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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA TA OG, TO
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50043-0 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, RGR n.157/24, la società Ricorrente_1 Spa, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , impugnava il provvedimento di diniego di rimborso Iva anno d'imposta 2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Trapani, Ufficio Territoriale di Trapani, notificato in data 4 dicembre 2023, relativo a IVA II° trimestre per l'anno d'imposta 2023 dell'importo di euro 81.825,90, ritenendolo illegittimo.
Assume parte ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso del credito iva per errata e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 30, comma 3, lett. b) e 8, comma 1, lett. a) del d.p.r.
26.10.1972 n. 633 ritenendo che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero così come comprovata dalla documentazione in atti depositata.
Aggiunge, altresì, che non risulta necessario che la spedizione o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato e sostenendo che la triangolazione sia
"decaduta" in operazione nazionale imponibile poiché la resa è Società_1 e il trasporto è stato organizzato e commissionato da Società_2 a un vettore terzo, violando il requisito del trasporto "a cura del cedente".
Reclamava, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 06.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
Relativamente alla interpretazione dell'art. 8 comma 1, lett. a) del d.p.r. 26.10.1972 n. 633, questa Corte intende dare continuità al recente e definitivo orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 30183/2025), la quale ha statuito che la nozione di "trasporto a cura o a nome del cedente" non può essere interpretata in senso restrittivo o meramente contrattuale.
Il requisito è soddisfatto quando l'invio all'estero avviene in esecuzione di un disegno unitario preordinato fin dall'origine.
Nel caso di specie, la destinazione dei succhi di frutta in Giappone non era un'eventualità, ma un obbligo contrattuale certo, comprovato dalla natura stessa del prodotto e dagli ordini di acquisto "ab origine" della società giapponese Società_3. Si rileva, inoltre, che altra giurisprudenza (Cass. n. 18082/2021 e confermata nel 2025) chiarisce che il fatto che il promotore (Società_2) si avvalga di un vettore terzo per il prelievo della merce presso Società_4 Spa, non interrompe il nesso di esportazione.
Il vettore agisce come braccio operativo della triangolazione: fintanto che i beni non vengono immessi nel mercato interno o stoccati in Italia per finalità diverse dal mero transito logistico, l'operazione mantiene la qualifica di cessione all'esportazione.
Risulta provato che la Società_2 non dispone di magazzini in Italia, confermando l'immediatezza del trasferimento transfrontaliero.
Tra l'altro, la società ricorrente prova la non imponibilità dell'operazione e l'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione Europea, fornendo i documenti doganali (MRN) con esito "Uscita confermata".
Secondo i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità (Corte di Giustizia UE, C-407/12), negare l'esenzione a fronte della prova certa dell'esportazione, solo per divergenze sulle modalità logistiche di trasporto, costituirebbe una violazione del diritto comunitario.
Stante la complessità della materia trattatasi compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado:
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Dichiara legittima l'applicazione della non imponibilità IVA ex art. 8 DPR 633/72 per tutte le operazioni contestate.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani il 06 febbraio 2026.
Il Presidente Il TO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA TA OG, TO
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50043-0 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, RGR n.157/24, la società Ricorrente_1 Spa, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , impugnava il provvedimento di diniego di rimborso Iva anno d'imposta 2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Trapani, Ufficio Territoriale di Trapani, notificato in data 4 dicembre 2023, relativo a IVA II° trimestre per l'anno d'imposta 2023 dell'importo di euro 81.825,90, ritenendolo illegittimo.
Assume parte ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso del credito iva per errata e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 30, comma 3, lett. b) e 8, comma 1, lett. a) del d.p.r.
26.10.1972 n. 633 ritenendo che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero così come comprovata dalla documentazione in atti depositata.
Aggiunge, altresì, che non risulta necessario che la spedizione o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato e sostenendo che la triangolazione sia
"decaduta" in operazione nazionale imponibile poiché la resa è Società_1 e il trasporto è stato organizzato e commissionato da Società_2 a un vettore terzo, violando il requisito del trasporto "a cura del cedente".
Reclamava, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 06.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
Relativamente alla interpretazione dell'art. 8 comma 1, lett. a) del d.p.r. 26.10.1972 n. 633, questa Corte intende dare continuità al recente e definitivo orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 30183/2025), la quale ha statuito che la nozione di "trasporto a cura o a nome del cedente" non può essere interpretata in senso restrittivo o meramente contrattuale.
Il requisito è soddisfatto quando l'invio all'estero avviene in esecuzione di un disegno unitario preordinato fin dall'origine.
Nel caso di specie, la destinazione dei succhi di frutta in Giappone non era un'eventualità, ma un obbligo contrattuale certo, comprovato dalla natura stessa del prodotto e dagli ordini di acquisto "ab origine" della società giapponese Società_3. Si rileva, inoltre, che altra giurisprudenza (Cass. n. 18082/2021 e confermata nel 2025) chiarisce che il fatto che il promotore (Società_2) si avvalga di un vettore terzo per il prelievo della merce presso Società_4 Spa, non interrompe il nesso di esportazione.
Il vettore agisce come braccio operativo della triangolazione: fintanto che i beni non vengono immessi nel mercato interno o stoccati in Italia per finalità diverse dal mero transito logistico, l'operazione mantiene la qualifica di cessione all'esportazione.
Risulta provato che la Società_2 non dispone di magazzini in Italia, confermando l'immediatezza del trasferimento transfrontaliero.
Tra l'altro, la società ricorrente prova la non imponibilità dell'operazione e l'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione Europea, fornendo i documenti doganali (MRN) con esito "Uscita confermata".
Secondo i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità (Corte di Giustizia UE, C-407/12), negare l'esenzione a fronte della prova certa dell'esportazione, solo per divergenze sulle modalità logistiche di trasporto, costituirebbe una violazione del diritto comunitario.
Stante la complessità della materia trattatasi compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado:
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Dichiara legittima l'applicazione della non imponibilità IVA ex art. 8 DPR 633/72 per tutte le operazioni contestate.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani il 06 febbraio 2026.
Il Presidente Il TO