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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13477 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata ad [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LOFFREDO FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF: rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LA BELLA MICHELINA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024, e , premettendo di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Casamicciola Terme (NA) l'1/12/2008, dalla cui unione nascevano PE
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente obbligandosi al reciproco rispetto. 2) I figli minori, e resteranno PE Per_2
affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione presso la madre in
Casamicciola Terme, con la quale abiteranno presso l'immobile sito alla via Mortito n.11, ivi stabilendo la propria residenza. Entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali modifiche circa i luoghi di dimora. 3) Il padre avrà facoltà, previo accordo con la madre, di tenere i figli con sé quando vorrà, compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori e con i suoi impegni di lavoro;
tuttavia, in mancanza di un accordo , potrà CP_1 tenere i figli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il venerdì, dall'uscita dalla scuola alle ore 21.00. Egli potrà inoltre teneri i figli con sé due fine settimana al mese, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21.00 della domenica con due pernottamenti.
Tuttavia, onde evitare in futuro, l'insorgere di ogni problematica si stabilisce il seguente regolamento del diritto di visita, con il criterio dell'alternanza: Prima settimana: martedì pomeriggio dalle 13.30 (uscita da scuola) alle 21.00; venerdì dal pomeriggio ore 13.30 (uscita da scuola) alla domenica con rientro alle ore 21,00 (due pernotti); Seconda settimana: martedì e venerdì pomeriggio dalle 13.30 (uscita da scuola) alle 21.00. E così con alternanza. Si precisa che il rientro è stabilito nell'interesse dei minori se il giorno dopo è scolastico alle 21.00. Se invece il giorno dopo non è scolastico e comunque dalla fine dell'anno scolastico in poi, il rientro sarà entro le ore 24.00. 3.1) Per il periodo natalizio si stabilisce che i figli trascorreranno con i genitori, con il criterio dell'alternanza, il periodo dal 24/12 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1; l'orario di prelievo sarà entro le 14,00 mentre quello di accompagnamento entro le h.22,00; il primo
Natale la turnazione prevede che venga trascorso con il padre. Per il periodo pasquale i figli trascorreranno alternativamente con i genitori, con il criterio dell'alternanza, con decorrenza dal giorno di chiusura delle scuole (il mercoledì santo) sino alle 22.00 della domenica, ovvero dalle ore 9,00 del lunedì in albis alle ore 21.00 del giorno precedente il rientro a scuola. Per il periodo estivo le parti si impegnano a comunicarsi per iscritto entro il 15 giugno di ogni anno (o appena viene comunicata la turnazione alla IG.ra ) se intendono utilizzare le proprie ferie Parte_1
nel mese di luglio o nel mese di agosto e stabiliscono di tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi durante tale periodo. 3.2.) Parimenti con alternanza annuale: - i figli trascorreranno
2 con il padre il giorno del loro compleanno e con la madre quello dell'onomastico, sempre con alternanza, sempre che non concordino di trascorrerlo insieme tralasciando i loro impegni;
- i figli trascorreranno sempre con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico, nonché la festa del papà; - i figli trascorreranno sempre con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa della mamma;
- i figli trascorreranno con il padre il compleanno e l'onomastico della nonna materna;
- i figli trascorreranno con la madre e/o con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dei fratelli dei propri genitori (materni e paterni); - i figli trascorreranno con la madre ed il padre, in modo alternato, anche le festività nazionali;
- in caso di coincidenze delle ricorrenze tra i familiari, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, tranne il giorno del compleanno della nonna paterna che trascorrerà sempre con lei. I coniugi PE
dovranno preventivamente informarsi circa la loro intenzione di effettuare brevi gite in compagnia dei figli, sia in Italia che all'estero; in tutte le ipotesi di viaggio i coniugi dovranno altresì comunicarsi i tempi e luoghi in cui intendono recarsi;
i coniugi si impegneranno a non far coincidere le date ed i luoghi di viaggio con quelli personali. 3.3.) I coniugi concordano che potranno chiamare i figli ogni giorno sul telefono (che il padre ha già comprato a PE
provvedendo a farne limitare le funzioni per internet) e sarà utilizzata la stessa utenza per entrambi i genitori. 3.4.) Questo regime deve intendersi assolutamente minimale e derogabile in senso ampliativo, risponde alla logica di assicurare alle visite paterne tempi adeguati anche infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita quotidiana, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica. Le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari dei figli. 4) Ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse dei figli, dovrà sempre essere adottata di comune accordo tra i coniugi, anche per come chiarite nel protocollo d'intesa su tali spese redatte dal Tribunale di Napoli allegato al presente atto e facendone parte integrante. 5) I beni della IG.ra presenti nell'immobile in Procida sono Pt_1 stati prima d'ora da questa prelevati (portando con sé i regali di battesimo ricevuti da e PE
. Quest'ultima, unitamente ai figli, trasferirà la residenza da Procida a Casamicciola Per_2
Terme alla via Mortito n.11. 6) Le rate del mutuo di cui in premessa, così come tutte le spese relative all'immobile in comproprietà tra i coniugi sito in Procida, compreso tributi ed imposte, CP_ verranno sopportate in via esclusiva dal IG. , che rinuncia fin d'ora ad ogni azione di regresso nei confronti della IG.ra . La IG.ra rinuncia all'indennità Parte_1 Parte_1
CP_ per la occupazione esclusiva dell'immobile da parte del IG. e rinuncia ad ogni azione di
3 regresso per le rate di mutuo già corrisposte prima d'ora. Le parti concordano sin d'ora che all'estinzione del mutuo, l'immobile suddetto sarà donato ai figli e quale nuda PE Per_2
proprietà, e in parti uguali, con spese del rogito a carico di entrambi i donanti. 7) CP_1
verserà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 minori la somma mensile di €. 600,00 (euro seicento) (300,00 cadauno), per 12 mesi all'anno, somma che verrà rivalutata al 75% annualmente in base agli indici ISTAT (previa richiesta scritta) e sarà corrisposta entro il 5 di ogni mese. 7.1.) In riferimento alle spese straordinarie, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per l'istruzione e la salute siano assunte di comune accordo fra i genitori, saranno ripartite al 50%; le spese sono da intendersi come straordinarie non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eIGenze episodiche e saltuarie. I coniugi convengono espressamente che sono da considerarsi straordinarie le spese come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Napoli e considerate paritetiche solo se preventivamente concordate (doc.11). 7.2.) Gli assegni familiari spettanti ai minori saranno percepiti integralmente dalla IG.ra . 7.3) Il conto Parte_1
corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo con saldo alla data del
CP_ 28/6/24 pari ad euro 9418,22 resterà intestato al solo IG. . All'uopo sarà onere e cura della IG.ra comunicare il recesso alla Banca e l'importo pari ad euro 9418,22 verrà Parte_1
accreditato sul suo conto di nuova apertura (doc.9). 8) Nessuna somma verrà corrisposta tra i coniugi a titolo di mantenimento essendo i medesimi economicamente autonomi ed autosufficienti.
9) I coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità dei figli. I coniugi si concedono vicendevolmente il diritto all'espatrio. 10) Ogni coniuge sosterrà le spese del proprio legale che a loro volta rinuncia al vincolo della solidarietà ex art.13 LPF. 11) I coniugi si impegnano a mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire sia tra loro che nei confronti dei figli un rapporto equilibrato, cosicché i minori possano giovarsi di ricevere l'apporto di entrambi i genitori per la sua crescita e formazione. 12)
I coniugi si danno atto di aver regolato ogni pendenza tra loro (di ordine economico, societario, patrimoniale, pregressa e attuale, nulla escluso) e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche per quanto non espressamente precisato nel presente ricorso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
4 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.38, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casamicciola terme (NA), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 10.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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