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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/09/2024, n. 33690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33690 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI PALERMO avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria della parte civile costituita che, con il difensore avv. ENRICO NAPOLI, ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33690 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 05/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha promosso dinanzi a questa Corte ricorso per la individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. In particolare, nell'ambito di un giudizio di diffamazione aggravata attraverso l'uso del mezzo televisivo, il Tribunale ricorrente chiede se, al lume della sentenza n. 150 del 2021 della Corte Costituzionale, possa trovare, o no, ancora applicazione il criterio di competenza contemplato dall'art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990. Il giudice rimettente si interroga, inoltre, sul se, qualora si dovesse ritenere inapplicabile detto criterio di determinazione della competenza territoriale per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, i principi espressi dalla medesima possano operare anche per fatti, come quelli di cui al procedimento al quale è seguita la proposizione dell'incidente in esame, commessi anteriormente alla pronuncia di tale decisione. Il Tribunale di Palermo rappresenta, poi, una serie di dubbi circa i criteri da applicare ai fini della determinazione della competenza territoriale ove non possa aversi riguardo al predetto art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990. i CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. A riguardo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata sull'istituto del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. ha puntualizzato che è inammissibile la rimessione di una questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 19/03/2024, Rv. 286071 - 01). In particolare, il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (ex ceteris, Sez. 5, n. 43304 7 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334 - 01). 2. Nell'indicata prospettiva l'inammissibilità del rinvio del Tribunale di Palermo si correla alla circostanza che - impregiudicate le ulteriori e più delicate questioni, cui neppure lo stesso accenna, sull'ambito soggettivo di applicazione della relativa regola di competenza territoriale - l'art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990 prevede chiaramente che il foro, nell'ipotesi di diffamazione commessa a mezzo del sistema televisivo, è quello di residenza della persona offesa. Né si comprende come possa essere sorto un serio dubbio interpretativo, per come prospettato dall'autorità giudiziaria rimettente, in forza della sentenza n. 150 del 2021 della Corte Costituzionale. Quest'ultima decisione, infatti, ha - come è noto - dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, disposizione che prevedeva una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La Corte Costituzionale, nella motivazione della richiamata pronuncia, ha osservato che tale previsione «costituisce lex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie autonome e più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico». Di qui, ha ritenuto tale norma incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU, poiché contemplata l'indefettibile applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistevano - o non potessero essere considerate almeno equivalenti - circostanze attenuanti. La Corte Costituzionale, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente precisato che, di conseguenza, la pena da applicare è quella contemplata dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria per fatti di diffamazione aggravata (osservando, altresì, che la pena detentiva dovrà essere comminata con particolare attenzione nei soli casi di maggiore gravità, avendo riguardo ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.): E' dunque evidente - non essendo prevista nel nostro sistema alcuna pronuncia declaratoria di illegittimità costituzionale c.d. implicita delle leggi, anche al lume della possibilità, espressamente contemplata dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità c.d. 3 consequenziale delle altre disposizioni che sono caducate a fronte di una pronuncia di accoglimento — che la sentenza n. 150 del 2021 non ha inciso sotto alcun profilo sul criterio speciale di individuazione del giudice territorialmente competente previsto dall'art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990. In definitiva, la questione principale prospettata dal Tribunale rimettente non pone alcun ragionevole dubbio interpretativo, non risolvibile attraverso gli ordinari strumenti interpretativi delle disposizioni processuali, che possa giustificare un intervento chiarificatore di questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. 2.Deve dunque essere dichiarata inammissibile la rimessione sulla questione di competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. Va disposta, di conseguenza, la rimessione degli atti al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della questione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma il 5 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria della parte civile costituita che, con il difensore avv. ENRICO NAPOLI, ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33690 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 05/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha promosso dinanzi a questa Corte ricorso per la individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. In particolare, nell'ambito di un giudizio di diffamazione aggravata attraverso l'uso del mezzo televisivo, il Tribunale ricorrente chiede se, al lume della sentenza n. 150 del 2021 della Corte Costituzionale, possa trovare, o no, ancora applicazione il criterio di competenza contemplato dall'art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990. Il giudice rimettente si interroga, inoltre, sul se, qualora si dovesse ritenere inapplicabile detto criterio di determinazione della competenza territoriale per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, i principi espressi dalla medesima possano operare anche per fatti, come quelli di cui al procedimento al quale è seguita la proposizione dell'incidente in esame, commessi anteriormente alla pronuncia di tale decisione. Il Tribunale di Palermo rappresenta, poi, una serie di dubbi circa i criteri da applicare ai fini della determinazione della competenza territoriale ove non possa aversi riguardo al predetto art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990. i CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. A riguardo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata sull'istituto del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. ha puntualizzato che è inammissibile la rimessione di una questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 19/03/2024, Rv. 286071 - 01). In particolare, il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (ex ceteris, Sez. 5, n. 43304 7 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334 - 01). 2. Nell'indicata prospettiva l'inammissibilità del rinvio del Tribunale di Palermo si correla alla circostanza che - impregiudicate le ulteriori e più delicate questioni, cui neppure lo stesso accenna, sull'ambito soggettivo di applicazione della relativa regola di competenza territoriale - l'art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990 prevede chiaramente che il foro, nell'ipotesi di diffamazione commessa a mezzo del sistema televisivo, è quello di residenza della persona offesa. Né si comprende come possa essere sorto un serio dubbio interpretativo, per come prospettato dall'autorità giudiziaria rimettente, in forza della sentenza n. 150 del 2021 della Corte Costituzionale. Quest'ultima decisione, infatti, ha - come è noto - dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, disposizione che prevedeva una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La Corte Costituzionale, nella motivazione della richiamata pronuncia, ha osservato che tale previsione «costituisce lex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie autonome e più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico». Di qui, ha ritenuto tale norma incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU, poiché contemplata l'indefettibile applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistevano - o non potessero essere considerate almeno equivalenti - circostanze attenuanti. La Corte Costituzionale, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente precisato che, di conseguenza, la pena da applicare è quella contemplata dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria per fatti di diffamazione aggravata (osservando, altresì, che la pena detentiva dovrà essere comminata con particolare attenzione nei soli casi di maggiore gravità, avendo riguardo ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.): E' dunque evidente - non essendo prevista nel nostro sistema alcuna pronuncia declaratoria di illegittimità costituzionale c.d. implicita delle leggi, anche al lume della possibilità, espressamente contemplata dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità c.d. 3 consequenziale delle altre disposizioni che sono caducate a fronte di una pronuncia di accoglimento — che la sentenza n. 150 del 2021 non ha inciso sotto alcun profilo sul criterio speciale di individuazione del giudice territorialmente competente previsto dall'art. 30, quinto comma, della legge n. 223 del 1990. In definitiva, la questione principale prospettata dal Tribunale rimettente non pone alcun ragionevole dubbio interpretativo, non risolvibile attraverso gli ordinari strumenti interpretativi delle disposizioni processuali, che possa giustificare un intervento chiarificatore di questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. 2.Deve dunque essere dichiarata inammissibile la rimessione sulla questione di competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. Va disposta, di conseguenza, la rimessione degli atti al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della questione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma il 5 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente