Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 03.02.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4136/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO BRUNI Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: ricorso avverso cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e azione di accertamento negativo di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli del Comune di residenza (Acri) deduceva che l' CP_1
l'aveva cancellato dai suddetti elenchi per l'anno 2018. Dedotta l'erroneità della determinazione dell' avendo egli svolto CP_1 effettiva attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “La Fungaia” di con sede in Luzzi, chiedeva, Parte_2 quindi, l'accertamento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopra indicati, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di procedere alla ripetizione della CP_1
1
§ E' infondata l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' . CP_2
A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070). Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a 2 tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede CA (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ebbene, nel caso di specie, l' ha provveduto a comunicare alla parte CP_1 ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo con provvedimento ricevuto il 27.3.2024, tempestivamente contestati con ricorso amministrativo presentato il 19.04.2024, definito dall'Istituto con provvedimento del 09.07.2024, comunicato con atto del 22.07.2024. Il ricorso depositato il 29.10.2024 è dunque tempestivo perché intervenuto nel termine complessivo di 210 giorni e di 120 giorni dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
§ Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto per i motivi che seguono. Occorre premettere che in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano. Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l in ordine al diritto del primo a CP_1 conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000, n. 4232). 3 L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995). Osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particolareggiata – è dato ricavare che l' Parte_3
:
[...]
1) negli anni 2018/2022 ha registrato vendite per importi compresi tra 17.650,00 euro (nel 2018) e 38.332,00 euro (nel 2029); negli anni 2020, 2021 e 2022 le vendite sono state pari a zero;
2) a fronte di tali ricavi avrebbe erogato retribuzioni per un importo pari ad euro 405.749,00 nel 2018, ad euro 354.871,00 nel 2019, ad euro 354.152,00 nel 2020, ad euro 393.528,00 nel 2021, ad euro 412.442,00 nel 2022;
3) non vi è alcuna prova del pagamento delle retribuzioni, perché asseritamente corrisposte in contanti;
4) l'Azienda è risultata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, con un debito nei confronti dell pari ad euro 347.971,43; CP_1
5) nel corso dell'attività ispettiva non sono stati esibiti, pur se espressamente richiesti, i bilanci aziendali relativi al periodo;
6) “gli unici ricavi ottenuti dall'azienda in esame, riportati alla voce “vendite” della tabella_D, negli anni di imposta 2018 e 2019, sono supportati solo da fatture relative a tabella_D, negli anni di imposta 2018 e 2019, sono supportati solo da fatture relative a prestazioni di manodopera effettuate dai presunti dipendenti dell'azienda “La Fungaia” a favore delle ditte riconducibili ai Parte_3 figli della stessa titolare”;
7) a fronte dei dati indicati l'Azienda ha riportato un costante passivo annuale pari ad un totale di euro 2.392.834,43. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il 4 verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati nel periodo. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Il dato oggettivo dirimente è quello relativo ad una sostanzialmente assoluta assenza di attività di vendita di prodotti agricoli, a fronte della quale è del tutto inverosimile che l'azienda abbia occupato un numero di lavoratori mai inferiore a 170 per anno (con punte di 190) senza, tuttavia corrispondere la dovuta contribuzione, senza precostituirsi prova dei pagamenti delle retribuzioni e sopportando un passivo annuale assolutamente insostenibile per una impresa.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
§ Ciò detto, la richiesta prova per testi articolata dal ricorrente non è idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, attesa, anche, la genericità delle circostanze capitolate (non è indicato l'importo delle retribuzioni). Né vale a infirmare le conclusioni dell'organo ispettivo la documentazione in questa sede prodotta dalla parte ricorrente (comunicazione obbligatoria UNILAV, buste paga) non essendo essa idonea, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro e della stessa azienda apparentemente datrice di lavoro, non può che conseguire il rigetto del ricorso.
5 L'accertata insussistenza del diritto alla reiscrizione non consente di valutare la domanda volta all'accertamento del preteso diritto a trattenere le prestazioni erogate e ritenute indebite.
“Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003). La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo… (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sentenza n. 620/2023; il principio, affermato dalla Corte con riferimento a fattispecie in cui si era accertata la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. 7/1970, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la perdita del diritto all'iscrizione deriva dall'accertata insussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura). A tanto consegue il rigetto del ricorso.
§ In difetto di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (norma applicabile alla fattispecie, cfr. Cass, Sez. L. ordinanza n. 10038/2024) vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza. La relativa dichiarazione, infatti, è riferita al solo reddito personale e non anche a quello dei familiari conviventi, mandando in essa anche il riferimento al comma 2 del D.P.R. n. 115/2002, richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. In ordine al quantum, letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
6 essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per lo scaglione 5.200,01/26.000 di cui alla tabella n. 4 (cause di previdenza) computando tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) sono pari, rispettivamente, a euro 929,00, 777,00 e 2.021,00 (per complessivi euro 3.727,00) devono essere ridotti, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del d.m. 55/2014 e succ. mod., del 50 per cento, tenendo conto della scarsa complessità della controversia, del suo carattere seriale e della qualità delle parti, osservandosi che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (cfr. Cass. n. 10438/2023). Pertanto, precisandosi che se pure l'art. 5 del d.m. 55/2014 e succ. mod. prevede che, al comma 6, che Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, quanto alla determinazione del valore della controversia, non ignora il giudice che nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui l'espressione "Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile (conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020), tuttavia deve tenersi conto proprio della formulazione letterale della norma de qua (art. 5 co. 6 del DM n. 55/2014 per come modificato dal d.m. 147/22), secondo cui
“Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. “Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. La dizione letterale ha quindi legittimato l'affermazione del principio di diritto, secondo cui l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione 7 immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021, secondo cui alla lettera della norma va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”, di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00; conf. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019). Nel caso di specie, considerata la particolare modestia delle questioni trattate, la minima entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione in ragione del non rilevante valore patrimoniale delle prestazioni previdenziali che l' è tenuto a erogare in CP_1 caso di iscrizione negli elenchi nonché la sollecita definizione del procedimento e la costituzione dell'istituto a mezzo di legali interni, deve trovare applicazione lo scaglione immediatamente inferiore. Pertanto, le spese di lite si liquidano in euro 1.863,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.863,00 oltre accessori dovuti. Cosenza, 03/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
8