendo in rilievo una responsabilità di natura contrattuale — risultando pacifico che l'opponente si fosse fatta carico delle spese di viaggio, e della prenotazione, tramite agenzia — allegato l'inadempimento da parte dell'attrice sostanziale, incombe alla convenuta sostanziale dare prova di aver adempiuto correttamente, ovvero che l'inadempimento fosse dovuto a causa non imputabile. Nel caso di specie, aveva l'onere di provare che il “blocco” del biglietto, che non è contestato sia avvenuto, Pt_1 non era stato da essa provocato. Ritiene il Tribunale che l'istruttoria orale e documentale abbia consentito di raggiungere tale prova, potendosi presumere sulla base dei documenti prodotti e degli esiti dell'escussione dei testi e , che ha avuto luogo all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
20.2.23, che la problematica relativa al biglietto di ritorno fosse connessa all'avvenuta modificazione dei voli di andata, e fosse quindi imputabile alla compagna aerea.
Il teste ha, infatti dichiarato che la compagnia , che operava il volo, non era Per_1 CP_2 stata in grado di individuare la natura del problema e che al desk gli era stato riferito che la CP_3
«richiesta di riprogrammazione poteva essere effettuata solo da colui che aveva i codici di prenotazione del biglietto», mentre il teste ha negato di aver chiesto alcuna modifica, segnalando di non essere Tes_1 stato richiesto da e che il costo sarebbe stato a suo carico. Dall'esame del doc. 11 prodotto Pt_1 dall'opposta con la seconda memoria istruttoria emerge, poi, che, diversamente da quanto avvenuto al Tes_ tecnico a risultavano cambiato non solo il volo , ma anche il volo FCO-SVG, Per_1 C.F._2 il che a parere del giudicante indica la ricorrenza, in tutta probabilità, di un errore compiuto al momento del cambio del volo di andata, che ha “bloccato” anche il volo di ritorno.
Non risultando l'inadempimento imputabile , non può accordarsi a il risarcimento Pt_1 Org_1 richiesto.
2.3. Alla ritenuta accoglibilità solo parziale delle domande originariamente proposte in via monitoria consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento, a titolo di Pt_1 corrispettivo, della somma di € 3.000,00, sulla quale, trattandosi di transazione commerciale, sono dovuti gli interessi al tasso di mora ex d.lgs. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza indicata in fattura (doc.
3 fascicolo monitorio), vale a dire dal 18.7.17, al saldo.
3. La domanda riconvenzionale proposta da è parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di Pt_1 accoglimento, per quanto di ragione.
3.1. Deve, in primo luogo, segnalarsi che la domanda risarcitoria risulta del tutto sfornita di prova con riferimento a voci di danno diverse dal rimborso delle spese sostenute, nella misura di € 4.100,00, voci peraltro soltanto adombrate, sul piano dell'allegazione, in atto di citazione, ove si accenna ad un «danno da mancato guadagno, anche perché la società scrivente ha perso non solo il cliente ma anche il rappresentante cinese». Sotto tali profili, la domanda non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento.
3.2. La domanda risarcitoria risulta, invece, accoglibile quanto alle spese sostenute per il completamento delle prestazioni di , che deve ritenersi siano rimaste parzialmente Org_1 ineseguite, per la somma di € 4.100,00.
A tale risultato consente di pervenire l'istruttoria documentale, orale e tecnica della causa, in merito alla pagina 6 di 9 quale deve rilevarsi che la CTU svolta appare eseguita con attenta e rigorosa aderenza alla documentazione depositata, completa ed esaustiva nonché scevra di aporie e contraddizioni;
il CTU, inoltre, ha esaustivamente replicato alle deduzioni dei CTU, e può pertanto porsi a fondamento, per i profili tecnici, della presente decisione.
Giova, anzitutto, determinare l'oggetto del contratto, con particolare riferimento allo “start-up” del macchinario, in merito al quale non v'è accordo tra le parti, ritenendo l'opposta che si sostanzi nell'accensione del macchinario, e l'opponente che richieda una verifica del corretto funzionamento. Sul punto il CTU ha esposto che «questo termine inglese sta a significare che alla fine del montaggio meccanico, elettrico ed elettronico la macchina non solo deve essere attivata tramite accensione ma che la stessa deve essere in grado di produrre esercitando tutte le fasi delle lavorazioni per cui è preposta.
La sola accensione della macchina non indica che la stessa possa essere in grado di espletare tutte le funzioni operative». Ritiene il Tribunale di poter far propria tale definizione, non solo perché indicata dal tecnico come appartenente alla prassi del settore, ma anche in quanto corrispondente a canoni di ragionevolezza con riferimento alla determinazione, nel caso di specie, dell'oggetto del contratto: in tanto può ritenersi che la verifica dell'accensione della macchina sia di interesse di chi commissiona il montaggio della stessa, in quanto non solo si accerti la funzionalità del collegamento elettrico, ma anche il macchinario risulti idoneo alla messa in funzione.
L'opposta, al riguardo, afferma che lo start-up sarebbe cosa diversa rispetto al collaudo. Nel caso di specie, l'indagine circa l'esatto confine tra le due operazioni è, tuttavia, superfluo ai fini della decisione, essendo pacifico come il macchinario presentasse, al momento dell'accensione, un messaggio di errore, tale, se non risolto, da impedire qualsiasi attivazione e ipotetica prova di funzionamento. Deve quindi ritenersi che ci si trovasse in una fase antecedente rispetto a quella di un ipotetico collaudo, e che, anzi, la presenza del messaggio errore non consentisse di ritenere perfezionata la fase di start-up, risultando la macchina sì accesa, ma non tale da essere azionata. D'altro canto, è la stessa opposta in comparsa di costituzione a dedurre che «l'operazione denominata in gergo tecnico start up, consiste nell'accensione del macchinario e nella verifica del corretto funzionamento del quadro e delle impostazioni iniziali;
volendo semplificare e riportando ad linguaggio non tecnico, essa consiste nell'accensione del quadro computerizzato, operazione durante la quale viene segnalato e verificato il corretto montaggio del macchinario e, dunque, dell'operatività generale dello stesso»: nel caso che qui occupa, la presenza del messaggio di errore non ha consentito l'esito positivo della verifica della “operatività generale” del macchinario.
Sul significato del codice di errore, il CTU ha convincentemente individuato (pp. 5 e 6) quattro possibili interpretazioni, giungendo alla conclusione che vi fosse stato un “errato ricollegamento dei cablaggi”, tale da poter essere emendato con una spesa compresa tra € 600,00 ed € 1.000,00, oltre a spese di trasferta.
Sotto un profilo giuridico, vertendosi in materia contrattuale, l'opponente, attore in riconvenzionale
— provato, come visto il titolo, e individuato come sopra il contenuto dell'obbligazione di procedere allo start-up — aveva unicamente l'onere di allegare l'inadempimento, incombendo alla convenuta in riconvenzionale di provare di aver correttamente adempiuto (o che l'inadempimento non le era imputabile). All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che non abbia raggiunto tale prova: Org_1 acclarato che il procedimento di start-up non ha trovato completamento, l'opposta avrebbe dovuto provare che ciò non le era imputabile, il che non può ritenersi abbia fatto, non avendo offerto la prova di pagina 7 di 9 una diversa causa, e tenuto comunque conto che le risultanze peritali individuano, sostanzialmente, in un difetto di montaggio la ragione dell'errore riscontrato all'accensione del macchinario.
Accertato l'inadempimento di , questa è dunque tenuta al risarcimento del danno patito da Org_1
di conseguenza dell'inadempimento, danno rappresentato dalle spese sostenute dall'opponente Pt_1 per consentire il corretto del macchinario, corroborate dalla produzione delle prove dei pagamenti (doc.
16 e 22), dall'istruttoria orale (assunta alla udienza del 20.2.20), e ritenute congrue dal CTU, in sede di replica alle osservazioni dei CTP.
3.3. Parte attrice in opposizione, ha, infine, chiesto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Sul punto deve rilevarsi che trattasi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore, di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021).
Secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 37798 del 27/12/2022), devono riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma di
€ 4.100,00, annualmente rivalutata dal luglio 2017 alla data della presente sentenza;
inoltre, la somma di
€ 4.100,00 (corrispondente ad una spesa che risulta sostenuta in gran parte nel luglio del 2017, v. doc. 16
e 22 fascicolo opponente) deve rivalutarsi all'attualità sulla base degli indici ISTAT-FOI, con ciò pervenendosi alla somma di € 4.826,00, su cui maturano, dalla data della sentenza, gli interessi legali.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori massimi della fase istruttoria, tenuto conto della complessità dell'istruttoria orale e tecnica. In ragione dell'esito complessivo della lite, esse debbono compensarsi per un mezzo e, quanto alla restante metà, porsi a carico della convenuta opposta. All'opponente non possono, invece, riconoscersi spese per CTP, risultando prodotto unicamente un progetto di notula (depositato l'8.2.23),
e non essendovi prova del relativo pagamento.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di CTU, già liquidate in favore di Parte_2 debbono essere poste definitivamente a carico, per un quarto, dell'opponente, e per tre quarti
[...] dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, portante n. 650/2018, pronunciato il 18.5.2018;
- condanna al pagamento in favore di quale titolare della ditta Parte_1 CP_1 individuale , a titolo di corrispettivo, della somma di € 3.000,00, oltre interessi ex Org_1
d.lgs. 231/02 dal 18 luglio 2017 al saldo;
pagina 8 di 9 - accertato l'inadempimento di quale titolare della ditta individuale CP_1
, la condanna al risarcimento del danno patito da , liquidato, alla data Org_1 Parte_1 della presente sentenza, in €4.826,00, oltre interessi al tasso legale sino al saldo, e oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 4.100,00, anno per anno rivalutata dal luglio 2017 sino alla data della presente sentenza;
- rigetta, nel resto, le contrapposte domande delle parti;
- compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite e, quanto alla restante metà, condanna quale titolare della ditta individuale , al rimborso a CP_1 Org_1 Parte_1 delle spese, che si liquidano in € 132,00 per spese, € 2.958,50 compensi per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 15.2.23, definitivamente a carico, per il 75%, di quale titolare della ditta individuale , e, per il 25%, di CP_1 Org_1 Pt_1
[...]
Così deciso in Prato il giorno 17 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2142/2018 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro quale titolare della ditta individuale (CF CP_1 Organizzazione_1
, p. iva ), con il patrocinio dell'avv. DANERI MAURIZIO C.F._1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 20/06/2023:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «in via istruttoria, insiste, occorrendo, per Parte_1
l'ammissione della prova per testi richiesta in corso di causa e non ammessa, così come articolata nella seconda memoria autorizzata ex art. 183/VI co. c.p.c. […] nel merito, conclude riportandosi alle conclusioni formulate nella prima memoria autorizzata ex art. 183/VI co. c.p.c. (formulazione ante riforma), che qui di seguito si ritrascrivono: voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa
e/o contraria istanza e, comunque, respinta ogni avversa domanda e/o richiesta: - Nel merito, in ogni caso: accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in atti, anche per l'illegittimità e/o infondatezza delle richieste avanzate ex adverso;
- Nel merito ed anche in via riconvenzionale, anche previo accertamento del parziale inadempimento della di alle obbligazioni assunte Org_1 CP_1 contrattualmente e, comunque, preso atto anche degli acconti pacificamente versati da Pt_1 dichiarare che nulla deve la alla stessa per le causali di cui alla fattura posta a Parte_1 Org_1 base del decreto ingiuntivo opposto, anche per l'illegittimità e/o infondatezza delle richieste avanzate ex
pagina 1 di 9 adverso; - Sempre nel merito, anche in via riconvenzionale ed in ogni caso, sempre anche previo accertamento del parziale inadempimento della di alle obbligazioni assunte Org_1 CP_1 contrattualmente, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Org_1 CP_1 subendi dalla che vengono indicati – riguardo alle spese vive affrontate - in € 4.100,00, o Parte_1 comunque in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, anche con liquidazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- In ipotesi denegata, compensare tra le parti le rispettive poste attive e passive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con vittoria altresì di spese di CTU e CTP».
Il procuratore di a concluso chiedendo: «previa ammissione delle Organizzazione_1 istanze istruttorie non ammesse, tutte, ed in particolare i cap. nn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 22 e 28 della seconda memoria istruttoria, e relative controprove, nonché della richiesta di chiarimenti alla CTU non ammessa, In via principale e nel merito: respingere la domanda avversaria, anche in via riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previo accertamento della corretta e completa esecuzione delle prestazioni pattuite, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, condannando la società al pagamento dell'importo di € 7.420,24, ovvero Parte_1 al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, comprensiva di spese, rimborsi ed interessi., con vittoria di spese di giudizio, CTU e CTP».
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale titolare della ditta individuale ha ottenuto CP_1 Organizzazione_1 dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel Parte_1 termine di 40 gg., della somma di € 7.420,24 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Org_1
- di aver eseguito, in favore di «una serie di prestazioni aventi ad oggetto lo smontaggio Pt_1 di un macchinario presso un magazzino della debitrice, sito in Prato, e il conseguente rimontaggio (e start-up […]) dello stesso presso gli stabilimenti di una impresa sedente nella
Repubblica Popolare Cinese»;
- che era stato concordato il corrispettivo di € 8.000,00;
- che era stata corrisposta la minor somma di € 5.000,00;
- che, oltre alla somma di € 3.000,00, ulteriori costi sostenuti per la realizzazione della prestazione
(viaggi aerei, trasferimenti, vitto e alloggio in Cina) erano a carico della , come da Pt_1 accordi;
- di essere creditrice della somma complessiva di € 7.420,24;
Ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale, , deducendo ed eccependo: Parte_1
- che le parti si erano accordate per il “costo complessivo massimo” di € 8.000,00;
- che l'operazione di rimontaggio era durata quattro giorni, in luogo degli otto preventivati, e non era stato effettuato lo “start-up”;
pagina 2 di 9 - di essersi impegnata soltanto al rimborso dei voli e dei trasferimenti, ciò che aveva fatto prenotando i biglietti di indicati da;
Org_1
- che le prestazioni di rimontaggio non erano state terminate, essendo stati riscontrati “problemi sul pettine”;
- che erano stati riscontrati problemi al pettine e alla cantra, contestati via pec il 10.7.17;
- che i lavori non completati erano stati svolti da altre ditte, con una spesa complessiva di
€ 4.100,00;
- che le parti si erano accordate oralmente perché il montaggio fosse terminato entro la metà di giugno 2017, ma ciò non era avvenuto;
- che non erano dovute le somme correlate alle voci “giornata lavorativa per recarsi a Prato da Ns. legale” e “Km percorsi A/R per recarsi a Prato da Ns. legale” in quanto frutto di scelta della
, “giornata lavorativa persa a Kaunas”, “pernottamento perso a Kaunas” e “ticket Org_1 aereo Shanghai Vilnius” perché le tratte e le compagnie erano state scelte dalla e, Org_1 pertanto «eventuali “disguidi” e/o ritardi nei voli non [potevano] essere addebitati legittimamente alla , e “spese sostenute per Vs. conto” (biglietti treno, trasferimenti, vari, Pt_1 pernottamenti, pasti) non erano dovute per i medesimi motivi;
- che la somma di € 3.000,00 non era dovuta non solo in ragione degli inadempimenti, ma anche
«perché non oggetto di specifica pattuizione/approvazione»;
ha, quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione che nulla era Pt_1 dovuto alla controparte, e la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella somma di € 4.100,00, o la diversa somma, anche con liquidazione equitativa, con compensazione, in denegata ipotesi, dei crediti rispettivamente vantati.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: CP_1
- che i corrispettivi richiesti attenevano alle sole prestazioni oggetto di preventivo «e non già per
l'integrale messa in funzione e collaudo del macchinario», in quanto l'operazione di start-up consisteva unicamente nell'accessione del macchinario e nella verifica del corretto funzionamento;
- che, rifiutata da parte del cliente cinese la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuto intervento, era emerso che questo si era accordato con la anche per «la messa in funzione Pt_1
e il collaudo del macchinario», non oggetto del contratto con la;
Org_1
- che le operazioni di montaggio del macchinario si erano svolte per meno giornate, sia in ragione del mutamento del volo di andata (per questioni attinenti alla impossibilità di fare scalo in Russia), sia per la disorganizzazione della società destinataria, il che non aveva, comunque, impedito l'esecuzione integrale delle prestazioni pattuite;
- che, ad onta dei danni riscontrati al momento dell'apertura dell'imballaggio, il macchinario era stato correttamente montato ed avviato;
- che, al momento dell'imbarco sul volo di ritorno, era risultato che il biglietto del tecnico Org_
era stato bloccato dall' da parte di soggetto che aveva disponibilità dei codici di Per_1
pagina 3 di 9 prenotazione ( o l'agenzia di viaggi), il che aveva reso necessario l'acquisto di biglietti Pt_1 alternativi per entrambi i tecnici, il che legittimava l'addebito degli ulteriori costi alla;
Pt_1
- che non v'era effettiva prova del sostenimento da parte di di spese. Pt_1
L'opposta ha, quindi, chiesto la reiezione delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi e CTU sul seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa: dica quale sia il costo di ripristino del riscontrato difetto al “pettine” (di cui ai docc. 29 fascicolo e 13 fascicolo Brosatex) del macchinario per cui è causa;
quantifichi il costo Pt_1 di montaggio del macchinario . Org_3
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 20/06/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposta, attrice sostanziale, ha chiesto, originariamente in via monitoria, per un verso, il Org_ pagamento del saldo del corrispettivo che afferma dovuto per l'attività di smontaggio (in ) e rimontaggio (in Cina) del macchinario tessile e, per altro verso, il rimborso di ulteriori spese di viaggio, vitto e alloggio. L'opponente, convenuta sostanziale, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'opposta, in via riconvenzionale, al risarcimento dei “danni subiti e subendi”, quantificati, con riferimento alle sole spese vive, in € 4.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Le domande proposte da in sede monitoria risultano, all'esito del giudizio di CP_1 opposizione, solo parzialmente fondate, dal che consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma che, all'esito dell'istruttoria, si accerta, come segue, dovuta.
2.1. La domanda volta al pagamento del residuo corrispettivo è fondata e meritevole, pertanto di accoglimento.
Il contratto tra le parti è pacifico, avendo l'opponente ammesso la pattuizione di un “costo complessivo massimo di € 8.000,00” così come è pacifico che la prestazione sia stata eseguita, seppur, nella prospettiva dell'opponente, in modo inesatto, e che sia stato versato un corrispettivo di € 5.000,00 a titolo di acconto. La deduzione che difettasse una “specifica pattuizione/approvazione” per l'ulteriore importo di € 3.000,00 (p. 10 del medesimo atto di citazione) risulta, quindi, contraddittoria rispetto alle precedenti argomentazioni difensive.
Irrilevante è la circostanza, evidenziata dall'opponente, che fossero stati preventivati otto giorni per il rimontaggio del macchinario, avendo il contratto — da qualificarsi come appalto, risultando l'organizzazione di mezzi da parte dell'opposta — ad oggetto lo smontaggio e il rimontaggio del macchinario, e non essendo dedotta in contratto una prestazione da svolgere a ore o a giorni.
L'opponente poi, avversa la domanda di pagamento, affermando che concerna «prestazione non effettuate, o effettuate solo parzialmente». Sul punto, deve osservarsi la previsione, nel contratto di pagina 4 di 9 appalto, quale rimedio in caso di difetti, del diritto di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore, oppure la riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa, oppure ancora, se le difformità o i vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla destinazione, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto;
la disciplina generale codicistica — applicabile nel caso in cui non vengano in rilievo vizi o difetti — invece, prevede la risolubilità per inadempimento, ove questo sia di non scarsa importanza, salvo, comunque, il risarcimento del danno.
Nel caso di specie, non risulta richiesta né la risoluzione del contratto, né l'eliminazione dei vizi, né la riduzione del corrispettivo dovuto (che appare prospettata unicamente in sede di comparsa conclusionale) essendo stata formulata soltanto domanda di risarcimento del danno — da reputarsi, peraltro, parzialmente fondata, come argomentato in prosieguo — dal che consegue che non può disattendersi la domanda volta alla corresponsione del residuo corrispettivo pattuito, giacché, diversamente opinando,
si troverebbe in una condizione migliore di quella in cui si sarebbe trovata in caso di esatto Pt_1 adempimento, ottenendo tanto la neutralizzazione del danno patito, sub specie di costi sostenuti per far fronte all'inadempimento della controparte (nei limiti di quanto allegato e provato) tanto il vantaggio economico determinato dalla riduzione del corrispettivo originariamente pattuito.
La domanda di volta al pagamento del residuo corrispettivo di € 3.000,00 deve, CP_1 pertanto, trovare accoglimento.
2.2. La domanda concernente il pagamento delle ulteriori somme sostenute è, invece, infondata.
Nella prospettazione dell'opposta svolta in comparsa di costituzione, si tratterebbe di spese di viaggio e vitto che è stato necessario sostenere a causa della condotta della (o dell'agenzia di viaggi Pt_1 incaricata), che avrebbe bloccato il biglietto di ritorno Shanghai-Vilnius di uno dei due tecnici.
Dall'esame della fattura prodotto dall'opposta (doc. 3 fascicolo monitorio), emergono tuttavia voci relative a trasferimenti tra prato e tra Massa e l , il pernottamento in Hotel a Shanghai, Org_4
i pasti ivi sostenuti, i biglietti aerei Shanghai-Vilnius, la “giornata lavorativa persa a Kaunas”, il
“pernottamento perso a Kaunas”, la “giornata lavorativa per recarsi a Prato da ns legale”, i “km percorsi a/r per recarsi a Prato da ns legale”: si tratta, pertanto, di voci di varia natura, che appaiono ripartibili in tre gruppi.
Un primo gruppo è rappresentato dalla i trasferimenti Prato/Viareggio e Stazione Org_5
. Si tratta di spese addebitate sulla base di un accordo in forza del quale Organizzazione_6
l'opponente si sarebbe fatta carico delle spese di viaggio. Tale accordo, tuttavia non consta nei termini indicati dall'opposta — e spettava all'attrice sostanziale, trattandosi del titolo della pretesa — risultando dal preventivo (doc. 1 fasc. monitorio) che si fosse fatta dei “giorni di viaggio, voli, Pt_1 trasferimenti, hotel e mangiare per 2 tecnici”, dal che è consentito desumere che i trasferimenti rilevanti fossero quelli nel parere di destinazione (accennandosi ai trasferimenti dopo la menzione dei voli), e non quelli per raggiungere l'aeroporto. Deve, poi, osservarsi che, trattandosi di appalto, v'è una attività assunta con organizzazione di mezzi, e il prezzo pattuito, in difetto di determinazione, deve ritenersi comprensivo anche delle spese per lo spostamento del personale.
Un altro gruppo di spese concerne la “giornata lavorativa per recarsi a Prato da ns legale”. Si tratterebbe, in questo caso, di una posta di natura risarcitoria, sui cui fatti costituitivi del cui diritto nulla si dice, neppure indicandosi a quale soggetto si riferisca: la relativa domanda non può, quindi, trovare pagina 5 di 9 accoglimento.
Il terzo gruppo di spese appare, in effetti, legato alle problematiche riscontrate al momento del ritorno in Org_
, quando il biglietto del tecnico , nella prospettazione della parte opposta, risultava Per_1
“bloccato”. Venendo in rilievo una responsabilità di natura contrattuale — risultando pacifico che l'opponente si fosse fatta carico delle spese di viaggio, e della prenotazione, tramite agenzia — allegato l'inadempimento da parte dell'attrice sostanziale, incombe alla convenuta sostanziale dare prova di aver adempiuto correttamente, ovvero che l'inadempimento fosse dovuto a causa non imputabile. Nel caso di specie, aveva l'onere di provare che il “blocco” del biglietto, che non è contestato sia avvenuto, Pt_1 non era stato da essa provocato. Ritiene il Tribunale che l'istruttoria orale e documentale abbia consentito di raggiungere tale prova, potendosi presumere sulla base dei documenti prodotti e degli esiti dell'escussione dei testi e , che ha avuto luogo all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
20.2.23, che la problematica relativa al biglietto di ritorno fosse connessa all'avvenuta modificazione dei voli di andata, e fosse quindi imputabile alla compagna aerea.
Il teste ha, infatti dichiarato che la compagnia , che operava il volo, non era Per_1 CP_2 stata in grado di individuare la natura del problema e che al desk gli era stato riferito che la CP_3
«richiesta di riprogrammazione poteva essere effettuata solo da colui che aveva i codici di prenotazione del biglietto», mentre il teste ha negato di aver chiesto alcuna modifica, segnalando di non essere Tes_1 stato richiesto da e che il costo sarebbe stato a suo carico. Dall'esame del doc. 11 prodotto Pt_1 dall'opposta con la seconda memoria istruttoria emerge, poi, che, diversamente da quanto avvenuto al Tes_ tecnico a risultavano cambiato non solo il volo , ma anche il volo FCO-SVG, Per_1 C.F._2 il che a parere del giudicante indica la ricorrenza, in tutta probabilità, di un errore compiuto al momento del cambio del volo di andata, che ha “bloccato” anche il volo di ritorno.
Non risultando l'inadempimento imputabile , non può accordarsi a il risarcimento Pt_1 Org_1 richiesto.
2.3. Alla ritenuta accoglibilità solo parziale delle domande originariamente proposte in via monitoria consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento, a titolo di Pt_1 corrispettivo, della somma di € 3.000,00, sulla quale, trattandosi di transazione commerciale, sono dovuti gli interessi al tasso di mora ex d.lgs. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza indicata in fattura (doc.
3 fascicolo monitorio), vale a dire dal 18.7.17, al saldo.
3. La domanda riconvenzionale proposta da è parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di Pt_1 accoglimento, per quanto di ragione.
3.1. Deve, in primo luogo, segnalarsi che la domanda risarcitoria risulta del tutto sfornita di prova con riferimento a voci di danno diverse dal rimborso delle spese sostenute, nella misura di € 4.100,00, voci peraltro soltanto adombrate, sul piano dell'allegazione, in atto di citazione, ove si accenna ad un «danno da mancato guadagno, anche perché la società scrivente ha perso non solo il cliente ma anche il rappresentante cinese». Sotto tali profili, la domanda non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento.
3.2. La domanda risarcitoria risulta, invece, accoglibile quanto alle spese sostenute per il completamento delle prestazioni di , che deve ritenersi siano rimaste parzialmente Org_1 ineseguite, per la somma di € 4.100,00.
A tale risultato consente di pervenire l'istruttoria documentale, orale e tecnica della causa, in merito alla pagina 6 di 9 quale deve rilevarsi che la CTU svolta appare eseguita con attenta e rigorosa aderenza alla documentazione depositata, completa ed esaustiva nonché scevra di aporie e contraddizioni;
il CTU, inoltre, ha esaustivamente replicato alle deduzioni dei CTU, e può pertanto porsi a fondamento, per i profili tecnici, della presente decisione.
Giova, anzitutto, determinare l'oggetto del contratto, con particolare riferimento allo “start-up” del macchinario, in merito al quale non v'è accordo tra le parti, ritenendo l'opposta che si sostanzi nell'accensione del macchinario, e l'opponente che richieda una verifica del corretto funzionamento. Sul punto il CTU ha esposto che «questo termine inglese sta a significare che alla fine del montaggio meccanico, elettrico ed elettronico la macchina non solo deve essere attivata tramite accensione ma che la stessa deve essere in grado di produrre esercitando tutte le fasi delle lavorazioni per cui è preposta.
La sola accensione della macchina non indica che la stessa possa essere in grado di espletare tutte le funzioni operative». Ritiene il Tribunale di poter far propria tale definizione, non solo perché indicata dal tecnico come appartenente alla prassi del settore, ma anche in quanto corrispondente a canoni di ragionevolezza con riferimento alla determinazione, nel caso di specie, dell'oggetto del contratto: in tanto può ritenersi che la verifica dell'accensione della macchina sia di interesse di chi commissiona il montaggio della stessa, in quanto non solo si accerti la funzionalità del collegamento elettrico, ma anche il macchinario risulti idoneo alla messa in funzione.
L'opposta, al riguardo, afferma che lo start-up sarebbe cosa diversa rispetto al collaudo. Nel caso di specie, l'indagine circa l'esatto confine tra le due operazioni è, tuttavia, superfluo ai fini della decisione, essendo pacifico come il macchinario presentasse, al momento dell'accensione, un messaggio di errore, tale, se non risolto, da impedire qualsiasi attivazione e ipotetica prova di funzionamento. Deve quindi ritenersi che ci si trovasse in una fase antecedente rispetto a quella di un ipotetico collaudo, e che, anzi, la presenza del messaggio errore non consentisse di ritenere perfezionata la fase di start-up, risultando la macchina sì accesa, ma non tale da essere azionata. D'altro canto, è la stessa opposta in comparsa di costituzione a dedurre che «l'operazione denominata in gergo tecnico start up, consiste nell'accensione del macchinario e nella verifica del corretto funzionamento del quadro e delle impostazioni iniziali;
volendo semplificare e riportando ad linguaggio non tecnico, essa consiste nell'accensione del quadro computerizzato, operazione durante la quale viene segnalato e verificato il corretto montaggio del macchinario e, dunque, dell'operatività generale dello stesso»: nel caso che qui occupa, la presenza del messaggio di errore non ha consentito l'esito positivo della verifica della “operatività generale” del macchinario.
Sul significato del codice di errore, il CTU ha convincentemente individuato (pp. 5 e 6) quattro possibili interpretazioni, giungendo alla conclusione che vi fosse stato un “errato ricollegamento dei cablaggi”, tale da poter essere emendato con una spesa compresa tra € 600,00 ed € 1.000,00, oltre a spese di trasferta.
Sotto un profilo giuridico, vertendosi in materia contrattuale, l'opponente, attore in riconvenzionale
— provato, come visto il titolo, e individuato come sopra il contenuto dell'obbligazione di procedere allo start-up — aveva unicamente l'onere di allegare l'inadempimento, incombendo alla convenuta in riconvenzionale di provare di aver correttamente adempiuto (o che l'inadempimento non le era imputabile). All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che non abbia raggiunto tale prova: Org_1 acclarato che il procedimento di start-up non ha trovato completamento, l'opposta avrebbe dovuto provare che ciò non le era imputabile, il che non può ritenersi abbia fatto, non avendo offerto la prova di pagina 7 di 9 una diversa causa, e tenuto comunque conto che le risultanze peritali individuano, sostanzialmente, in un difetto di montaggio la ragione dell'errore riscontrato all'accensione del macchinario.
Accertato l'inadempimento di , questa è dunque tenuta al risarcimento del danno patito da Org_1
di conseguenza dell'inadempimento, danno rappresentato dalle spese sostenute dall'opponente Pt_1 per consentire il corretto del macchinario, corroborate dalla produzione delle prove dei pagamenti (doc.
16 e 22), dall'istruttoria orale (assunta alla udienza del 20.2.20), e ritenute congrue dal CTU, in sede di replica alle osservazioni dei CTP.
3.3. Parte attrice in opposizione, ha, infine, chiesto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Sul punto deve rilevarsi che trattasi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore, di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021).
Secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 37798 del 27/12/2022), devono riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma di
€ 4.100,00, annualmente rivalutata dal luglio 2017 alla data della presente sentenza;
inoltre, la somma di
€ 4.100,00 (corrispondente ad una spesa che risulta sostenuta in gran parte nel luglio del 2017, v. doc. 16
e 22 fascicolo opponente) deve rivalutarsi all'attualità sulla base degli indici ISTAT-FOI, con ciò pervenendosi alla somma di € 4.826,00, su cui maturano, dalla data della sentenza, gli interessi legali.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori massimi della fase istruttoria, tenuto conto della complessità dell'istruttoria orale e tecnica. In ragione dell'esito complessivo della lite, esse debbono compensarsi per un mezzo e, quanto alla restante metà, porsi a carico della convenuta opposta. All'opponente non possono, invece, riconoscersi spese per CTP, risultando prodotto unicamente un progetto di notula (depositato l'8.2.23),
e non essendovi prova del relativo pagamento.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di CTU, già liquidate in favore di Parte_2 debbono essere poste definitivamente a carico, per un quarto, dell'opponente, e per tre quarti
[...] dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, portante n. 650/2018, pronunciato il 18.5.2018;
- condanna al pagamento in favore di quale titolare della ditta Parte_1 CP_1 individuale , a titolo di corrispettivo, della somma di € 3.000,00, oltre interessi ex Org_1
d.lgs. 231/02 dal 18 luglio 2017 al saldo;
pagina 8 di 9 - accertato l'inadempimento di quale titolare della ditta individuale CP_1
, la condanna al risarcimento del danno patito da , liquidato, alla data Org_1 Parte_1 della presente sentenza, in €4.826,00, oltre interessi al tasso legale sino al saldo, e oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 4.100,00, anno per anno rivalutata dal luglio 2017 sino alla data della presente sentenza;
- rigetta, nel resto, le contrapposte domande delle parti;
- compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite e, quanto alla restante metà, condanna quale titolare della ditta individuale , al rimborso a CP_1 Org_1 Parte_1 delle spese, che si liquidano in € 132,00 per spese, € 2.958,50 compensi per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 15.2.23, definitivamente a carico, per il 75%, di quale titolare della ditta individuale , e, per il 25%, di CP_1 Org_1 Pt_1
[...]
Così deciso in Prato il giorno 17 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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