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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10747/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica SCAGNOLARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ferrara, viale Cavour n. 21; RICORRENTE P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: adozione della maggiorenne , nata a [...], il 27 Persona_1 febbraio 1999.
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 5 giugno 2025 Il P.M. ha concluso: “Nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 nato l'11 aprile Controparte_1
1980, ha domandato di adottare , nata il [...]. Persona_1
Nell'udienza del 5 dicembre 2024 il ricorrente ha dichiarato che:
- nel 2007 ha sposato e la figlia di quest'ultima, Persona_2
è andata a vivere con loro;
Per_1
- per lui da subito è stata parte della famiglia;
Per_1
- il suo rapporto con è “a tutti gli effetti quello di un padre con sua figlia, Per_1 esattamente uguale a quello che i [suoi] genitori hanno avuto con [lui] e con [sua] sorella”;
- non ha figli naturali. pagina 1 di 4 - non ho mai adottato altre persone;
- desidera adottare per dare una veste legale a questo loro legame affettivo. Per_1
dal canto suo nella medesima udienza ha riferito che: Persona_1
- il suo padre naturale non l'ha mai riconosciuta ed ella non l'ha mai visto;
- per lei il signor un padre a tutti gli effetti: si vogliono bene e hanno CP un rapporto di grande affetto e confidenza;
- desidera essere adottata dal signor “di fatto è [suo] padre e CP desider[a] che lo diventi anche per legge”;
- vorrebbe assumere il cognome e che questo sia anteposto a quello CP
. Per_1
E' stata infine sentita la moglie dell'adottante e madre dell'adottata
[...]
, la quale ha espresso il suo assenso a che il signor Persona_3 CP adotti sua figlia, che non è mai stata riconosciuta dal padre naturale. La Giudice, acquisite le necessarie informazioni dall'autorità polacca, nell'udienza del 5 giugno 2025 ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
*** Ciò posto in fatto, in base agli artt. 9 e 40 legge 218/95 sussiste la giurisdizione italiana. L'art. 38 legge 218/95 recita: (Adozione) 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello
Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. In Polonia, Paese di cui è cittadina, non è disciplinato l'istituto Persona_1 dell'adozione di maggiorenne (cfr. documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia). Ne discende che non solo non si pone problema di consensi eventualmente previsti da quell'ordinamento, ma deve ritenersi pacificamente applicabile la legge italiana, posto che privare la SI della possibilità di essere adottata comporterebbe Per_1 la violazione di un suo diritto fondamentale quale la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e agli artt. 2 e 32 Cost.. Infatti in Italia l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenne, per effetto di successivi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. 557/1988, 345/1992, 245/2004; Cass. 354/1999 e soprattutto Cass. 7667/2020), non è più finalizzato (solo) alla tutela dell'interesse dell'adottante, di natura eminentemente patrimoniale, a trasmettere il suo patrimonio e il suo nome a un soggetto al quale sia legato da rapporti di affetto, ma (anche) al riconoscimento e alla salvaguardia di un pagina 2 di 4 rapporto umano affettivo, di tipo familiare, lecito e tutelabile ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost e art. 8 CEDU, di fatto instauratosi tra due persone. La tutela di una tale relazione affettiva, basata sul modello familiare, tra soggetti non legati da alcun rapporto di sangue, è prevista qualora tale rapporto sia comprovato. L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata nel caso in esame dalle circostanze allegate in ricorso e confermate in udienza dall'adottante e dall'adottanda. Infatti, la SI abita con il signor e la madre, Per_1 CP [...]
e sente l'adottante come un padre, venendo a sua volta da lui Persona_2 ritenuta come una figlia. Pertanto, l'adozione conviene alla SI , in quanto in tale modo può Per_1 ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo che da anni la lega all'adottante. Inoltre, non è emerso che il signor intenda utilizzare l'istituto CP dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Sussistono anche gli altri presupposti per l'adozione:
- il ricorrente ha compiuto i 35 anni e tra lui e l'adottanda, che a sua volta è maggiorenne, vi è una differenza di età superiore ai 18 anni;
- il signor on ha discendenti;
CP
- la SI non è stata in precedenza adottata da altri ed è di stato Per_1 libero;
- è stato acquisito, nell'udienza del 5 dicembre 2024, il consenso della moglie del signor madre di SI;
CP Per_1 Persona_2
- il padre naturale dell'adottanda non l'ha mai riconosciuta (doc. 3 allegato al ricorso). In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione di Per_1
da parte di
[...] Controparte_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Persona_1 [...] nato a [...] l'[...]. CP dispone che assuma il cognome nteponendolo al proprio e Persona_1 CP che pertanto il suo cognome divenga “ ”; Persona_4 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica SCAGNOLARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ferrara, viale Cavour n. 21; RICORRENTE P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: adozione della maggiorenne , nata a [...], il 27 Persona_1 febbraio 1999.
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 5 giugno 2025 Il P.M. ha concluso: “Nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 nato l'11 aprile Controparte_1
1980, ha domandato di adottare , nata il [...]. Persona_1
Nell'udienza del 5 dicembre 2024 il ricorrente ha dichiarato che:
- nel 2007 ha sposato e la figlia di quest'ultima, Persona_2
è andata a vivere con loro;
Per_1
- per lui da subito è stata parte della famiglia;
Per_1
- il suo rapporto con è “a tutti gli effetti quello di un padre con sua figlia, Per_1 esattamente uguale a quello che i [suoi] genitori hanno avuto con [lui] e con [sua] sorella”;
- non ha figli naturali. pagina 1 di 4 - non ho mai adottato altre persone;
- desidera adottare per dare una veste legale a questo loro legame affettivo. Per_1
dal canto suo nella medesima udienza ha riferito che: Persona_1
- il suo padre naturale non l'ha mai riconosciuta ed ella non l'ha mai visto;
- per lei il signor un padre a tutti gli effetti: si vogliono bene e hanno CP un rapporto di grande affetto e confidenza;
- desidera essere adottata dal signor “di fatto è [suo] padre e CP desider[a] che lo diventi anche per legge”;
- vorrebbe assumere il cognome e che questo sia anteposto a quello CP
. Per_1
E' stata infine sentita la moglie dell'adottante e madre dell'adottata
[...]
, la quale ha espresso il suo assenso a che il signor Persona_3 CP adotti sua figlia, che non è mai stata riconosciuta dal padre naturale. La Giudice, acquisite le necessarie informazioni dall'autorità polacca, nell'udienza del 5 giugno 2025 ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
*** Ciò posto in fatto, in base agli artt. 9 e 40 legge 218/95 sussiste la giurisdizione italiana. L'art. 38 legge 218/95 recita: (Adozione) 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello
Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. In Polonia, Paese di cui è cittadina, non è disciplinato l'istituto Persona_1 dell'adozione di maggiorenne (cfr. documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia). Ne discende che non solo non si pone problema di consensi eventualmente previsti da quell'ordinamento, ma deve ritenersi pacificamente applicabile la legge italiana, posto che privare la SI della possibilità di essere adottata comporterebbe Per_1 la violazione di un suo diritto fondamentale quale la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e agli artt. 2 e 32 Cost.. Infatti in Italia l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenne, per effetto di successivi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. 557/1988, 345/1992, 245/2004; Cass. 354/1999 e soprattutto Cass. 7667/2020), non è più finalizzato (solo) alla tutela dell'interesse dell'adottante, di natura eminentemente patrimoniale, a trasmettere il suo patrimonio e il suo nome a un soggetto al quale sia legato da rapporti di affetto, ma (anche) al riconoscimento e alla salvaguardia di un pagina 2 di 4 rapporto umano affettivo, di tipo familiare, lecito e tutelabile ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost e art. 8 CEDU, di fatto instauratosi tra due persone. La tutela di una tale relazione affettiva, basata sul modello familiare, tra soggetti non legati da alcun rapporto di sangue, è prevista qualora tale rapporto sia comprovato. L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata nel caso in esame dalle circostanze allegate in ricorso e confermate in udienza dall'adottante e dall'adottanda. Infatti, la SI abita con il signor e la madre, Per_1 CP [...]
e sente l'adottante come un padre, venendo a sua volta da lui Persona_2 ritenuta come una figlia. Pertanto, l'adozione conviene alla SI , in quanto in tale modo può Per_1 ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo che da anni la lega all'adottante. Inoltre, non è emerso che il signor intenda utilizzare l'istituto CP dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Sussistono anche gli altri presupposti per l'adozione:
- il ricorrente ha compiuto i 35 anni e tra lui e l'adottanda, che a sua volta è maggiorenne, vi è una differenza di età superiore ai 18 anni;
- il signor on ha discendenti;
CP
- la SI non è stata in precedenza adottata da altri ed è di stato Per_1 libero;
- è stato acquisito, nell'udienza del 5 dicembre 2024, il consenso della moglie del signor madre di SI;
CP Per_1 Persona_2
- il padre naturale dell'adottanda non l'ha mai riconosciuta (doc. 3 allegato al ricorso). In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione di Per_1
da parte di
[...] Controparte_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Persona_1 [...] nato a [...] l'[...]. CP dispone che assuma il cognome nteponendolo al proprio e Persona_1 CP che pertanto il suo cognome divenga “ ”; Persona_4 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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