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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Nrg 45188/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale udienza del 6 febbraio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Giuseppe Giannini il quale conclude come da atti
Alle ore 1130 nessuno è comparso per Capitale CP_1
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
NC Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NC Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45188 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, e vertente
T R A
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in via Armando Diaz n 63 presso lo studio dell'avv CP_1
Giuseppe Giannini che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_1
dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.
Anna D'Angelo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 i ricorrenti hanno proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 28610/2020/8/1/1 del 23 ottobre 2020 notificata il 10
2 novembre 2020 con la quale ha ingiunto il pagamento di euro CP_2
3.628,50.
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n
81140079151 del 23 aprile 2016 con cui la Polizia di contestava ai CP_2
ricorrenti la violazione dell' art 6 paragrafo 2 regolamento CE29/04/2004 n.852 e art 6
comma 3 decreto legislativo n.193/2007 perché: “nell'ambito della manifestazione
ETERNA 2769 è stato accertato che esercitava l'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande/commercio alimentare nell'ambito di feste, fiere
mercati senza avere effettuato la notifica a mezzo SCIA, all'autorità competente per
la registrazione dell'attività.”
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno eccepito la tardività della contestazione, il difetto di contestazione immediata, l'erronea individuazione della normativa di riferimento l'eccesso di potere ed il difetto di motivazione, in ogni caso la duplicazione della sanzione ed hanno chiesto l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel CP_2
merito.
Esaminando il merito il ricorrente al momento dell'accertamento era in possesso della autorizzazione n 783 rilasciata dal Comune di Avezzano per l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, della DIA sanitaria, nonché della convenzione stipulata con l la quale aveva ottenuto, a sua volta, CP_3
l'autorizzazione dall'Amministrazione(cfr doc in atti).
3 Il riferimento all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver effettuato la registrazione a mezzo SCIA -in mancanza di altri elementi desumibili dal verbale o forniti in giudizio dall'Amministrazione - appare generico e non sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/2007 e l'applicazione della sanzione.
L'opposizione merita accoglimento ritenendo assorbito l'esame delle ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara non dovuto l'importo di cui alla D.D.I. n 28610/2020/8/1/1 del 23 ottobre
2020 notificata il 10 novembre 2020 con la quale ha ingiunto il CP_2
pagamento di euro 3.628,50;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori di CP_2
parte ricorrente antistatari che liquida in complessivi euro 550,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma li 6 febbraio 2025
Il Giudice
NC Midili
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale udienza del 6 febbraio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Giuseppe Giannini il quale conclude come da atti
Alle ore 1130 nessuno è comparso per Capitale CP_1
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
NC Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NC Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45188 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, e vertente
T R A
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in via Armando Diaz n 63 presso lo studio dell'avv CP_1
Giuseppe Giannini che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_1
dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.
Anna D'Angelo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 i ricorrenti hanno proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 28610/2020/8/1/1 del 23 ottobre 2020 notificata il 10
2 novembre 2020 con la quale ha ingiunto il pagamento di euro CP_2
3.628,50.
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n
81140079151 del 23 aprile 2016 con cui la Polizia di contestava ai CP_2
ricorrenti la violazione dell' art 6 paragrafo 2 regolamento CE29/04/2004 n.852 e art 6
comma 3 decreto legislativo n.193/2007 perché: “nell'ambito della manifestazione
ETERNA 2769 è stato accertato che esercitava l'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande/commercio alimentare nell'ambito di feste, fiere
mercati senza avere effettuato la notifica a mezzo SCIA, all'autorità competente per
la registrazione dell'attività.”
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno eccepito la tardività della contestazione, il difetto di contestazione immediata, l'erronea individuazione della normativa di riferimento l'eccesso di potere ed il difetto di motivazione, in ogni caso la duplicazione della sanzione ed hanno chiesto l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel CP_2
merito.
Esaminando il merito il ricorrente al momento dell'accertamento era in possesso della autorizzazione n 783 rilasciata dal Comune di Avezzano per l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, della DIA sanitaria, nonché della convenzione stipulata con l la quale aveva ottenuto, a sua volta, CP_3
l'autorizzazione dall'Amministrazione(cfr doc in atti).
3 Il riferimento all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver effettuato la registrazione a mezzo SCIA -in mancanza di altri elementi desumibili dal verbale o forniti in giudizio dall'Amministrazione - appare generico e non sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/2007 e l'applicazione della sanzione.
L'opposizione merita accoglimento ritenendo assorbito l'esame delle ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara non dovuto l'importo di cui alla D.D.I. n 28610/2020/8/1/1 del 23 ottobre
2020 notificata il 10 novembre 2020 con la quale ha ingiunto il CP_2
pagamento di euro 3.628,50;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori di CP_2
parte ricorrente antistatari che liquida in complessivi euro 550,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma li 6 febbraio 2025
Il Giudice
NC Midili
4