Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/1979, n. 1539
CASS
Sentenza 12 marzo 1979

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In base alla ratio degli artt 1 e 2 della legge 24 maggio 1970 n 336 e degli artt 2 e 3 della legge 9 ottobre 1971 n 824, interpretati unitariamente e nella loro connessione, i benefici cosiddetti combattentistici vanno commisurati alla particolare posizione giuridica ed economica di ciascun destinatario, quale e prevista dai regolamenti statali e dalla normativa collettiva di lavoro. In particolare, l'anzianita convenzionale attribuita agli ex combattenti e assimilati, dall'art 1 della legge n 336 del 1970, e valutabile, ai fini degli aumenti periodici di stipendio ed ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga, o retribuzione "quando la valutazione possa operare", cioe quando l'anzianita convenzionale e applicabile; se, invece, una specifica disposizione dell'ordinamento statale o della regolamentazione collettiva di lavoro, stabilisce la non conferibilita di una indennita col "semplice decorso della anzianita", questa anzianita convenzionale - cui fanno riferimento gli artt 1 della legge n 336 del 1970 e 2 della legge n 824 del 1971 - non puo trovare applicazione.*

Per l'attribuzione dell'indennita semestrale disciplinata dallo art 20 CCNL 25 marzo 1971 per i funzionari delle casse di risparmio ed enti equiparati, e dall'art 3 dell'accordo economico nazionale di pari data, il servizio prestato dal funzionario deve avere il duplice requisito della "effettivita" e della "ininterruzione" non essendo sufficiente il semplice decorso della anzianita in costanza del rapporto lavorativo. In conseguenza, la anzianita convenzionale ex artt 1 della legge n 336 del 1970 e 2 della legge n 824 del 1971 non e applicabile ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conseguimento dell'importo superiore di detta indennita semestrale.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/1979, n. 1539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1539
    Data del deposito : 12 marzo 1979

    Testo completo