TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2130/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in SO LA (VV), Via Tommaso Campanella, Parte_1
n. 9 presso lo studio dell'avv. Durante Adele (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia a seguito degli infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. A tal fine rappresentava: a) di aver subito tre infortuni in data: 09/05/06,06/02/16 e 30/10/17; b) che, a seguito di unifica, il danno dapprima valutato nella complessiva misura del 38%, veniva accertato in sede di revisione del 02/02/22 nella percentuale del 27% (opposto in data 22/03/22 e respinto con provvedimento del 13/05/22). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- ordinare all di esibire CP_1
e depositare tutta la documentazione relativa alla posizione medica del ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 09/05/2006, 06/02/2016, e del 30/10/2017, a seguito degli
1 infortuni lavorativi con le modalità descritte in premessa, presenta un grado di inabilità pari almeno al 40% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in persona del CP_1 legale rappresentante pro- tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 40% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa
2 sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: <Letto gli atti, esaminati i documenti, visitato il paziente, tenuto conto delle osservazioni della dott.ssa Paonessa, si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche per riunifica dei tre infortuni precedenti:
- Deficit funzionale spalla destra, deficit funzionale ginocchio destro. Grado 009%
- Algia e deficit funzionale ginocchio sinistro per frattura di rotula. Grado 005%
- Esiti lesione del sovraspinoso sinistro. Movimenti della spalla sinistra limitati per oltre 1/3; lombosciatalgia sinistra con deficit funzionale di ½ per ernie L4-L5 ed L5-S1. Grado 0025% 227 – esiti lesione del sovraspinoso 4%; 224 – movimenti della spalla sin e dx limitati 6%; 275 – deficit funzionale ginocchio bilaterale 14%; 213 – ernie discali lombari con disturbi 12% Tali lesioni, applicando il calcolo salomonico (menomazioni concorrenti) per le prime due lesioni (9,88% ± 5 = 14,88%) ed il calcolo riduzionistico (menomazioni coesistenti) per le altre due lesioni (24%), determinano un deficit di menomazione dell'integrità psico-fisica (secondo le tabelle di legge
per danno biologico) del 35 % (trentacinque per cento). Tra le cause e le circostanze CP_1 accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado di percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, peraltro il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e le conseguenze riportate dal ricorrente.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente , in relazione all'infortunio sul Parte_1
3 lavoro occorsogli il 30/10/2017, cumulato con i due precedenti infortuni del 09/05/2006 e del 06/02/2016, la rendita vitalizia in misura pari al 35% con decorrenza dal 30/10/2017, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo già corrisposto, nel periodo, per lo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 03/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in SO LA (VV), Via Tommaso Campanella, Parte_1
n. 9 presso lo studio dell'avv. Durante Adele (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia a seguito degli infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. A tal fine rappresentava: a) di aver subito tre infortuni in data: 09/05/06,06/02/16 e 30/10/17; b) che, a seguito di unifica, il danno dapprima valutato nella complessiva misura del 38%, veniva accertato in sede di revisione del 02/02/22 nella percentuale del 27% (opposto in data 22/03/22 e respinto con provvedimento del 13/05/22). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- ordinare all di esibire CP_1
e depositare tutta la documentazione relativa alla posizione medica del ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 09/05/2006, 06/02/2016, e del 30/10/2017, a seguito degli
1 infortuni lavorativi con le modalità descritte in premessa, presenta un grado di inabilità pari almeno al 40% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in persona del CP_1 legale rappresentante pro- tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 40% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa
2 sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: <Letto gli atti, esaminati i documenti, visitato il paziente, tenuto conto delle osservazioni della dott.ssa Paonessa, si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche per riunifica dei tre infortuni precedenti:
- Deficit funzionale spalla destra, deficit funzionale ginocchio destro. Grado 009%
- Algia e deficit funzionale ginocchio sinistro per frattura di rotula. Grado 005%
- Esiti lesione del sovraspinoso sinistro. Movimenti della spalla sinistra limitati per oltre 1/3; lombosciatalgia sinistra con deficit funzionale di ½ per ernie L4-L5 ed L5-S1. Grado 0025% 227 – esiti lesione del sovraspinoso 4%; 224 – movimenti della spalla sin e dx limitati 6%; 275 – deficit funzionale ginocchio bilaterale 14%; 213 – ernie discali lombari con disturbi 12% Tali lesioni, applicando il calcolo salomonico (menomazioni concorrenti) per le prime due lesioni (9,88% ± 5 = 14,88%) ed il calcolo riduzionistico (menomazioni coesistenti) per le altre due lesioni (24%), determinano un deficit di menomazione dell'integrità psico-fisica (secondo le tabelle di legge
per danno biologico) del 35 % (trentacinque per cento). Tra le cause e le circostanze CP_1 accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado di percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, peraltro il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e le conseguenze riportate dal ricorrente.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente , in relazione all'infortunio sul Parte_1
3 lavoro occorsogli il 30/10/2017, cumulato con i due precedenti infortuni del 09/05/2006 e del 06/02/2016, la rendita vitalizia in misura pari al 35% con decorrenza dal 30/10/2017, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo già corrisposto, nel periodo, per lo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 03/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4