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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 890 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ANTONIO D'ETTORRE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, P.zza
Bega n. 28, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Comandante pro-tempore
[...] P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Termoli presso il medesimo Comando, sito in Viale
[...] della Guardia costiera n. 38;
- RESISTENTE –
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, in qualità di comandante e armatore Parte_1 del ha proposto opposizione avverso Parte_2
pagina 1 di 6 l'ordinanza ingiunzione n. 233/2024 e i correlati provvedimenti di assegnazione punti n.
08/COM/2024 e n. 08/LIC/2024, emessi dalla Capitaneria di porto di Termoli in relazione alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del DM MASAF 274862/2024 e all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 4/2012, in quanto il Parte_2
“in data 21.08.2024 , alle ore 3:30, in posizione Lat. 42° 05,386' N – Long. 014°
[...]
55,287' E, a 4,12 miglia nautiche dal litorale nord di Termoli, [..] svolgeva attività di pesca, autorizzata in deroga alla misura dell'interruzione temporanea obbligatoria 2024 con nota MASAF – PEMAC II prot.
361609 del 08.08.2024, ad una distanza inferiore alle 6 miglia nautiche dalla costa”.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto: che in data 21.08.2024, durante il tragitto per raggiungere la distanza di 6 miglia nautiche dalla costa, il peschereccio Parte_2 provvedeva alla pulizia delle reti dalla mucillagine accumulatasi nella giornata di pesca
[...] precedente;
che, durante le operazioni di pulizia della rete si danneggiavano i calamenti (cavi di rimorchio della rete) e, quindi, si procedeva alla ricerca degli stessi in mare, dalle ore 3,15 circa sino alle ore 07.00 circa del 21.08.2024; che il peschereccio IL OS procedeva a velocità ridotta al solo fine di consentire dapprima la pulizia della rete e, poi, la ricerca del calamento;
che, di contro, la violazione contestata, fondandosi su dati tratti dal sistema di rilevazione Pelagus VTMIS, strumento di monitoraggio del traffico marittimo in uso alle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che permette di raccogliere ed elaborare i dati originati dalle unità da pesca, consentendo di individuare esclusivamente la posizione e la velocità di una unità, non sarebbe in grado di certificare in quale attività l'imbarcazione è impegnata, fondandosi su mere presunzioni.
2. Si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto di Termoli, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposta, nel contestare la ricostruzione in fatto resa dall'opponente, ha evidenziato come dai tracciati trasmessi dal dispositivo AIS di bordo al sistema Pelagus era emerso che l'unità IL OS era rimasta a 4,12 miglia, procedendo lungo la costa al nord di Termoli e sottocosta e, dunque, non era diretta verso il largo a 6 miglia nautiche;
inoltra, l'unità aveva proceduto a zig zag, con una velocità di soli 3 nodi per oltre tre ore, con un movimento compatibile con l'attività della pesca a strascico e non con quello presumibile per svolgere operazioni di pulizia della rete e di ricerca dei calamenti danneggiati in mare, in considerazione anche del fatto che l'unità non aveva mai effettuato un'inversione di rotta per ripercorrere il tragitto già percorso, in cui rinvenire presumibilmente i calamenti persi. Inoltre, la Capitaneria ha contestato le deduzioni rese dall'opponente in ordine al sistema di rilevazione Pelagus VTMIS, evidenziando come gli esiti tratti da tale pagina 2 di 6 sistema venivano confermati anche dal sistema “CCNP GIANO SCCP”, anch'esso strumento in uso alla Capitaneria al fine di monitorare le attività dei pescherecci tramite rilevazione dei percorsi VMS trasmessi direttamente dall'apparecchiatura Blue Box installata a bordo degli stessi;
nella specie, l'opposta ha dedotto che anche tale sistema aveva rilevato l'unità da pesca in parola, nella fascia oraria interessata dalla contestazione, con lo status di attività riportante la dicitura “IN PESCA”, in ragione di due rilevamenti, uno alle ore 4:36 e uno alle ore 6:36, ad una distanza rispettivamente di 4,14 e di 4,74 miglia nautiche dalla costa di Marina di
Petacciato. Infine, l'opposta evidenziava l'inverosimiglianza della tesi dell'opponente, rimarcandone le incongruenze.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, rinviata per la decisione all'udienza del 21.11.2025, sostituita a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. L'ordinanza di ingiunzione opposta e i correlati provvedimenti di assegnazione punti n.
08/COM/2024 e n. 08/LIC/2024 sono stati emessi a seguito del verbale di accertamento n.
88/2024 del 21.08.2024, elevato dalla Capitaneria di porto di Termoli nei confronti di
[...]
quale comandante e armatore del motopeschereccio denominato “IL OS Pt_1
CP_ I” matr. TM per la violazione dell'art. 5, comma 8, del D.M. MASAF 274862/2024. Tale disposizione, recante misure tecniche per l'attività di pesca, vietava nel periodo dal 1° luglio al
31 ottobre 2024 la pesca con attrezzi trainati (reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi, reti gemelle) entro la distanza di sei miglia nautiche dalla costa.
La contestazione della violazione trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Capitaneria di porto mediante il sistema Pelagus VTMIS e l'analisi dei tracciati registrati, i quali hanno rilevato che, in data 21 agosto 2024, alle ore 3:30, il moto peschereccio del ricorrente - autorizzato alla pesca in deroga all'interruzione temporanea obbligatoria stabilita dall'art. 1 del medesimo Decreto Ministeriale - si trovava ad una distanza di 4,12 miglia dalla costa ed era impegnato in attività di pesca.
L'opponente ha contestato che il motopeschereccio stesse svolgendo attività di pesca, deducendo che, sebbene l'unità si trovasse in quella fascia oraria nella zona interdetta,
l'equipaggio era impegnato esclusivamente nella pulizia delle reti dalla mucillagine accumulata il giorno precedente e, successivamente, nella ricerca dei calamenti di una rete perduti in mare.
5. Giova premettere che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria pagina 3 di 6 di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza;
l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio
2019, n. 1921).
6. Nel caso di specie, la Capitaneria ha prodotto i dati di localizzazione trasmessi dall'apparato AIS, installato a bordo del al Sistema Pelagus VTMIS e Parte_2
l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, dello stato di navigazione “engaged in fishing”; inoltre,
l'opposta ha prodotto le rilevazioni dei percorsi VMS, trasmessi direttamente dall'apparecchiatura Blue Box, anch'essa installata a bordo del al sistema Parte_2
“CCNP GIANO SCCP”, con rilevamenti alle ore 4:36 e 6:36, dando conto della posizione del ad una distanza rispettivamente di 4,14 e di 4,74 miglia, con esito Parte_2 dell'elaborazione di tali dati, ancora una volta, in attività di pesca.
Orbene, deve osservarsi che dai dati provenienti dai sistemi installati sullo stesso motopeschereccio, non contestati dall'opponente, si è potuto risalire alla tracciatura dell'unità in questione con riguardo alla sua posizione, alla velocità e all'andamento delle sue rotte assunti il giorno 21.8.2024 in un determinato lasso temporale: segnatamente, alle ore 3:30 -
4:36 - 6:36 l'imbarcazione si trovava rispettivamente a 4,12- 4,14- 4,74 miglia dalla costa, a velocità molto ridotta (3-4 nodi), effettuando manovre “a zig zag” e reiterate, con un andamento, quindi, certamente incompatibile con il semplice transito verso aree di pesca esterne. Tali dati, letti congiuntamente, consentono di avvalorare lo stato di navigazione in
“attività di pesca” così elaborato dai sistemi di monitoraggio da remoto adoperati dalla
Capitaneria, poiché compatibili, per manovre, tempi e velocità, con la pratica della pesca a strascico. Ne consegue che l'opposta, in tal modo, ha assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo fornito dati oggettivi che, così intesi, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti tra loro, circa l'esecuzione dell'attività di pesca all'interno della zona di restrizione di tale pratica, in cui era consentito il solo transito.
7. Di contro, la diversa ricostruzione dei fatti resa dal ricorrente, secondo cui nell'area di transito era in atto il mero lavaggio delle reti, con improvvisa rottura dei calamenti di una rete e sosta per la ricerca degli stessi, all'esito dell'istruttoria espletata non è risultata provata, non avendo trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1 pagina 4 di 6 Difatti, il teste, ascoltato all'udienza del 18.6.2025, ha dichiarato che l'equipaggio, “giunto alle sei miglia”, provvedeva a calare le reti per pescare, e che subito dopo il calo, verso le ore
2:30/3:00 circa, una delle due reti, piene di mucillagine, si rompeva a causa dello spezzarsi della catena;
ha dunque aggiunto che per le operazioni di ricerca e recupero della rete il peschereccio rimase “sempre nello stesso punto”, fino alle ore 7.00 del mattino.
Da tale narrazione si apprende che la manovra di calo delle reti, finalizzata- come spiegato dal teste- espressamente all'attività di pesca, viene collocata nella medesima fascia oraria in cui i tracciati informatici attestano la presenza dell'imbarcazione non già a sei miglia, come riferisce il teste, bensì a 4,12 miglia dalla costa. Né può sostenersi che l'attività di calata delle reti fosse stata limitata alla pulizia delle stesse, come riferito nel ricorso, avendo lo stesso teste espressamente chiarito che le reti, nel momento in cui ne venne persa una per essersi rotta, furono gettate in mare per procedere alla pesca, mentre la pulizia era iniziata “non appena usciti dal porto”, pur avendo spiegato il medesimo teste che “il lavaggio delle reti avviene buttando le reti in acqua e muovendosi con il peschereccio in modo circolare rimanendo sempre nello stesso punto”. Oltre
a tali vistose incongruenze, non può non evidenziarsi che la presunta rottura della rete non solo non fu segnalata nel corso delle oltre tre ore impiegate, secondo l'opponente, alla ricerca della rete rotta e persa in mare, in un'area destinata al solo passaggio, ma tale circostanza non è stata neppure dichiarata in sede di scritti difensivi, né diversamente dimostrata, dando conto della sua riparazione ecc.
Ne consegue allora che, stante la mancata dimostrazione di una lettura alternativa e credibile dell'attività svolta dal motopeschereccio nell'area segnalata, a fronte degli elementi offerti dalla Capitaneria, univocamente significativi dell'esercizio dell'attività di pesca, va riconosciuta la legittimità dell'ordinanza opposta e delle relative sanzioni accessorie, con rigetto dell'opposizione.
8. Passando alla regolazione delle spese, deve farsi applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge
24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. Sez. Un. n. 9900/2021; pagina 5 di 6 Cass. n. 18066/2007, Cass. n. 2872/2007). Nel caso di specie, non essendo stati dettagliati in apposita nota spese, né altrimenti documentati o quantitativamente individuati, i costi sostenuti e le spese vive, nulla è dovuto all'Amministrazione, ancorché vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 [...] ogni diversa istanza ed Controparte_4 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata nonché i correlati provvedimenti di assegnazione punti;
− nulla per le spese.
Larino, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 890 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ANTONIO D'ETTORRE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, P.zza
Bega n. 28, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Comandante pro-tempore
[...] P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Termoli presso il medesimo Comando, sito in Viale
[...] della Guardia costiera n. 38;
- RESISTENTE –
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, in qualità di comandante e armatore Parte_1 del ha proposto opposizione avverso Parte_2
pagina 1 di 6 l'ordinanza ingiunzione n. 233/2024 e i correlati provvedimenti di assegnazione punti n.
08/COM/2024 e n. 08/LIC/2024, emessi dalla Capitaneria di porto di Termoli in relazione alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del DM MASAF 274862/2024 e all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 4/2012, in quanto il Parte_2
“in data 21.08.2024 , alle ore 3:30, in posizione Lat. 42° 05,386' N – Long. 014°
[...]
55,287' E, a 4,12 miglia nautiche dal litorale nord di Termoli, [..] svolgeva attività di pesca, autorizzata in deroga alla misura dell'interruzione temporanea obbligatoria 2024 con nota MASAF – PEMAC II prot.
361609 del 08.08.2024, ad una distanza inferiore alle 6 miglia nautiche dalla costa”.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto: che in data 21.08.2024, durante il tragitto per raggiungere la distanza di 6 miglia nautiche dalla costa, il peschereccio Parte_2 provvedeva alla pulizia delle reti dalla mucillagine accumulatasi nella giornata di pesca
[...] precedente;
che, durante le operazioni di pulizia della rete si danneggiavano i calamenti (cavi di rimorchio della rete) e, quindi, si procedeva alla ricerca degli stessi in mare, dalle ore 3,15 circa sino alle ore 07.00 circa del 21.08.2024; che il peschereccio IL OS procedeva a velocità ridotta al solo fine di consentire dapprima la pulizia della rete e, poi, la ricerca del calamento;
che, di contro, la violazione contestata, fondandosi su dati tratti dal sistema di rilevazione Pelagus VTMIS, strumento di monitoraggio del traffico marittimo in uso alle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che permette di raccogliere ed elaborare i dati originati dalle unità da pesca, consentendo di individuare esclusivamente la posizione e la velocità di una unità, non sarebbe in grado di certificare in quale attività l'imbarcazione è impegnata, fondandosi su mere presunzioni.
2. Si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto di Termoli, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposta, nel contestare la ricostruzione in fatto resa dall'opponente, ha evidenziato come dai tracciati trasmessi dal dispositivo AIS di bordo al sistema Pelagus era emerso che l'unità IL OS era rimasta a 4,12 miglia, procedendo lungo la costa al nord di Termoli e sottocosta e, dunque, non era diretta verso il largo a 6 miglia nautiche;
inoltra, l'unità aveva proceduto a zig zag, con una velocità di soli 3 nodi per oltre tre ore, con un movimento compatibile con l'attività della pesca a strascico e non con quello presumibile per svolgere operazioni di pulizia della rete e di ricerca dei calamenti danneggiati in mare, in considerazione anche del fatto che l'unità non aveva mai effettuato un'inversione di rotta per ripercorrere il tragitto già percorso, in cui rinvenire presumibilmente i calamenti persi. Inoltre, la Capitaneria ha contestato le deduzioni rese dall'opponente in ordine al sistema di rilevazione Pelagus VTMIS, evidenziando come gli esiti tratti da tale pagina 2 di 6 sistema venivano confermati anche dal sistema “CCNP GIANO SCCP”, anch'esso strumento in uso alla Capitaneria al fine di monitorare le attività dei pescherecci tramite rilevazione dei percorsi VMS trasmessi direttamente dall'apparecchiatura Blue Box installata a bordo degli stessi;
nella specie, l'opposta ha dedotto che anche tale sistema aveva rilevato l'unità da pesca in parola, nella fascia oraria interessata dalla contestazione, con lo status di attività riportante la dicitura “IN PESCA”, in ragione di due rilevamenti, uno alle ore 4:36 e uno alle ore 6:36, ad una distanza rispettivamente di 4,14 e di 4,74 miglia nautiche dalla costa di Marina di
Petacciato. Infine, l'opposta evidenziava l'inverosimiglianza della tesi dell'opponente, rimarcandone le incongruenze.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, rinviata per la decisione all'udienza del 21.11.2025, sostituita a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. L'ordinanza di ingiunzione opposta e i correlati provvedimenti di assegnazione punti n.
08/COM/2024 e n. 08/LIC/2024 sono stati emessi a seguito del verbale di accertamento n.
88/2024 del 21.08.2024, elevato dalla Capitaneria di porto di Termoli nei confronti di
[...]
quale comandante e armatore del motopeschereccio denominato “IL OS Pt_1
CP_ I” matr. TM per la violazione dell'art. 5, comma 8, del D.M. MASAF 274862/2024. Tale disposizione, recante misure tecniche per l'attività di pesca, vietava nel periodo dal 1° luglio al
31 ottobre 2024 la pesca con attrezzi trainati (reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi, reti gemelle) entro la distanza di sei miglia nautiche dalla costa.
La contestazione della violazione trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Capitaneria di porto mediante il sistema Pelagus VTMIS e l'analisi dei tracciati registrati, i quali hanno rilevato che, in data 21 agosto 2024, alle ore 3:30, il moto peschereccio del ricorrente - autorizzato alla pesca in deroga all'interruzione temporanea obbligatoria stabilita dall'art. 1 del medesimo Decreto Ministeriale - si trovava ad una distanza di 4,12 miglia dalla costa ed era impegnato in attività di pesca.
L'opponente ha contestato che il motopeschereccio stesse svolgendo attività di pesca, deducendo che, sebbene l'unità si trovasse in quella fascia oraria nella zona interdetta,
l'equipaggio era impegnato esclusivamente nella pulizia delle reti dalla mucillagine accumulata il giorno precedente e, successivamente, nella ricerca dei calamenti di una rete perduti in mare.
5. Giova premettere che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria pagina 3 di 6 di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza;
l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio
2019, n. 1921).
6. Nel caso di specie, la Capitaneria ha prodotto i dati di localizzazione trasmessi dall'apparato AIS, installato a bordo del al Sistema Pelagus VTMIS e Parte_2
l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, dello stato di navigazione “engaged in fishing”; inoltre,
l'opposta ha prodotto le rilevazioni dei percorsi VMS, trasmessi direttamente dall'apparecchiatura Blue Box, anch'essa installata a bordo del al sistema Parte_2
“CCNP GIANO SCCP”, con rilevamenti alle ore 4:36 e 6:36, dando conto della posizione del ad una distanza rispettivamente di 4,14 e di 4,74 miglia, con esito Parte_2 dell'elaborazione di tali dati, ancora una volta, in attività di pesca.
Orbene, deve osservarsi che dai dati provenienti dai sistemi installati sullo stesso motopeschereccio, non contestati dall'opponente, si è potuto risalire alla tracciatura dell'unità in questione con riguardo alla sua posizione, alla velocità e all'andamento delle sue rotte assunti il giorno 21.8.2024 in un determinato lasso temporale: segnatamente, alle ore 3:30 -
4:36 - 6:36 l'imbarcazione si trovava rispettivamente a 4,12- 4,14- 4,74 miglia dalla costa, a velocità molto ridotta (3-4 nodi), effettuando manovre “a zig zag” e reiterate, con un andamento, quindi, certamente incompatibile con il semplice transito verso aree di pesca esterne. Tali dati, letti congiuntamente, consentono di avvalorare lo stato di navigazione in
“attività di pesca” così elaborato dai sistemi di monitoraggio da remoto adoperati dalla
Capitaneria, poiché compatibili, per manovre, tempi e velocità, con la pratica della pesca a strascico. Ne consegue che l'opposta, in tal modo, ha assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo fornito dati oggettivi che, così intesi, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti tra loro, circa l'esecuzione dell'attività di pesca all'interno della zona di restrizione di tale pratica, in cui era consentito il solo transito.
7. Di contro, la diversa ricostruzione dei fatti resa dal ricorrente, secondo cui nell'area di transito era in atto il mero lavaggio delle reti, con improvvisa rottura dei calamenti di una rete e sosta per la ricerca degli stessi, all'esito dell'istruttoria espletata non è risultata provata, non avendo trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1 pagina 4 di 6 Difatti, il teste, ascoltato all'udienza del 18.6.2025, ha dichiarato che l'equipaggio, “giunto alle sei miglia”, provvedeva a calare le reti per pescare, e che subito dopo il calo, verso le ore
2:30/3:00 circa, una delle due reti, piene di mucillagine, si rompeva a causa dello spezzarsi della catena;
ha dunque aggiunto che per le operazioni di ricerca e recupero della rete il peschereccio rimase “sempre nello stesso punto”, fino alle ore 7.00 del mattino.
Da tale narrazione si apprende che la manovra di calo delle reti, finalizzata- come spiegato dal teste- espressamente all'attività di pesca, viene collocata nella medesima fascia oraria in cui i tracciati informatici attestano la presenza dell'imbarcazione non già a sei miglia, come riferisce il teste, bensì a 4,12 miglia dalla costa. Né può sostenersi che l'attività di calata delle reti fosse stata limitata alla pulizia delle stesse, come riferito nel ricorso, avendo lo stesso teste espressamente chiarito che le reti, nel momento in cui ne venne persa una per essersi rotta, furono gettate in mare per procedere alla pesca, mentre la pulizia era iniziata “non appena usciti dal porto”, pur avendo spiegato il medesimo teste che “il lavaggio delle reti avviene buttando le reti in acqua e muovendosi con il peschereccio in modo circolare rimanendo sempre nello stesso punto”. Oltre
a tali vistose incongruenze, non può non evidenziarsi che la presunta rottura della rete non solo non fu segnalata nel corso delle oltre tre ore impiegate, secondo l'opponente, alla ricerca della rete rotta e persa in mare, in un'area destinata al solo passaggio, ma tale circostanza non è stata neppure dichiarata in sede di scritti difensivi, né diversamente dimostrata, dando conto della sua riparazione ecc.
Ne consegue allora che, stante la mancata dimostrazione di una lettura alternativa e credibile dell'attività svolta dal motopeschereccio nell'area segnalata, a fronte degli elementi offerti dalla Capitaneria, univocamente significativi dell'esercizio dell'attività di pesca, va riconosciuta la legittimità dell'ordinanza opposta e delle relative sanzioni accessorie, con rigetto dell'opposizione.
8. Passando alla regolazione delle spese, deve farsi applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge
24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. Sez. Un. n. 9900/2021; pagina 5 di 6 Cass. n. 18066/2007, Cass. n. 2872/2007). Nel caso di specie, non essendo stati dettagliati in apposita nota spese, né altrimenti documentati o quantitativamente individuati, i costi sostenuti e le spese vive, nulla è dovuto all'Amministrazione, ancorché vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 [...] ogni diversa istanza ed Controparte_4 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata nonché i correlati provvedimenti di assegnazione punti;
− nulla per le spese.
Larino, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6