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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/12/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. RA IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5827/2021 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SILVIO CAROLI
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
OL RA
APPELLATA
OGGETTO: assicurazione r.c.a.
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 27/09/2021, la Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio affinché venisse riformata la sentenza n. 1155/2021 Controparte_1 emessa in data 31/05/2021 dal Giudice di pace di Taranto, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite dell'odierna appellante, in relazione a una controversia che traeva origine da una richiesta di accertamento della violazione dell'art. 148 cod. ass. da parte della Compagnia assicurativa, per non avere la stessa riscontrato una richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata con riguardo a un sinistro stradale. L'appellante deduceva, in particolare, l'improponibilità della domanda, disconoscendo la ricezione della richiesta risarcitoria ed evidenziando di non essere stata pagina 1 di 5 messa nelle condizioni di poter eseguire l'offerta o di comunicare i motivi di rigetto della stessa, l'errata e incongruente applicazione dell'art. 148 cod. ass. nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi essenziali;
riteneva, infine, non vi fosse una soccombenza virtuale nella controversia, non essendo pertanto dovuto il pagamento delle spese di lite, in quanto nel momento in cui si era verificata la cessazione della materia del contendere la domanda giudiziale proposta dalla era carente di una condizione di CP_1 procedibilità (il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita). Concludeva chiedendo che venisse riformata la sentenza appellata, con rigetto delle domande, nonché che l'appellata ovvero l'avv. Franco, distrattario, venissero condannati alla restituzione della somma di € 1.165,22, corrisposta dalla Compagnia a titolo di rifusione delle spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Costituitasi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_1 merito, evidenziava la violazione dell'art. 148 cod. ass. da parte della Compagnia assicurativa, sanata dalla stessa solo con la costituzione nel giudizio di primo grado. Deduceva, nel merito,
l'infondatezza del gravame, ribadendo, ai fini della richiesta di pagamento delle spese di lite, la soccombenza virtuale dell'odierna appellante all'esito del giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
2. All'udienza del 1° luglio 2025 l'appellata precisava le conclusioni, richiamando quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, merita le sorti del rigetto l'eccezione in rito sollevata dall'appellata, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità.
Invero, il contenuto degli atti di gravame proposti dall'appellante risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
pagina 2 di 5 4. L'appello proposto dalla società deve essere accolto nei limiti che Controparte_2 di seguito si illustrano.
5. Si rileva innanzi tutto la carenza di interesse dell'appellante a ottenere, in riforma della sentenza impugnata, una pronuncia di rigetto delle domande spiegate dalla nel CP_1 corso del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, il Giudice di pace, infatti, è correttamente pervenuto a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la Compagnia convenuta aveva finalmente dichiarato di non poter accogliere la richiesta risarcitoria formulata dalla in virtù della incompatibilità fra i danni lamentati e l'evento denunciato: tali CP_1 deduzioni si erano rivelate idonee a ottemperare alla previsione di cui all'art. 148 cod. ass., che prevede l'obbligo dell'impresa di assicurazione di formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero di specificare i motivi per i quali non formulare la stessa. Già al momento della costituzione in giudizio, pertanto, la previsione contenuta nella richiamata norma era stata soddisfatta, con il contestuale venir meno dell'interesse dell'attrice alla condanna della Compagnia al prescritto facere e del contrapposto interesse di quest'ultima al rigetto nel merito dell'avversa pretesa.
6. Con riguardo alla domanda proposta dalla volta a ottenere la riforma della CP_3 statuizione in punto di spese di lite resa dal primo Giudice, si deve stigmatizzare senza ombra di dubbi il contegno tenuto dalla Compagnia assicurativa, la quale, esauritosi lo spatium deliberandi in seguito alla richiesta risarcitoria stragiudiziale, della cui ricezione la CP_1 ha dato prova in atti, era rimasta inerte, riscontrando e rigettando la domanda di risarcimento solo con la comparsa di costituzione in giudizio in primo grado. Il comportamento inizialmente reticente dell'appellante aveva pertanto costretto l'odierna appellata ad adire l'autorità giudiziaria, rilevandosi, sul punto, come il combinato disposto di cui agli artt. 145-
150 cod. ass. e 7 d.p.r. n. 254 del 2006 abbia senz'altro ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo invece conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex art. 1337 c.c.: da un punto di vista sostanziale, fondatamente la aveva adito l'autorità giudiziaria per ottenere in via CP_1 coattiva l'adempimento da parte della Compagnia dell'obbligo di formulare al danneggiato pagina 3 di 5 congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero di comunicargli specificatamente i motivi per i quali non riteneva di fare offerta (art. 148, comma 1, cod. ass.).
Nel momento in cui ha adempiuto a tale obbligo di legge depositando la propria comparsa di costituzione in giudizio innanzi al giudice di pace, ove specificava espressamente le ragioni per le quali non avesse inteso formulare alcuna offerta, si era determinata, come correttamente messo in luce dal primo Giudice, una cessazione della materia del contendere, che imponeva, tuttavia, una valutazione in punto di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, per la accessoria statuizione sulle spese di lite.
Orbene, in quel medesimo frangente processuale l'azione proposta dalla pur CP_1 fondata nel merito, risultava carente di una condizione di procedibilità, ovvero il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoriamente prescritto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli dall'art. 3, comma
1, d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, condizione di procedibilità che soltanto successivamente era stata assolta nel rispetto del termine assegnato alle parti dal Giudice di pace all'udienza del 26 novembre 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, cit. In punto di soccombenza virtuale, dunque, l'improcedibilità originaria dell'azione proposta dalla avrebbe dovuto comportare una pronuncia di compensazione delle CP_1 spese di lite tra le parti, controbilanciandosi con la fondatezza nel merito della pretesa azionata e con la possibilità di successiva sanatoria del vizio di improcedibilità: tra l'altro, nel caso di specie, l'intento deflattivo della negoziazione assistita avrebbe potuto rivelarsi particolarmente utile ad evitare l'instaurazione del giudizio in considerazione proprio del successivo adempimento dei propri obblighi da parte della Compagnia.
Per queste ragioni, la sentenza appellata deve essere sul punto riformata e il difensore in primo grado distrattario della relativa condanna alla rifusione delle spese di lite deve essere condannato a restituirle alla Infatti, per consolidato orientamento Parte_1 giurisprudenziale, «nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di
pagina 4 di 5 ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)» (Cass. n. 21972 del 2022, n. 26956 del 2017, n. 9761 del 2025).
7. Il rigetto dell'appello relativo alla statuizione di cessazione della materia del contendere e il contestuale accoglimento del gravame in punto di spese di lite delineano un'ipotesi di soccombenza reciproca, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio;
B) per l'effetto, condanna l'avv. Nicola Franco, distrattario, alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 1.165,22 percepita a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado;
C) rigetta per il resto l'appello;
D) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, il 14/12/2025
Il Giudice
RA IO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. RA IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5827/2021 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SILVIO CAROLI
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
OL RA
APPELLATA
OGGETTO: assicurazione r.c.a.
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 27/09/2021, la Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio affinché venisse riformata la sentenza n. 1155/2021 Controparte_1 emessa in data 31/05/2021 dal Giudice di pace di Taranto, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite dell'odierna appellante, in relazione a una controversia che traeva origine da una richiesta di accertamento della violazione dell'art. 148 cod. ass. da parte della Compagnia assicurativa, per non avere la stessa riscontrato una richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata con riguardo a un sinistro stradale. L'appellante deduceva, in particolare, l'improponibilità della domanda, disconoscendo la ricezione della richiesta risarcitoria ed evidenziando di non essere stata pagina 1 di 5 messa nelle condizioni di poter eseguire l'offerta o di comunicare i motivi di rigetto della stessa, l'errata e incongruente applicazione dell'art. 148 cod. ass. nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi essenziali;
riteneva, infine, non vi fosse una soccombenza virtuale nella controversia, non essendo pertanto dovuto il pagamento delle spese di lite, in quanto nel momento in cui si era verificata la cessazione della materia del contendere la domanda giudiziale proposta dalla era carente di una condizione di CP_1 procedibilità (il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita). Concludeva chiedendo che venisse riformata la sentenza appellata, con rigetto delle domande, nonché che l'appellata ovvero l'avv. Franco, distrattario, venissero condannati alla restituzione della somma di € 1.165,22, corrisposta dalla Compagnia a titolo di rifusione delle spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Costituitasi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_1 merito, evidenziava la violazione dell'art. 148 cod. ass. da parte della Compagnia assicurativa, sanata dalla stessa solo con la costituzione nel giudizio di primo grado. Deduceva, nel merito,
l'infondatezza del gravame, ribadendo, ai fini della richiesta di pagamento delle spese di lite, la soccombenza virtuale dell'odierna appellante all'esito del giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
2. All'udienza del 1° luglio 2025 l'appellata precisava le conclusioni, richiamando quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, merita le sorti del rigetto l'eccezione in rito sollevata dall'appellata, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità.
Invero, il contenuto degli atti di gravame proposti dall'appellante risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
pagina 2 di 5 4. L'appello proposto dalla società deve essere accolto nei limiti che Controparte_2 di seguito si illustrano.
5. Si rileva innanzi tutto la carenza di interesse dell'appellante a ottenere, in riforma della sentenza impugnata, una pronuncia di rigetto delle domande spiegate dalla nel CP_1 corso del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, il Giudice di pace, infatti, è correttamente pervenuto a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la Compagnia convenuta aveva finalmente dichiarato di non poter accogliere la richiesta risarcitoria formulata dalla in virtù della incompatibilità fra i danni lamentati e l'evento denunciato: tali CP_1 deduzioni si erano rivelate idonee a ottemperare alla previsione di cui all'art. 148 cod. ass., che prevede l'obbligo dell'impresa di assicurazione di formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero di specificare i motivi per i quali non formulare la stessa. Già al momento della costituzione in giudizio, pertanto, la previsione contenuta nella richiamata norma era stata soddisfatta, con il contestuale venir meno dell'interesse dell'attrice alla condanna della Compagnia al prescritto facere e del contrapposto interesse di quest'ultima al rigetto nel merito dell'avversa pretesa.
6. Con riguardo alla domanda proposta dalla volta a ottenere la riforma della CP_3 statuizione in punto di spese di lite resa dal primo Giudice, si deve stigmatizzare senza ombra di dubbi il contegno tenuto dalla Compagnia assicurativa, la quale, esauritosi lo spatium deliberandi in seguito alla richiesta risarcitoria stragiudiziale, della cui ricezione la CP_1 ha dato prova in atti, era rimasta inerte, riscontrando e rigettando la domanda di risarcimento solo con la comparsa di costituzione in giudizio in primo grado. Il comportamento inizialmente reticente dell'appellante aveva pertanto costretto l'odierna appellata ad adire l'autorità giudiziaria, rilevandosi, sul punto, come il combinato disposto di cui agli artt. 145-
150 cod. ass. e 7 d.p.r. n. 254 del 2006 abbia senz'altro ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo invece conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex art. 1337 c.c.: da un punto di vista sostanziale, fondatamente la aveva adito l'autorità giudiziaria per ottenere in via CP_1 coattiva l'adempimento da parte della Compagnia dell'obbligo di formulare al danneggiato pagina 3 di 5 congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero di comunicargli specificatamente i motivi per i quali non riteneva di fare offerta (art. 148, comma 1, cod. ass.).
Nel momento in cui ha adempiuto a tale obbligo di legge depositando la propria comparsa di costituzione in giudizio innanzi al giudice di pace, ove specificava espressamente le ragioni per le quali non avesse inteso formulare alcuna offerta, si era determinata, come correttamente messo in luce dal primo Giudice, una cessazione della materia del contendere, che imponeva, tuttavia, una valutazione in punto di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, per la accessoria statuizione sulle spese di lite.
Orbene, in quel medesimo frangente processuale l'azione proposta dalla pur CP_1 fondata nel merito, risultava carente di una condizione di procedibilità, ovvero il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoriamente prescritto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli dall'art. 3, comma
1, d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, condizione di procedibilità che soltanto successivamente era stata assolta nel rispetto del termine assegnato alle parti dal Giudice di pace all'udienza del 26 novembre 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, cit. In punto di soccombenza virtuale, dunque, l'improcedibilità originaria dell'azione proposta dalla avrebbe dovuto comportare una pronuncia di compensazione delle CP_1 spese di lite tra le parti, controbilanciandosi con la fondatezza nel merito della pretesa azionata e con la possibilità di successiva sanatoria del vizio di improcedibilità: tra l'altro, nel caso di specie, l'intento deflattivo della negoziazione assistita avrebbe potuto rivelarsi particolarmente utile ad evitare l'instaurazione del giudizio in considerazione proprio del successivo adempimento dei propri obblighi da parte della Compagnia.
Per queste ragioni, la sentenza appellata deve essere sul punto riformata e il difensore in primo grado distrattario della relativa condanna alla rifusione delle spese di lite deve essere condannato a restituirle alla Infatti, per consolidato orientamento Parte_1 giurisprudenziale, «nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di
pagina 4 di 5 ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)» (Cass. n. 21972 del 2022, n. 26956 del 2017, n. 9761 del 2025).
7. Il rigetto dell'appello relativo alla statuizione di cessazione della materia del contendere e il contestuale accoglimento del gravame in punto di spese di lite delineano un'ipotesi di soccombenza reciproca, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio;
B) per l'effetto, condanna l'avv. Nicola Franco, distrattario, alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 1.165,22 percepita a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado;
C) rigetta per il resto l'appello;
D) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, il 14/12/2025
Il Giudice
RA IO
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