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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9168 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Verbale della udienza del 18 giugno 2025
Il girono 18 del mese di giugno dell'anno 2025, alle ore 14, è data lettura in udienza
del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che scritta su sette
facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli articolo 429
e 437 cpc
Il giudice
OB AR
RGAC 27114 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 27114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza di discussione ex artt. 429 e 437 cpc del giorno 18 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura Pt_1
comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella De Fazio giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in in data 4 agosto 2022 rep. 22013 racc. Persona_1 Pt_1
11730 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in via Ottorino CP_1 C.F._1 Pt_1
Gentiloni n. 40, presso il proprio studio e che si rappresenta da solo ai sensi dell'articolo 86
cpc
APPELLATO
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ha proposto appello innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma per la riforma della sentenza n. 1992/2023 in data 21 gennaio 2023 con la quale il
Giudice di pace di ha accolto la opposizione ritenendo provato che lla Preffettua di Pt_1
non avesse provveduto sul ricorso avverso verbale di accertamento proposto dal Pt_1
ricorrente.
In particolare ha dedotto l erroneità della decisione del giudice di pace che Parte_1
aveva ritenuto che non costituisse prova la comunicazione della Prefettura di che Pt_1
aveva dato atto che nella raccomandata inviata dal ricorrente non vi era alcun ricorso ma unicamente una dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada e non vi fosse alun ricorso sul quale provvedere ritenendo che il Prefetto fosse venuto meno al suo obbligo di provedere comunque in relazione a quanto ricevuto e richiedere spiegazioni all'interessato.
Nell'appello ha lamentato la erroneità del decision del giudice di pace in Parte_1
quanto alla , nei termini, non era stato trasmesso alcun ricorso ma unicamente CP_2
una dichiarazione ex articolo 126 bis cds che non aveva attinenza con il verbale in questione.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 2 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Inoltre ha evidenziato come non vi fosse alcun obbligo di provvedere con ordinanza ingiunzione non essendo la dichiarazione trasmessa essere considerata un ricorso avverso un verbale di accertamento.
CP_ Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il Prefetto non aveva adottato alcuna decisione nel termine di legge in relazione al ricorso inviato avverso il verbale di accertamento impugnato e deducendo che comunque il Prefetto aveva l'obbligo di adottare sempre la ordinanza ingiunzione di accoglimento o rigetto del ricorso. Ha dedotto la presunzione della presenza all'interno della raccomandata dell'atto spedito e che,
comunque non era prescritta una forma tipica del ricorso al Prefetto.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, mutato il rito,, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc sulle conclusioni precisate al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in primo grado ha introdotto il ricorso ex articolo 7 del d.lgs, 150/2011 per recuperare la opposizione avverso la ordinanza ingiunzione prefettizia che ha assunto non essere stata adottata e comunque non notificate nei termini e per far valere la intervenuta estinzione del potere sanzionatorio, ed il presente giudizio di appello verte in ordine alla prova della avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto tenuto conto che la CP_2
nel giudizio di primo grado – non essendo stata chiamata nel giudizio stesso – ha depositato documentazione nella quale si attestava che effettivamente la raccomandata indicata come spedita dall'opponente in relazione al verbale di accertamento era correttamente pervenuta alla ma che all'interno della busta non era stato CP_2
rinvenuto un ricorso ma una dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 bis cds nella quale si rispondeva da parte dell'opponente alla richiesta di generalità del conducete del veicolo in relazione ad una infrazione al verbale di accertamento 13190060817.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 3 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda il rito applicabile per dedurre la eccezione la tesi accolta dal Giudice di pace è incentrata sul fatto che nel caso di ricorso al Prefetto la non decisione nei termini o non deciso del tutto, non essendo divenuto inoppugnabile il verbale di accertamento, lo stesso non era divenuto titolo esecutivo e, di conseguenza, la contestazione doveva essere proposta con il ricorso di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011 riferendosi al opposizione alla esecuzione di cui all'articolo 615 alle ipotesi di sopravvenuta cessazione della efficacia del titolo esecutivo.
Al riguardo occorre evidenziare che ove non sia in discussione la notifica del verbale di accertamento, alla luce della decisione delle sezioni unite della corte di cassazione n.
22082/2017 non è possibile utilizzare la proceduta di cui all'articolo 7 de d.lgs. 150/2011 in funzione recuperatoria e di conseguenza indipendentemente dalla avvenuta formazione del titolo esecutivo non si versa all'interno della possibilità di proporre la opposizione in sede recuperatoria.
Di conseguenza la questione della insussistenza del titolo esecutivo a sostegno della emissione della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere proposta con opposizione ex articolo 615 cpc e quindi senza termini.
Tuttavia la questione risulta superata dalla decisione adottata dal giudice di pace in ordine la applicazione del rito di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e la mancata impugnazione sul punto ha determinato il giudicato sul rito da utilizzare e la conseguente necessità di utilizzare il medesimo rito in appello.
Nel merito l'opponente doveva provare in modo certo la avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto in relazione al verbale di accertamento presupposto dalla carella di pagamento impugnata.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 4 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'opponente ha depositato una copia del ricorso non spedita per piegop raccomndata ma in busta con la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata da parte della
Prefettura di il 5 marzo 2022. Pt_1
La con nota a firma del dirigente preposto all'area III ter cui è attribuita Controparte_3
la competenza in materia di applicazione del sistema sanzionatorio, ha trasmesso la schermata del servizio di protocollo informatizzato relativo alla rccomandata in questione pervenuta il 5 marzo 2918 ed avente ad oggetto un ricorso in materia di codice della strada con allegata la immagine acquisita dal sistema della busta della raccomandata, spedita il
1 marzo 2022 e la copia del documento contenuto nella bista con la apposizione del timbro del protocollo in arrivo il 5 marzo 2019 e la assegnazione interna in data 14 marzo 2019.
I timbri di protocollo risultano apposti sul documento contenuto nella busta ed il documento consiste in una dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 bis cgs con la quale ha comunicato il nominativo della persona alla guida del veicolo ial CP_1
momento della commissione della infrazione sanzionata con il verbale n. 13190060817.
Di conseguenza risulta provato sia attraverso la attstzioen del dirignte del servizio sia attraverso la documentazione contenuta nella raccomandata acquisita nel protocollo informatizzato della che all'interno della raccomandata pervenuta non era CP_2
contenuto il ricorso al Prefetto ma una dichiarazione relativa al soggetto che aveva posto in essere la infrazione, diversa, peraltro, rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
Detta documentazione appare sufficiente a superare la presunzione semplice che assiste la raccomandata in relazione al contenuto, specie tenendo conto che non solo vi è in atti una formale contestazione da parte della autorità preposta al servizio, ma è stato documentato, attraverso la acquisizione delle immagini dei contenuto della corrispondenza posto in essere da parte del servizio protocollo della , documentazione che CP_2
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 5 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
risulta pervenire sempre dl che non ha fornito la diversa raccolendata con la CP_1
quale avrebbe dovuto spedire la documentazione a sua forma pervenuta alla . CP_2
In questo modo il ricorrente non aveva fornito la prova di aver proposto il ricorso al Prefetto
avverso un verbale di accertamento e di conseguenza non vi era alcun obbligo per la amministrazione di adottare un provvedimento formale di reiezione di un ricorso mai proposto e di cui non era stato neppure segnalato il numero, essendo presente nella comunicazione pervenuta un diverso verbale di accertamento in relazione al quale non aveva rospettato contestazioni ma aveva unicamente indicato che era il conducente per la applicazione della deduzione dei punti dalla patente.
Nessun obbligo sanzionabile può essere ritenuto sussistente in capo alla p.a. di chiedere spiegazioni ai soggetti essendo configurabile unicamente un obbligo eventuale di trasmissione della dichiarazione al soggetto che aveva elevato il verbale indicato nella dichiarazione ai fini dell'articolo 126 bis, ma non certo avviare d'ufficio un procedimento per ordinanza ingiunzione per poi definirlo dicendo che nessun ricorso era pervenuto.
In ogni caso occorre evidenziare, inoltre, che la Prefettura di a firma del Pt_1
dirigentedell'Area ha certificato che nella raccomndata in questione non era Pt_2
pervenuto alcun ricorso e quindi provenendo la certificazione da un pubblico Ufficiale la contestazione avrebbe avuto la necessità della proposizione della querela di falso.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace n.1992/2023 deve essere respinta la opposizione proposta e confermata la cartella di pagamento 0972021025424054.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 6 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1992/2023 del giudice di pace di Pt_1
respinge la opposizione proposta e conferma la cartella di pagamento 0972021025424054;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 18 giugno 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 429 e 437 cpc..
Il Giudice
(OB AR)
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 7 di 7 G.U. OB AR
OB AR
Il girono 18 del mese di giugno dell'anno 2025, alle ore 14, è data lettura in udienza
del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che scritta su sette
facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli articolo 429
e 437 cpc
Il giudice
OB AR
RGAC 27114 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 27114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza di discussione ex artt. 429 e 437 cpc del giorno 18 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura Pt_1
comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella De Fazio giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in in data 4 agosto 2022 rep. 22013 racc. Persona_1 Pt_1
11730 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in via Ottorino CP_1 C.F._1 Pt_1
Gentiloni n. 40, presso il proprio studio e che si rappresenta da solo ai sensi dell'articolo 86
cpc
APPELLATO
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ha proposto appello innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma per la riforma della sentenza n. 1992/2023 in data 21 gennaio 2023 con la quale il
Giudice di pace di ha accolto la opposizione ritenendo provato che lla Preffettua di Pt_1
non avesse provveduto sul ricorso avverso verbale di accertamento proposto dal Pt_1
ricorrente.
In particolare ha dedotto l erroneità della decisione del giudice di pace che Parte_1
aveva ritenuto che non costituisse prova la comunicazione della Prefettura di che Pt_1
aveva dato atto che nella raccomandata inviata dal ricorrente non vi era alcun ricorso ma unicamente una dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada e non vi fosse alun ricorso sul quale provvedere ritenendo che il Prefetto fosse venuto meno al suo obbligo di provedere comunque in relazione a quanto ricevuto e richiedere spiegazioni all'interessato.
Nell'appello ha lamentato la erroneità del decision del giudice di pace in Parte_1
quanto alla , nei termini, non era stato trasmesso alcun ricorso ma unicamente CP_2
una dichiarazione ex articolo 126 bis cds che non aveva attinenza con il verbale in questione.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 2 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Inoltre ha evidenziato come non vi fosse alcun obbligo di provvedere con ordinanza ingiunzione non essendo la dichiarazione trasmessa essere considerata un ricorso avverso un verbale di accertamento.
CP_ Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il Prefetto non aveva adottato alcuna decisione nel termine di legge in relazione al ricorso inviato avverso il verbale di accertamento impugnato e deducendo che comunque il Prefetto aveva l'obbligo di adottare sempre la ordinanza ingiunzione di accoglimento o rigetto del ricorso. Ha dedotto la presunzione della presenza all'interno della raccomandata dell'atto spedito e che,
comunque non era prescritta una forma tipica del ricorso al Prefetto.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, mutato il rito,, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc sulle conclusioni precisate al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in primo grado ha introdotto il ricorso ex articolo 7 del d.lgs, 150/2011 per recuperare la opposizione avverso la ordinanza ingiunzione prefettizia che ha assunto non essere stata adottata e comunque non notificate nei termini e per far valere la intervenuta estinzione del potere sanzionatorio, ed il presente giudizio di appello verte in ordine alla prova della avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto tenuto conto che la CP_2
nel giudizio di primo grado – non essendo stata chiamata nel giudizio stesso – ha depositato documentazione nella quale si attestava che effettivamente la raccomandata indicata come spedita dall'opponente in relazione al verbale di accertamento era correttamente pervenuta alla ma che all'interno della busta non era stato CP_2
rinvenuto un ricorso ma una dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 bis cds nella quale si rispondeva da parte dell'opponente alla richiesta di generalità del conducete del veicolo in relazione ad una infrazione al verbale di accertamento 13190060817.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 3 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda il rito applicabile per dedurre la eccezione la tesi accolta dal Giudice di pace è incentrata sul fatto che nel caso di ricorso al Prefetto la non decisione nei termini o non deciso del tutto, non essendo divenuto inoppugnabile il verbale di accertamento, lo stesso non era divenuto titolo esecutivo e, di conseguenza, la contestazione doveva essere proposta con il ricorso di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011 riferendosi al opposizione alla esecuzione di cui all'articolo 615 alle ipotesi di sopravvenuta cessazione della efficacia del titolo esecutivo.
Al riguardo occorre evidenziare che ove non sia in discussione la notifica del verbale di accertamento, alla luce della decisione delle sezioni unite della corte di cassazione n.
22082/2017 non è possibile utilizzare la proceduta di cui all'articolo 7 de d.lgs. 150/2011 in funzione recuperatoria e di conseguenza indipendentemente dalla avvenuta formazione del titolo esecutivo non si versa all'interno della possibilità di proporre la opposizione in sede recuperatoria.
Di conseguenza la questione della insussistenza del titolo esecutivo a sostegno della emissione della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere proposta con opposizione ex articolo 615 cpc e quindi senza termini.
Tuttavia la questione risulta superata dalla decisione adottata dal giudice di pace in ordine la applicazione del rito di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e la mancata impugnazione sul punto ha determinato il giudicato sul rito da utilizzare e la conseguente necessità di utilizzare il medesimo rito in appello.
Nel merito l'opponente doveva provare in modo certo la avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto in relazione al verbale di accertamento presupposto dalla carella di pagamento impugnata.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 4 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'opponente ha depositato una copia del ricorso non spedita per piegop raccomndata ma in busta con la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata da parte della
Prefettura di il 5 marzo 2022. Pt_1
La con nota a firma del dirigente preposto all'area III ter cui è attribuita Controparte_3
la competenza in materia di applicazione del sistema sanzionatorio, ha trasmesso la schermata del servizio di protocollo informatizzato relativo alla rccomandata in questione pervenuta il 5 marzo 2918 ed avente ad oggetto un ricorso in materia di codice della strada con allegata la immagine acquisita dal sistema della busta della raccomandata, spedita il
1 marzo 2022 e la copia del documento contenuto nella bista con la apposizione del timbro del protocollo in arrivo il 5 marzo 2019 e la assegnazione interna in data 14 marzo 2019.
I timbri di protocollo risultano apposti sul documento contenuto nella busta ed il documento consiste in una dichiarazione ai sensi dell'articolo 126 bis cgs con la quale ha comunicato il nominativo della persona alla guida del veicolo ial CP_1
momento della commissione della infrazione sanzionata con il verbale n. 13190060817.
Di conseguenza risulta provato sia attraverso la attstzioen del dirignte del servizio sia attraverso la documentazione contenuta nella raccomandata acquisita nel protocollo informatizzato della che all'interno della raccomandata pervenuta non era CP_2
contenuto il ricorso al Prefetto ma una dichiarazione relativa al soggetto che aveva posto in essere la infrazione, diversa, peraltro, rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
Detta documentazione appare sufficiente a superare la presunzione semplice che assiste la raccomandata in relazione al contenuto, specie tenendo conto che non solo vi è in atti una formale contestazione da parte della autorità preposta al servizio, ma è stato documentato, attraverso la acquisizione delle immagini dei contenuto della corrispondenza posto in essere da parte del servizio protocollo della , documentazione che CP_2
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 5 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
risulta pervenire sempre dl che non ha fornito la diversa raccolendata con la CP_1
quale avrebbe dovuto spedire la documentazione a sua forma pervenuta alla . CP_2
In questo modo il ricorrente non aveva fornito la prova di aver proposto il ricorso al Prefetto
avverso un verbale di accertamento e di conseguenza non vi era alcun obbligo per la amministrazione di adottare un provvedimento formale di reiezione di un ricorso mai proposto e di cui non era stato neppure segnalato il numero, essendo presente nella comunicazione pervenuta un diverso verbale di accertamento in relazione al quale non aveva rospettato contestazioni ma aveva unicamente indicato che era il conducente per la applicazione della deduzione dei punti dalla patente.
Nessun obbligo sanzionabile può essere ritenuto sussistente in capo alla p.a. di chiedere spiegazioni ai soggetti essendo configurabile unicamente un obbligo eventuale di trasmissione della dichiarazione al soggetto che aveva elevato il verbale indicato nella dichiarazione ai fini dell'articolo 126 bis, ma non certo avviare d'ufficio un procedimento per ordinanza ingiunzione per poi definirlo dicendo che nessun ricorso era pervenuto.
In ogni caso occorre evidenziare, inoltre, che la Prefettura di a firma del Pt_1
dirigentedell'Area ha certificato che nella raccomndata in questione non era Pt_2
pervenuto alcun ricorso e quindi provenendo la certificazione da un pubblico Ufficiale la contestazione avrebbe avuto la necessità della proposizione della querela di falso.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace n.1992/2023 deve essere respinta la opposizione proposta e confermata la cartella di pagamento 0972021025424054.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 6 di 7 G.U. OB AR
OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1992/2023 del giudice di pace di Pt_1
respinge la opposizione proposta e conferma la cartella di pagamento 0972021025424054;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 18 giugno 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 429 e 437 cpc..
Il Giudice
(OB AR)
RGAC 27114 ANNO 2023 Pag. 7 di 7 G.U. OB AR
OB AR