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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente il 02.05.2025 e dalla il 30.04.2025, CP_1
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3459 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
AVV. CARTA LUCIANA (c.f.: ) nata ad [...] il [...], ivi C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliata in via Capitano Russo n. 1, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: Controparte_2
) con sede in Roma, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. L. Bernini n. 59, presso lo studio dell'avv.
Maria Rita Ornella Costa, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2021, l'avv. CARTA LUCIANA ha proposto opposizione “avverso l'avviso di addebito della Cassa Forense, protocollo 2021/347747, notificato tramite PEC il 12 novembre 2021, per crediti insoluti iscritti nei ruoli 2007, 2008,
2009, 2010, cartelle di pagamento n. 29120090020685347000, ruolo 2009, già oggetto di opposizione avverso intimazione di pagamento nel procedimento n. 285/2019 RG Tribunale
Lavoro Agrigento”, lamentando vizi formali dello stesso e degli atti presupposti e la maturata
1 prescrizione dei contributi e delle sanzioni pretesi.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “1. in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per omessa notifica delle cartelle di CP_1
pagamento n. 29120090020685347000, ruolo 2009, e n. 29120100031235873000, ruolo 2010, e, per l'effetto, dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale del credito previdenziale per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010; 2. in subordine, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per intervenuta prescrizione quinquennale della cartella di CP_1
pagamento n. 29120090020685347000, indicativamente notificata il 17 febbraio 2010 e non opposta, senza ulteriori atti interruttivi dalla data della presunta notifica e fino 20 dicembre
2018; 3. ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per CP_1
intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative e degli interessi;
4. ritenere e dichiarare l'avviso addebito della … per difetto di motivazione;
5. ritenere e CP_1 dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per invalidità della CP_1
notifica tramite PEC;
con vittoria di spese”.
Con decreto depositato in data 01 febbraio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla convenuta.
La si costituiva in Controparte_2 data 21 ottobre 2022, depositando memoria con la quale preliminarmente deduceva che “con nota prot. 2021/347747 del 10/11/2021 trasmessa a mezzo pec rilevava la sussistenza di esposizioni a carico della professionista, sollecitava il pagamento e soprattutto invitava al pagamento diretto di quanto l'agente per la riscossione aveva ritenuto di non attivare. La suddetta nota di messa in mora, interruttiva della prescrizione e di invito al pagamento costituisce l'atto oggi impugnato con il presente giudizio e che controparte impropriamente ha definito ″Avviso di addebito″”.
Contestava l'avverso dedotto, eccependo: “1. inammissibilità” dell'impugnazione di “un sollecito di pagamento, messa in mora e interruzione della prescrizione;
2. inammissibilità - improcedibilità - inapplicabilità della normativa di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999; 3. litispendenza - ne bis in idem”;
4. infondatezza della “presunta nullità della nota pec 12.11.2021;
5. difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 nell'eventualità di ritenuta illegittimità della procedura di riscossione posta in essere da
; 6. … la prescrizione in tema di contributi previdenziali della è Controparte_3 CP_1
decennale”.
Chiedeva pertanto al Tribunale di: “preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile l'azione
2 e le domande tutte proposte da parte ricorrente …; sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la litispendenza con riferimento alle domande inerenti i debiti contributivi portati dal ruolo 2010, oggetto di altro giudizio e precisamente il ricorso n. 285/2019 r.g. pendente avanti codesto Tribunale, risultando preclusa a codesto Giudice ogni pronuncia sul punto, con ogni conseguente statuizione;
nel merito ritenere e dichiarare che il credito azionato ed oggetto della nota della del 10 novembre 2021 non è estinto per prescrizione non essendo decorso il CP_1
termine di prescrizione di legge …, e per l'effetto … ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto le eccezioni di nullità relative al procedimento CP_1
esattivo; - rigettare tutte e ciascuna delle domande del ricorrente e confermare la legittimità della pretesa creditoria azionata con la suddetta nota e portata dal ruolo 2010; - emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente;
in via riconvenzionale … nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni di nullità degli atti impugnati, accertare la spettanza del credito della
[...]
e, per l'effetto, stante la litispendenza per come sopra eccepita, Controparte_2 condannare la ricorrente al pagamento diretto all'Ente Previdenziale della complessiva somma di
€ 2.913,39, iscritta e risultante dal ruolo 2010, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e ogni altra somma dovuta”.
Per esigenze collegate al notevole carico di ruolo il Giudice assegnatario rinviava più volte l'udienza per la discussione.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 06.05.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dall'avv. Carta il 02.05.2025 e dalla Cassa Forense il 30.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, deve essere in via preliminare esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di “un sollecito di pagamento, messa in mora e interruzione della prescrizione” sollevata dalla in memoria di costituzione. CP_1
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 100 del codice di procedura civile, com'è noto, stabilisce che “per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10 agosto 2000, n. 565) ha chiarito il contenuto di tale precetto generale precisando che: “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento
3 presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente emerge inequivocabilmente che l'atto oggetto di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Carta, non è un “avviso di addebito” (atto, tra l'altro, di esclusiva competenza dell'INPS) ma una semplice nota - che “vale quale formale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 c.c. e seguenti e, ad ogni buon conto, come atto interruttivo della prescrizione” - con la quale la fornisce all'iscritto un riepilogo CP_1 delle “somme iscritte nei ruoli presi in esame a titolo di contributi e/o sanzioni e interessi”, gli rappresenta che può accedere “a una istanza di adesione agevolata e/o all'istituto della rateazione” e gli illustra le modalità per effettuare il pagamento delle somme dovute.
Facendo corretta applicazione del principio della Suprema Corte sopra riportato, nel caso in esame non appare, pertanto, configurabile per la ricorrente alcun pregiudizio concreto ed attuale nella richiesta di pagamento avanzata dalla convenuta per mezzo della lettera notificata CP_1
tramite pec il 12 novembre 2021; ciò a maggior ragione ove si consideri che una delle due cartelle richiamate nella diffida è oggetto di altro giudizio di impugnazione.
Com'è noto, infatti, gli strumenti giuridici posti dall'ordinamento a disposizione della per il recupero dei propri crediti (decreto ingiuntivo o cartella esattoriale), sono tali che CP_1
l'invio di una missiva non appare una forma di pretesa tale da ingenerare nella ricorrente un pregiudizio “concreto ed attuale” alla propria sfera giuridica, e giustificare, quindi, il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In altri termini in assenza di un qualsiasi atto da parte della convenuta idoneo ad intaccare direttamente la sfera giuridica ed economica della ricorrente, non appare configurabile alcun interesse per la stessa ad un accertamento negativo del proprio, eventuale, debito.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire, con preclusione dell'esame delle questioni prospettate in ricorso.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti per la causa di valore pari a
€ 1.168,00, dal vigente D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni
4 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. Luciana Carta al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che si liquidano in complessivi € 886,00 oltre accessori come per Controparte_2
legge.
Così deciso in Agrigento il 07/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente il 02.05.2025 e dalla il 30.04.2025, CP_1
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3459 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
AVV. CARTA LUCIANA (c.f.: ) nata ad [...] il [...], ivi C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliata in via Capitano Russo n. 1, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: Controparte_2
) con sede in Roma, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. L. Bernini n. 59, presso lo studio dell'avv.
Maria Rita Ornella Costa, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2021, l'avv. CARTA LUCIANA ha proposto opposizione “avverso l'avviso di addebito della Cassa Forense, protocollo 2021/347747, notificato tramite PEC il 12 novembre 2021, per crediti insoluti iscritti nei ruoli 2007, 2008,
2009, 2010, cartelle di pagamento n. 29120090020685347000, ruolo 2009, già oggetto di opposizione avverso intimazione di pagamento nel procedimento n. 285/2019 RG Tribunale
Lavoro Agrigento”, lamentando vizi formali dello stesso e degli atti presupposti e la maturata
1 prescrizione dei contributi e delle sanzioni pretesi.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “1. in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per omessa notifica delle cartelle di CP_1
pagamento n. 29120090020685347000, ruolo 2009, e n. 29120100031235873000, ruolo 2010, e, per l'effetto, dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale del credito previdenziale per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010; 2. in subordine, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per intervenuta prescrizione quinquennale della cartella di CP_1
pagamento n. 29120090020685347000, indicativamente notificata il 17 febbraio 2010 e non opposta, senza ulteriori atti interruttivi dalla data della presunta notifica e fino 20 dicembre
2018; 3. ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per CP_1
intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative e degli interessi;
4. ritenere e dichiarare l'avviso addebito della … per difetto di motivazione;
5. ritenere e CP_1 dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso addebito della … per invalidità della CP_1
notifica tramite PEC;
con vittoria di spese”.
Con decreto depositato in data 01 febbraio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla convenuta.
La si costituiva in Controparte_2 data 21 ottobre 2022, depositando memoria con la quale preliminarmente deduceva che “con nota prot. 2021/347747 del 10/11/2021 trasmessa a mezzo pec rilevava la sussistenza di esposizioni a carico della professionista, sollecitava il pagamento e soprattutto invitava al pagamento diretto di quanto l'agente per la riscossione aveva ritenuto di non attivare. La suddetta nota di messa in mora, interruttiva della prescrizione e di invito al pagamento costituisce l'atto oggi impugnato con il presente giudizio e che controparte impropriamente ha definito ″Avviso di addebito″”.
Contestava l'avverso dedotto, eccependo: “1. inammissibilità” dell'impugnazione di “un sollecito di pagamento, messa in mora e interruzione della prescrizione;
2. inammissibilità - improcedibilità - inapplicabilità della normativa di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999; 3. litispendenza - ne bis in idem”;
4. infondatezza della “presunta nullità della nota pec 12.11.2021;
5. difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 nell'eventualità di ritenuta illegittimità della procedura di riscossione posta in essere da
; 6. … la prescrizione in tema di contributi previdenziali della è Controparte_3 CP_1
decennale”.
Chiedeva pertanto al Tribunale di: “preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile l'azione
2 e le domande tutte proposte da parte ricorrente …; sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la litispendenza con riferimento alle domande inerenti i debiti contributivi portati dal ruolo 2010, oggetto di altro giudizio e precisamente il ricorso n. 285/2019 r.g. pendente avanti codesto Tribunale, risultando preclusa a codesto Giudice ogni pronuncia sul punto, con ogni conseguente statuizione;
nel merito ritenere e dichiarare che il credito azionato ed oggetto della nota della del 10 novembre 2021 non è estinto per prescrizione non essendo decorso il CP_1
termine di prescrizione di legge …, e per l'effetto … ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto le eccezioni di nullità relative al procedimento CP_1
esattivo; - rigettare tutte e ciascuna delle domande del ricorrente e confermare la legittimità della pretesa creditoria azionata con la suddetta nota e portata dal ruolo 2010; - emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente;
in via riconvenzionale … nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni di nullità degli atti impugnati, accertare la spettanza del credito della
[...]
e, per l'effetto, stante la litispendenza per come sopra eccepita, Controparte_2 condannare la ricorrente al pagamento diretto all'Ente Previdenziale della complessiva somma di
€ 2.913,39, iscritta e risultante dal ruolo 2010, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e ogni altra somma dovuta”.
Per esigenze collegate al notevole carico di ruolo il Giudice assegnatario rinviava più volte l'udienza per la discussione.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 06.05.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dall'avv. Carta il 02.05.2025 e dalla Cassa Forense il 30.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, deve essere in via preliminare esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di “un sollecito di pagamento, messa in mora e interruzione della prescrizione” sollevata dalla in memoria di costituzione. CP_1
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 100 del codice di procedura civile, com'è noto, stabilisce che “per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10 agosto 2000, n. 565) ha chiarito il contenuto di tale precetto generale precisando che: “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento
3 presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente emerge inequivocabilmente che l'atto oggetto di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Carta, non è un “avviso di addebito” (atto, tra l'altro, di esclusiva competenza dell'INPS) ma una semplice nota - che “vale quale formale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 c.c. e seguenti e, ad ogni buon conto, come atto interruttivo della prescrizione” - con la quale la fornisce all'iscritto un riepilogo CP_1 delle “somme iscritte nei ruoli presi in esame a titolo di contributi e/o sanzioni e interessi”, gli rappresenta che può accedere “a una istanza di adesione agevolata e/o all'istituto della rateazione” e gli illustra le modalità per effettuare il pagamento delle somme dovute.
Facendo corretta applicazione del principio della Suprema Corte sopra riportato, nel caso in esame non appare, pertanto, configurabile per la ricorrente alcun pregiudizio concreto ed attuale nella richiesta di pagamento avanzata dalla convenuta per mezzo della lettera notificata CP_1
tramite pec il 12 novembre 2021; ciò a maggior ragione ove si consideri che una delle due cartelle richiamate nella diffida è oggetto di altro giudizio di impugnazione.
Com'è noto, infatti, gli strumenti giuridici posti dall'ordinamento a disposizione della per il recupero dei propri crediti (decreto ingiuntivo o cartella esattoriale), sono tali che CP_1
l'invio di una missiva non appare una forma di pretesa tale da ingenerare nella ricorrente un pregiudizio “concreto ed attuale” alla propria sfera giuridica, e giustificare, quindi, il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In altri termini in assenza di un qualsiasi atto da parte della convenuta idoneo ad intaccare direttamente la sfera giuridica ed economica della ricorrente, non appare configurabile alcun interesse per la stessa ad un accertamento negativo del proprio, eventuale, debito.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire, con preclusione dell'esame delle questioni prospettate in ricorso.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti per la causa di valore pari a
€ 1.168,00, dal vigente D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni
4 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. Luciana Carta al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che si liquidano in complessivi € 886,00 oltre accessori come per Controparte_2
legge.
Così deciso in Agrigento il 07/05/2025.
Il Giudice Onorario
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