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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore dott.ssa Sara Fioroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 717/2023 promossa da:
con sede in Perugia, Viale Giuseppe Meazza n. 21, 06125 Perugia, C.F. e Parte_1
P.IVA in persona del legale rappresentante sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
23/5/1970, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cutini del Foro di C.F._1
Perugia, C.F.
PARTE ATTRICE contro
, codice fiscale, numero di Controparte_1 iscrizione al Registro Imprese e Partita IVA , con sede legale in Perugia, Via Catanelli n. P.IVA_2
12, indirizzo PEC in persona delle amministratrici e legali Email_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025): «“Voglia il
Tribunale adito: A) accertare e dichiarare che il contratto di franchising sottoscritto da
[...]
e e in data 8/7/2020 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 relativamente al punto vendita sito in Perugia Piazza Giacomo Matteotti n. 45, così come integrato dalla scrittura privata sottoscritta dalle medesime parti in data 8/7/2020, si è risolto per causa imputabile al grave inadempimento posto in essere da e Controparte_1 Controparte_1
; B) condannare di e a Controparte_1 CP_1 Controparte_1 Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti da in conseguenza dell'inadempimento, per le ra- Parte_1 gioni descritte in narrativa, nella misura complessiva di Euro 62.704,46 ovvero nella mi- sura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
C) condannare i e alla rifusione in favore CP_1 Controparte_1 Controparte_1 di di spese, compensi professionali di lite, rimborso forfetario 15% oltre IVA e Parte_1
CAP sul dovuto”.»
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (d'ora innanzi, ”) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
e (d'ora in avanti, ), esponendo:
[...] Controparte_1 CP_1 che in data 8.7.2020 e avevano sottoscritto un contratto di franchising relativo ad Pt_1 CP_1 un punto vendita sito in Perugia, Piazza G. Matteotti n. 45 nonché una scrittura privata con cui venivano precisate talune previsioni del suddetto contratto;
che la scrittura, all'art. 4, prevedeva una durata pari a “21 (ventuno mesi) decorrenti dal
01/10/2020 sino al 30/06/2022 con possibilità di tacito rinnovo alla prima scadenza di 2 (due) anni e così per le successive scadenze, salvo la facoltà di disdetta da comunicarsi per iscritto con almeno 3 (tre) mesi di preavviso”
che in data 30.6.2022, senza che fosse pervenuta a alcuna disdetta e senza preavviso, Pt_1 aveva chiuso il punto vendita di Piazza Matteotti, rimuovendo le insegne e i segni CP_1 distintivi di , per poi riaprire l'attività pochi giorni dopo nei medesimi locali, sotto altra Pt_1 insegna;
che una volta mutata l'insegna, aveva posto in commercio sia prodotti Claro che CP_1 prodotti di brand concorrenti;
che ella attrice, una volta venuta a conoscenza dei fatti suddetti, aveva comunicato a CP_1 con pec del 12.7.2022 la risoluzione del contratto per inadempimento;
che successivamente, in data 20.7.2022, aveva inviato a un'ulteriore Pt_1 CP_1 comunicazione, con cui la diffidava ad utilizzare sui social network la denominazione
[...]
(dalla convenuta impiegata a fianco della nuova denominazione Parte_3
pagina 2 di 6 ) nonché a commerciare prodotti a marchio all'interno del proprio punto Parte_4 Pt_1 vendita;
che tramite missiva a firma del proprio legale, aveva addotto di aver inviato regolare CP_1 disdetta nei termini previsti dalla scrittura;
che tuttavia dai riscontri operati dall'attrice era emerso come tale lettera di disdetta fosse stata inviata ad un indirizzo pec non valido ( in luogo di Email_2
; Email_3
Tutto ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già riportate in epigrafe, chiedendo il ristoro, detratta la somma di € 20.000,00 corrispondente ad una fideiussione prestata da ed escussa dall'attrice, delle singole voci di danno subite in conseguenza CP_1 dell'inadempimento, quantificate complessivamente in € 84.411,80..
Nella contumacia della parte convenuta, regolarmente citata a mezzo pec e non costituita, stati escussi i testi dell'attrice all'udienza del 4 luglio e, quindi, la causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa al collegio.
***
1. L'istruttoria svolta ha fornito piena prova del fatto che l'inadempimento della convenuta sia grave quindi pienamente idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, nonché della condotta anticoncorrenziale conseguente all'interruzione unilaterale del contratto ed alla successiva riapertura dell'esercizio sotto altra insegna, proseguendo tuttavia a vendere anche i prodotti del franchisor.
La convenuta ha infatti chiuso il punto vendita di piazza Matteotti e lo ha riaperto con altra insegna in pendenza del contratto di franchising, dal quale non era receduta in conformità alle pattuizioni intercorse all'atto dell'affiliazione.
La disdetta – che è atto recettizio il quale si perfezionata ed è efficace laddove giunga a conoscenza
(ovvero nella conoscibilità legale) del destinatario – era stata inviata – a voler considerare la giustificazione che la convenuta aveva fornito in via stragiudiziale - ad un indirizzo di posta elettronica
- – che non corrisponde né corrispondeva a quello in uso all'attrice: essa Email_2 non era quindi idonea al fine di determinare lo scioglimento del vincolo;
né l'inadempimento conseguente all'unilaterale interruzione del rapporto di franchising non può essere ritenuto scusabile, dal momento che la convenuta ben avrebbe potuto, con gli strumenti della normale diligenza, rendersi conto che la missiva non era stata consegnata all'indirizzo a cui era stata inviata: come correttamente sottolineato dall'attrice, infatti, la posta elettronica certificata trasmette una ricevuta di consegna (e non pagina 3 di 6 meramente di inoltro) o, in alternativa, manda al mittente avviso che la comunicazione non si è perfezionata, rendendo eventuali errori immediatamente percepibili.
Peraltro, la deposizione della teste – una cliente che si era recata presso il punto vendita Tes_1 di piazza Matteotti dopo il cambio di insegna - ha confermato come, anche dopo la data del 30 giugno
2022 ed il cambio di insegna, la avesse continuato a commercializzare occhiali a marca;
CP_1 Pt_1
e ciò nonostante la disdetta inviata dalla convenuta, che avrebbe dovuto imporle (a voler dar credito alla sua buona fede) la cessazione della commercializzazione del materiale del franchisor;
ed è altresì provato dai documenti prodotti – in particolare, gli screenshot della pagina facebook allegati al doc. n.
8 - che la stessa abbia continuato ad utilizzare nei propri social network la dicitura “Claro” anche dopo la data predetta.
Sussiste quindi un grave inadempimento – interruzione unilaterale del contratto e prosecuzione della commercializzazione dei prodotti del frachisor sotto altra insegna ma con sfruttamento del relativo marchio nei social media – addebitabile alla convenuta, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto di franchising e, quindi, tale da integrare una condotta anticoncorrenziale, fonte dell'obbligo di risarcire il danno subito dall'attrice.
2. L'attrice ha chiesto innanzitutto il pagamento delle forniture di merce e dei costi a carico dell'affiliata rimasti non pagati;
il debito dell'affiliata – che costituisce inadempimento contrattuale - ammonta ad euro 18.386,80, come si evince dal prospetto riassuntivo allegato alla citazione, confermato dal teste , responsabile della Direzione e Amministrazione, Finanza Testimone_2
Controllo di BEX s.r.l. l., società che svolge servizi amministrativi su incarico di Parte_1
E' a tale importo che deve essere imputato il corrispettivo della fideiussione escussa per euro
[...]
20.000,00, con imputazione dell'eccedenza alle altre voci risarcitorie.
Quanto al danno liquidabile quale conseguenza della vendita dei prodotti del brand sotto altra insegna, oltre che in conseguenza delle comunicazioni a mezzo social network nelle quali apparivano contemporaneamente le denominazioni ” e Parte_4 Parte_3
, va considerato che la commercializzazione sia di occhiali “Claro” (e ciò nonostante la
[...] convenuta stessa ritenesse di essersi sciolta dal contratto di franchising) sia di occhiali di altre marche
(tra cui quelli del brand “Polar”) e l'indebita associazione della nuova insegna al marchio della precedente affiliazione integrano senz'altro ipotesi di concorrenza sleale parassitaria per indebito sfruttamento dell'effetto trainante del marchio dell'attrice.
Il danno conseguente può essere liquidato assumendo quale parametro sia la previsione di cui all'art.
3.6 del contratto di affiliazione, nonché quella dell'art. 10: il danno conseguente alla prosecuzione della pagina 4 di 6 commercializzazione dei prodotti del franchisor, ed all'utilizzo della sua denominazione, pur dopo l'apertura sotto una nuova insegna posso essere difatti equitativamente determinati, per un verso, con riferimento a quanto era previsto nel contratto per la violazione del patto di esclusiva e, sotto altro concorrente aspetto, in considerazione di quanto contrattualmente pattuito per l'utilizzo dei segni del frachisor. E così, risulta congrua la richiesta di € 15.000,00 pari al doppio del contributo di affiliazione e di euro 7500,00, pari ad € 500,00 per i giorni intercorrenti dal 12.7.2022, data di risoluzione del contratto, al 27.7.2022, data in cui è cessato da parte della convenuto l'utilizzo della dicitura “Claro” nella comunicazione social (Tale cifra, ricavata in via analogica a partire dall'art. 10 del contratto di franchising, appare congrua, stante anche l'ampia diffusione dei social media - nel caso di specie trattavasi di Facebook - e il ben noto ruolo di vetrina pubblicitaria che questi svolgono).
Per quanto concerne il danno da lucro cessante conseguente all'unilaterale interruzione del contratto, esso deve essere commisurato alla perdita degli introiti del punto vendita e del contributo percentuale annuale, che parte attrice ha quantificato tenendo conto dei profitti generati nei tre anni precedenti.
Appare anche in questo caso che la richiesta di € 26.817,66 (23.081,00 a titolo di mancato introito per due anni, più 3.736,66 a titolo di mancato contributo annua del 2% sul fatturato di vendita) sia congrua ed in linea con i dati degli anni precedenti, la cui veridicità è stata confermata dal teste qualificato
, sopra richiamato. Testimone_2
Non appare invece sufficientemente provato - con conseguente impossibilità di liquidare la corrispettiva voce di danno, anche in via equitativa - che avesse subito un danno reputazionale Pt_1 dalla repentina chiusura del punto vendita, evenienza questa addebitabile a differenti cause e in sé non univocamente indicativa di discredito commerciale.
La somma dovuta a titolo risarcitorio è stata determinata in via equitativa ed al valore monetario attuale, con la conseguenza che, al fine di tenere conto della rivalutazione e degli interessi c.d. compensativi, la stessa deve essere devalutata al momento dell'illecito (30.6.2022) e sulla somma devalutata (€ 44.048,44) rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, devono essere conteggiati senza anatocismo gli interessi al tasso legale. Sulla somma complessivamente spettante – euro €
51.924,49, di cui € 7.876,05 per rivalutazione ed interessi - che la liquidazione ha trasformato in debito di valuta sono dovuti gli interessi al tasso legale del codice civile dalla sentenza al soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della causa (da 52.001,00 a 260.000,00 euro), con valori prossimi ai minimi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione od istanza disattese, così decide:
– dichiara risolto il contratto di franchising sottoscritto da e i Parte_1 CP_1
e in data 8.7.2020 relativa- mente al punto vendita sito in Controparte_1 Controparte_1
Perugia Piazza Giacomo Matteotti n. 45, così come integrato dalla scrittura privata sottoscritta dalle medesime parti in data 8.7.2020, per causa imputabile al grave inadempimento posto in essere da i e;
CP_1 Controparte_1 Controparte_1
– condanna di e al pagamento, a titolo di CP_1 Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti da della somma complessiva di Euro 51.924,49, Parte_1 oltre interessi al tasso legale del codice civile dalla sentenza al soddisfo;
– condanna e a rifondere a parte attrice Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 759,00 per spese ed in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Teresa Giardino
Il giudice est.
Dr.ssa Stefania Monaldi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore dott.ssa Sara Fioroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 717/2023 promossa da:
con sede in Perugia, Viale Giuseppe Meazza n. 21, 06125 Perugia, C.F. e Parte_1
P.IVA in persona del legale rappresentante sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
23/5/1970, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cutini del Foro di C.F._1
Perugia, C.F.
PARTE ATTRICE contro
, codice fiscale, numero di Controparte_1 iscrizione al Registro Imprese e Partita IVA , con sede legale in Perugia, Via Catanelli n. P.IVA_2
12, indirizzo PEC in persona delle amministratrici e legali Email_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025): «“Voglia il
Tribunale adito: A) accertare e dichiarare che il contratto di franchising sottoscritto da
[...]
e e in data 8/7/2020 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 relativamente al punto vendita sito in Perugia Piazza Giacomo Matteotti n. 45, così come integrato dalla scrittura privata sottoscritta dalle medesime parti in data 8/7/2020, si è risolto per causa imputabile al grave inadempimento posto in essere da e Controparte_1 Controparte_1
; B) condannare di e a Controparte_1 CP_1 Controparte_1 Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti da in conseguenza dell'inadempimento, per le ra- Parte_1 gioni descritte in narrativa, nella misura complessiva di Euro 62.704,46 ovvero nella mi- sura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
C) condannare i e alla rifusione in favore CP_1 Controparte_1 Controparte_1 di di spese, compensi professionali di lite, rimborso forfetario 15% oltre IVA e Parte_1
CAP sul dovuto”.»
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (d'ora innanzi, ”) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
e (d'ora in avanti, ), esponendo:
[...] Controparte_1 CP_1 che in data 8.7.2020 e avevano sottoscritto un contratto di franchising relativo ad Pt_1 CP_1 un punto vendita sito in Perugia, Piazza G. Matteotti n. 45 nonché una scrittura privata con cui venivano precisate talune previsioni del suddetto contratto;
che la scrittura, all'art. 4, prevedeva una durata pari a “21 (ventuno mesi) decorrenti dal
01/10/2020 sino al 30/06/2022 con possibilità di tacito rinnovo alla prima scadenza di 2 (due) anni e così per le successive scadenze, salvo la facoltà di disdetta da comunicarsi per iscritto con almeno 3 (tre) mesi di preavviso”
che in data 30.6.2022, senza che fosse pervenuta a alcuna disdetta e senza preavviso, Pt_1 aveva chiuso il punto vendita di Piazza Matteotti, rimuovendo le insegne e i segni CP_1 distintivi di , per poi riaprire l'attività pochi giorni dopo nei medesimi locali, sotto altra Pt_1 insegna;
che una volta mutata l'insegna, aveva posto in commercio sia prodotti Claro che CP_1 prodotti di brand concorrenti;
che ella attrice, una volta venuta a conoscenza dei fatti suddetti, aveva comunicato a CP_1 con pec del 12.7.2022 la risoluzione del contratto per inadempimento;
che successivamente, in data 20.7.2022, aveva inviato a un'ulteriore Pt_1 CP_1 comunicazione, con cui la diffidava ad utilizzare sui social network la denominazione
[...]
(dalla convenuta impiegata a fianco della nuova denominazione Parte_3
pagina 2 di 6 ) nonché a commerciare prodotti a marchio all'interno del proprio punto Parte_4 Pt_1 vendita;
che tramite missiva a firma del proprio legale, aveva addotto di aver inviato regolare CP_1 disdetta nei termini previsti dalla scrittura;
che tuttavia dai riscontri operati dall'attrice era emerso come tale lettera di disdetta fosse stata inviata ad un indirizzo pec non valido ( in luogo di Email_2
; Email_3
Tutto ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già riportate in epigrafe, chiedendo il ristoro, detratta la somma di € 20.000,00 corrispondente ad una fideiussione prestata da ed escussa dall'attrice, delle singole voci di danno subite in conseguenza CP_1 dell'inadempimento, quantificate complessivamente in € 84.411,80..
Nella contumacia della parte convenuta, regolarmente citata a mezzo pec e non costituita, stati escussi i testi dell'attrice all'udienza del 4 luglio e, quindi, la causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa al collegio.
***
1. L'istruttoria svolta ha fornito piena prova del fatto che l'inadempimento della convenuta sia grave quindi pienamente idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, nonché della condotta anticoncorrenziale conseguente all'interruzione unilaterale del contratto ed alla successiva riapertura dell'esercizio sotto altra insegna, proseguendo tuttavia a vendere anche i prodotti del franchisor.
La convenuta ha infatti chiuso il punto vendita di piazza Matteotti e lo ha riaperto con altra insegna in pendenza del contratto di franchising, dal quale non era receduta in conformità alle pattuizioni intercorse all'atto dell'affiliazione.
La disdetta – che è atto recettizio il quale si perfezionata ed è efficace laddove giunga a conoscenza
(ovvero nella conoscibilità legale) del destinatario – era stata inviata – a voler considerare la giustificazione che la convenuta aveva fornito in via stragiudiziale - ad un indirizzo di posta elettronica
- – che non corrisponde né corrispondeva a quello in uso all'attrice: essa Email_2 non era quindi idonea al fine di determinare lo scioglimento del vincolo;
né l'inadempimento conseguente all'unilaterale interruzione del rapporto di franchising non può essere ritenuto scusabile, dal momento che la convenuta ben avrebbe potuto, con gli strumenti della normale diligenza, rendersi conto che la missiva non era stata consegnata all'indirizzo a cui era stata inviata: come correttamente sottolineato dall'attrice, infatti, la posta elettronica certificata trasmette una ricevuta di consegna (e non pagina 3 di 6 meramente di inoltro) o, in alternativa, manda al mittente avviso che la comunicazione non si è perfezionata, rendendo eventuali errori immediatamente percepibili.
Peraltro, la deposizione della teste – una cliente che si era recata presso il punto vendita Tes_1 di piazza Matteotti dopo il cambio di insegna - ha confermato come, anche dopo la data del 30 giugno
2022 ed il cambio di insegna, la avesse continuato a commercializzare occhiali a marca;
CP_1 Pt_1
e ciò nonostante la disdetta inviata dalla convenuta, che avrebbe dovuto imporle (a voler dar credito alla sua buona fede) la cessazione della commercializzazione del materiale del franchisor;
ed è altresì provato dai documenti prodotti – in particolare, gli screenshot della pagina facebook allegati al doc. n.
8 - che la stessa abbia continuato ad utilizzare nei propri social network la dicitura “Claro” anche dopo la data predetta.
Sussiste quindi un grave inadempimento – interruzione unilaterale del contratto e prosecuzione della commercializzazione dei prodotti del frachisor sotto altra insegna ma con sfruttamento del relativo marchio nei social media – addebitabile alla convenuta, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto di franchising e, quindi, tale da integrare una condotta anticoncorrenziale, fonte dell'obbligo di risarcire il danno subito dall'attrice.
2. L'attrice ha chiesto innanzitutto il pagamento delle forniture di merce e dei costi a carico dell'affiliata rimasti non pagati;
il debito dell'affiliata – che costituisce inadempimento contrattuale - ammonta ad euro 18.386,80, come si evince dal prospetto riassuntivo allegato alla citazione, confermato dal teste , responsabile della Direzione e Amministrazione, Finanza Testimone_2
Controllo di BEX s.r.l. l., società che svolge servizi amministrativi su incarico di Parte_1
E' a tale importo che deve essere imputato il corrispettivo della fideiussione escussa per euro
[...]
20.000,00, con imputazione dell'eccedenza alle altre voci risarcitorie.
Quanto al danno liquidabile quale conseguenza della vendita dei prodotti del brand sotto altra insegna, oltre che in conseguenza delle comunicazioni a mezzo social network nelle quali apparivano contemporaneamente le denominazioni ” e Parte_4 Parte_3
, va considerato che la commercializzazione sia di occhiali “Claro” (e ciò nonostante la
[...] convenuta stessa ritenesse di essersi sciolta dal contratto di franchising) sia di occhiali di altre marche
(tra cui quelli del brand “Polar”) e l'indebita associazione della nuova insegna al marchio della precedente affiliazione integrano senz'altro ipotesi di concorrenza sleale parassitaria per indebito sfruttamento dell'effetto trainante del marchio dell'attrice.
Il danno conseguente può essere liquidato assumendo quale parametro sia la previsione di cui all'art.
3.6 del contratto di affiliazione, nonché quella dell'art. 10: il danno conseguente alla prosecuzione della pagina 4 di 6 commercializzazione dei prodotti del franchisor, ed all'utilizzo della sua denominazione, pur dopo l'apertura sotto una nuova insegna posso essere difatti equitativamente determinati, per un verso, con riferimento a quanto era previsto nel contratto per la violazione del patto di esclusiva e, sotto altro concorrente aspetto, in considerazione di quanto contrattualmente pattuito per l'utilizzo dei segni del frachisor. E così, risulta congrua la richiesta di € 15.000,00 pari al doppio del contributo di affiliazione e di euro 7500,00, pari ad € 500,00 per i giorni intercorrenti dal 12.7.2022, data di risoluzione del contratto, al 27.7.2022, data in cui è cessato da parte della convenuto l'utilizzo della dicitura “Claro” nella comunicazione social (Tale cifra, ricavata in via analogica a partire dall'art. 10 del contratto di franchising, appare congrua, stante anche l'ampia diffusione dei social media - nel caso di specie trattavasi di Facebook - e il ben noto ruolo di vetrina pubblicitaria che questi svolgono).
Per quanto concerne il danno da lucro cessante conseguente all'unilaterale interruzione del contratto, esso deve essere commisurato alla perdita degli introiti del punto vendita e del contributo percentuale annuale, che parte attrice ha quantificato tenendo conto dei profitti generati nei tre anni precedenti.
Appare anche in questo caso che la richiesta di € 26.817,66 (23.081,00 a titolo di mancato introito per due anni, più 3.736,66 a titolo di mancato contributo annua del 2% sul fatturato di vendita) sia congrua ed in linea con i dati degli anni precedenti, la cui veridicità è stata confermata dal teste qualificato
, sopra richiamato. Testimone_2
Non appare invece sufficientemente provato - con conseguente impossibilità di liquidare la corrispettiva voce di danno, anche in via equitativa - che avesse subito un danno reputazionale Pt_1 dalla repentina chiusura del punto vendita, evenienza questa addebitabile a differenti cause e in sé non univocamente indicativa di discredito commerciale.
La somma dovuta a titolo risarcitorio è stata determinata in via equitativa ed al valore monetario attuale, con la conseguenza che, al fine di tenere conto della rivalutazione e degli interessi c.d. compensativi, la stessa deve essere devalutata al momento dell'illecito (30.6.2022) e sulla somma devalutata (€ 44.048,44) rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, devono essere conteggiati senza anatocismo gli interessi al tasso legale. Sulla somma complessivamente spettante – euro €
51.924,49, di cui € 7.876,05 per rivalutazione ed interessi - che la liquidazione ha trasformato in debito di valuta sono dovuti gli interessi al tasso legale del codice civile dalla sentenza al soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della causa (da 52.001,00 a 260.000,00 euro), con valori prossimi ai minimi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione od istanza disattese, così decide:
– dichiara risolto il contratto di franchising sottoscritto da e i Parte_1 CP_1
e in data 8.7.2020 relativa- mente al punto vendita sito in Controparte_1 Controparte_1
Perugia Piazza Giacomo Matteotti n. 45, così come integrato dalla scrittura privata sottoscritta dalle medesime parti in data 8.7.2020, per causa imputabile al grave inadempimento posto in essere da i e;
CP_1 Controparte_1 Controparte_1
– condanna di e al pagamento, a titolo di CP_1 Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti da della somma complessiva di Euro 51.924,49, Parte_1 oltre interessi al tasso legale del codice civile dalla sentenza al soddisfo;
– condanna e a rifondere a parte attrice Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 759,00 per spese ed in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Teresa Giardino
Il giudice est.
Dr.ssa Stefania Monaldi
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