TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2033 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa OR SS - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Pesaro in data 20/04/1991, optando per il regime della separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Nel corso dell'udienza del 04/11/2025, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso confermando integralmente le condizioni di cui al trasferimento immobiliare. Pertanto, con riferimento al pattuito trasferimento del diritto immobiliare, si rinvia a quanto specificato nel verbale di udienza del 04/11/2025, redatto in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 21761/2021 e a quanto disposto dal Protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte D'Appello di
Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del Distretto di Ancona, nonché dal Presidente del
Tribunale di Pesaro in data 10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
Dall'unione sono nate a Pesaro le figlie il 23/06/1991, il 03/08/1993 Per_1 Per_2
e il 22/05/1996 tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ato il 16/09/1962 a PESARO (PU) Parte_1
e ata il 23/01/1965 a PESARO (PU) Parte_2 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo e al verbale dell'udienza del 04/11/2025 che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 05/11/2025
Il Presidente
OR SS
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa OR SS - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Pesaro in data 20/04/1991, optando per il regime della separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Nel corso dell'udienza del 04/11/2025, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso confermando integralmente le condizioni di cui al trasferimento immobiliare. Pertanto, con riferimento al pattuito trasferimento del diritto immobiliare, si rinvia a quanto specificato nel verbale di udienza del 04/11/2025, redatto in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 21761/2021 e a quanto disposto dal Protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte D'Appello di
Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del Distretto di Ancona, nonché dal Presidente del
Tribunale di Pesaro in data 10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
Dall'unione sono nate a Pesaro le figlie il 23/06/1991, il 03/08/1993 Per_1 Per_2
e il 22/05/1996 tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ato il 16/09/1962 a PESARO (PU) Parte_1
e ata il 23/01/1965 a PESARO (PU) Parte_2 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo e al verbale dell'udienza del 04/11/2025 che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 05/11/2025
Il Presidente
OR SS