CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
TI GIORDANO, Relatore
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Società 1_ Srl - P.Iva 1_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi, 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T9YCR0200035 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe relativo al credito d'imposta utilizzato in compensazione.
Il provvedimento contestato è stato preceduto dal Processo Verbale di Constatazione redatto dai funzionari della Direzione Provinciale di Sondrio, nel quale la società ricorrente è stata segnalata per aver fruito di crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo inesistenti. Il credito complessivo contestato, pari a €136.235,00, era stato esposto nelle dichiarazioni integrative (Quadro RU 12) presentate nell'anno d'imposta 2022 relative agli anni 2017, 2018 e 2019.
Si è costituito l'Ufficio per opporsi al ricorso.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e mancata applicazione dell'art. 2727 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma
1 n. 20 d.p.r. 633/1972; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, decreto legislativo dicembre
1997, n. 446; eccesso di potere per difetto di attività istruttoria;
III. Valore delle circolari dell'agenzia delle entrate;
IV. Onere della prova;
V. La contestazione dell'Amministrazione Finanziaria;
VI. Le posizioni della giurisprudenza;
VI. Violazione e mancata applicazione dell'art. 7, comma 1, dell'art. 12, dell'art. 16, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; eccesso di potere per violazione di norma interna cm 10/7/98, n. 180.
Il ricorso è infondato
L'intera prospettazione di parte ricorrente trascura di considerare il principio per cui incombe sulla società
l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per godere del credito di imposta oggetto dell'atto di recupero
(cfr. CGT II Grado dell'Umbria, Sez. I, sentenza del 10 gennaio 2024: “L'onere della prova della sussistenza dell'attività di ricerca nell'anno di riferimento incombe sulla società”; cfr. CGT di II grado dell'Abruzzo, sentenza n. 1/2/2024: “Anche dopo l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, resta confermata la regola per cui, in caso di contestazione dell'inesistenza del credito da parte dell'Amministrazione, l'onere di dimostrarne la legittima spettanza grava sul contribuente”).
Ciò precisato, ai fini del presente giudizio, risulta dirimente constatare che la società non ha provato la sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione, da cui il rigetto delle censure proposte. Al riguardo, deve evidenziarsi che le dichiarazioni integrative per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019 sono state presentate nel 2022, ossia successivamente alla realizzazione delle spese, senza che vi sia alcuna evidenza - né nei verbali assembleari, né nei bilanci relativi agli anni d'imposta interessati - di un qualunque progetto ed attività di Ricerca e Sviluppo da parte della società.
Al riguardo l'Ufficio ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10045/2025 secondo cui il beneficiario decade dal diritto di utilizzare il credito d'imposta qualora non lo indichi nella dichiarazione del periodo di imposta di maturazione, trattandosi di decadenza prevista dalla stessa disciplina dell'istituto. La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per superare una decadenza espressamente stabilita dal legislatore, come ricordato anche dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 15063/2002; n. 13378/2016) e da numerosi precedenti conformi (Cass. n. 2101/2020; n. 711/2019; n. 26421/2018; n. 22673/2014; n. 30172/2017).
A prescindere da tale aspetto, pur di per sé dirimente, si osserva che le relazioni tecniche prodotte non possono essere considerate veri e propri progetti di R&S ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 e del D.M.
27 maggio 2015, poiché non sono coeve alle attività dichiarate. Esse risultano redatte con riferimento all'anno
2022, ossia cinque anni dopo le prime attività e tre anni dopo le ultime.
Ferma tale conclusione, senza voler introdurre alcuna inversione dell'onere della prova, che come detto incombe su parte ricorrente, dagli accertamenti svolti dall'Ufficio è merso che:
- i dati relativi al personale impiegato sono stati forniti solo dopo ripetuti solleciti, con motivazioni riconducibili alla liquidazione della società Società_1 S.r.l., e si tratta di documentazione predisposta e proveniente dal contribuente e non dal consulente terzo;
- i timesheet prodotti sono senza firma dei dipendenti e del legale rappresentante, e riportano solo il progetto n. 1, nonostante le relazioni facciano riferimento a numerosi progetti;
- la società Società_1 S.r.l., incaricata della predisposizione dei dossier, non ha prodotto alcun contratto, né risultati della consulenza;
- i prospetti orari indicano la sig.ra Nominativo_1 come principale responsabile dei progetti di R&S, con il monte ore più elevato e un costo orario maggiore rispetto agli altri dipendenti, tuttavia la stessa svolge funzioni amministrative e contabili, senza competenze, per quel che consta, in ingegneria idraulica;
- gli altri dipendenti indicati nei timesheet non risultano possedere qualifiche ingegneristiche o esperienza tecnica coerente con la ricerca sperimentale;
- con riferimento al primo progetto, definito come “Turbina Antrona”, Società 1_ S.r.l. ha qualificato come attività di ricerca e sviluppo la semplice installazione di una turbina su disegni e specifiche di Società 2_ S.r.l. Engineering, che è una azienda terza;
- le stesse considerazioni valgono per il progetto relativo alla cosiddetta “Turbina Hydroalp – Luogo_”. Anche in questo caso Società 1_ S.r.l. ha presentato la mera installazione di una turbina prodotta da Società 2_ S.r.l. come un intervento di ricerca e sviluppo;
- quanto al progetto “Turbina Luogo_”, la presunta attività di ricerca e sviluppo risulta totalmente priva di documentazione;
- risulta privo di contenuti qualificanti anche il progetto relativo alla “Linea Gas per Società_4 S.p.A.”. Le attività indicate consistono unicamente nella installazione ordinaria di tubazioni, valvole, raccordi e altra componentistica, rientrante nelle lavorazioni tipiche di Società 1_ S.r.l.;
- considerazioni analoghe valogono per gli altri progetti: Asserito progetto “Luogo_ – Collegamento Compressore, progetto “Società_5 S.p.a. – Stabilimento Nominativo_, progetto “Società 3_ Prodotti Plastici SAGL, “Linea gas per Società_4 S.p.a.
in quanto prive di novità, creatività, incertezza, trasferibilità e sistematicità.
In proposito, la disciplina normativa è chiara: l'art. 1, comma 200, della Legge n. 160/2019 individua le attività ammissibili al credito d'imposta sulla base delle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e
“sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione UE 2014/C 198/01.
Il DM MISE 26 maggio 2020, art. 2, comma 3, precisa che: “Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso delle conoscenze generali in un campo scientifico o tecnologico, e non già il semplice avanzamento delle conoscenze proprie di una singola impresa
[…] se il progresso ricercato è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non sono accessibili all'impresa (ad es. per segreto industriale), le attività volte al suo conseguimento possono comunque essere considerate ammissibili, se comportano il superamento di ostacoli scientifici o tecnologici rilevanti”.
L'insuperabile assenza di prova della sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione permette di superare le ulteriori censure svolte dalla società, dovendosi peraltro rilevare che l'atto risulta adeguatamente motivato e giustifica in modo idoneo il disconoscimento del credito di imposta.
Sono infondate anche le censure che contestano le sanzioni irrogate, tenuto conto che l'invocata esimente prevista dall'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente non può trovare applicazione, posto che la disciplina applicabile è chiara e consolidata.
Alla luce dell'insuperabile carenza dei presupposti dell'agevolazione richiesta appare altresì corretta la qualificazione del credito di imposta come inesistente.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Sondrio 19 gennaio 2026.
Il Presidente F. La Salvia
Il Giudice rel. G. Lamberti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
TI GIORDANO, Relatore
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Società 1_ Srl - P.Iva 1_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi, 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T9YCR0200035 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe relativo al credito d'imposta utilizzato in compensazione.
Il provvedimento contestato è stato preceduto dal Processo Verbale di Constatazione redatto dai funzionari della Direzione Provinciale di Sondrio, nel quale la società ricorrente è stata segnalata per aver fruito di crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo inesistenti. Il credito complessivo contestato, pari a €136.235,00, era stato esposto nelle dichiarazioni integrative (Quadro RU 12) presentate nell'anno d'imposta 2022 relative agli anni 2017, 2018 e 2019.
Si è costituito l'Ufficio per opporsi al ricorso.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e mancata applicazione dell'art. 2727 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma
1 n. 20 d.p.r. 633/1972; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, decreto legislativo dicembre
1997, n. 446; eccesso di potere per difetto di attività istruttoria;
III. Valore delle circolari dell'agenzia delle entrate;
IV. Onere della prova;
V. La contestazione dell'Amministrazione Finanziaria;
VI. Le posizioni della giurisprudenza;
VI. Violazione e mancata applicazione dell'art. 7, comma 1, dell'art. 12, dell'art. 16, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; eccesso di potere per violazione di norma interna cm 10/7/98, n. 180.
Il ricorso è infondato
L'intera prospettazione di parte ricorrente trascura di considerare il principio per cui incombe sulla società
l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per godere del credito di imposta oggetto dell'atto di recupero
(cfr. CGT II Grado dell'Umbria, Sez. I, sentenza del 10 gennaio 2024: “L'onere della prova della sussistenza dell'attività di ricerca nell'anno di riferimento incombe sulla società”; cfr. CGT di II grado dell'Abruzzo, sentenza n. 1/2/2024: “Anche dopo l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, resta confermata la regola per cui, in caso di contestazione dell'inesistenza del credito da parte dell'Amministrazione, l'onere di dimostrarne la legittima spettanza grava sul contribuente”).
Ciò precisato, ai fini del presente giudizio, risulta dirimente constatare che la società non ha provato la sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione, da cui il rigetto delle censure proposte. Al riguardo, deve evidenziarsi che le dichiarazioni integrative per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019 sono state presentate nel 2022, ossia successivamente alla realizzazione delle spese, senza che vi sia alcuna evidenza - né nei verbali assembleari, né nei bilanci relativi agli anni d'imposta interessati - di un qualunque progetto ed attività di Ricerca e Sviluppo da parte della società.
Al riguardo l'Ufficio ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10045/2025 secondo cui il beneficiario decade dal diritto di utilizzare il credito d'imposta qualora non lo indichi nella dichiarazione del periodo di imposta di maturazione, trattandosi di decadenza prevista dalla stessa disciplina dell'istituto. La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per superare una decadenza espressamente stabilita dal legislatore, come ricordato anche dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 15063/2002; n. 13378/2016) e da numerosi precedenti conformi (Cass. n. 2101/2020; n. 711/2019; n. 26421/2018; n. 22673/2014; n. 30172/2017).
A prescindere da tale aspetto, pur di per sé dirimente, si osserva che le relazioni tecniche prodotte non possono essere considerate veri e propri progetti di R&S ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 e del D.M.
27 maggio 2015, poiché non sono coeve alle attività dichiarate. Esse risultano redatte con riferimento all'anno
2022, ossia cinque anni dopo le prime attività e tre anni dopo le ultime.
Ferma tale conclusione, senza voler introdurre alcuna inversione dell'onere della prova, che come detto incombe su parte ricorrente, dagli accertamenti svolti dall'Ufficio è merso che:
- i dati relativi al personale impiegato sono stati forniti solo dopo ripetuti solleciti, con motivazioni riconducibili alla liquidazione della società Società_1 S.r.l., e si tratta di documentazione predisposta e proveniente dal contribuente e non dal consulente terzo;
- i timesheet prodotti sono senza firma dei dipendenti e del legale rappresentante, e riportano solo il progetto n. 1, nonostante le relazioni facciano riferimento a numerosi progetti;
- la società Società_1 S.r.l., incaricata della predisposizione dei dossier, non ha prodotto alcun contratto, né risultati della consulenza;
- i prospetti orari indicano la sig.ra Nominativo_1 come principale responsabile dei progetti di R&S, con il monte ore più elevato e un costo orario maggiore rispetto agli altri dipendenti, tuttavia la stessa svolge funzioni amministrative e contabili, senza competenze, per quel che consta, in ingegneria idraulica;
- gli altri dipendenti indicati nei timesheet non risultano possedere qualifiche ingegneristiche o esperienza tecnica coerente con la ricerca sperimentale;
- con riferimento al primo progetto, definito come “Turbina Antrona”, Società 1_ S.r.l. ha qualificato come attività di ricerca e sviluppo la semplice installazione di una turbina su disegni e specifiche di Società 2_ S.r.l. Engineering, che è una azienda terza;
- le stesse considerazioni valgono per il progetto relativo alla cosiddetta “Turbina Hydroalp – Luogo_”. Anche in questo caso Società 1_ S.r.l. ha presentato la mera installazione di una turbina prodotta da Società 2_ S.r.l. come un intervento di ricerca e sviluppo;
- quanto al progetto “Turbina Luogo_”, la presunta attività di ricerca e sviluppo risulta totalmente priva di documentazione;
- risulta privo di contenuti qualificanti anche il progetto relativo alla “Linea Gas per Società_4 S.p.A.”. Le attività indicate consistono unicamente nella installazione ordinaria di tubazioni, valvole, raccordi e altra componentistica, rientrante nelle lavorazioni tipiche di Società 1_ S.r.l.;
- considerazioni analoghe valogono per gli altri progetti: Asserito progetto “Luogo_ – Collegamento Compressore, progetto “Società_5 S.p.a. – Stabilimento Nominativo_, progetto “Società 3_ Prodotti Plastici SAGL, “Linea gas per Società_4 S.p.a.
in quanto prive di novità, creatività, incertezza, trasferibilità e sistematicità.
In proposito, la disciplina normativa è chiara: l'art. 1, comma 200, della Legge n. 160/2019 individua le attività ammissibili al credito d'imposta sulla base delle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e
“sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione UE 2014/C 198/01.
Il DM MISE 26 maggio 2020, art. 2, comma 3, precisa che: “Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso delle conoscenze generali in un campo scientifico o tecnologico, e non già il semplice avanzamento delle conoscenze proprie di una singola impresa
[…] se il progresso ricercato è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non sono accessibili all'impresa (ad es. per segreto industriale), le attività volte al suo conseguimento possono comunque essere considerate ammissibili, se comportano il superamento di ostacoli scientifici o tecnologici rilevanti”.
L'insuperabile assenza di prova della sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione permette di superare le ulteriori censure svolte dalla società, dovendosi peraltro rilevare che l'atto risulta adeguatamente motivato e giustifica in modo idoneo il disconoscimento del credito di imposta.
Sono infondate anche le censure che contestano le sanzioni irrogate, tenuto conto che l'invocata esimente prevista dall'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente non può trovare applicazione, posto che la disciplina applicabile è chiara e consolidata.
Alla luce dell'insuperabile carenza dei presupposti dell'agevolazione richiesta appare altresì corretta la qualificazione del credito di imposta come inesistente.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Sondrio 19 gennaio 2026.
Il Presidente F. La Salvia
Il Giudice rel. G. Lamberti