Ordinanza cautelare 9 settembre 2020
Sentenza 7 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 202/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato che consta per tabulas che l’Amministrazione ha notificato tutti gli atti endoprocedimentali (convocazione e preavviso di rigetto) all’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso l’Ambasciata del Kuwait, ignorando che nella domanda di emersione era stata indicata anche la pec del procuratore legale.;
Considerato che tale modalità notificatoria non è conforme a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale con riguardo alla nozione di domicilio digitale, identificato esclusivamente in “ un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ” (art. 1, lett. n. ter) d.lgs. 82/2005), di tal ché nel dominio delle comunicazioni elettroniche la conoscenza o la presunzione legale di conoscenza della comunicazione si verifica solo al ricorrere delle condizioni normativamente previste di utilizzo del domicilio digitale (art. 6 d.lgs. 82/2005);
Ritenuto, pertanto, di ravvisare, alla sommaria delibazione cautelare, profili di fondatezza tali da giustificare la somministrazione della tutela interinale che, nel caso di specie, può essere ben soddisfatta dal remand all’Amministrazione affinché entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, riediti le proprie valutazioni previo rinnovo rituale delle comunicazioni endoprocedimentali;
Ravvisati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 778/2025) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini del motivato riesame da parte dell’Amministrazione ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO