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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
RA NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
10.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 5.11.2025, lette le note depositate dall'avv. SP NA nell'interesse degli opposti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388/2023 R.G., promossa
DA
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 minore , c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
NA SP
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' con ricorso depositato in data 6.2.2023, ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 695/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa in data 21.12.2022 con il quale è stato ingiunto al pagamento della somma di € 1.209,24 oltre interessi e rivalutazione monetarie e spese.
L'opponente ha esposto in punto di fatto che il Tribunale di Siracusa, con sentenza n.
522/2021, aveva dichiarato la sussistenza in capo alla minore dei requisiti Persona_1 sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a far data dal 6.6.2018, senza, tuttavia, specificare alcunché in ordine alla ricorrenza dei requisiti amministrativi;
ha precisato che l'erogazione della prestazione richiesta presuppone la presentazione di
1 formale domanda telematica da parte degli interessati, attestante la sussistenza dei predetti requisiti;
ha dedotto che i genitori della minore, ancorché invitati a regolarizzare la documentazione amministrativa, non avevano ottemperato a tale formalità.
L' ha quindi chiesto all'adito Tribunale di “1) in via principale, revocare e porre nel nulla Pt_1 nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 695/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa il 21/12/2022.
2) Per l'effetto, sempre previa revoca dell'ingiunzione opposta, respingere le domande di parte opposta per
i motivi in narrativa.
3) In ogni caso condannare l'opposto alla rifusione delle spese e compensi del procedimento, ivi incluse quelle eventualmente pagate in relazione all'atto monitorio opposto”.
2. Gli opposti, con memoria depositata in data 7.6.2023, hanno contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando di avere tentato innumerevoli volte, senza l'esito sperato, a richiedere la prestazione dovuta;
ha chiesto, quindi, di “provvedere al totale rigetto dell'opposizione promossa ex adverso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi difensivi che tengano conto dell'aumento del 30% dovuto per la particolare modalità informatiche di redazione dell'atto”.
3. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalla parte opposta nelle note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
4. A fronte dell'intervenuto pagamento da parte dell' delle somme richieste risulta Pt_1 venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Orbene, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio: essa si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n.
14194/2004).
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice, come nel caso di specie, conclusioni conformi in tal senso.
2 Nella specie, entrambe le parti, già nel novembre 2024, hanno formulato concorde conclusioni di talché va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, in assenza di concorde volontà, le stesse devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè rivolgendo attenzione «alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento» (Cass. 11494/2004).
Osserva al riguardo il giudicante che l' provvede al pagamento delle relative Pt_1 prestazioni sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari. I requisiti amministrativi previsti dalla legge per accedere alle prestazioni devono essere, infatti, comunicati dall'interessato tramite invio dei modelli predisposti dall'Ente, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, il quale ha esteso agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi in genere, la facoltà di disporre che gli utenti presentino domande, denunce, istanze, atti, esclusivamente in via telematica, definendo con propri provvedimenti termini e modalità, facoltà di cui gli enti si sono avvalsi con propri specifici provvedimenti. Le superiori considerazioni possono desumersi anche dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che, a fronte della diffida del 18.11.2022, l Pt_1 ha precisato, con nota del 29.12.2022, che “l'indennità di cui trattasi è strettamente legata all'effettiva frequenza scolastica, pertanto la stessa viene da procedura sempre sospesa al compimento del sedicesimo anno di età (fine della scuola dell'obbligo). Per lo sblocco della prestazione è sufficiente trasmettere autocertificazione della frequenza scolastica per l'anno in corso (2022/2023) tramite la presentazione di una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali o allegando modello AP70, debitamente compilato, tramite la procedura "Fase Concessoria" alla posizione n. 6173901000197”.
Nonostante il chiaro tenore di tale comunicazione, gli opposti hanno depositato il modello solo in data 20.2.2023 e, dunque, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e dopo la proposizione della relativa opposizione.
Tanto basta per ritenere che le somme richieste non erano già alla data di proposizione del ricorso monitorio immediatamente esigibili.
È anche vero, però, che l' – nel prevedere, il messaggio n. 4315 del 30.11.2022 Pt_1 quanto segue: “nel quadro degli interventi attuati nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e resilienza
(PNRR), il processo di ricalcolo pensionistico automatizzato è una delle strategie che l sta mettendo CP_3 in atto per perseguire il cambiamento organizzativo ed efficientare i complessi processi di ricalcolo delle
3 prestazioni che prevedono il coinvolgimento di diversi attori per la definizione di iter amministrativi e/o sanitari (…) il nuovo processo automatizzato prevede l'accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravano dall'onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali. Con il presente messaggio si comunica l'avvio del ricalcolo automatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l'anno scolastico 2021/2022. Successivamente, verranno rielaborate centralmente le indennità di frequenza per l'anno scolastico 2022-2023” – ha verosimilmente ingenerato nella parte opposta l'affidamento circa la non opportunità di trasmettere l'attestazione della frequenza scolastico per l'anno di 2022/2023.
Tale incertezza operativa e la posizione processuale assunta prontamente dagli opposti -
i quali hanno comunque trasmesso, seppur tardivamente, il modello AP70 - suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche della fase monitoria.
5. Conclusivamente va provveduti come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG. n.
388/2023, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 695/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa in data
21.12.2022; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, il 06/11/2025
IL GIUDICE
RA NA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RA NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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