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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 377/17 R.G. avente ad oggetto: mutuo - opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(p.iva ) in persona dell'amministratore pt, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. rappresentati C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'avv. Domenico Chiappetta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Cetraro (CS) alla Via Nazionale ss 18, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
CONTRO
(partita ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(partita IVA nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del P.IVA_3
26.11.2024 del Notaio Dott.ssa nn. 26717/7293 (Registrato a Milano TP3 il 2 Persona_1
dicembre 2024 n. 117361 serie 1T – doc. 1) rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avvocati Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Milano (MI) Via Venti Settembre n. 112, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ditta in persona Parte_1 dell'amministratore pt,, e hanno proposto Parte_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2016 – R.G. 1467/16, emesso dal Tribunale di Paola, in data 23.11.16 e notificato il 17.1.17, con il quale veniva intimato loro, in qualità di fideiussori, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € Controparte_3
47.975,82, afferente al contratto di finanziamento stipulato in data 12.06.14 con il CO OL, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese procedurali liquidate in € 286,00 per spese, € 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Nel contestare la fondatezza del credito ingiunto, parte opponente eccepiva: la violazione dell'art. 2, comma 4, della L.108/96 sul c.d. “tasso soglia”, in quanto il tasso di mora convenuto sarebbe stato superiore alla soglia (ricorrendo quindi un'ipotesi di c.d. usura da contratto). In particolare, il contratto stipulato dagli opponenti con il CO di OL in data 12.6.14, alla luce della normativa vigente, avrebbe previsto dei tassi usurari in violazione della L. 108/96 e dell'art. 644 c,p., di conseguenza, il tasso convenuto sarebbe nullo in quanto applicato in violazione di norme imperative di legge. A sostegno dell'asserto difensivo la parte opponente rilevava che, il tasso soglia vigente alla data del 12.6.14 per i finanziamenti alle imprese era pari a 17.5250%, che l'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, prevedeva che “per il ritardato pagamento gli interessi di mora sarebbero stati calcolati al tasso nominale annuo contrattuale di cui al punto 4, pari all'11,93
%annuo, maggiorato di 2.00 punti interessi di mora in misura pari a 13,93%”. Considerata dunque la data di stipula del finanziamento, a parere degli opponenti, si rilevava una Usura TAEG dovuta al seguente calcolo: il TAEG era pari al 14.870 % + maggiorazione 13,93 % = (A) 28,8000%, Media interessi moratori: 6,625 %; Tasso soglia data contratto = (B):24,1500%; Differenza (B-
A)=4,6500%. L' usura si ravviserebbe anche nel calcolo del TAN effettuato dalla parte opponente:
TAN + Interesse di mora (A): 25,8600%; Tasso soglia data contratto (B): 17,5250% Differenza (B-
A): 8,3350% Usura. Dalla usurarietà dei tassi di interesse applicati, conseguiva a detta degli opponenti la nullità delle relative clausole e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, stante la necessità di rideterminare la somma effettivamente dovuta dagli opponenti, sulla base dei criteri di legge.
In ragione di tanto, parte opponente domandava: revocarsi, annullarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 410/16 del 25/11/16 emesso dal Tribunale di Paola, nella persona della dott.ssa
Vecchione a favore della , notificato il 17.1.17, in quanto infondato ed illegittimo Controparte_3
in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari in favore del difensore, ex агt.93 срс.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta, in persona dell'Amministratore delegato, in qualità di Controparte_3
mandataria con rappresentanza di la quale, impugnava e contestava Parte_4
tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e domandava: rigettarsi l'opposizione promossa da e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
condanna, in ogni caso, di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite della fase di opposizione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, esperita con esito negativo la procedura di mediazione di cui all'art. 5
Decreto Legislativo n. 28/2010, la causa veniva istruita con l'espletamento di CTU contabile.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. e contestuale foglio di precisazione delle conclusioni, interveniva nel giudizio la subentrata a Controparte_2 [...]
(già CO di OL e per essa ) facendo proprie tutte le istanze Controparte_4 Controparte_3
e conclusioni già svolte e con esplicita richiesta di estromissione dal giudizio di (già CO di Controparte_5
OL e per essa ). Controparte_3
Con comparsa di costituzione ex art. 111c.p.c. si costituiva in giudizio e, per essa, CP_6
nella qualità di procuratrice della prima, subentrando a Controparte_2 [...]
(già , già CO di OL e per esso, quale procuratore, CP_2 Controparte_4 [...]
) la quale, faceva proprie tutte le difese e conclusioni svolte, con esplicita richiesta di CP_3
estromissione della (già , già CO di OL e per Controparte_2 Controparte_4 esso, quale procuratore, ), ai sensi dell'art. 111, comma 3 cpc. Controparte_3
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. e contestuale comparsa conclusionale si costituiva in giudizio la e, per essa, che subentrava in tutti i Controparte_1 Controparte_2
rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a a seguito di atto di fusione stipulato CP_6
in data 31 ottobre 2024 a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, facendo Persona_2
proprie tutte le difese e conclusioni già svolte da CP_6
All'udienza del 22.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta dalla e Parte_1 Parte_2 [...]
, non appare suscettibile di accoglimento in ragione di quanto indicato nel prosieguo. Parte_3
Giova premettere che il decreto ingiuntivo opposto trova fondamento nel contratto di finanziamento chirografario stipulato tra la società e , filiale di Paola, in data Parte_1 Parte_4
12.6.2014, in forza del quale la prima riceveva la somma di € 42.000,00. Dal contratto di finanziamento versato in atti, si evince che la durata del veniva convenuta in mesi 36 e che il debitore si obbligava a rimborsare il finanziamento attraverso rate mensili, comprensive di interessi al tasso convenuto. A garanzia del suddetto rapporto si costituivano fideiussori i sigg.ri Pt_2
e , sottoscrivendo apposita fideiussione richiamata nel corpo dell'atto
[...] Parte_3 di finanziamento (cfr documenti di sintesi allegati alla comparsa di costituzione e risposta del
11.9.2017) con la quale si obbligavano a pagare, entro la decorrenza fissata ed a prima richiesta, il passivo maturato, ancorché spirati i termini dettati dall'art.1957 cc.(art.6). In base all'art. art.7 del documento di sintesi, i garanti si obbligavano a corrispondere alla Banca quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori, in misura speculare al debitore principale.
Accadeva quindi che, la società opponente, non provvedeva a rimborsare le rate di mutuo posteriori alla data del 12.10.14, circostanza quest'ultima che può ritenersi pacifica in quanto non espressamente contestata opponenti. In ragione di tanto, il e per essa Parte_4 [...]
depositava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Paola, all'esito del CP_3
quale, veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Venendo al merito della controversia, considerato l'oggetto del contendere, è opportuno ricordare che nel presente giudizio occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla creditrice-opposta, nella qualità di mandataria del CO di OL Srl, nel Controparte_3
procedimento monitorio, all'esito del quale è stato emesso dal Tribunale di Paola, il decreto ingiuntivo 410/2016 – Rg. 1467/16 regolarmente notificato agli opponenti.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
Posto quanto sopra, giova rammentare altresì che, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
L'oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002). Il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale) deve, quindi, essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 20613/2011).
Dunque, nel caso di specie, la parte opponente, nel contestare la fondatezza del credito ingiunto, ha unicamente eccepito, come anticipato, la violazione dell'art. 2, comma 4, della L.108/96 sul c.d.
“tasso soglia”, in quanto il tasso di mora convenuto dalle parti sarebbe stato superiore alla soglia, ravvisandosi, nel caso di specie, un'ipotesi di c.d. usura sopravvenuta.
Tuttavia, dall'esame del compendio probatorio in atti nonché sulla base della perizia svolta dal nominato CTU, in particolare dell'integrazione alla CTU depositata in atti, a seguito della rimessione sul ruolo della causa disposta dal Tribunale, tale doglianza, risulta infondata e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
Parte opponente, infatti, senza negare di avere concluso il contratto, né di avere ricevuto la somma o di avere sospeso il rimborso della rate del finanziamento, nell'atto di opposizione ha eccepito il superamento del tasso soglia previsto dalla legge e, pertanto, la nullità delle relative clausole e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Tale doglianza investe dunque il quantum degli interessi applicati alla sorte capitale.
Con specifico riferimento, al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nel caso di specie) la contestazione di un credito, la parte creditrice assolve il proprio onere probatorio con la produzione del relativo contratto;
mentre spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti (cfr. al riguardo, ex multis,
Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283, secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
Alla luce, dunque, di tali principi di diritto, va rilevato che la società opposta ha congruamente assolto gli oneri probatori gravanti a suo carico, tenuto conto della copiosa produzione documentale, tra l'altro, è stato prodotto sia il contratto di finanziamento del 12.6.2014, sia le fideiussioni sottoscritte in pari data da e , sia i piani di Parte_2 Parte_3
ammortamento, sia, ancora, i relativi estratti conto). A fronte di ciò, gli opponenti si sono, limitati a prospettare doglianze infondate, ovvero non idonee a revocare in dubbio la fondatezza del credito vantato nei loro confronti. Come già rilevato, infatti, gli stessi, al fine di adempiere gli oneri posti a loro carico, avrebbero dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità riscontrate (e provare, altresì, tra l'altro, gli eventuali pagamenti eseguiti in favore della società opposta e da essa non contabilizzati), così debitamente cristallizzando (il thema decindendum e probandum (cfr. al riguardo, ex plurimis,
Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n. 15979).
Esaminato, poi, il compendio documentale, va rilevato che il perito nominato dal Tribunale, nella prima relazione depositata in atti, dopo aver esaminato gli atti e documenti di causa, in ordine ai quesiti posti dal Giudice volti a verificare l'eventuale applicazione di tassi di interesse usurari ai sensi della l. n. 108/1996, relativamente al rapporto di mutuo per cui è causa, aveva evidenziato, che: “…. in tutte le ipotesi di calcolo effettuate, sulla base di quanto indicato in contratto, il TAEG risulta superiore al Tasso soglia-usura per questa tipologia di contratti di credito, pari al 17,26%
(con riferimento ai dati di rilevazione di Banca d'Italia 1° aprile – 30 giugno 2014). Perciò, il
Finanziamento del 12 giugno 2014 è nullo e, nulla è dovuto a titolo di interessi, neanche corrispettivi. La soluzione sposata, pertanto, è quella legale della gratuità del Finanziamento ciò vuol dire quindi che, la dovrà restituire il solo Capitale preso a prestito di € Parte_1
42.000,00 detratte le somme già corrisposte …”.
Tuttavia, con ordinanza del 28.6.2023, il Tribunale, preso atto del mutato orientamento giurisprudenziale in materia, rimetteva la causa sul ruolo disponendo un'integrazione dei quesiti da parte del CTU, volti ad accertare se gli interessi moratori pattuiti dalle parti erano usurari, secondo il criterio di calcolo evidenziato nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597 del
18.09.2020.
Deve darsi atto che, la Corte di Cassazione, Sez. 3, con la Sentenza n. 17447 del 2019, ha stabilito che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” .
E' intervenuta altresì anche la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020, che statuisce: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.”
Alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali summenzionati, il nominato perito con l'integrazione alla CTU depositata il 20.3.2024, in risposta al quesito posto dal giudice volto ad accertare se gli interessi moratori pattuiti sono usurari, secondo il criterio di calcolo evidenziato nella sentenza delle SSUU della Cassazione. 19597/2020, ha evidenziato: “ per valutare il carattere usurario degli interessi moratori si evidenzia che, il Tasso di Mora, indicato in contratto, pari al 13,93% non supera il (TSU) tasso soglia di riferimento pari al 19,065% rappresentato dal “ TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà, (ottenuto calcolando “ 10,61% +
2,1% = 12,71% + 6,355% =19,065%) Come si evince, chiaramente, confrontando il solo Tasso di mora (assoggettabile anch'esso alla disciplina antiusura come da recente Cassazione a S.U. n.
19597 del 18.9.2020 secondo la quale, il TSU da porre a confronto col Tasso di mora deve essere determinato facendo in modo che, il TEGM venga maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà ”) si può facilmente appurare che, esso risulta applicato in misura inferiore al TSU, difatti tasso di mora 13,93% TSU 19,065%, NON USURA. Tenendo conto del nuovo calcolo redatto e richiesto dal G.I. in base alle sopra citate sentenze della Cassazione, non riscontrandosi usura in merito al solo Tasso di mora posto a confronto del TSU, determinato, a sua volta, in base a quanto enunciato dalla Sentenza Cassazione a S.U. n. 19597 del 18.9.2020, la somma complessivamente dovuta dal debitore sarebbe, eventualmente in tale ipotesi, pari al Capitale preso a prestito aumentato degli interessi convenzionali ossia, pari ad € 50.171,29 (rata € 1.393,65 X 36 n. rate). A tale somma dovuta dovranno, ovviamente, detrarsi tutti i versamenti effettuati dal mutuatario sino ad oggi”.
Nel caso di specie dunque l'asserita usurarietà sopravvenuta del contratto di mutuo de quo, è stata smentita dalla CTU contabile disposta in corso di causa, in particolare nella integrazione disposta dal giudice, alla quale il Tribunale ritiene di potersi uniformare in quanto congruamente motivata, basata su una compiuta analisi della documentazione ivi richiamata ed immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità. A fronte delle prove dei fatti costitutivi della pretesa azionata, si registra, dunque, l'omesso soddisfacimento dell'onere della prova gravante su parte opponente, la quale si è limitata, da un lato, a dedurre l'esistenza di fatti negativi la cui fondatezza non è stata riscontrata all'esito dell'espletata istruttoria e, dall'altro, a contestare genericamente la validità del contratto di mutuo, senza, tuttavia, offrire dimostrazione alcuna dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. In applicazione dei principi sopra enunciati,
l'opposizione proposta da e deve essere quindi Parte_1 Parte_2 Parte_3
rigettata e deve darsi atto della fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 377/17, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e , e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 410/2016 – R.G. 1467/16, emesso dal Tribunale di Paola, in data 23.11.16.
2. compensa integralmente le spese di lite.
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Paola, 10.2.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 377/17 R.G. avente ad oggetto: mutuo - opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(p.iva ) in persona dell'amministratore pt, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. rappresentati C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'avv. Domenico Chiappetta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Cetraro (CS) alla Via Nazionale ss 18, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
CONTRO
(partita ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(partita IVA nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del P.IVA_3
26.11.2024 del Notaio Dott.ssa nn. 26717/7293 (Registrato a Milano TP3 il 2 Persona_1
dicembre 2024 n. 117361 serie 1T – doc. 1) rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avvocati Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Milano (MI) Via Venti Settembre n. 112, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ditta in persona Parte_1 dell'amministratore pt,, e hanno proposto Parte_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2016 – R.G. 1467/16, emesso dal Tribunale di Paola, in data 23.11.16 e notificato il 17.1.17, con il quale veniva intimato loro, in qualità di fideiussori, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € Controparte_3
47.975,82, afferente al contratto di finanziamento stipulato in data 12.06.14 con il CO OL, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese procedurali liquidate in € 286,00 per spese, € 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Nel contestare la fondatezza del credito ingiunto, parte opponente eccepiva: la violazione dell'art. 2, comma 4, della L.108/96 sul c.d. “tasso soglia”, in quanto il tasso di mora convenuto sarebbe stato superiore alla soglia (ricorrendo quindi un'ipotesi di c.d. usura da contratto). In particolare, il contratto stipulato dagli opponenti con il CO di OL in data 12.6.14, alla luce della normativa vigente, avrebbe previsto dei tassi usurari in violazione della L. 108/96 e dell'art. 644 c,p., di conseguenza, il tasso convenuto sarebbe nullo in quanto applicato in violazione di norme imperative di legge. A sostegno dell'asserto difensivo la parte opponente rilevava che, il tasso soglia vigente alla data del 12.6.14 per i finanziamenti alle imprese era pari a 17.5250%, che l'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, prevedeva che “per il ritardato pagamento gli interessi di mora sarebbero stati calcolati al tasso nominale annuo contrattuale di cui al punto 4, pari all'11,93
%annuo, maggiorato di 2.00 punti interessi di mora in misura pari a 13,93%”. Considerata dunque la data di stipula del finanziamento, a parere degli opponenti, si rilevava una Usura TAEG dovuta al seguente calcolo: il TAEG era pari al 14.870 % + maggiorazione 13,93 % = (A) 28,8000%, Media interessi moratori: 6,625 %; Tasso soglia data contratto = (B):24,1500%; Differenza (B-
A)=4,6500%. L' usura si ravviserebbe anche nel calcolo del TAN effettuato dalla parte opponente:
TAN + Interesse di mora (A): 25,8600%; Tasso soglia data contratto (B): 17,5250% Differenza (B-
A): 8,3350% Usura. Dalla usurarietà dei tassi di interesse applicati, conseguiva a detta degli opponenti la nullità delle relative clausole e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, stante la necessità di rideterminare la somma effettivamente dovuta dagli opponenti, sulla base dei criteri di legge.
In ragione di tanto, parte opponente domandava: revocarsi, annullarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 410/16 del 25/11/16 emesso dal Tribunale di Paola, nella persona della dott.ssa
Vecchione a favore della , notificato il 17.1.17, in quanto infondato ed illegittimo Controparte_3
in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari in favore del difensore, ex агt.93 срс.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta, in persona dell'Amministratore delegato, in qualità di Controparte_3
mandataria con rappresentanza di la quale, impugnava e contestava Parte_4
tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e domandava: rigettarsi l'opposizione promossa da e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
condanna, in ogni caso, di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite della fase di opposizione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, esperita con esito negativo la procedura di mediazione di cui all'art. 5
Decreto Legislativo n. 28/2010, la causa veniva istruita con l'espletamento di CTU contabile.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. e contestuale foglio di precisazione delle conclusioni, interveniva nel giudizio la subentrata a Controparte_2 [...]
(già CO di OL e per essa ) facendo proprie tutte le istanze Controparte_4 Controparte_3
e conclusioni già svolte e con esplicita richiesta di estromissione dal giudizio di (già CO di Controparte_5
OL e per essa ). Controparte_3
Con comparsa di costituzione ex art. 111c.p.c. si costituiva in giudizio e, per essa, CP_6
nella qualità di procuratrice della prima, subentrando a Controparte_2 [...]
(già , già CO di OL e per esso, quale procuratore, CP_2 Controparte_4 [...]
) la quale, faceva proprie tutte le difese e conclusioni svolte, con esplicita richiesta di CP_3
estromissione della (già , già CO di OL e per Controparte_2 Controparte_4 esso, quale procuratore, ), ai sensi dell'art. 111, comma 3 cpc. Controparte_3
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. e contestuale comparsa conclusionale si costituiva in giudizio la e, per essa, che subentrava in tutti i Controparte_1 Controparte_2
rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a a seguito di atto di fusione stipulato CP_6
in data 31 ottobre 2024 a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, facendo Persona_2
proprie tutte le difese e conclusioni già svolte da CP_6
All'udienza del 22.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta dalla e Parte_1 Parte_2 [...]
, non appare suscettibile di accoglimento in ragione di quanto indicato nel prosieguo. Parte_3
Giova premettere che il decreto ingiuntivo opposto trova fondamento nel contratto di finanziamento chirografario stipulato tra la società e , filiale di Paola, in data Parte_1 Parte_4
12.6.2014, in forza del quale la prima riceveva la somma di € 42.000,00. Dal contratto di finanziamento versato in atti, si evince che la durata del veniva convenuta in mesi 36 e che il debitore si obbligava a rimborsare il finanziamento attraverso rate mensili, comprensive di interessi al tasso convenuto. A garanzia del suddetto rapporto si costituivano fideiussori i sigg.ri Pt_2
e , sottoscrivendo apposita fideiussione richiamata nel corpo dell'atto
[...] Parte_3 di finanziamento (cfr documenti di sintesi allegati alla comparsa di costituzione e risposta del
11.9.2017) con la quale si obbligavano a pagare, entro la decorrenza fissata ed a prima richiesta, il passivo maturato, ancorché spirati i termini dettati dall'art.1957 cc.(art.6). In base all'art. art.7 del documento di sintesi, i garanti si obbligavano a corrispondere alla Banca quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori, in misura speculare al debitore principale.
Accadeva quindi che, la società opponente, non provvedeva a rimborsare le rate di mutuo posteriori alla data del 12.10.14, circostanza quest'ultima che può ritenersi pacifica in quanto non espressamente contestata opponenti. In ragione di tanto, il e per essa Parte_4 [...]
depositava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Paola, all'esito del CP_3
quale, veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Venendo al merito della controversia, considerato l'oggetto del contendere, è opportuno ricordare che nel presente giudizio occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla creditrice-opposta, nella qualità di mandataria del CO di OL Srl, nel Controparte_3
procedimento monitorio, all'esito del quale è stato emesso dal Tribunale di Paola, il decreto ingiuntivo 410/2016 – Rg. 1467/16 regolarmente notificato agli opponenti.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
Posto quanto sopra, giova rammentare altresì che, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
L'oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002). Il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale) deve, quindi, essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 20613/2011).
Dunque, nel caso di specie, la parte opponente, nel contestare la fondatezza del credito ingiunto, ha unicamente eccepito, come anticipato, la violazione dell'art. 2, comma 4, della L.108/96 sul c.d.
“tasso soglia”, in quanto il tasso di mora convenuto dalle parti sarebbe stato superiore alla soglia, ravvisandosi, nel caso di specie, un'ipotesi di c.d. usura sopravvenuta.
Tuttavia, dall'esame del compendio probatorio in atti nonché sulla base della perizia svolta dal nominato CTU, in particolare dell'integrazione alla CTU depositata in atti, a seguito della rimessione sul ruolo della causa disposta dal Tribunale, tale doglianza, risulta infondata e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
Parte opponente, infatti, senza negare di avere concluso il contratto, né di avere ricevuto la somma o di avere sospeso il rimborso della rate del finanziamento, nell'atto di opposizione ha eccepito il superamento del tasso soglia previsto dalla legge e, pertanto, la nullità delle relative clausole e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Tale doglianza investe dunque il quantum degli interessi applicati alla sorte capitale.
Con specifico riferimento, al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nel caso di specie) la contestazione di un credito, la parte creditrice assolve il proprio onere probatorio con la produzione del relativo contratto;
mentre spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti (cfr. al riguardo, ex multis,
Tribunale Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283, secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”).
Alla luce, dunque, di tali principi di diritto, va rilevato che la società opposta ha congruamente assolto gli oneri probatori gravanti a suo carico, tenuto conto della copiosa produzione documentale, tra l'altro, è stato prodotto sia il contratto di finanziamento del 12.6.2014, sia le fideiussioni sottoscritte in pari data da e , sia i piani di Parte_2 Parte_3
ammortamento, sia, ancora, i relativi estratti conto). A fronte di ciò, gli opponenti si sono, limitati a prospettare doglianze infondate, ovvero non idonee a revocare in dubbio la fondatezza del credito vantato nei loro confronti. Come già rilevato, infatti, gli stessi, al fine di adempiere gli oneri posti a loro carico, avrebbero dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità riscontrate (e provare, altresì, tra l'altro, gli eventuali pagamenti eseguiti in favore della società opposta e da essa non contabilizzati), così debitamente cristallizzando (il thema decindendum e probandum (cfr. al riguardo, ex plurimis,
Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n. 15979).
Esaminato, poi, il compendio documentale, va rilevato che il perito nominato dal Tribunale, nella prima relazione depositata in atti, dopo aver esaminato gli atti e documenti di causa, in ordine ai quesiti posti dal Giudice volti a verificare l'eventuale applicazione di tassi di interesse usurari ai sensi della l. n. 108/1996, relativamente al rapporto di mutuo per cui è causa, aveva evidenziato, che: “…. in tutte le ipotesi di calcolo effettuate, sulla base di quanto indicato in contratto, il TAEG risulta superiore al Tasso soglia-usura per questa tipologia di contratti di credito, pari al 17,26%
(con riferimento ai dati di rilevazione di Banca d'Italia 1° aprile – 30 giugno 2014). Perciò, il
Finanziamento del 12 giugno 2014 è nullo e, nulla è dovuto a titolo di interessi, neanche corrispettivi. La soluzione sposata, pertanto, è quella legale della gratuità del Finanziamento ciò vuol dire quindi che, la dovrà restituire il solo Capitale preso a prestito di € Parte_1
42.000,00 detratte le somme già corrisposte …”.
Tuttavia, con ordinanza del 28.6.2023, il Tribunale, preso atto del mutato orientamento giurisprudenziale in materia, rimetteva la causa sul ruolo disponendo un'integrazione dei quesiti da parte del CTU, volti ad accertare se gli interessi moratori pattuiti dalle parti erano usurari, secondo il criterio di calcolo evidenziato nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597 del
18.09.2020.
Deve darsi atto che, la Corte di Cassazione, Sez. 3, con la Sentenza n. 17447 del 2019, ha stabilito che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” .
E' intervenuta altresì anche la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020, che statuisce: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.”
Alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali summenzionati, il nominato perito con l'integrazione alla CTU depositata il 20.3.2024, in risposta al quesito posto dal giudice volto ad accertare se gli interessi moratori pattuiti sono usurari, secondo il criterio di calcolo evidenziato nella sentenza delle SSUU della Cassazione. 19597/2020, ha evidenziato: “ per valutare il carattere usurario degli interessi moratori si evidenzia che, il Tasso di Mora, indicato in contratto, pari al 13,93% non supera il (TSU) tasso soglia di riferimento pari al 19,065% rappresentato dal “ TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà, (ottenuto calcolando “ 10,61% +
2,1% = 12,71% + 6,355% =19,065%) Come si evince, chiaramente, confrontando il solo Tasso di mora (assoggettabile anch'esso alla disciplina antiusura come da recente Cassazione a S.U. n.
19597 del 18.9.2020 secondo la quale, il TSU da porre a confronto col Tasso di mora deve essere determinato facendo in modo che, il TEGM venga maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà ”) si può facilmente appurare che, esso risulta applicato in misura inferiore al TSU, difatti tasso di mora 13,93% TSU 19,065%, NON USURA. Tenendo conto del nuovo calcolo redatto e richiesto dal G.I. in base alle sopra citate sentenze della Cassazione, non riscontrandosi usura in merito al solo Tasso di mora posto a confronto del TSU, determinato, a sua volta, in base a quanto enunciato dalla Sentenza Cassazione a S.U. n. 19597 del 18.9.2020, la somma complessivamente dovuta dal debitore sarebbe, eventualmente in tale ipotesi, pari al Capitale preso a prestito aumentato degli interessi convenzionali ossia, pari ad € 50.171,29 (rata € 1.393,65 X 36 n. rate). A tale somma dovuta dovranno, ovviamente, detrarsi tutti i versamenti effettuati dal mutuatario sino ad oggi”.
Nel caso di specie dunque l'asserita usurarietà sopravvenuta del contratto di mutuo de quo, è stata smentita dalla CTU contabile disposta in corso di causa, in particolare nella integrazione disposta dal giudice, alla quale il Tribunale ritiene di potersi uniformare in quanto congruamente motivata, basata su una compiuta analisi della documentazione ivi richiamata ed immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità. A fronte delle prove dei fatti costitutivi della pretesa azionata, si registra, dunque, l'omesso soddisfacimento dell'onere della prova gravante su parte opponente, la quale si è limitata, da un lato, a dedurre l'esistenza di fatti negativi la cui fondatezza non è stata riscontrata all'esito dell'espletata istruttoria e, dall'altro, a contestare genericamente la validità del contratto di mutuo, senza, tuttavia, offrire dimostrazione alcuna dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. In applicazione dei principi sopra enunciati,
l'opposizione proposta da e deve essere quindi Parte_1 Parte_2 Parte_3
rigettata e deve darsi atto della fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 377/17, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e , e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 410/2016 – R.G. 1467/16, emesso dal Tribunale di Paola, in data 23.11.16.
2. compensa integralmente le spese di lite.
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Paola, 10.2.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli