Art. 6.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti destinati al funzionamento della Facolta' di architettura.
La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un ventennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo.
Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno piu' sufficienti, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di architettura di cui agli articoli precedenti.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti destinati al funzionamento della Facolta' di architettura.
La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un ventennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo.
Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno piu' sufficienti, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di architettura di cui agli articoli precedenti.