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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4298 /2025 R.G.L. promossa da:
CP_1
(avv. COMETTO) RICORRENTE
contro
CP_2
(avv. SANGINETO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
I L'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2025 CP_1 emesso dal Tribunale di Torino il 31/03/2025 in favore di non può CP_2 trovare accoglimento, essendo fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla convenuta opposta. II Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 03/04/2025 alla
[...]
la quale ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. con ricorso depositato in CP_1 data 14/05/2025, dunque un giorno dopo lo spirare del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c. 1 c.p.c. (scadente il 13/05/2025).
II.1 E' irrilevante la circostanza, affermata dall'opponente, che la società abbia avuto contezza del decreto ingiuntivo soltanto il giorno successivo alla notificazione, ossia il 04/04/2025; analogamente, l'errore in cui è incorso il procuratore nel depositare, in data 13/05/2025, l'atto di opposizione al Giudice di Pace, anziché al
Tribunale, non può certo ritenersi incolpevole e, di conseguenza, non consente di rimettere in termini la parte.
III Per tali ragioni, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2025 emesso dal Tribunale di Torino il 31/03/2025 deve essere dichiarata improcedibile.
IV Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 645, 653 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2025 emesso su istanza di dal Tribunale di Torino il 31/03/2025 nei CP_2 confronti della CP_1
dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dichiara tenuta e condanna la ricorrente in opposizione al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.216,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4298 /2025 R.G.L. promossa da:
CP_1
(avv. COMETTO) RICORRENTE
contro
CP_2
(avv. SANGINETO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
I L'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2025 CP_1 emesso dal Tribunale di Torino il 31/03/2025 in favore di non può CP_2 trovare accoglimento, essendo fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla convenuta opposta. II Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 03/04/2025 alla
[...]
la quale ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. con ricorso depositato in CP_1 data 14/05/2025, dunque un giorno dopo lo spirare del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c. 1 c.p.c. (scadente il 13/05/2025).
II.1 E' irrilevante la circostanza, affermata dall'opponente, che la società abbia avuto contezza del decreto ingiuntivo soltanto il giorno successivo alla notificazione, ossia il 04/04/2025; analogamente, l'errore in cui è incorso il procuratore nel depositare, in data 13/05/2025, l'atto di opposizione al Giudice di Pace, anziché al
Tribunale, non può certo ritenersi incolpevole e, di conseguenza, non consente di rimettere in termini la parte.
III Per tali ragioni, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2025 emesso dal Tribunale di Torino il 31/03/2025 deve essere dichiarata improcedibile.
IV Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 645, 653 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2025 emesso su istanza di dal Tribunale di Torino il 31/03/2025 nei CP_2 confronti della CP_1
dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dichiara tenuta e condanna la ricorrente in opposizione al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.216,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo